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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 20.1.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. AMORUSO GAETANO MARIA;
Per il convenuto\opposto l'avv. CARINI LORENZO, oggi sostituito dall'avv. AURORA NESPOLA che insiste nelle difese ed eccezione di cui alle memorie art. 183 n.1; I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1496/2023 promossa da nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gaetano M. Amoruso (C.F. ), presso il cui studio in Giarre, C.F._2
Viale Libertà n. 59, è elettivamente domiciliata;
ATTORE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di (C.F. , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Carini (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Catania, Viale della Libertà n. 212, presso lo studio dell'Avv. Luigi Tambone. CONVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto del 07.01.2023, notificato in data 13.01.2023, l' , Controparte_1 intimava a il pagamento della complessiva somma di € 61.582,78 sulla scorta del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2666/1993 emesso dal Tribunale di Catania il 09.07.1993.
Con atto di citazione del 25.01.2023 la proponeva, quindi, opposizione avverso il Parte_1 menzionato precetto eccependo: la prescrizione del credito in esame e, in subordine, l'applicazione di un tasso usuraio considerato che su un capitale pari ad € 10.422,15, nel periodo intercorrente tra l'11.06.1993 e il 19.10.2022 gli interessi ammontavano a € 47.681,95, calcolati nella misura del 19.50%; per tali motivi chiedeva, tra l'altro, la sospensione dell'esecuzione promossa da parte creditrice. Si costituiva l'opposta che concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale di Catania -Disattesa ogni contraria istanza eccezione difesa -rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta di sospensione dell'esecuzione in quanto inammissibile, improponibile ed infondata -ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto l'opposizione a precetto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte -ritenere e dichiarare che è Controparte_2 creditrice di dell'importo di euro 61.582,78 come intimato con l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 13.1.2023 con gli interessi dovuti al soddisfo e per l'effetto condannare Parte_1
a pagare ad la somma di euro Euro 61.582,78 come sopra specificata o la
[...] Controparte_2 maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio Con vittoria di spese ed onorari”. Rigettata l'istanza di sospensiva, su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., cui seguiva la produzione della memoria ex art 183 VI co. n. 2 c.p.c. da parte della sola opposta, la quale chiedeva l'ammissione dei documenti allegati. Le parti hanno, successivamente, concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intende richiamato.
*************************
Preliminarmente, l'opponente eccepisce la prescrizione del credito intimato e all'uopo deduce: “Non è facile a questo punto da parte della a distanza di trenta anni ricordare se effettivamente il Parte_1 decreto ingiuntivo menzionato dall'opposta le sia stato notificato o meno. Di sicuro da quella data nessun atto interruttivo né l'istituto di credito originario, né quelli subentranti in sua vece hanno mai inviato alla . Pertanto il credito de quo anche se realmente all'epoca sussistente, si è Parte_1 comunque prescritto. In considerazione di ciò nessuna somma deve la alla Parte_1 [...]
quale mandataria della ”. CP_1 Controparte_2 Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il credito oggetto dell'intimazione di pagamento non può ritenersi prescritto. Ed invero, il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 2666/1993 è stato emesso il
09.07.1993 dal Tribunale di Catania nei confronti di quale fideiussore di Parte_1 [...]
con sentenza del Tribunale di Catania del 10.12.1992- e le è stato Controparte_3 regolarmente notificato il 26.07.1993 (v. all. 9 fasc. opposta).
Or, avendo parte creditrice richiesto per il medesimo credito l'ammissione al passivo del fallimento in parola con atto del 28.01.1993 (poi effettivamente ammesso il 06.12.1994 -v. all. 11 fasc. opposta), tale istanza ne ha interrotto la prescrizione pure nei confronti del fideiussore e il relativo decorso è rimasto sospeso sino alla chiusura della procedura concorsuale avvenuta il 14.02.2019 (v. all. 12 fasc. opposta).
pagina 2 di 3 Difatti, “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cfr. Cass. n. 9638/2018); siffatto principio è stato, poi, recentemente confermato con la sentenza della Cassazione n. 16415/2023 -seppur in relazione al debitore tornato in bonis- “Effetto, questo, che consegue anche in forza dell'estensione della sospensione del decorso della prescrizione alla garanzia patrimoniale del condebitore solidale (Cass., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638; Cass., Sez. Lav., 30 agosto 2016, n. 17412; Cass., Sez. III, Sez.
III, 17 luglio 2014, n. 16408). Se il creditore può giovarsi dell'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione a efficacia permanente durante la pendenza della procedura nei confronti di un soggetto
(e di un patrimonio) distinto da quello del debitore, benché avvinto dal vincolo di solidarietà, a fortiori gli effetti scaturenti dalla proposizione della domanda di insinuazione al passivo si verificano anche nel caso in cui l'effetto interruttivo (e il conseguente effetto sospensivo della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ.) venga invocato dal creditore nei confronti del patrimonio del debitore una volta che questi sia tornato in bonis.”. Essendosi chiuso il fallimento in data 14.02.2019, nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che la prescrizione non sia maturata, ai sensi degli art. 2943 e 2945 c.c., decorrendo solo da tale momento un nuovo termine prescrizionale. Non coglie nel segno neppure la censura sull'applicazione di un tasso usuraio. A tal fine giova osservare che l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è finalizzata a far valere fatti successivi alla formazione del titolo, ma non può servire a contestare il merito di una pretesa creditoria che sia oggetto, come nel caso di specie, di un titolo di formazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., 24.02.2011 n. 4505 e 18.04.2006 n. 8928; nella più recente giurisprudenza di merito,
Tribunale Milano, 08.01.2020, n. 69). Nel vicenda in esame, invece, la superiore doglianza è per l'appunto inerente la sussistenza del titolo posto alla base dell'intimazione e come tale è insuscettibile di essere fatta valere in sede di opposizione preventiva all'esecuzione (circostanza che assorbe l'esame del suo contenuto, peraltro, assolutamente generico) potendo, al più, solo essere motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.
Per queste ragioni, l'opposizione al precetto deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da . Parte_1
- Condanna l'opponente a pagare, in favore di parte opposta, € 7.052,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 20.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca
pagina 3 di 3
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 20.1.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. AMORUSO GAETANO MARIA;
Per il convenuto\opposto l'avv. CARINI LORENZO, oggi sostituito dall'avv. AURORA NESPOLA che insiste nelle difese ed eccezione di cui alle memorie art. 183 n.1; I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1496/2023 promossa da nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gaetano M. Amoruso (C.F. ), presso il cui studio in Giarre, C.F._2
Viale Libertà n. 59, è elettivamente domiciliata;
ATTORE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di (C.F. , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Carini (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Catania, Viale della Libertà n. 212, presso lo studio dell'Avv. Luigi Tambone. CONVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto del 07.01.2023, notificato in data 13.01.2023, l' , Controparte_1 intimava a il pagamento della complessiva somma di € 61.582,78 sulla scorta del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2666/1993 emesso dal Tribunale di Catania il 09.07.1993.
Con atto di citazione del 25.01.2023 la proponeva, quindi, opposizione avverso il Parte_1 menzionato precetto eccependo: la prescrizione del credito in esame e, in subordine, l'applicazione di un tasso usuraio considerato che su un capitale pari ad € 10.422,15, nel periodo intercorrente tra l'11.06.1993 e il 19.10.2022 gli interessi ammontavano a € 47.681,95, calcolati nella misura del 19.50%; per tali motivi chiedeva, tra l'altro, la sospensione dell'esecuzione promossa da parte creditrice. Si costituiva l'opposta che concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale di Catania -Disattesa ogni contraria istanza eccezione difesa -rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta di sospensione dell'esecuzione in quanto inammissibile, improponibile ed infondata -ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto l'opposizione a precetto e, conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte -ritenere e dichiarare che è Controparte_2 creditrice di dell'importo di euro 61.582,78 come intimato con l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 13.1.2023 con gli interessi dovuti al soddisfo e per l'effetto condannare Parte_1
a pagare ad la somma di euro Euro 61.582,78 come sopra specificata o la
[...] Controparte_2 maggiore o minore somma che verrà accertata in giudizio Con vittoria di spese ed onorari”. Rigettata l'istanza di sospensiva, su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., cui seguiva la produzione della memoria ex art 183 VI co. n. 2 c.p.c. da parte della sola opposta, la quale chiedeva l'ammissione dei documenti allegati. Le parti hanno, successivamente, concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intende richiamato.
*************************
Preliminarmente, l'opponente eccepisce la prescrizione del credito intimato e all'uopo deduce: “Non è facile a questo punto da parte della a distanza di trenta anni ricordare se effettivamente il Parte_1 decreto ingiuntivo menzionato dall'opposta le sia stato notificato o meno. Di sicuro da quella data nessun atto interruttivo né l'istituto di credito originario, né quelli subentranti in sua vece hanno mai inviato alla . Pertanto il credito de quo anche se realmente all'epoca sussistente, si è Parte_1 comunque prescritto. In considerazione di ciò nessuna somma deve la alla Parte_1 [...]
quale mandataria della ”. CP_1 Controparte_2 Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il credito oggetto dell'intimazione di pagamento non può ritenersi prescritto. Ed invero, il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 2666/1993 è stato emesso il
09.07.1993 dal Tribunale di Catania nei confronti di quale fideiussore di Parte_1 [...]
con sentenza del Tribunale di Catania del 10.12.1992- e le è stato Controparte_3 regolarmente notificato il 26.07.1993 (v. all. 9 fasc. opposta).
Or, avendo parte creditrice richiesto per il medesimo credito l'ammissione al passivo del fallimento in parola con atto del 28.01.1993 (poi effettivamente ammesso il 06.12.1994 -v. all. 11 fasc. opposta), tale istanza ne ha interrotto la prescrizione pure nei confronti del fideiussore e il relativo decorso è rimasto sospeso sino alla chiusura della procedura concorsuale avvenuta il 14.02.2019 (v. all. 12 fasc. opposta).
pagina 2 di 3 Difatti, “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cfr. Cass. n. 9638/2018); siffatto principio è stato, poi, recentemente confermato con la sentenza della Cassazione n. 16415/2023 -seppur in relazione al debitore tornato in bonis- “Effetto, questo, che consegue anche in forza dell'estensione della sospensione del decorso della prescrizione alla garanzia patrimoniale del condebitore solidale (Cass., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638; Cass., Sez. Lav., 30 agosto 2016, n. 17412; Cass., Sez. III, Sez.
III, 17 luglio 2014, n. 16408). Se il creditore può giovarsi dell'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione a efficacia permanente durante la pendenza della procedura nei confronti di un soggetto
(e di un patrimonio) distinto da quello del debitore, benché avvinto dal vincolo di solidarietà, a fortiori gli effetti scaturenti dalla proposizione della domanda di insinuazione al passivo si verificano anche nel caso in cui l'effetto interruttivo (e il conseguente effetto sospensivo della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ.) venga invocato dal creditore nei confronti del patrimonio del debitore una volta che questi sia tornato in bonis.”. Essendosi chiuso il fallimento in data 14.02.2019, nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che la prescrizione non sia maturata, ai sensi degli art. 2943 e 2945 c.c., decorrendo solo da tale momento un nuovo termine prescrizionale. Non coglie nel segno neppure la censura sull'applicazione di un tasso usuraio. A tal fine giova osservare che l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è finalizzata a far valere fatti successivi alla formazione del titolo, ma non può servire a contestare il merito di una pretesa creditoria che sia oggetto, come nel caso di specie, di un titolo di formazione giudiziale (ex multis, Cass. civ., 24.02.2011 n. 4505 e 18.04.2006 n. 8928; nella più recente giurisprudenza di merito,
Tribunale Milano, 08.01.2020, n. 69). Nel vicenda in esame, invece, la superiore doglianza è per l'appunto inerente la sussistenza del titolo posto alla base dell'intimazione e come tale è insuscettibile di essere fatta valere in sede di opposizione preventiva all'esecuzione (circostanza che assorbe l'esame del suo contenuto, peraltro, assolutamente generico) potendo, al più, solo essere motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.
Per queste ragioni, l'opposizione al precetto deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da . Parte_1
- Condanna l'opponente a pagare, in favore di parte opposta, € 7.052,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 20.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca
pagina 3 di 3