TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1843/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso in applicazione straordinaria all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, n. il 23.05.1977 in Avellino ed ivi residente a[...]
Ten. G. Corrado, 22, c.f.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
Avellino, alla Via Tripoli n. 2/A, nello studio dell'avv. Alfio Galdieri, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Gaetano Biasucci.
Controparte_3
in persona del legale rapp. te p.t.- P.IVA con sede in Roma P.IVA_1
00185 Viale Manzoni, 22 pec: PartitaIVA_2
(Contumace)
,– Controparte_4 C.F. succeduto ex lege alla P.IVA_3 Controparte_5
dal 1.1.2017 per effetto della piena operatività dell
[...] [...]
dichiarata con d.m. 28.12.2016- in persona del Direttore Controparte_6
pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente Controparte_7
unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in via Dei Due Principati 4 - Avellino.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta nei soli limiti di quanto di ragione.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n 012 2023 90006972 58 000 del complessivo importo di € 84.742,77, comprensivo di interessi, compensi di riscossione e spese. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione limitatamente alle sole sanzioni amministrative comminate dall di Avellino e contenute nella cartella di pagamento n. 012 2016 00036687 45 000, notificata il 21.07.2016, nonché ai contributi I.V.S. Artigiani dovuti all per il periodo 2007-2013, CP_1
oggetto dell'avviso di addebito n. 312 2013 0002222 37 000, notificato in data
4.02.2014.
Le parti resistenti, costituitesi in giudizio hanno dato prova della notifica degli atti presupposti, che sono divenuti titolo esecutivo inoppugnabile.
Quanto alle sanzioni civili di cui alla cartella pagamento n. 012 2016 00036687
45 000 non sussiste la competenza funzionale di questo Giudice del lavoro essendo la stessa demandata, per pacifica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. Sez Unite n. 2145/2021), alle sezioni civili del Tribunale.
Quanto all'avviso di addebito n. 312 2013 0002222 37 000, notificato in data
4.02.2014, in assenza di atti interruttivi notificati medio tempore, è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, della legge
335/1995; dunque il debito è estinto.
L'opposizione va dunque accolta nei limiti anzidetti.
Le spese sono interamente compensate tra le parti in considerazione della soccombenza parziale e della sola prescrizione estintiva del debito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria così provvede: declina la competenza funzionale rispetto alla cartella di pagamento n. 012
2016 00036687 45 000; accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 012 2023 90006972 58 000 limitatamente all'avviso di addebito n. 312 2013 0002222 37 000, dichiarando estinto per prescrizione il debito contributivo in esso riportato;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio
Avellino, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso in applicazione straordinaria all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, n. il 23.05.1977 in Avellino ed ivi residente a[...]
Ten. G. Corrado, 22, c.f.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
Avellino, alla Via Tripoli n. 2/A, nello studio dell'avv. Alfio Galdieri, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Grezar 14, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Gaetano Biasucci.
Controparte_3
in persona del legale rapp. te p.t.- P.IVA con sede in Roma P.IVA_1
00185 Viale Manzoni, 22 pec: PartitaIVA_2
(Contumace)
,– Controparte_4 C.F. succeduto ex lege alla P.IVA_3 Controparte_5
dal 1.1.2017 per effetto della piena operatività dell
[...] [...]
dichiarata con d.m. 28.12.2016- in persona del Direttore Controparte_6
pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente Controparte_7
unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in via Dei Due Principati 4 - Avellino.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione dell'atto presupposto.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta nei soli limiti di quanto di ragione.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n 012 2023 90006972 58 000 del complessivo importo di € 84.742,77, comprensivo di interessi, compensi di riscossione e spese. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione limitatamente alle sole sanzioni amministrative comminate dall di Avellino e contenute nella cartella di pagamento n. 012 2016 00036687 45 000, notificata il 21.07.2016, nonché ai contributi I.V.S. Artigiani dovuti all per il periodo 2007-2013, CP_1
oggetto dell'avviso di addebito n. 312 2013 0002222 37 000, notificato in data
4.02.2014.
Le parti resistenti, costituitesi in giudizio hanno dato prova della notifica degli atti presupposti, che sono divenuti titolo esecutivo inoppugnabile.
Quanto alle sanzioni civili di cui alla cartella pagamento n. 012 2016 00036687
45 000 non sussiste la competenza funzionale di questo Giudice del lavoro essendo la stessa demandata, per pacifica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. Sez Unite n. 2145/2021), alle sezioni civili del Tribunale.
Quanto all'avviso di addebito n. 312 2013 0002222 37 000, notificato in data
4.02.2014, in assenza di atti interruttivi notificati medio tempore, è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, della legge
335/1995; dunque il debito è estinto.
L'opposizione va dunque accolta nei limiti anzidetti.
Le spese sono interamente compensate tra le parti in considerazione della soccombenza parziale e della sola prescrizione estintiva del debito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino in applicazione straordinaria così provvede: declina la competenza funzionale rispetto alla cartella di pagamento n. 012
2016 00036687 45 000; accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 012 2023 90006972 58 000 limitatamente all'avviso di addebito n. 312 2013 0002222 37 000, dichiarando estinto per prescrizione il debito contributivo in esso riportato;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio
Avellino, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)