Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/08/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02834/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI IO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Brocchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento non noto negli estremi di revoca/annullamento dell’immatricolazione registrata il 24/06/2024 al corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Civile – International Track;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, per quanto occorra:
- della nota a firma del Capo Servizio Segreterie Studenti del Politecnico di Milano – Students Affairs Unit datata 04/11/2024 e della successiva nota datata 12/12/2024;
- della comunicazione del 06/12/2024 di avvenuta disattivazione dell’indirizzo e-mail di Ateneo dello studente ricorrente, recante altresì le istruzioni per la richiesta di rimborso della tassa di iscrizione già versata;
con i motivi aggiunti del 14.3.2025:
- del Decreto del Rettore del Politecnico di Milano Rep. n° 16226/2024 Prot. n° 269238 del 05/11/2024, depositato da controparte come doc. n. 8 in data 31/01/2025, mai comunicato né notificato al ricorrente, recante “L’annullamento dell’immatricolazione Sig.re RI IO IA nato a [...] il [...], e la disattivazione del numero di matricola 263146 assegnato dai Servizi On Line”, con riferimento al corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Civile – International Track
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, oggi cittadino UE, ha conseguito il diploma di scuola superiore in Biellorussia, all’esito di un percorso scolastico di 11 anni, a fronte dell’Italia in cui il percorso è di 12 anni.
Mancando 1 anno di scuola superiore per iscriversi al test d’ingresso del Politecnico di Milano, ha frequentato nel gennaio 2024, il corso ECTS credits (European Credit Transfer and Accumulation) all’Università degli Studi di Enna “Kore”-The Italian Group, scegliendo il Foundation Course ad indirizzo STEM - modulo semestrale (con durata gennaio- giugno), che gli ha permesso di conseguire 60 CFU in termini di ECTS credits (European Credit Transfer and Accumulation), corrispondenti ad un anno accademico italiano.
Il corso frequentato prevedeva 25 ore di lezione la settimana, 580 ore per 23 settimane così divise: 300 ore italiano, 120 ore STEM e 160 ore di preparazione per i test di ingresso e Academic mentoring. Il ricorrente terminava il corso nel mese di giugno 2024.
Superati brillantemente gli esami del corso, ha partecipato al test di ingresso della facoltà di Ingegneria Civile-International Course presso il Politecnico di Milano, corso di laurea in lingua inglese, classificandosi al 13° posto in graduatoria con un punteggio di 76.62 e veniva immatricolato il 24.6.2024, ottenendo così il Person Code n. 11086119 e l ’Identification number 263146.
Dopo l’inizio dei corsi a settembre 2024, l’International Students Office del Politecnico, rilevava la carenza di un modulo di lingua italiana di 180 contact hours previsto nel primo trimestre di corso, in quanto lo studente aveva scelto il modulo semestrale per riuscire a immatricolarsi nell’a.a. 2024/2025.
Il ricorrente riceveva pertanto la mail in data 25/09/2024, con cui si comunicava l’avvenuta sospensione temporanea dell’account personale dell’Università, fino ad avvenuta dimostrazione del conseguimento del dodicesimo anno di scolarità, risultante mancante sulla base della documentazione prodotta.
Dopo le osservazioni trasmesse dallo studente, seguivano due comunicazioni via mail del Capo Servizio Segreterie Studenti del Politecnico di Milano – Students Affairs Unit: la prima del 4/11/2024, con cui si confermava di aver proceduto all’annullamento dell’immatricolazione e l’impossibilità di immatricolare lo studente ad un corso di studio dell’Ateneo per mancanza del requisito di scolarità, specificando che la dichiarazione di Foundation Course prodotta sarebbe “ di durata inferiore all’anno e non erogata da un’istituzione universitaria.”
La seconda del 6/12/2024 con cui si comunicava l’avvenuta disattivazione dell’indirizzo di Ateneo e si davano istruzioni per richiedere il rimborso di una quota della tassa di iscrizione versata.
Con il presente ricorso, notificato in data 30.12.2024 e depositato il 3.1.2025, il ricorrente ha impugnato gli atti di annullamento/revoca dell’immatricolazione, non conosciuti, contestando la presunta motivazione, rappresentata dalla mancanza del requisito del titolo scolastico finale, articolando le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990, violazione principio di trasparenza; assenza di provvedimento conclusivo espresso – violazione del termine di conclusione del procedimento - carenza e/o insufficienza di motivazione. Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza: al ricorrente non è mai stato notificato un provvedimento con cui si dispone l’annullamento dell’immatricolazione, da cui poter dedurre le ragioni della decisione della disattivazione dell’account personale dell’Università;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge 148/2002 di ratifica della convenzione di Lisbona del 1997: l’Università ha violato sia i principi di legittimità procedimentale di cui agli artt. 1, 2 e 3 dalla legge n. 241/1990, ma anche le disposizioni per l’ingresso degli studenti redatti dal Ministero dell’Interno, in applicazione all. 1 della Convenzione di Lisbona in materia di riconoscimento dei diritti di studio, che presuppongono una valutazione dei titoli trasparente, coerente e affidabile (art. III.2 Conv), al fine di dimostrare l’assenza dei requisiti del richiedente, con un procedimento che si concluda con provvedimento espresso ed entro 90 giorni;
3) Violazione e falsa applicazione allegato 1 par. 2.1 e par. 6 delle “ Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, valide per l’anno accademico 2024-2025” del Ministero dell’Università e ricerca. Eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza: secondo la tesi di parte ricorrente l’università ha violato le disposizioni regolamentari relative alla valutazione dei titoli di studio conseguiti dopo i corsi inferiori a 12 anni, non avendo effettuato una valutazione del richiedente sulle adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto.
Si è costituito in giudizio il Politecnico di Milano, depositando in data 31.1. 2025 il decreto del Rettore Rep. n° 16226/2024 Prot. n° 269238 del 05/11/2024, con cui si dispone l’annullamento dell’immatricolazione del ricorrente, in quanto “ non è in possesso dei requisiti richiesti per l’immatricolazione al primo anno accademico”;
Con ordinanza n. 165 del 6.2.2025 la domanda cautelare veniva accolta con la seguente motivazione:
“Ritenuto, ad un sommario esame della fase cautelare, che il ricorso sia sorretto da profili di fumus boni iuris, stante la mancata valutazione da parte del Politecnico del “Foundation course” svolto dall’istante (come risulta dal certificato emesso dall’Università Kore di Enna), al fine di colmare l’anno di scolarità mancante dal paese di origine;
Rilevata, altresì, l’illogicità della tesi della difesa dell’Università, secondo cui “il certificato relativo al Foundation Course” rilasciato dall’Università Kore di Enna, sarebbe valido solo ai fini dell’immatricolazione presso la stessa Università Kore di Enna, in quanto sembra introdurre una “limitazione territoriale e soggettiva” ad un titolo di studio;
Ritenuto, quanto al profilo del periculum, che l’esigenza cautelare del ricorrente possa essere soddisfatta, sospendendo l’efficacia del decreto di annullamento dell’immatricolazione al primo anno di corso di Ingegneria civile presso il Politecnico resistente;
Con motivi aggiunti del 14.3.2025 il ricorrente ha impugnato il Decreto del Rettore del Politecnico di Milano Rep. n° 16226/2024 Prot. n° 269238 del 05/11/2024, recante “ L’annullamento dell’immatricolazione Sig.re RI IO IA nato a [...] il [...], e la disattivazione del numero di matricola 263146 assegnato dai Servizi On Line ”, con riferimento al corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Civile – International Track facendo presente di non aver mai ricevuto il provvedimento, in quanto mai notificato, e articolando le medesime censure proposte nel ricorso introduttivo.
Rispetto al difetto di motivazione (primo motivo), parte ricorrente rileva come nel decreto l’Università si limiti ad affermare che lo studente “ non è in possesso dei requisiti richiesti per l’immatricolazione al primo anno accademico”, senza spiegare le ragioni per cui l’Ateneo ha ritenuto insussistenti i requisiti per l’immatricolazione.
L’Università ha eccepito la tardività in quanto il provvedimento sarebbe stato pubblicato nella piattaforma OTOBO, in data 5.11.20204.
All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il ricorrente ha impugnato con il ricorso principale e i motivi aggiunti il decreto di annullamento dell’immatricolazione (le comunicazioni di sospensione dell’account personale e della cancellazione dell’indirizzo di Ateneo). Si osserva che il decreto conosciuto solo a seguito di deposito documentale, è il provvedimento lesivo, mentre la sospensione dell’account personale e la cancellazione dell’indirizzo di Ateneo sono atti conseguenti, per cui l’ordine dell’esame del ricorso e dei motivi aggiunti deve essere invertito, partendo dall’impugnazione del decreto.
2) Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa del Politecnico, secondo cui il termine di impugnazione decorrerebbe dal 5 novembre 2024, data in cui il decreto impugnato è stato comunicato al ricorrente tramite il sistema informatico OTOBO.
L’eccezione è infondata.
L’art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dispone che “La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.”
La difesa erariale si è limitata ad affermare che si tratta di “ piattaforma digitale, basata su tecnologia web, progettata per la gestione integrata delle richieste di assistenza e comunicazioni ”, senza tuttavia dimostrare che con il sistema OTOBO sia possibile ricavare l’avvenuta consegna della notificazione, ovvero che abbia valore di posta certificata.
OTOBO infatti è il sistema di trouble ticketing interno, cioè di assistenza tecnica tra l’Ateneo e gli studenti, ma non un sistema di comunicazione equiparabile alla pec.
3) Il ricorso per motivi aggiunti merita accoglimento, in ragione della fondatezza delle censure in cui si deduce il difetto di motivazione (primo motivo) e il difetto di istruttoria (terzo motivo).
Nel decreto l’Università afferma che il ricorrente “ non è in possesso dei requisiti richiesti per l’immatricolazione” e che “non può sanare la posizione” : nel provvedimento non vengono rappresentate le ragioni per cui si ritiene non idoneo il corso ad indirizzo STEM frequentato dal ricorrente, a conclusione del quale ha comunque conseguito 60 CFU, pari ad un anno accademico.
Non può sopperire alla carenza di motivazione, quanto dedotto nelle memorie dell’Avvocatura del 31.1.2025 e del 13.6.2025, secondo cui “ l’attività posta in essere dal Politecnico di Milano in relazione alla posizione del ricorrente potrebbe qualificarsi comunque espressione di attività vincolata, in quanto svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato 1 alla circolare MUR ”, costituendo questa affermazione una integrazione postuma della motivazione operata attraverso scritti difensivi, da ritenersi inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11260; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 852).
Né può essere invocato nel caso in esame, come ritiene la difesa del Politecnico, l’art. 21 octies, secondo comma, L. 241/90.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale “ secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa, «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti » (ex multis, Consiglio di Stato - sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808)” (Corte Cost. n. 92/2015; cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27 aprile 2021 n. 3385).
Il primo motiva merita accoglimento.
2.2 Risulta altresì fondata la censura in cui parte ricorrente deduce il difetto di istruttoria, dal momento che la decisione di ritenere il ricorrente privo dei requisiti richiesti per l’immatricolazione e di ritenere insanabile la sua posizione, risulta essere stata adottata senza alcuna valutazione del percorso scolastico dello studente, quasi come una sorta di automatismo, per assenza di titolo di studio.
La difesa erariale riconosce che una fase istruttoria in cui valutare la posizione del richiedente fosse necessaria, laddove afferma che “ In tale prospettiva, la scelta da parte dell’Ateneo di annullare l’iscrizione del ricorrente si configura come atto sostanzialmente vincolato, pur se formalmente inserito in un procedimento ritenuto discrezionale”.
La discrezionalità è demandata proprio nella fase di valutazione che ha come oggetto più elementi: il percorso scolastico del richiedente, il corso integrativo frequentato, l’acquisizione delle competenze necessarie ad accedere al corso di laurea e la loro idoneità a sanare eventuali carenze.
E’ proprio l’art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, di Lisbona -11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) che demanda la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, alle Università, che “ la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.”
La Circolare Ministeriale “ Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, per l’anno accademico 2024-25” al punto “ 2.1 Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni ” prevede, come idonee a colmare la scolarità mancante:
“3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti;
4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), anche di durata inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all’interno della medesima istituzione”.
Relativamente ai corsi svolti da altre Università, non viene indicata la durata obbligatoria minima del corso propedeutico, ma viene richiesto che i corsi siano idonei a colmare “gli anni di scolarità mancanti ”.
Dalla lettura delle disposizioni, si deve ritenere che in entrambe le ipotesi, il corso propedeutico abbia la finalità di “ colmare ” la preparazione dello studente, per cui anche nell’ipotesi in esame, seppur il corso sia stato seguito in altra Università, deve essere oggetto di valutazione l’idoneità in concreto del percorso formativo seguito a “ colmare la scolarità mancante ”, senza la possibilità di richiedere in modo rigido ed inderogabile lo svolgimento di un corso della durata di dodici mesi, dato che nessuna disposizione si riferisce espressamente ad una durata temporale predeterminata.
Posto ciò, è illegittima l’esclusione automatica legata alla durata del corso, senza l’accertamento della sussistenza dei risultati di apprendimento idonei all’accesso alla formazione universitaria italiana, tenendo in debita considerazione l’intero percorso formativo svolto dallo studente candidato.
Nel caso in esame, l’Università ha disposto l’esclusione solo sulla base della verifica della durata del corso seguito dal ricorrente, rilevando che mancherebbe un modulo di lingua italiana di 180 contact hours, omettendo tuttavia di valutare che il ricorrente, cittadino UE, si è iscritto ad un corso di laurea erogato interamente in lingua in inglese, e se il corso propedeutico, sebbene di durata inferiore ad un anno accademico, sia in concreto idoneo a fare acquisire le conoscenze e le competenze adeguate a consentire la frequenza con profitto dello specifico corso di studi prescelto.
E’ la stessa difesa dell’Università ad affermare contraddittoriamente che “ il corso propedeutico frequentato dal ricorrente non garantisse la necessaria integrazione dei requisiti di scolarità richiesti per l’immatricolazione, in quanto di durata inferiore a un anno accademico e non supportato da elementi idonei a dimostrare l’acquisizione di competenze equivalenti a un percorso annuale ”, riconoscendo implicitamente che l’immatricolazione può essere ammessa anche in caso di frequentazione di un corso di durata inferiore ad un anno, qualora sia dimostrata l’idoneità del percorso formativo seguito a far acquisire in concreto le competenze mancanti.
Tuttavia la fase di valutazione circa l’acquisizione delle competenze da parte del ricorrente è stata omessa.
Pertanto il primo e il terzo motivo devono essere accolti.
3) L’annullamento del decreto ha effetto caducante sugli atti con cui l’Università ha disposto la disattivazione dell’account personale e la disattivazione dell’indirizzo di Ateneo, stante la natura di atti attuativi.
Poiché i due atti sopra indicati sono stati impugnati, devono essere annullati in accoglimento al ricorso introduttivo, stante la fondatezza del primo motivo e del terzo motivo, per le ragioni sopra rappresentate.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4) In definitiva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento del decreto Rep. n° 16226/2024 Prot. n° 269238 del 05/11/2024 e degli atti successivi tra cui gli atti con cui è stata disposta la disattivazione del numero di matricola 263146 assegnato dai Servizi On Line, è stato sospeso l’account personale dell’Università ed è stato disattivato l’indirizzo di Ateneo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla il Decreto Rep. n° 16226/2024 Prot. n° 269238 del 05/11/2024, recante “L’annullamento dell’immatricolazione Sig.re RI IO IA nato a [...] il [...], e la disattivazione del numero di matricola 263146 assegnato dai Servizi On Line” e gli atti conseguenti, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Politecnico di Milano al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre oneri di legge e rimborso dei contributi unificati versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO