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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/11/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3061/2025, promossa con ricorso depositato in data 10/10/2025 da Pt_1 con avv. ALBERTO KOSTORIS, e con avv. ELENA BELLODI;
[...] Parte_2
- i quali contraevano matrimonio concordatario in data 6 aprile 2002 a Trieste, con atto trascritto al numero 30,
Parte II, Anno 2002, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste (doc. 1-2-3-4); Per_
- dall'unione sono nati i figli: , il 28 giugno 2002, il 30 maggio 2006 e il 29 Persona_2 Per_3 ottobre 2013;
- tra i coniugi vige il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. dichiararsi la separazione personale consensuale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, via Giuseppe Pagano n. 28/2, di proprietà al 50
% di entrambi i coniugi, in uso esclusivo alla signora in quanto genitore collocatario del Parte_2 figlio minore ed un tanto sino a quando il figlio sarà a carico;
Per_3
4. disporre l'affido condiviso tra i genitori del minore con sua collocazione prevalente presso Persona_4 la madre, ovvero presso l'alloggio coniugale sito in Trieste, via Giuseppe Pagano n. 28/2, ove quindi continuerà
a mantenere la residenza;
5. il signor stante la differenza di tempo trascorso dal minore con i due genitori nonché la differenza Pt_1 di reddito, verserà alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che la moglie Pt_2 comunicherà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore in via anticipata Per_3 pagina 1 di 4 entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento//00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, oltre al 65% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Trieste qui allegato (doc. 23), ad eccezione del percorso psicologico che rimarrà integralmente a carico della signora;
Pt_3
6. il signor verserà altresì alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie Pt_1 Pt_2 che la moglie comunicherà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento//00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, oltre al 65% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Trieste, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente o con la stessa convivente;
Per_ 7. Ove la figlia dovesse perdere il lavoro ed essere economicamente a carico dei genitori, la madre provvederà al mantenimento ordinario pari a vitto e alloggio presso la casa coniugale mentre i genitori concordano che le sole spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno tra loro divise nelle quote rispettivamente del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
8. le parti concordano che le spese straordinarie per i figli e , come sopra ripartite, Per_3 Persona_2 dovranno essere sempre concordate tra le parti ove superino l'importo complessivo di € 200,00; ciò in parziale deroga a quanto stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Trieste;
9. la signora come già alla data del presente ricorso, continuerà a percepire in via esclusiva Pt_2
l'Assegno Unico in favore dei figli e;
il signor si impegna a sottoscrivere Per_3 Persona_2 Pt_1 ogni documentazione dovesse rendersi necessaria al fine di consentire alla madre di percepire il predetto importo;
10. il signor potrà tenere con sé il figlio per due settimane nel periodo estivo ed una Pt_1 Per_3 settimana per il periodo invernale nonché a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, tenuto conto della volontà del minore, dei rispettivi impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
al fine di favorire il consolidamento del rapporto padre / figlio, le parti concordano che l'introduzione di nuove figure adulte nella vita del minore avvenga con gradualità;
11. il signor erserà altresì alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie Pt_1 Pt_2 che la moglie comunicherà, a titolo di contributo per le spese di gestione degli animali di famiglia attualmente in casa, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma mensile di euro 100,00 (euro cento//00);
12. il mutuo fondiario stipulato per l'immobile sito in Trieste, via Giuseppe Pagano n. 28/2, cointestato ad entrambi i coniugi, resterà a carico di entrambi in egual misura, per cui il signor i impegna a versare Pt_1 mensilmente sul conto corrente comune ancora intestato agli stessi e su cui viene addebitato il suddetto costo l'importo mensile pari ad € 350,00, ovvero la somma corrispondente al 50% effettivo della rata;
pagina 2 di 4 13. il finanziamento contratto per l'acquisto della vettura Toyota Yaris ora in uso esclusivo del signor Pt_1 per esigenze lavorative rimarrà integralmente a carico di quest'ultimo mentre il finanziamento relativo ad esigenze familiari rimarrà a carico delle parti per la quota di € 200,00 in capo al signor per la quota Pt_1 di € 100,00 in capo alla signora Pt_2
14. il signor cede a titolo gratuito alla signora la propria quota di proprietà della vettura Pt_1 Pt_2
Toyota YARIS targata ES173MK, attualmente in uso esclusivo della moglie, con passaggio di proprietà da espletarsi presso l'ufficio PRA;
si precisa che tale cessione rientra nella definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti ed è quindi esente da ogni tassa o costo;
15. i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare tutti i restanti loro reciproci rapporti patrimoniali confermando di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, ad eccezione di quanto previsto ai superiori punti;
16. i coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio per il figlio minore e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio laddove un tanto fosse Per_3 richiesto dalle norme vigenti;
17. null'altro dare, null'altro avere”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
[...] Parte_2
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 25/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3061/2025, promossa con ricorso depositato in data 10/10/2025 da Pt_1 con avv. ALBERTO KOSTORIS, e con avv. ELENA BELLODI;
[...] Parte_2
- i quali contraevano matrimonio concordatario in data 6 aprile 2002 a Trieste, con atto trascritto al numero 30,
Parte II, Anno 2002, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste (doc. 1-2-3-4); Per_
- dall'unione sono nati i figli: , il 28 giugno 2002, il 30 maggio 2006 e il 29 Persona_2 Per_3 ottobre 2013;
- tra i coniugi vige il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. dichiararsi la separazione personale consensuale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Trieste, via Giuseppe Pagano n. 28/2, di proprietà al 50
% di entrambi i coniugi, in uso esclusivo alla signora in quanto genitore collocatario del Parte_2 figlio minore ed un tanto sino a quando il figlio sarà a carico;
Per_3
4. disporre l'affido condiviso tra i genitori del minore con sua collocazione prevalente presso Persona_4 la madre, ovvero presso l'alloggio coniugale sito in Trieste, via Giuseppe Pagano n. 28/2, ove quindi continuerà
a mantenere la residenza;
5. il signor stante la differenza di tempo trascorso dal minore con i due genitori nonché la differenza Pt_1 di reddito, verserà alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che la moglie Pt_2 comunicherà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore in via anticipata Per_3 pagina 1 di 4 entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento//00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, oltre al 65% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Trieste qui allegato (doc. 23), ad eccezione del percorso psicologico che rimarrà integralmente a carico della signora;
Pt_3
6. il signor verserà altresì alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie Pt_1 Pt_2 che la moglie comunicherà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma mensile di euro 300,00 (euro trecento//00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, oltre al 65% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Trieste, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente o con la stessa convivente;
Per_ 7. Ove la figlia dovesse perdere il lavoro ed essere economicamente a carico dei genitori, la madre provvederà al mantenimento ordinario pari a vitto e alloggio presso la casa coniugale mentre i genitori concordano che le sole spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno tra loro divise nelle quote rispettivamente del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre;
8. le parti concordano che le spese straordinarie per i figli e , come sopra ripartite, Per_3 Persona_2 dovranno essere sempre concordate tra le parti ove superino l'importo complessivo di € 200,00; ciò in parziale deroga a quanto stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Trieste;
9. la signora come già alla data del presente ricorso, continuerà a percepire in via esclusiva Pt_2
l'Assegno Unico in favore dei figli e;
il signor si impegna a sottoscrivere Per_3 Persona_2 Pt_1 ogni documentazione dovesse rendersi necessaria al fine di consentire alla madre di percepire il predetto importo;
10. il signor potrà tenere con sé il figlio per due settimane nel periodo estivo ed una Pt_1 Per_3 settimana per il periodo invernale nonché a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, tenuto conto della volontà del minore, dei rispettivi impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
al fine di favorire il consolidamento del rapporto padre / figlio, le parti concordano che l'introduzione di nuove figure adulte nella vita del minore avvenga con gradualità;
11. il signor erserà altresì alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie Pt_1 Pt_2 che la moglie comunicherà, a titolo di contributo per le spese di gestione degli animali di famiglia attualmente in casa, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, la somma mensile di euro 100,00 (euro cento//00);
12. il mutuo fondiario stipulato per l'immobile sito in Trieste, via Giuseppe Pagano n. 28/2, cointestato ad entrambi i coniugi, resterà a carico di entrambi in egual misura, per cui il signor i impegna a versare Pt_1 mensilmente sul conto corrente comune ancora intestato agli stessi e su cui viene addebitato il suddetto costo l'importo mensile pari ad € 350,00, ovvero la somma corrispondente al 50% effettivo della rata;
pagina 2 di 4 13. il finanziamento contratto per l'acquisto della vettura Toyota Yaris ora in uso esclusivo del signor Pt_1 per esigenze lavorative rimarrà integralmente a carico di quest'ultimo mentre il finanziamento relativo ad esigenze familiari rimarrà a carico delle parti per la quota di € 200,00 in capo al signor per la quota Pt_1 di € 100,00 in capo alla signora Pt_2
14. il signor cede a titolo gratuito alla signora la propria quota di proprietà della vettura Pt_1 Pt_2
Toyota YARIS targata ES173MK, attualmente in uso esclusivo della moglie, con passaggio di proprietà da espletarsi presso l'ufficio PRA;
si precisa che tale cessione rientra nella definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti ed è quindi esente da ogni tassa o costo;
15. i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare tutti i restanti loro reciproci rapporti patrimoniali confermando di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, ad eccezione di quanto previsto ai superiori punti;
16. i coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio per il figlio minore e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio laddove un tanto fosse Per_3 richiesto dalle norme vigenti;
17. null'altro dare, null'altro avere”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
[...] Parte_2
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 25/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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