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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone NN Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.707/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Milione, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Anna Califano e Gerardo Striano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
AVV. C.F. ), nella qualità di curatore speciale Controparte_2 C.F._3 dei minori (C.F. , Persona_1 C.F._4 [...]
((C.F. e (C.F. Persona_2 C.F._5 Controparte_3
); C.F._6
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 7.02.2022 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 6.07.2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cava de' Tirreni, al n. 40, p. II, serie C, anno 2008); che dal matrimonio nascevano tre figli: (il 29.10.2012), (il 30.10.2013) e Per_1 Per_2 CP_3
(il 22.01.2016); che i coniugi fissavano la residenza coniugale nell'immobile ubicato nel Comune di
San Marzano sul Sarno (SA), in via Enrico Berlinguer, n. 25, concesso in comodato d'uso gratuito dai genitori del marito;
che la vita coniugale nel corso del tempo, in ragione dei maltrattamenti morali e materiali integrati dal coniuge nei propri confronti, si era rivelata intollerabile, sì da rendere impossibile il proseguimento della convivenza;
che le condotte violente e prevaricatorie integrate dal resistente nei confronti della moglie, meglio descritte in ricorso, determinavano a Parte_1 sporgere formale denuncia querela nei confronti del predetto;
conseguentemente, veniva instaurato il procedimento n. 125/2020 presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno, nel quale i Servizi Sociali del Comune di San Marzano sul Sarno all'uopo delegati redigevano plurime relazioni psicosociali evidenziando problematiche comportamentali del marito e suggerendo percorsi di sostegno psicologico per entrambi i coniugi;
che, pertanto, essendo venuto meno il vincolo affettivo e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva all'adito Tribunale di voler pronunciare la separazione personale tra loro, con addebito al marito ex art. 151 c.c. alle condizioni di seguito richiamate: “A. i coniugi vivranno separati, come attualmente già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove desiderano, anche all'estero, con reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti come per legge, consenso congiunto, nel caso di affido condiviso, per l'espatrio dei minori;
B. i figli minori , e , Per_1 Per_2 CP_3 in attesa dell'esito del procedimento penale di cui innanzi e sulla base della valutazione in merito alle condotte pregiudizievoli tenute dal padre, saranno affidati esclusivamente alla madre, che eserciterà la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda l'eventuale diritto di visita del padre, sempre tenuto conto delle ragioni di cui sopra e del rifiuto che attualmente i bambini mostrano di vedere il padre, si rimanda ogni determinazione all'Esimio Presidente in sede di udienza Presidenziale. Ad ogni buon conto, rebus sic stantibus, si richiedono incontri protetti presso i Servizi Sociali del Comune di San
Marzano sul Sarno (SA), secondo le modalità e i tempi che codesto On.le Tribunale vorrà predisporre, tenuto conto della disponibilità di essi Servizi Sociali e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
C. la casa familiare, sita in San Marzano sul Sarno (SA) alla Via Enrico
Berlinguer n. 25, di proprietà del padre del sig. e concessa in Controparte_1 comodato d'uso gratuito ai coniugi, sarà assegnata alla sig.ra NN, in uno a mobili ed arredi in essa presenti, affinché vi dimori insieme ai tre figli minori;
essa si farà carico del pagamento di tutte le spese ordinarie (quali, ad. esempio, le utenze) relative ad essa abitazione, mentre le spese Con straordinarie continueranno ad essere sostenute dal comodante;
Controparte_1 corrisponderà a , a decorrere dalla domanda, in via anticipata e, comunque, entro e Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a complessivi €. 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , e e della moglie Per_1 Per_2 CP_3
(€. 250,00 per ciascuno dei 3 figli ed €. 150,00 per la moglie), importo da rivalutare annualmente e automaticamente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicata dall'ISTAT in relazione all'anno precedente e da versare nel domicilio della stessa a mezzo vaglia o bonifico postale o bancario;
E. , inoltre, contribuirà Controparte_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, di istruzione e formazione e per il tempo libero) relative ai figli, preventivamente concordate e successivamente documentate, così come individuate nelle Linee Guida del CNF del novembre 2017; , Controparte_4 ancora, verserà alla sig.ra NN gli assegni familiari e qualsiasi altro contributo che dovesse in futuro percepire a sostegno del reddito per i familiari a carico, erogati dal datore di lavoro o da enti previdenziali e assistenziali;
Voglia altresì codesto Tribunale emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse dei figli minori e nominare il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.12.2023 il resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, evidenziava che la crisi coniugale fosse scaturita dalla propria patologia psichiatrica, rispetto alla quale si dichiarava disponibile a seguire i necessari trattamenti sanitari;
nondimeno, rappresentava la volontà di riprendere gli incontri protetti con i figli, richiamando il contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali da cui emergeva la propria personalità di padre affettuoso, avente un solido legame affettivo con la prole, così come riconosciuto anche dalla ricorrente;
chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, manifestata la volontà di aderire a tutti i percorsi di sostegno alla genitorialità e di presa in carico per il trattamento terapeutico- farmacologico previsto per la diagnosi formulata, disporsi la ripresa degli incontri con i propri figli, in forma protetta e con tutte le misure previste per il caso a tutela dei minori;
2) in via subordinata, si rimette a Codesta Autorevole Autorità Giudiziaria per tutti i provvedimenti opportuni nel preminente interesse della prole.”.
Con ordinanza provvisoria del 18.10.2022, autorizzati i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermato il regime di affidamento della prole ai Servizi Sociali territoriali, così come stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Salerno, con domiciliazione presso la genitrice, cui veniva assegnata la casa coniugale;
disposti incontri protetti padre figli e determinato il contributo di mantenimento, a carico del resistente, in favore dei figli minori e del coniuge, il precedente istruttore delegava i Servizi
Sociali dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare. Nel corso dell'istruttoria veniva, altresì, nominato il curatore speciale dei minori, avv. quindi, all'esito della CP_2 CP_2 trasmissione delle numerose relazioni psicosociali di aggiornamento e dell'assunzione dei provvedimenti interinali da parte del precedente istruttore, anche in via d'urgenza (i.e. sospensione degli incontri protetti padre figli;
divieto di avvicinamento del resistente alla moglie ed alla prole minore ed ai luoghi da essi frequentati, mantenendo una distanza di almeno 100 metri), il giudizio veniva rimesso al Collegio per la pronuncia di stato. Con sentenza non definitiva n. 856/2024 del
12.04.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo in istruttoria con separata ordinanza, concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 25.6.2025, quindi, rimesso al Collegio per la decisione definitiva con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del
21.7.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti di causa ed il tenore delle richieste formulate dalle parti nei propri scritti difensivi evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale, assunta in via provvisoria in corso di causa.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Il giudice deve, altresì, verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità. In tali evenienze non è, pertanto, possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Sotto ulteriore angolo prospettico, ed ai fini di causa, costituisce un principio consolidato quello per cui le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, ex se, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, non rilevando neanche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cass. civ. sez. 1 Ord. 22294/2024; si veda anche Cass. Civ. sez. 1 Ord. n. 27324/2022, Cass. civ. n. 6997/2018; Cass. civ. n. 3925/2018, Cass. civ. 7388/2017 e Cass. civ. n. 433/2016, Cass. civ. sez. 1 sent. n. 7321/2005).
Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, occorre evidenziare che la ricorrente ha dedotto che il marito, durante la vita coniugale, abbia assunto nei propri confronti, anche alla presenza dei figli minori, condotte orientate ad offese e maltrattamenti, mediante svalorizzazioni personali, violenze verbali, aggressioni fisiche e minacce. Le condotte descritte in ricorso sono corroborate dal tenore delle numerose denunce querele sporte dalla ricorrente nei confronti del marito, sfociate nei procedimenti penali intrapresi nei suoi confronti, tutt'ora pendenti, nonché nella sentenza penale di condanna n. 1315/2025 del 6.6.2025 emessa dal Tribunale penale di Nocera Inferiore nei confronti del resistente per il reato di cui agli artt. 572, commi 1 e 2 c.p. e 612 bis, commi 1 e 2 c.p.. E', pertanto, dato incontestato che le condotte violente e denigratorie integrate dal marito nei confronti della consorte sin dall'inizio della vita coniugale, reiterate nel corso della convivenza, anche alla presenza dei figli minori, abbiano determinato la disgregazione dell'unione coniugale. Il Collegio ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal marito, sin dal mese di agosto 2019, e la crisi coniugale ai fini della pronuncia di addebito della separazione in capo a quest'ultimo. Conseguentemente, va dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Quanto al regime di affidamento da prediligere nell'interesse dei figli minori, l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia prescrive al giudice di attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse, morale e materiale, della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione dell'uno o dell'altro tra essi è fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, oltre che sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Sotto ulteriore angolo prospettico, fermo restando il rispetto del principio generale della bigenitorialità, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è, tuttavia, suscettibile di deroga laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In altri termini, perché possa derogarsi al regime dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei due genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, alla luce del fatto che tali comportamenti, complessivamente valorizzati, sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Tali mancanze rientrano, appunto, in quei comportamenti che legittimano l'affidamento esclusivo delle minori alla madre (cfr. Cass. civ.,sez. I,
30 settembre 2011, n. 20075; Cass. civ.,sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587; Trib. Bologna, sez. I, 13 maggio 2014; Trib. Roma, sez. I, 25 novembre 2013; Trib. Milano, sez. IX, 2 febbraio 2010; Trib.
Novara, 11 febbraio 2010; Trib. Trento, 6 ottobre 2010). Nondimeno, ed ulteriormente, laddove sussistano circostanze comprovanti carenze d'espressione delle capacità genitoriali, sintomatiche di una grave inadeguatezza genitoriale, va disposto l'affido super esclusivo in capo all'altro genitore.
Tanto chiarito in punto di diritto, in fatto, e nel caso di specie, dalla disamina del corredo probatorio in atti, il resistente, come documentalmente provato dalla controparte (cfr. perizia medico legale svolta in sede penale nei confronti del medesimo, depositata telematicamente dalla ricorrente il
23.12.2023), risulta affetto da un disturbo delirante caratterizzato dalla presenza di marcati tratti disfunzionali di personalità, oltre che da una condizione personale di pericolosità sociale psichiatrica;
non solo, sotto ulteriore aspetto, il medesimo si è gravemente disinteressato di provvedere al mantenimento economico dei figli, oltre a rifiutare di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ritenuto dal medesimo non utile ( cfr. relazione psicosociale trasmessa il 5.10.2023).
Dunque, la condizione personale del resistente, unitamente alle condotte penalmente rilevanti integrate in costanza di matrimonio, non consentono al medesimo di gestire serenamente il rapporto con i figli, già emotivamente provati sul piano psicologico. A ben osservare, l'incapacità di comprendere appieno il senso della propria responsabilità genitoriale e le condotte maltrattanti poste in essere nei confronti della moglie, anche alla presenza dei minori, disvelano una condizione di inadeguatezza del resistente ad assumere un consapevole ruolo genitoriale ed a percepire i propri doveri di mantenimento, di istruzione ed educazione.
Diversamente la madre è apparsa in grado di trovare le risorse necessarie per reperire soluzioni adeguate nei confronti della prole e di essere in grado di comprendere le loro esigenze e i loro bisogni, dimostrando di possedere buone risorse genitoriali. Come relazionato dai Servizi Sociali territoriali, infatti, la ricorrente si è sempre adoperata per tutelare il benessere dei figli, li segue in ogni loro impegno scolastico ed extrascolastico ed ha svolto positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. relazione psicosociale trasmessa il 19.2.2024 e l'8.1.2025 e le certificazioni di frequentazione del percorso di sostegno psicologico condotto con esiti positivi, in atti).
Dunque, ritiene il Collegio che il regime di affidamento che meglio corrisponda all'interesse dei minori sia l'affido monogenitoriale super esclusivo in capo alla madre, con la precisazione che la genitrice potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Tale concentrazione, tuttavia, non rappresenta un provvedimento che elide la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al padre, incidendo, al contrario, solo sulle modalità del suo esercizio, in concreto.
Va, poi, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, presso cui la prole minore è prevalentemente collocata.
Quanto alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente la stessa va respinta, non essendovi prova in atti dell'integrazione, da parte del resistente, di condotte abusive nei confronti della prole tali da arrecare un grave pregiudizio nei loro riguardi.
In riferimento all'esercizio del diritto di visita, tenuto conto del regime di detenzione del resistente, va confermata, allo stato, la sospensione degli incontri padre - figli sino a quando perduri la sua condizione detentiva e, in ogni caso, fino a quando il padre non documenti di aver intrapreso, con esito positivo, i percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche con eventuale futuro ripristino degli incontri, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà opportunamente a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere dei minori, nel rispetto della loro volontà e previa adeguata preparazione dei medesimi in vista della graduale ripresa degli incontri. I Servizi Sociali dovranno, inoltre, proseguire negli interventi di sostegno e di assistenza domiciliare del nucleo familiare già in atto, oltre che di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per la prole.
Per quanto riguarda le questioni economiche, in particolare, la quantificazione del contributo per il mantenimento dei figli minori, da porre a carico del padre, tenuto conto della documentata capacità reddituale delle parti - (cfr. dichiarazione reddituale della ricorrente da cui risulta un reddito complessivo di euro 7.286,00 per l'anno di imposta 2021; un reddito complessivo di euro 7.332,00 per l'anno di imposta 2022; un reddito complessivo di euro 7.497,00 per l'anno di imposta 2023, a fronte della sola dichiarazione dei redditi prodotta dal resistente, relativa all'anno di imposta 2023, da cui risulta un reddito complessivo di 39,00 euro, corrispondente al periodo della detenzione domiciliare) -, dei tempi di permanenza totalitari presso la madre, oltre che dell'autorizzazione riconosciuta al resistente, in sede penale, a svolgere attività lavorativa presso la Società Agricola
MB OP CO, si stima congruo confermare l'importo previsto in via provvisoria, in fase presidenziale, di euro 650,00, da versare alla madre a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da versare integralmente alla ricorrente.
Quanto al contributo di mantenimento provvisoriamente previsto in fase presidenziale a favore della moglie lo stesso va revocato in quanto la medesima è economicamente autosufficiente. Com'è noto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro
(cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Non solo;
va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento (cfr., Cass., sez. 6-1, ord. n. 6427 del 04.04.2016), tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547). Nel caso di specie, la ricorrente, la quale svolge attività lavorativa stagionale di bracciante agricola, non ha fornito alcuna prova della propria minor capacità economica rispetto a quella del resistente, né, sotto altro aspetto, di una eventuale incapacità, per ragioni personali o di salute, di fronteggiare, con le sole proprie risorse, il nuovo tenore di vita.
Tenuto conto del tenore delle statuizioni assunte e dei reciproci profili di soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Quanto ai compensi da riconoscere in favore del curatore speciale dei minori, avv. CP_2 gli stessi vanno liquidati come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da
[...] ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile, bassa complessità), esclusa la fase decisionale, da porre a carico di entrambi i genitori, in solido tra loro, tenuto conto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria in ragione della situazione di pregiudizio della prole tale da precluderne la rappresentanza processuale da parte dei genitori.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda di addebito della separazione, a carico del marito, per le ragioni di cui in parte motiva;
rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
dispone l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la genitrice, cui va, altresì, assegnata la casa coniugale, la quale potrà assumere da sola ogni decisione riguardante i minori, nei termini indicati in parte motiva;
conferma la sospensione degli incontri padre-figli sino a quando perduri la condizione detentiva del resistente e, in ogni caso, fino a quando il padre non documenti di aver intrapreso, con esito positivo,
i percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche con eventuale futuro ripristino dei suddetti incontri, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere dei minori, nel rispetto della loro volontà e previa adeguata preparazione dei medesimi in vista della graduale ripresa degli incontri;
dispone che i Servizi Sociali territoriali proseguano negli interventi di sostegno e di assistenza domiciliare del nucleo familiare, già in atto, oltre che di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni, e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per la prole;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 650,00, entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da versare integralmente alla ricorrente. revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
condanna entrambi i genitori, in solido tra loro, a corrispondere in favore del curatore speciale dei minori, avv. a titolo di compensi, la somma di euro 2.356,00, oltre al rimborso Controparte_2 delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, ai Servizi
Sociali e al Giudice tutelare territorialmente competenti oltre che all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone NN Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.707/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Milione, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Anna Califano e Gerardo Striano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
AVV. C.F. ), nella qualità di curatore speciale Controparte_2 C.F._3 dei minori (C.F. , Persona_1 C.F._4 [...]
((C.F. e (C.F. Persona_2 C.F._5 Controparte_3
); C.F._6
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 7.02.2022 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 6.07.2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cava de' Tirreni, al n. 40, p. II, serie C, anno 2008); che dal matrimonio nascevano tre figli: (il 29.10.2012), (il 30.10.2013) e Per_1 Per_2 CP_3
(il 22.01.2016); che i coniugi fissavano la residenza coniugale nell'immobile ubicato nel Comune di
San Marzano sul Sarno (SA), in via Enrico Berlinguer, n. 25, concesso in comodato d'uso gratuito dai genitori del marito;
che la vita coniugale nel corso del tempo, in ragione dei maltrattamenti morali e materiali integrati dal coniuge nei propri confronti, si era rivelata intollerabile, sì da rendere impossibile il proseguimento della convivenza;
che le condotte violente e prevaricatorie integrate dal resistente nei confronti della moglie, meglio descritte in ricorso, determinavano a Parte_1 sporgere formale denuncia querela nei confronti del predetto;
conseguentemente, veniva instaurato il procedimento n. 125/2020 presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno, nel quale i Servizi Sociali del Comune di San Marzano sul Sarno all'uopo delegati redigevano plurime relazioni psicosociali evidenziando problematiche comportamentali del marito e suggerendo percorsi di sostegno psicologico per entrambi i coniugi;
che, pertanto, essendo venuto meno il vincolo affettivo e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva all'adito Tribunale di voler pronunciare la separazione personale tra loro, con addebito al marito ex art. 151 c.c. alle condizioni di seguito richiamate: “A. i coniugi vivranno separati, come attualmente già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove desiderano, anche all'estero, con reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti come per legge, consenso congiunto, nel caso di affido condiviso, per l'espatrio dei minori;
B. i figli minori , e , Per_1 Per_2 CP_3 in attesa dell'esito del procedimento penale di cui innanzi e sulla base della valutazione in merito alle condotte pregiudizievoli tenute dal padre, saranno affidati esclusivamente alla madre, che eserciterà la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda l'eventuale diritto di visita del padre, sempre tenuto conto delle ragioni di cui sopra e del rifiuto che attualmente i bambini mostrano di vedere il padre, si rimanda ogni determinazione all'Esimio Presidente in sede di udienza Presidenziale. Ad ogni buon conto, rebus sic stantibus, si richiedono incontri protetti presso i Servizi Sociali del Comune di San
Marzano sul Sarno (SA), secondo le modalità e i tempi che codesto On.le Tribunale vorrà predisporre, tenuto conto della disponibilità di essi Servizi Sociali e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
C. la casa familiare, sita in San Marzano sul Sarno (SA) alla Via Enrico
Berlinguer n. 25, di proprietà del padre del sig. e concessa in Controparte_1 comodato d'uso gratuito ai coniugi, sarà assegnata alla sig.ra NN, in uno a mobili ed arredi in essa presenti, affinché vi dimori insieme ai tre figli minori;
essa si farà carico del pagamento di tutte le spese ordinarie (quali, ad. esempio, le utenze) relative ad essa abitazione, mentre le spese Con straordinarie continueranno ad essere sostenute dal comodante;
Controparte_1 corrisponderà a , a decorrere dalla domanda, in via anticipata e, comunque, entro e Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a complessivi €. 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , e e della moglie Per_1 Per_2 CP_3
(€. 250,00 per ciascuno dei 3 figli ed €. 150,00 per la moglie), importo da rivalutare annualmente e automaticamente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicata dall'ISTAT in relazione all'anno precedente e da versare nel domicilio della stessa a mezzo vaglia o bonifico postale o bancario;
E. , inoltre, contribuirà Controparte_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, di istruzione e formazione e per il tempo libero) relative ai figli, preventivamente concordate e successivamente documentate, così come individuate nelle Linee Guida del CNF del novembre 2017; , Controparte_4 ancora, verserà alla sig.ra NN gli assegni familiari e qualsiasi altro contributo che dovesse in futuro percepire a sostegno del reddito per i familiari a carico, erogati dal datore di lavoro o da enti previdenziali e assistenziali;
Voglia altresì codesto Tribunale emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse dei figli minori e nominare il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.12.2023 il resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, evidenziava che la crisi coniugale fosse scaturita dalla propria patologia psichiatrica, rispetto alla quale si dichiarava disponibile a seguire i necessari trattamenti sanitari;
nondimeno, rappresentava la volontà di riprendere gli incontri protetti con i figli, richiamando il contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali da cui emergeva la propria personalità di padre affettuoso, avente un solido legame affettivo con la prole, così come riconosciuto anche dalla ricorrente;
chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, manifestata la volontà di aderire a tutti i percorsi di sostegno alla genitorialità e di presa in carico per il trattamento terapeutico- farmacologico previsto per la diagnosi formulata, disporsi la ripresa degli incontri con i propri figli, in forma protetta e con tutte le misure previste per il caso a tutela dei minori;
2) in via subordinata, si rimette a Codesta Autorevole Autorità Giudiziaria per tutti i provvedimenti opportuni nel preminente interesse della prole.”.
Con ordinanza provvisoria del 18.10.2022, autorizzati i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermato il regime di affidamento della prole ai Servizi Sociali territoriali, così come stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Salerno, con domiciliazione presso la genitrice, cui veniva assegnata la casa coniugale;
disposti incontri protetti padre figli e determinato il contributo di mantenimento, a carico del resistente, in favore dei figli minori e del coniuge, il precedente istruttore delegava i Servizi
Sociali dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare. Nel corso dell'istruttoria veniva, altresì, nominato il curatore speciale dei minori, avv. quindi, all'esito della CP_2 CP_2 trasmissione delle numerose relazioni psicosociali di aggiornamento e dell'assunzione dei provvedimenti interinali da parte del precedente istruttore, anche in via d'urgenza (i.e. sospensione degli incontri protetti padre figli;
divieto di avvicinamento del resistente alla moglie ed alla prole minore ed ai luoghi da essi frequentati, mantenendo una distanza di almeno 100 metri), il giudizio veniva rimesso al Collegio per la pronuncia di stato. Con sentenza non definitiva n. 856/2024 del
12.04.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo in istruttoria con separata ordinanza, concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 25.6.2025, quindi, rimesso al Collegio per la decisione definitiva con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del
21.7.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti di causa ed il tenore delle richieste formulate dalle parti nei propri scritti difensivi evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale, assunta in via provvisoria in corso di causa.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Il giudice deve, altresì, verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità. In tali evenienze non è, pertanto, possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Sotto ulteriore angolo prospettico, ed ai fini di causa, costituisce un principio consolidato quello per cui le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, ex se, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, non rilevando neanche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cass. civ. sez. 1 Ord. 22294/2024; si veda anche Cass. Civ. sez. 1 Ord. n. 27324/2022, Cass. civ. n. 6997/2018; Cass. civ. n. 3925/2018, Cass. civ. 7388/2017 e Cass. civ. n. 433/2016, Cass. civ. sez. 1 sent. n. 7321/2005).
Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, occorre evidenziare che la ricorrente ha dedotto che il marito, durante la vita coniugale, abbia assunto nei propri confronti, anche alla presenza dei figli minori, condotte orientate ad offese e maltrattamenti, mediante svalorizzazioni personali, violenze verbali, aggressioni fisiche e minacce. Le condotte descritte in ricorso sono corroborate dal tenore delle numerose denunce querele sporte dalla ricorrente nei confronti del marito, sfociate nei procedimenti penali intrapresi nei suoi confronti, tutt'ora pendenti, nonché nella sentenza penale di condanna n. 1315/2025 del 6.6.2025 emessa dal Tribunale penale di Nocera Inferiore nei confronti del resistente per il reato di cui agli artt. 572, commi 1 e 2 c.p. e 612 bis, commi 1 e 2 c.p.. E', pertanto, dato incontestato che le condotte violente e denigratorie integrate dal marito nei confronti della consorte sin dall'inizio della vita coniugale, reiterate nel corso della convivenza, anche alla presenza dei figli minori, abbiano determinato la disgregazione dell'unione coniugale. Il Collegio ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal marito, sin dal mese di agosto 2019, e la crisi coniugale ai fini della pronuncia di addebito della separazione in capo a quest'ultimo. Conseguentemente, va dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Quanto al regime di affidamento da prediligere nell'interesse dei figli minori, l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia prescrive al giudice di attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse, morale e materiale, della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione dell'uno o dell'altro tra essi è fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, oltre che sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Sotto ulteriore angolo prospettico, fermo restando il rispetto del principio generale della bigenitorialità, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è, tuttavia, suscettibile di deroga laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In altri termini, perché possa derogarsi al regime dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei due genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, alla luce del fatto che tali comportamenti, complessivamente valorizzati, sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Tali mancanze rientrano, appunto, in quei comportamenti che legittimano l'affidamento esclusivo delle minori alla madre (cfr. Cass. civ.,sez. I,
30 settembre 2011, n. 20075; Cass. civ.,sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587; Trib. Bologna, sez. I, 13 maggio 2014; Trib. Roma, sez. I, 25 novembre 2013; Trib. Milano, sez. IX, 2 febbraio 2010; Trib.
Novara, 11 febbraio 2010; Trib. Trento, 6 ottobre 2010). Nondimeno, ed ulteriormente, laddove sussistano circostanze comprovanti carenze d'espressione delle capacità genitoriali, sintomatiche di una grave inadeguatezza genitoriale, va disposto l'affido super esclusivo in capo all'altro genitore.
Tanto chiarito in punto di diritto, in fatto, e nel caso di specie, dalla disamina del corredo probatorio in atti, il resistente, come documentalmente provato dalla controparte (cfr. perizia medico legale svolta in sede penale nei confronti del medesimo, depositata telematicamente dalla ricorrente il
23.12.2023), risulta affetto da un disturbo delirante caratterizzato dalla presenza di marcati tratti disfunzionali di personalità, oltre che da una condizione personale di pericolosità sociale psichiatrica;
non solo, sotto ulteriore aspetto, il medesimo si è gravemente disinteressato di provvedere al mantenimento economico dei figli, oltre a rifiutare di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ritenuto dal medesimo non utile ( cfr. relazione psicosociale trasmessa il 5.10.2023).
Dunque, la condizione personale del resistente, unitamente alle condotte penalmente rilevanti integrate in costanza di matrimonio, non consentono al medesimo di gestire serenamente il rapporto con i figli, già emotivamente provati sul piano psicologico. A ben osservare, l'incapacità di comprendere appieno il senso della propria responsabilità genitoriale e le condotte maltrattanti poste in essere nei confronti della moglie, anche alla presenza dei minori, disvelano una condizione di inadeguatezza del resistente ad assumere un consapevole ruolo genitoriale ed a percepire i propri doveri di mantenimento, di istruzione ed educazione.
Diversamente la madre è apparsa in grado di trovare le risorse necessarie per reperire soluzioni adeguate nei confronti della prole e di essere in grado di comprendere le loro esigenze e i loro bisogni, dimostrando di possedere buone risorse genitoriali. Come relazionato dai Servizi Sociali territoriali, infatti, la ricorrente si è sempre adoperata per tutelare il benessere dei figli, li segue in ogni loro impegno scolastico ed extrascolastico ed ha svolto positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. relazione psicosociale trasmessa il 19.2.2024 e l'8.1.2025 e le certificazioni di frequentazione del percorso di sostegno psicologico condotto con esiti positivi, in atti).
Dunque, ritiene il Collegio che il regime di affidamento che meglio corrisponda all'interesse dei minori sia l'affido monogenitoriale super esclusivo in capo alla madre, con la precisazione che la genitrice potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Tale concentrazione, tuttavia, non rappresenta un provvedimento che elide la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al padre, incidendo, al contrario, solo sulle modalità del suo esercizio, in concreto.
Va, poi, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, presso cui la prole minore è prevalentemente collocata.
Quanto alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente la stessa va respinta, non essendovi prova in atti dell'integrazione, da parte del resistente, di condotte abusive nei confronti della prole tali da arrecare un grave pregiudizio nei loro riguardi.
In riferimento all'esercizio del diritto di visita, tenuto conto del regime di detenzione del resistente, va confermata, allo stato, la sospensione degli incontri padre - figli sino a quando perduri la sua condizione detentiva e, in ogni caso, fino a quando il padre non documenti di aver intrapreso, con esito positivo, i percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche con eventuale futuro ripristino degli incontri, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà opportunamente a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere dei minori, nel rispetto della loro volontà e previa adeguata preparazione dei medesimi in vista della graduale ripresa degli incontri. I Servizi Sociali dovranno, inoltre, proseguire negli interventi di sostegno e di assistenza domiciliare del nucleo familiare già in atto, oltre che di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per la prole.
Per quanto riguarda le questioni economiche, in particolare, la quantificazione del contributo per il mantenimento dei figli minori, da porre a carico del padre, tenuto conto della documentata capacità reddituale delle parti - (cfr. dichiarazione reddituale della ricorrente da cui risulta un reddito complessivo di euro 7.286,00 per l'anno di imposta 2021; un reddito complessivo di euro 7.332,00 per l'anno di imposta 2022; un reddito complessivo di euro 7.497,00 per l'anno di imposta 2023, a fronte della sola dichiarazione dei redditi prodotta dal resistente, relativa all'anno di imposta 2023, da cui risulta un reddito complessivo di 39,00 euro, corrispondente al periodo della detenzione domiciliare) -, dei tempi di permanenza totalitari presso la madre, oltre che dell'autorizzazione riconosciuta al resistente, in sede penale, a svolgere attività lavorativa presso la Società Agricola
MB OP CO, si stima congruo confermare l'importo previsto in via provvisoria, in fase presidenziale, di euro 650,00, da versare alla madre a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da versare integralmente alla ricorrente.
Quanto al contributo di mantenimento provvisoriamente previsto in fase presidenziale a favore della moglie lo stesso va revocato in quanto la medesima è economicamente autosufficiente. Com'è noto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro
(cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Non solo;
va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento (cfr., Cass., sez. 6-1, ord. n. 6427 del 04.04.2016), tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547). Nel caso di specie, la ricorrente, la quale svolge attività lavorativa stagionale di bracciante agricola, non ha fornito alcuna prova della propria minor capacità economica rispetto a quella del resistente, né, sotto altro aspetto, di una eventuale incapacità, per ragioni personali o di salute, di fronteggiare, con le sole proprie risorse, il nuovo tenore di vita.
Tenuto conto del tenore delle statuizioni assunte e dei reciproci profili di soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Quanto ai compensi da riconoscere in favore del curatore speciale dei minori, avv. CP_2 gli stessi vanno liquidati come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da
[...] ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile, bassa complessità), esclusa la fase decisionale, da porre a carico di entrambi i genitori, in solido tra loro, tenuto conto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria in ragione della situazione di pregiudizio della prole tale da precluderne la rappresentanza processuale da parte dei genitori.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda di addebito della separazione, a carico del marito, per le ragioni di cui in parte motiva;
rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
dispone l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la genitrice, cui va, altresì, assegnata la casa coniugale, la quale potrà assumere da sola ogni decisione riguardante i minori, nei termini indicati in parte motiva;
conferma la sospensione degli incontri padre-figli sino a quando perduri la condizione detentiva del resistente e, in ogni caso, fino a quando il padre non documenti di aver intrapreso, con esito positivo,
i percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche con eventuale futuro ripristino dei suddetti incontri, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere dei minori, nel rispetto della loro volontà e previa adeguata preparazione dei medesimi in vista della graduale ripresa degli incontri;
dispone che i Servizi Sociali territoriali proseguano negli interventi di sostegno e di assistenza domiciliare del nucleo familiare, già in atto, oltre che di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni, e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per la prole;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 650,00, entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da versare integralmente alla ricorrente. revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
condanna entrambi i genitori, in solido tra loro, a corrispondere in favore del curatore speciale dei minori, avv. a titolo di compensi, la somma di euro 2.356,00, oltre al rimborso Controparte_2 delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, ai Servizi
Sociali e al Giudice tutelare territorialmente competenti oltre che all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire