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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL VECCHIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via Verona 7/C, 64028 Silvi (TE), presso il difensore avv.
DEL VECCHIO ANTONIO, giusto mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIONI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MUSEI, 20 64032 ATRI (TE), presso il difensore avv. VECCHIONI FRANCESCO, giusto mandato in atti;
CONVENUTO
, (P.I. ) in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Nada Malatesta ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Mosciano S.A. (TE) , Viale Europa nr. 23, giusto mandato in atti;
CONVENUTO
e
, (C.F. ) in persona del Direttore p.t., rappresentato e NT P.IVA_2 difeso dall' Avvocatura dello Stato di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dei predetti, siti in L'Aquila, Complesso Monumentale di S. Domenico, via Buccio di Ranallo s.n.c., giusto mandato in atti;
CONVENUTO
1 OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.04.22 il sig. adiva Codesto Tribunale al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ -Accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
in persona del ministro pro-tempore e CP_1 Controparte_4 CP_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti in via solidale e concorsuale, nella causazione delle lesioni patite dall'attore, e per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore in una somma da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito essendo di difficile quantificazione, comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle conseguenze subite, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata ”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.07.22 si costituiva nel presente giudizio l'
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni : “A) NEL MERITO 1) Controparte_2
Accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità in capo all'operatore sanitario e, quindi, di conseguenza della per aver agito secondo le regole della diligenza medica;
2) Parte_2
Accertare e dichiarare l'infondatezza dalle domande attoree, per l'assenza di qualsiasi prova e di nesso di causalità, e per l'effetto, 3) Rigettare per tutti i motivi di cui in narrativa, la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite dal Sig. ; 4) Rigettare la richiesta di Parte_1
risarcimento danni per la mancata adesione alla procedura di mediazione;
5) Condannare il Sig.
refusione delle spese di lite”. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.08.22 si costituiva altresì il sig. il Controparte_1 quale così concludeva: “Voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: riconoscere il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto e per l'effetto, CP_1
estrometterlo dal giudizio ovvero dichiarare inammissibile, improponibile ovvero ancora infondata la domanda;
in via principale: rigettare la domanda attrice, essendo la stessa manifestamente infondata per tutte le ragioni sopra esposte;
in via subordinata, nella sola non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridimensionare grandemente l'entità del presunto danno contenendo il
2 risarcimento nell'ambito del giusto e del dovuto, liquidandolo in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compenso di giudizio. Previa declaratoria che l'attore ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannarlo al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p ”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.08.22 si costituiva inoltre il il NT quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'On.le Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., in favore del
Tribunale di L'Aquila. Sempre in via preliminare, voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, di conseguenza, l'inammissibilità della domanda NT proposta nei suoi confronti. In subordine e nel merito, respingere integralmente l'avversa domanda, in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto. In subordine, accertare la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente
l'obbligazione risarcitoria da porre in capo al convenuto, nonché stabilire l'eventuale quota CP_3 di responsabilità del convenuto nei limiti della sua rilevanza causale, ai sensi dell'art. 2055 CP_3
c.c.. Vinte le spese del giudizio”.
All' udienza del 19.09.22 il G.I., concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 19.01.23. A tale udienza il G.I. si riservava e, con ordinanza del 18.04.23, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti nonché le richieste di istruttoria orale dalle medesime avanzate, abilitandole altresì alla prova contraria, così come da esse espressamente richiesto, sui soli capitoli ammessi e, riservando l'ammissione della CTU medico legale all' esito dell'espletamento della predetta istruttoria, rinviava per l'interpello e l'audizione dei testi all' udienza del 15.05.23.
A tale udienza veniva effettuato l'interpello di parte attrice nonché del convenuto sig. e CP_1
venivano auditi un teste per parte attrice e un teste per parte convenuta e, all' esito, il G.I. rinviava la causa, sempre per l'escussione di un teste per parte, all' udienza del 05.10.23. A tale udienza veniva completato l'espletamento dell' audizione testimoniale e il G.I. si riservava sulla richiesta di parte attrice di ammissione di CTU medico legale. Con ordinanza del 04.04.24, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. rigettava la richiesta di ammissione di CTU medico legale avanzata da parte attrice e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.11.24 nella quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc .
La domanda di parte attrice è infondata e meritevole di rigetto
3 In disparte all' eccezione preliminare relativa al difetto di incompetenza territoriale sollevato dalla parte convenuta e sulla quale Codesto Giudicante si è già pronunciato con NT
l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 18.04.23, va invece accolta l'eccezione preliminare, sempre avanzata dal predetto , relativa alla sussistenza in parte qua di un proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva. Sul punto, infatti, va rilevato come già con il D. Lgs n. 230 del 1999 risulta avviato dal legislatore il processo di progressivo trasferimento delle attività di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati al servizio sanitario nazionale. In particolare, l'art. 2 del predetto decreto, aveva espressamente previsto, al comma 3, chiaramente separando i rispettivi ambiti di intervento:
“alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'unità sanitaria locale. L'Amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti”. Ancora, l'art.1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, stabiliva che “il servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d ) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;
f ) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericoltura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.”
Successivamente, con l'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 è stato previsto, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230 e successive modificazioni, il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, in una con il trasferimento al servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del dell' e del Dipartimento della giustizia minorile del CP_6 Controparte_7
, ed al trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di NT
proprietà del e del Controparte_8 Controparte_9
del afferenti alle attività sanitarie. Tuttavia, è solo con l'emanazione
[...] NT
del D.P.C.M. 1 aprile 2008, contenente la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per il
4 trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, e nello specifico all' art. 2 del predetto atto, che vengono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. Pertanto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del
DPCM ut supra specificato, la competenza in materia sanitaria per i detenuti passa al Sistema Sanitario
Nazionale si dunque da determinare, in parte qua, una configurabilità della legittimazione passiva dell' azione proposta da parte attrice esclusivamente in capo alla convenuta di Controparte_10
atteso che l'inadempimento addebitato ai sanitari della di e CP_2 Controparte_11 CP_2
oggetto del presente giudizio si sarebbe configurato nel mese di Febbraio 2018 e dunque in piena vigenza del predetto DPCM (sul punto ex plurimis Trib. Napoli nr. 3722/2024).
Nel merito va rilevato come l'infondatezza della domanda avanzata da parte attrice si configura in primo luogo in ordine alla riscontrata correttezza in ambito sanitario della condotta tenuta dall' infermiere nei confronti del sig. . Infatti le linee guida vigenti in materia di CP_1 Parte_1 trattamento dell'ipoglicemia lieve-moderata, contenute negli Standard Italiani per la cura del diabete mellito, ovvero quella in cui il diabetico risulti avere una glicemia oscillante fra i 60 e gli 80 mg-dl e quindi risulti in grado di gestire l'episodio in modo autonomo, prevedono, in caso di rilevazione dei valori ipoglicemici summenzionati, l'ingestione da parte del paziente di cibi contenenti glucosio o carboidrati nella misura di 15 gr., segnatamente glucosio in tavolette o saccarosio in grani o sciolto in acqua o 125 ml di una bibita zuccherata o di un succo di frutta o un cucchiaio da tavola di miele, rimisurando la glicemia dopo 15 minuti e ripetendo il trattamento con altri 15 g di carboidrati sino a che la glicemia non risulti superiore a 100 mg/dl. Conseguentemente, alla luce della letteratura scientifica in materia ut supra specificata e da un' attenta lettura degli atti di causa, segnatamente la relazione di servizio redatta in data 21.02.2018 dall'infermiere odierno convenuto e da egli CP_1
sottoscritta unitamente al medico di turno dott.ssa , risulta di tutta evidenza come il Persona_1 si sia presentato in tale data all'infermeria della Casa Circondariale di presso la Pt_1 CP_2
quale era detenuto, per sottoporsi alla misurazione glicemica mediante riflettometro in quanto diabetico e, una volta riscontratagli una ipoglicemia lieve pari ad un valore di 67 mg/dl, sia stato invitato dai due sanitari summenzionati a consumare il pasto serale, per poi tornare in infermeria per essere sottoposto ad una nuova misura glicemica, come correttamente prescritto dalla letteratura medica diabetologica sopraccitata. Tali circostanze risultano ulteriormente avvalorate dall' interrogatorio formale reso da parte attrice all' udienza del 15.05.23, nell'ambito del quale il oltre a certificare l'andamento Pt_1 dei fatti e le condotte tenute dall' odierna parte convenuta e dalla dott.ssa così come risultanti Per_1
5 dalla predetta relazione di servizio e ut supra specificati, ha altresì confermato come egli non volesse seguire le prescrizioni impartitegli dai sanitari conformemente a quanto prescritto dalla scienza medica diabetologica ma pretendesse che il gli inoculasse 10 unità di insulina altrimenti egli Controparte_1
non sarebbe tornato ad effettuare, come in effetti è avvenuto, la successiva misurazione postprandiale.
Va ulteriormente rilevato sul punto come la condotta summenzionata tenuta dall'infermiere CP_1
risulta corretta sul piano medico scientifico in materia diabetologica anche per ciò che concerne il suo rifiuto, nonostante l'insistenza del paziente ad inoculare ad egli la dose di 10 unità di insulina Pt_1 in presenza dell' ipoglicemia lieve riscontratagli, atteso che, da un 'analisi della documentazione medica afferente all'odierna parte attrice, anch'essa versata in atti, e segnatamente la prescrizione del diabetologo dell' ASL di Teramo, U.O. Medicina penitenziaria, datata 13.01.18, veniva prescritta la somministrazione, all' odierna parte attrice, di insulina in misura pari a 7 UI e non già a 10 UI come richiesto dal medesimo paziente. Alla luce pertanto delle evidenze e considerazioni ut supra specificate rileva l'infondatezza della domanda di parte attrice anche in considerazione all' assolvimento, ad opera di parte convenuta, dell' onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione della correttezza della prestazione sanitaria posta in essere dal nei riguardi del , il quale CP_1 Pt_1
peraltro, anche volendo ammettere in astratto la sussistenza del predetto inadempimento, non ha comunque provato l'esistenza in parte qua della cd. causalità materiale, ossia del nesso causale tra la condotta del predetto sanitario e il presunto danno da egli subito, il quale non può essere considerato immanente nell' inadempimento stesso ma costituisce oggetto dell' onere probatorio incombente su colui che lamenta un danno alla salute (sul punto ex plurimis Cass.Civ. ordinanza nr. 5922 del
05.03.24; Cass.Civ., sez. III, nr. 10050/22; Cass. Civ. sez.III, nr. 14702/21). Infatti, relativamente a tale ultimo specifico punto, risulta come parte attrice non abbia dimostrato che il malore da egli accusato alla parte sottostante dell' ombelico, sì da costringerlo a deambulare con l'ausilio di una sedia a rotelle rimanendo immobilizzato per diversi giorni per poi successivamente utilizzare le stampelle per circa 10 giorni, fosse causalmente riconducibile, in maniera più probabile che non, all' inadempimento, poi dimostratosi insussistente, del consistente nel suo rifiuto a praticare la dose di insulina richiesta CP_1
insistentemente dal e ciò sia in forza di una mancata prova della stretta correlazione Pt_1 temporale fra la summenzionata condotta omissiva e l'evento dannoso denunciato, sia in forza di una mancata allegazione, ad opera del medesimo attore, di idonea documentazione medica atta a comprovare l'effettiva derivazione causale di tali danni alla salute alla predetta condotta del sanitario.
Anzi, sempre sul punto, tali predette evidenze appaiono corroborate dalla documentazione medica in atti nella quale si evince chiaramente come le difficoltà a deambulare del paziente così come Pt_1
l'utilizzo da parte del medesimo a tali fini di supporti quali ad esempio sedia a rotelle e stampelle, siano
6 in realtà diretta conseguenza delle innumerevoli patologie di cui egli risulta affetto. Anche sotto il profilo del quantum parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente atteso che il ristoro dei pregiudizi, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali, passa attraverso un preciso onere di allegazione e di prova che fa capo al soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa dell'evento lesivo subito (ex plurimis Cass.Civ. nr. 25164/2020).
A tal riguardo parte attrice non ha minimamente fornito la prova necessaria a dimostrare la configurabilità di alcuna delle voci di danno che compongono la categoria unitaria del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del c.d. danno biologico il quale, in quanto danno alla salute (lesione integrità psico-fisica) avente fondamento medico-legale, per essere accertato nella sua esistenza e apprezzato nelle sue conseguenze lesive richiede normalmente l'ausilio di un medico legale e deve essere debitamente allegato dalla parte danneggiata;
sia sotto il profilo del danno dinamico-relazionale, inteso come quella voce in cui vanno sussunte le conseguenze straordinarie e imprevedibili derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica che giustificano la richiesta di liquidazione di un importo aggiuntivo rispetto alla misura standard del risarcimento già riconosciuto mediante la monetizzazione del grado percentuale di invalidità permanente, anch'esso soggetto all' onere di allegazione e prova incombente sul soggetto danneggiato e sia sotto il profilo del c.d. danno biologico nell'ambito del quale va escluso ogni automatismo risarcitorio, non potendosi in alcun modo parlare né di un danno presunto né di un danno in re ipsa bensì di una tipologia di danno soggetta anch'essa all' assolvimento, ad opera del danneggiato, dei summenzionati oneri di allegazione e prova.
Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta preme rilevare come la domanda in commento non sia suscettibile di CP_1
accoglimento non avendo la parte istante neppure allegato gli elementi di fatto idonei a consentire una liquidazione, seppur equitativa, del pregiudizio in tesi subito. Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice ed in favore delle odierne parti convenute. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 3.809,00 (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.453,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di ciascuna delle odierne parti convenute.
P.Q.M.
7 il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 [...]
, contro nonché contro Controparte_12 CP_1 NT
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1.Rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale avanzata da parte convenuta
[...]
; NT
2. Accoglie l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta e, per l'effetto, Accerta e Dichiara il difetto di legittimazione passiva del NT
predetto ; CP_3
3. Rigetta integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice;
4. Condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta di Controparte_10
delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi professionali al CP_2
difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
5. Condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta , delle spese del CP_1
procedimento che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi professionali al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
6. Condanna ulteriormente parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta NT
, delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi professionali al
[...]
difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
Teramo, 10 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL VECCHIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via Verona 7/C, 64028 Silvi (TE), presso il difensore avv.
DEL VECCHIO ANTONIO, giusto mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIONI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MUSEI, 20 64032 ATRI (TE), presso il difensore avv. VECCHIONI FRANCESCO, giusto mandato in atti;
CONVENUTO
, (P.I. ) in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Nada Malatesta ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Mosciano S.A. (TE) , Viale Europa nr. 23, giusto mandato in atti;
CONVENUTO
e
, (C.F. ) in persona del Direttore p.t., rappresentato e NT P.IVA_2 difeso dall' Avvocatura dello Stato di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dei predetti, siti in L'Aquila, Complesso Monumentale di S. Domenico, via Buccio di Ranallo s.n.c., giusto mandato in atti;
CONVENUTO
1 OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.04.22 il sig. adiva Codesto Tribunale al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ -Accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
in persona del ministro pro-tempore e CP_1 Controparte_4 CP_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti in via solidale e concorsuale, nella causazione delle lesioni patite dall'attore, e per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore in una somma da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito essendo di difficile quantificazione, comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle conseguenze subite, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata ”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.07.22 si costituiva nel presente giudizio l'
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni : “A) NEL MERITO 1) Controparte_2
Accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità in capo all'operatore sanitario e, quindi, di conseguenza della per aver agito secondo le regole della diligenza medica;
2) Parte_2
Accertare e dichiarare l'infondatezza dalle domande attoree, per l'assenza di qualsiasi prova e di nesso di causalità, e per l'effetto, 3) Rigettare per tutti i motivi di cui in narrativa, la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite dal Sig. ; 4) Rigettare la richiesta di Parte_1
risarcimento danni per la mancata adesione alla procedura di mediazione;
5) Condannare il Sig.
refusione delle spese di lite”. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.08.22 si costituiva altresì il sig. il Controparte_1 quale così concludeva: “Voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: riconoscere il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto e per l'effetto, CP_1
estrometterlo dal giudizio ovvero dichiarare inammissibile, improponibile ovvero ancora infondata la domanda;
in via principale: rigettare la domanda attrice, essendo la stessa manifestamente infondata per tutte le ragioni sopra esposte;
in via subordinata, nella sola non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridimensionare grandemente l'entità del presunto danno contenendo il
2 risarcimento nell'ambito del giusto e del dovuto, liquidandolo in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compenso di giudizio. Previa declaratoria che l'attore ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannarlo al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p ”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.08.22 si costituiva inoltre il il NT quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'On.le Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., in favore del
Tribunale di L'Aquila. Sempre in via preliminare, voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, di conseguenza, l'inammissibilità della domanda NT proposta nei suoi confronti. In subordine e nel merito, respingere integralmente l'avversa domanda, in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto. In subordine, accertare la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente
l'obbligazione risarcitoria da porre in capo al convenuto, nonché stabilire l'eventuale quota CP_3 di responsabilità del convenuto nei limiti della sua rilevanza causale, ai sensi dell'art. 2055 CP_3
c.c.. Vinte le spese del giudizio”.
All' udienza del 19.09.22 il G.I., concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 19.01.23. A tale udienza il G.I. si riservava e, con ordinanza del 18.04.23, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti nonché le richieste di istruttoria orale dalle medesime avanzate, abilitandole altresì alla prova contraria, così come da esse espressamente richiesto, sui soli capitoli ammessi e, riservando l'ammissione della CTU medico legale all' esito dell'espletamento della predetta istruttoria, rinviava per l'interpello e l'audizione dei testi all' udienza del 15.05.23.
A tale udienza veniva effettuato l'interpello di parte attrice nonché del convenuto sig. e CP_1
venivano auditi un teste per parte attrice e un teste per parte convenuta e, all' esito, il G.I. rinviava la causa, sempre per l'escussione di un teste per parte, all' udienza del 05.10.23. A tale udienza veniva completato l'espletamento dell' audizione testimoniale e il G.I. si riservava sulla richiesta di parte attrice di ammissione di CTU medico legale. Con ordinanza del 04.04.24, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. rigettava la richiesta di ammissione di CTU medico legale avanzata da parte attrice e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.11.24 nella quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc .
La domanda di parte attrice è infondata e meritevole di rigetto
3 In disparte all' eccezione preliminare relativa al difetto di incompetenza territoriale sollevato dalla parte convenuta e sulla quale Codesto Giudicante si è già pronunciato con NT
l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 18.04.23, va invece accolta l'eccezione preliminare, sempre avanzata dal predetto , relativa alla sussistenza in parte qua di un proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva. Sul punto, infatti, va rilevato come già con il D. Lgs n. 230 del 1999 risulta avviato dal legislatore il processo di progressivo trasferimento delle attività di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati al servizio sanitario nazionale. In particolare, l'art. 2 del predetto decreto, aveva espressamente previsto, al comma 3, chiaramente separando i rispettivi ambiti di intervento:
“alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'unità sanitaria locale. L'Amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti”. Ancora, l'art.1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, stabiliva che “il servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d ) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;
f ) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericoltura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.”
Successivamente, con l'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 è stato previsto, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230 e successive modificazioni, il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, in una con il trasferimento al servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del dell' e del Dipartimento della giustizia minorile del CP_6 Controparte_7
, ed al trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di NT
proprietà del e del Controparte_8 Controparte_9
del afferenti alle attività sanitarie. Tuttavia, è solo con l'emanazione
[...] NT
del D.P.C.M. 1 aprile 2008, contenente la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per il
4 trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, e nello specifico all' art. 2 del predetto atto, che vengono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. Pertanto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del
DPCM ut supra specificato, la competenza in materia sanitaria per i detenuti passa al Sistema Sanitario
Nazionale si dunque da determinare, in parte qua, una configurabilità della legittimazione passiva dell' azione proposta da parte attrice esclusivamente in capo alla convenuta di Controparte_10
atteso che l'inadempimento addebitato ai sanitari della di e CP_2 Controparte_11 CP_2
oggetto del presente giudizio si sarebbe configurato nel mese di Febbraio 2018 e dunque in piena vigenza del predetto DPCM (sul punto ex plurimis Trib. Napoli nr. 3722/2024).
Nel merito va rilevato come l'infondatezza della domanda avanzata da parte attrice si configura in primo luogo in ordine alla riscontrata correttezza in ambito sanitario della condotta tenuta dall' infermiere nei confronti del sig. . Infatti le linee guida vigenti in materia di CP_1 Parte_1 trattamento dell'ipoglicemia lieve-moderata, contenute negli Standard Italiani per la cura del diabete mellito, ovvero quella in cui il diabetico risulti avere una glicemia oscillante fra i 60 e gli 80 mg-dl e quindi risulti in grado di gestire l'episodio in modo autonomo, prevedono, in caso di rilevazione dei valori ipoglicemici summenzionati, l'ingestione da parte del paziente di cibi contenenti glucosio o carboidrati nella misura di 15 gr., segnatamente glucosio in tavolette o saccarosio in grani o sciolto in acqua o 125 ml di una bibita zuccherata o di un succo di frutta o un cucchiaio da tavola di miele, rimisurando la glicemia dopo 15 minuti e ripetendo il trattamento con altri 15 g di carboidrati sino a che la glicemia non risulti superiore a 100 mg/dl. Conseguentemente, alla luce della letteratura scientifica in materia ut supra specificata e da un' attenta lettura degli atti di causa, segnatamente la relazione di servizio redatta in data 21.02.2018 dall'infermiere odierno convenuto e da egli CP_1
sottoscritta unitamente al medico di turno dott.ssa , risulta di tutta evidenza come il Persona_1 si sia presentato in tale data all'infermeria della Casa Circondariale di presso la Pt_1 CP_2
quale era detenuto, per sottoporsi alla misurazione glicemica mediante riflettometro in quanto diabetico e, una volta riscontratagli una ipoglicemia lieve pari ad un valore di 67 mg/dl, sia stato invitato dai due sanitari summenzionati a consumare il pasto serale, per poi tornare in infermeria per essere sottoposto ad una nuova misura glicemica, come correttamente prescritto dalla letteratura medica diabetologica sopraccitata. Tali circostanze risultano ulteriormente avvalorate dall' interrogatorio formale reso da parte attrice all' udienza del 15.05.23, nell'ambito del quale il oltre a certificare l'andamento Pt_1 dei fatti e le condotte tenute dall' odierna parte convenuta e dalla dott.ssa così come risultanti Per_1
5 dalla predetta relazione di servizio e ut supra specificati, ha altresì confermato come egli non volesse seguire le prescrizioni impartitegli dai sanitari conformemente a quanto prescritto dalla scienza medica diabetologica ma pretendesse che il gli inoculasse 10 unità di insulina altrimenti egli Controparte_1
non sarebbe tornato ad effettuare, come in effetti è avvenuto, la successiva misurazione postprandiale.
Va ulteriormente rilevato sul punto come la condotta summenzionata tenuta dall'infermiere CP_1
risulta corretta sul piano medico scientifico in materia diabetologica anche per ciò che concerne il suo rifiuto, nonostante l'insistenza del paziente ad inoculare ad egli la dose di 10 unità di insulina Pt_1 in presenza dell' ipoglicemia lieve riscontratagli, atteso che, da un 'analisi della documentazione medica afferente all'odierna parte attrice, anch'essa versata in atti, e segnatamente la prescrizione del diabetologo dell' ASL di Teramo, U.O. Medicina penitenziaria, datata 13.01.18, veniva prescritta la somministrazione, all' odierna parte attrice, di insulina in misura pari a 7 UI e non già a 10 UI come richiesto dal medesimo paziente. Alla luce pertanto delle evidenze e considerazioni ut supra specificate rileva l'infondatezza della domanda di parte attrice anche in considerazione all' assolvimento, ad opera di parte convenuta, dell' onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione della correttezza della prestazione sanitaria posta in essere dal nei riguardi del , il quale CP_1 Pt_1
peraltro, anche volendo ammettere in astratto la sussistenza del predetto inadempimento, non ha comunque provato l'esistenza in parte qua della cd. causalità materiale, ossia del nesso causale tra la condotta del predetto sanitario e il presunto danno da egli subito, il quale non può essere considerato immanente nell' inadempimento stesso ma costituisce oggetto dell' onere probatorio incombente su colui che lamenta un danno alla salute (sul punto ex plurimis Cass.Civ. ordinanza nr. 5922 del
05.03.24; Cass.Civ., sez. III, nr. 10050/22; Cass. Civ. sez.III, nr. 14702/21). Infatti, relativamente a tale ultimo specifico punto, risulta come parte attrice non abbia dimostrato che il malore da egli accusato alla parte sottostante dell' ombelico, sì da costringerlo a deambulare con l'ausilio di una sedia a rotelle rimanendo immobilizzato per diversi giorni per poi successivamente utilizzare le stampelle per circa 10 giorni, fosse causalmente riconducibile, in maniera più probabile che non, all' inadempimento, poi dimostratosi insussistente, del consistente nel suo rifiuto a praticare la dose di insulina richiesta CP_1
insistentemente dal e ciò sia in forza di una mancata prova della stretta correlazione Pt_1 temporale fra la summenzionata condotta omissiva e l'evento dannoso denunciato, sia in forza di una mancata allegazione, ad opera del medesimo attore, di idonea documentazione medica atta a comprovare l'effettiva derivazione causale di tali danni alla salute alla predetta condotta del sanitario.
Anzi, sempre sul punto, tali predette evidenze appaiono corroborate dalla documentazione medica in atti nella quale si evince chiaramente come le difficoltà a deambulare del paziente così come Pt_1
l'utilizzo da parte del medesimo a tali fini di supporti quali ad esempio sedia a rotelle e stampelle, siano
6 in realtà diretta conseguenza delle innumerevoli patologie di cui egli risulta affetto. Anche sotto il profilo del quantum parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente atteso che il ristoro dei pregiudizi, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali, passa attraverso un preciso onere di allegazione e di prova che fa capo al soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa dell'evento lesivo subito (ex plurimis Cass.Civ. nr. 25164/2020).
A tal riguardo parte attrice non ha minimamente fornito la prova necessaria a dimostrare la configurabilità di alcuna delle voci di danno che compongono la categoria unitaria del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del c.d. danno biologico il quale, in quanto danno alla salute (lesione integrità psico-fisica) avente fondamento medico-legale, per essere accertato nella sua esistenza e apprezzato nelle sue conseguenze lesive richiede normalmente l'ausilio di un medico legale e deve essere debitamente allegato dalla parte danneggiata;
sia sotto il profilo del danno dinamico-relazionale, inteso come quella voce in cui vanno sussunte le conseguenze straordinarie e imprevedibili derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica che giustificano la richiesta di liquidazione di un importo aggiuntivo rispetto alla misura standard del risarcimento già riconosciuto mediante la monetizzazione del grado percentuale di invalidità permanente, anch'esso soggetto all' onere di allegazione e prova incombente sul soggetto danneggiato e sia sotto il profilo del c.d. danno biologico nell'ambito del quale va escluso ogni automatismo risarcitorio, non potendosi in alcun modo parlare né di un danno presunto né di un danno in re ipsa bensì di una tipologia di danno soggetta anch'essa all' assolvimento, ad opera del danneggiato, dei summenzionati oneri di allegazione e prova.
Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta preme rilevare come la domanda in commento non sia suscettibile di CP_1
accoglimento non avendo la parte istante neppure allegato gli elementi di fatto idonei a consentire una liquidazione, seppur equitativa, del pregiudizio in tesi subito. Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice ed in favore delle odierne parti convenute. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 3.809,00 (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.453,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di ciascuna delle odierne parti convenute.
P.Q.M.
7 il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 [...]
, contro nonché contro Controparte_12 CP_1 NT
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1.Rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale avanzata da parte convenuta
[...]
; NT
2. Accoglie l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta e, per l'effetto, Accerta e Dichiara il difetto di legittimazione passiva del NT
predetto ; CP_3
3. Rigetta integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice;
4. Condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta di Controparte_10
delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi professionali al CP_2
difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
5. Condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta , delle spese del CP_1
procedimento che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi professionali al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
6. Condanna ulteriormente parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta NT
, delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi professionali al
[...]
difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
Teramo, 10 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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