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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9645/2023 R.G.L. avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Domenico Battiato;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CP_1
Harald Bonura;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 20.9.2023, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1054/2023 (proc. n. 7521/2023 R.G.), emesso dal
Tribunale di Catania, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di “...contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni), relativamente agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”, oltre accessori come per legge nonché spese del procedimento monitorio.
1 A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto la “mancata prova del credito” e la “intervenuta prescrizione”.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “…II) nel merito accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per la carenza di prova del credito e/o per l'intervenuta prescrizione dello stesso. III) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.5.2024, si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente che “…tenuto conto che […] l'atto di CP_1
opposizione risulta depositato in data 21.09.2023, a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 14.07.2023 (doc. 1), l'opposizione appare tardiva per
l'inosservanza del termine di cui all'art. 645 c.p.c. e, quindi, pregiudizialmente e radicalmente inammissibile”, nonché svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso;
ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “…rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando
e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del geom. Pt_1
nei confronti della per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
[...] CP_1
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte, con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ammissibilità.
Ciò posto, la presente opposizione è inammissibile.
2.1. In via preliminare, appare opportuno premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di fornire la prova del rispetto del termine di 40 giorni previsto dalla legge (cfr. C. Cass. 1920/1993 e C. Cass. 16540/2009) e che “Alla stregua delle disposizioni degli art. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve
2 essere dichiarato inammissibile” (cfr. C. Cass. 15763/2006; cfr. altresì C. Cass. 8334/2003
e Tribunale Monza 4.4.2013).
2.2. Nella fattispecie in esame, alla luce delle deduzioni dalle parti e della documentazione in atti, l'opposizione proposta da in data 20.9.2023 è Parte_1
tardiva e va pertanto dichiarata inammissibile.
Ed infatti, siccome allegato da entrambe le parti e risultante dalla documentazione in atti, il ricorso per ingiunzione e il conseguente decreto ingiuntivo n. 1054/2023 sono stati notificati a parte opponente in data 14.7.2023 (cfr. pag. 1 del ricorso in opposizione, nonché doc. n. 1 di parte opponente e doc. n. 1 di parte opposta).
Ne discende che al momento della proposizione dell'odierna opposizione, introdotta con ricorso depositato in data 20.9.2023 (cfr. altresì note conclusive di parte ricorrente del 20.2.2025), il termine di giorni 40 previsto ex art. 641 c.p.c. per l'instaurazione del giudizio, decorrente dalla notifica del decreto stesso, era decorso.
2.3. Sul punto deve peraltro osservarsi che, ai sensi degli artt. 3 l. 742/1969 e 92
R.D. 12/1941, le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, sicché neppure di tale periodo può nella specie tenersi conto ai fini della tempestività e conseguente ammissibilità dell'opposizione.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - che, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del
1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per
l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante
l'inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell'opposizione, del forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa” (cfr.
C. Cass. S.U. 156/1999).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 3 l. n. 742 del 1969 non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza- ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e la ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro” (cfr. C. Cass. 17073/2007; cfr. anche C. Cass.
3 18145/2012, secondo cui “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 d.lg. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli art. 442 ss. c.p.c.
Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla l.
n. 742 del 1999”).
2.4. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, la presente opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio, stabilito dalla legge, di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
3. Spese.
Tenuto conto della definizione in rito della presente controversia e della natura delle parti, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, che per l'effetto dichiara esecutivo;
compensa le spese di lite.
Catania, 18 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9645/2023 R.G.L. avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Domenico Battiato;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CP_1
Harald Bonura;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 20.9.2023, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1054/2023 (proc. n. 7521/2023 R.G.), emesso dal
Tribunale di Catania, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di “...contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni), relativamente agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”, oltre accessori come per legge nonché spese del procedimento monitorio.
1 A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto la “mancata prova del credito” e la “intervenuta prescrizione”.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “…II) nel merito accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per la carenza di prova del credito e/o per l'intervenuta prescrizione dello stesso. III) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.5.2024, si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente che “…tenuto conto che […] l'atto di CP_1
opposizione risulta depositato in data 21.09.2023, a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 14.07.2023 (doc. 1), l'opposizione appare tardiva per
l'inosservanza del termine di cui all'art. 645 c.p.c. e, quindi, pregiudizialmente e radicalmente inammissibile”, nonché svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso;
ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “…rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando
e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del geom. Pt_1
nei confronti della per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
[...] CP_1
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte, con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ammissibilità.
Ciò posto, la presente opposizione è inammissibile.
2.1. In via preliminare, appare opportuno premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di fornire la prova del rispetto del termine di 40 giorni previsto dalla legge (cfr. C. Cass. 1920/1993 e C. Cass. 16540/2009) e che “Alla stregua delle disposizioni degli art. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve
2 essere dichiarato inammissibile” (cfr. C. Cass. 15763/2006; cfr. altresì C. Cass. 8334/2003
e Tribunale Monza 4.4.2013).
2.2. Nella fattispecie in esame, alla luce delle deduzioni dalle parti e della documentazione in atti, l'opposizione proposta da in data 20.9.2023 è Parte_1
tardiva e va pertanto dichiarata inammissibile.
Ed infatti, siccome allegato da entrambe le parti e risultante dalla documentazione in atti, il ricorso per ingiunzione e il conseguente decreto ingiuntivo n. 1054/2023 sono stati notificati a parte opponente in data 14.7.2023 (cfr. pag. 1 del ricorso in opposizione, nonché doc. n. 1 di parte opponente e doc. n. 1 di parte opposta).
Ne discende che al momento della proposizione dell'odierna opposizione, introdotta con ricorso depositato in data 20.9.2023 (cfr. altresì note conclusive di parte ricorrente del 20.2.2025), il termine di giorni 40 previsto ex art. 641 c.p.c. per l'instaurazione del giudizio, decorrente dalla notifica del decreto stesso, era decorso.
2.3. Sul punto deve peraltro osservarsi che, ai sensi degli artt. 3 l. 742/1969 e 92
R.D. 12/1941, le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, sicché neppure di tale periodo può nella specie tenersi conto ai fini della tempestività e conseguente ammissibilità dell'opposizione.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - che, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del
1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per
l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante
l'inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell'opposizione, del forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa” (cfr.
C. Cass. S.U. 156/1999).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 3 l. n. 742 del 1969 non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza- ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e la ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro” (cfr. C. Cass. 17073/2007; cfr. anche C. Cass.
3 18145/2012, secondo cui “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 d.lg. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli art. 442 ss. c.p.c.
Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla l.
n. 742 del 1999”).
2.4. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, la presente opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio, stabilito dalla legge, di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
3. Spese.
Tenuto conto della definizione in rito della presente controversia e della natura delle parti, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, che per l'effetto dichiara esecutivo;
compensa le spese di lite.
Catania, 18 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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