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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
1971/2021, pubblicata in data 7.6.2021, iscritto al n. 71/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: azione ex art. 67 l.f. tra
(c.f. ), in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 avv. Raffaele Trotta, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello e autorizzazione del G.D. in data 16.12.2021, dall'avv. Giuseppe Rinaldi (c.f. C.F._1
),
[...]
- appellante -
e
(p. iva ), con sede in Caserta, Corso Trieste n. Controparte_1 P.IVA_2
291, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rag. rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti
Francesco Buco (c.f. e Giuseppe Mauro (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
),
[...]
- appellata e appellante incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con la sentenza appellata il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento delle domande proposte dal nei confronti della Parte_1
respinta la domanda di revocatoria della risoluzione del Controparte_1
contratto di compravendita del 21.12.2009, accoglieva quella di revocatoria ex art. 67, comma 2,
l.f. dei pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti il ricorso per concordato preventivo e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento dell'importo di 1.850,00 € oltre accessori;
accoglieva poi parzialmente la domanda di restituzione ex art. 1526 c.c. delle rate di prezzo pagate dalla fallita e per l'effetto condannava la convenuta alla restituzione dell'importo di
126.950,00 € oltre accessori;
compensava per metà le spese di lite e condannava la convenuta alla rifusione della residua metà, con spese di ctu a carico delle parti in via solidale.
Rilevava il tribunale che l' aveva acquistato dalla Parte_1
convenuta degli immobili in data 21.12.2009 con contratto di compravendita con riserva di proprietà, per il prezzo di 850mila € oltre oneri fiscali;
che la domanda principale di revocatoria della risoluzione del contratto era infondata, in quanto non vi era prova né dell'invio di alcuna comunicazione di risoluzione né di una volontà concorde delle parti di risolvere il contratto, trasfusa in atto scritto ad substantiam; che era parzialmente fondata la domanda subordinata di restituzione delle rate di prezzo pagate, ai sensi degli artt. 73 l.f. e 1526 c.c., salvo il diritto del venditore ad equo compenso;
che la revocatoria dei pagamenti eseguiti dall'acquirente nel periodo sospetto non poteva essere estesa all'equo compenso, conseguenza della scelta del curatore di non subentrare nel contratto;
che, anche ad esito della svolta ctu, non era emersa la prova dell'avvenuto pagamento da parte della società fallita dell'intero prezzo pattuito (in particolare della riconducibilità a tale operazione dei 700mila € oggetto della cessione di credito con la né della restituzione da parte della di una parte delle Parte_2 CP_1 rate pagate per 454.416,34 €; che i pagamenti revocabili eseguiti entro i sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato ammontavano a 1.850,00 €; che per il periodo antecedente il semestre operava la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per cui, avendo il ctu quantificato in
176.950,00 € i pagamenti effettuati e quantificato in 50mila € l'equo compenso, andava restituito al fallimento l'importo di 126.950,00 €.
Avverso detta sentenza proponeva appello la curatela fallimentare, con atto notificato il
4.1.2022, deducendo l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto non imputabile a corrispettivo della compravendita la cessione di credito di 700mila € in favore della collegata Affermava che era circostanza non contestata quella per cui Parte_2
nessun altro rapporto era intercorso tra le parti oltre quello di compravendita in oggetto, per cui non vi erano altri rapporti cui imputare la cessione di credito;
che la cessione del credito era un contratto a forma libera, dimostrabile anche a mezzo presunzioni, e non era necessaria la sua indicazione nella nota al bilancio nè era necessaria la comunicazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.; che non era ostativa a tale modalità di pagamento la previsione in contratto di un pagamento rateale e la prova era comunque data anche dal deposito dei mastrini di contabilità della fallita da cui emergeva la contabilizzazione della cessione di 700mila € a detrazione dell'operazione di acquisto. Concludeva pertanto per la parziale riforma della sentenza di primo grado, con condanna della appellata alla restituzione dell'importo di 826.950,00 € ex art. 1526
c.c., al netto dell'importo di 1.850,00 € revocato e dell'equo compenso di 50mila €, con rifusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società appellata, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis c.p.c.; nel merito la infondatezza dell'unico motivo di appello, non essendo stata fornita nessuna prova della cessione del credito vantato verso la riportato solo nel mastrino contabile della fallita ma Parte_2
nemmeno menzionato nei documenti descrittivi né nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
Proponeva poi appello incidentale in relazione alle condanne al pagamento degli importi di 126.950,00 € e di 1.850,00 €. Evidenziava che i dati contabili e la relazione del ctu non avevano tenuto conto dell'iva sul prezzo di vendita, pari a 170mila €, di cui la società fallita aveva beneficiato quale credito verso l'erario; i movimenti finanziari descritti ed analizzati dal ctu e che costituivano le rate di prezzo pagate non erano altro che la corresponsione di tale imposta di cui la fallita aveva beneficiato;
la emissione della nota contabile di storno della operazione era considerata dalla legge facoltativa e avrebbe determinato la attribuzione ex novo del credito erariale alla e la perdita dello stesso da parte della fallita;
avendo essa emesso fattura per CP_1
l'intera base imponibile di 850mila € e per 170mila € di iva ed essendo stata emessa, al momento dello scioglimento del contratto, una nota di credito per la sola base imponibile, essa CP_3 un credito di 170 mila € che era stata lasciata nella disponibilità della società fallita;
in
[...]
conclusione, la fallita con il pagamento delle rimesse indicate dal ctu aveva solo corrisposto l'imposta in esame, senza versare nulla a titolo di prezzo.
Instava quindi acchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato non dovuto il pagamento degli importi di 1.850,00 € e di 126.950,00 € nonchè della metà delle spese di lite e del compenso al ctu.
All'udienza collegiale del 30.10.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa passava in decisione, previa concessione di termini ridotti (gg. 20 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale, per quanto ammissibile in quanto soddisfacente i precetti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (e non dell'art. 436 bis c.p.c., come dedotto, questo inerente il processo del lavoro) è infondato e deve pertanto essere respinto.
Come correttamente motivato dal primo giudice, nessuna prova vi è in atti dell'avvenuto accordo tra le parti in ordine alla cessione del credito di 700mila € vantato dalla società fallita nei confronti della la cui prova dovrebbe desumersi dalla sola Parte_2
annotazione nel mastrino di contabilità della società fallita. Nessun elemento di prova, neanche presuntiva, è stato fornito in ordine all'avvenuto accordo con la appellata del pagamento CP_1 dell'acquisto immobiliare a mezzo di cessione di credito, ed irrilevanti sono le considerazioni inerenti la comunicazione o meno della cessione al debitore ceduto, la mancanza di formalità per la cessione del credito, l'inesistenza di altri rapporti tra le parti, essendo carente di prova l'elemento fondante della cessione di credito, ovvero l'accordo intervenuto tra le parti oggi in causa in ordine al pagamento di parte del corrispettivo a mezzo di cessione di credito, non desumibile certo dalla sola mera annotazione dello stesso in un mastrino contabile di una sola delle parti.
E' inammissibile l'appello incidentale, con il quale si sostiene che la restituzione di parte del prezzo versato non sarebbe dovuta in quanto corrispondente all'importo dovuto a titolo di i.v.a. di cui la società fallita si sarebbe avvantaggiata quale credito verso l'Erario. Come correttamente evidenziato dall'appellante, trattasi di deduzione nuova, mai svolta nel corso del giudizio di primo grado (se non con la comparsa conclusionale), di tal che l'appello sul punto si presenta inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.. Anche nel merito peraltro l'appello sarebbe infondato, sia per essere contraddittoria l'eccezione con le difese in precedenza svolte, sia per non essere stata prodotta dalla appellata la fattura da essa emessa che avrebbe dato luogo all'imposizione i.v.a., facendone sorgere il relativo obbligo di pagamento che avrebbe poi giustificato il versamento dell'importo da parte della acquirente, né avendo prodotto la nota di credito asseritamente limitata al solo importo imponibile, né documentando il versamento, da parte sua, dell'importo relativo all'erario (importo che avrebbe potuto recuperare annullando l'operazione imponibile).
Gli appelli vanno quindi respinti, con conferma della sentenza impugnata. Vanno dichiarate compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, alla luce della reciproca soccombenza. Per entrambi gli appellanti vanno dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione delle rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello principale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di S. Parte_1
Maria Capua Vetere n. 1971/2021, in contraddittorio con la e Controparte_1 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, così provvede:
----Rigetta gli appelli, confermando la sentenza impugnata, e dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
----Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione delle rispettive impugnazioni.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo