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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 64/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR IS CA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. OR RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 63 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo studio dell'avvocato Gennaro Di CP_1
Michele che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avvocato Mauro Mura in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Fabiana
SI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti come in atti;
, con sede in in persona del legale Controparte_3 CP_3
rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è ex lege domiciliato;
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, fissata udienza per la discussione e termine per la notifica del decreto e connesso ricorso in appello, Voglia, in accoglimento del presente ricorso in appello, previa sospensione della sentenza impugnata e di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre, previa riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento della Cartella DI PAGAMENTO, degli estratti di ruolo e degli atti connessi e collegati e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo.
In particolare CHIEDE:
1) preliminarmente, previa sospensione della sentenza impugnata, sospenda la Cartella DI
PAGAMENTO ed i contestuali ruoli impugnati ed atti connessi stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga, previa riforma della sentenza impugnata, l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nella Cartella di DI PAGAMENTO e contestuali ruoli ed atti impugnati non sono dovute per intervenuta prescrizione e, conseguentemente annulli la stessa cartella di pagamento e contestuali ruoli;
3) nel merito, previa riforma della sentenza impugnata, accolga il ricorso e annulli la
Cartella DI PAGAMENTO, tutti gli atti sottesi ed i contestuali ruoli impugnati in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
4) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente e ritenuta statuizione di legge;
5) dichiari, previa riforma della sentenza impugnata, la nullità della Cartella DI
PAGAMENTO e contestuali ruoli e atti impugnati anche per intervenuta decadenza;
6) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la INESISTENZA dell'attività di riscossione per inesistenza della notifica della Cartella DI PAGAMENTO e la nullità della stessa per mancanza di notifica di atti presupposti e ruoli impugnati annullando gli stessi;
2 7) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la nullità dell'attività di riscossione in ordine alla Cartella DI PAGAMENTO e ruoli ed atti impugnati annullando gli stessi peri illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
8) condanni i convenuti al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo al ricorrente come sopra richiesto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio dei due gradi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali 12,5% ed accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellata : Controparte_2
L'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia:
I – IN VIA PRINCIPALE
Rigettare, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla Signora
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata, rigettando il ricorso CP_1
proposto dall'appellante e tutte le sue domande e pretese dalla medesima formulate.
II – IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, onorari e compensi del doppio grado di giudizio, nonché della fase cautelare conclusasi con il rigetto dell'avversa istanza di sospensione, da distrarsi, ex art 93
c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nell'interesse dell'appellato : Controparte_3
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il gravame siccome inammissibile e infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con articolato ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato presso il Tribunale di Lanusei il 4 febbraio 2019 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 074 CP_1
2018 00057605 66 000 notificatale via PEC il 20.1.2019 all'indirizzo contestando tutti gli atti ad essa presupposti e in Email_1
particolare l'ordinanza di ingiunzione nr. 100/2017 del 31 maggio 2017 emessa presumibilmente dall' , in precedenza mai notificatale. Controparte_3
3 La opponente, premesso di essere la titolare del Pastificio Sapori di Sardegna di Loi
Tiziana, con sede a Loceri, ha lamentato nell'ordine: la mancata notifica, come sopra già rilevata, della predetta ordinanza di ingiunzione emessa dall' e l'inesistenza di controlli da parte di tale Controparte_3
Ente con conseguente inesistenza del credito azionato onde recuperare la somma ingiunta;
l'inesistenza della notifica a mezzo P.E.C. della cartella di pagamento e/o degli altri atti impugnati atteso che la stessa cartella emessa dall'agente incaricato della riscossione è stata inviata non in originale ma in formato .pdf privo della attestazione di conformità all'originale, dunque sprovvisto della necessaria veste formale del documento informatico allegato alla
P.E.C. munito di sottoscrizione digitale dell'autore e comunque non redatta nel prescritto formato .p7m;
l'ulteriore ragione di invalidità, correlata alla notifica a mezzo P.E.C., rappresentata dal fatto che l'utilizzo della posta elettronica certificata, diversamente da quanto avviene ove l'inoltro del documento avvenga mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, non consente di comprovare l'effettiva ricezione del messaggio e la data in cui lo stesso sarebbe stato conosciuto dal destinatario;
la inesistenza della notifica della cartella in questione, intestata a siccome CP_1
notificata all'indirizzo P.E.C. di cui è titolare la ditta Pastificio Sapori di Sardegna di Loi
Tiziana e non alla persona fisica presso il suo domicilio fiscale;
la violazione degli art. 3, 24, 97, 42 e 111 Cost. e del diritto del contribuente al contraddittorio procedimentale onde far valere le sue doglianze in relazione alla cartella di pagamento e agli atti presupposti siccome potenzialmente lesivi sui suoi diritti ed interessi (in relazione, specificamente, delle ragioni della iscrizione a ruolo dell'importo ingiunto); la intervenuta prescrizione estintiva dei crediti ivi indicati, in assenza di documentati atti interruttivi del relativo termine ovvero la decadenza degli enti interessati dal diritto di agire per il pagamento delle somme ingiunte;
la mancata previa notifica di una intimazione di pagamento, della indicazione nella cartella in questione del responsabile del procedimento e dell'autorità cui è possibile ricorrere nonché la mancata esibizione/consegna della copia della cartella munita della prova della notifica né degli atti sottostanti il credito;
4 la violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973 per mancato rispetto dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati con la cartella di pagamento opposta;
la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente stante la mancanza nel testo della cartella in questione della esposizione delle ragioni alla base della iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione con conseguente lesione del diritto di difesa della opponente;
la nullità della cartella esattoriale per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e delle singole aliquote di riferimento per ciascuna annualità; la incostituzionalità dell'aggio applicato da in sede determinazione della misura CP_4
del credito indicato nella cartella opposta, peraltro non dovuto secondo la previsione dell'art. 107 del T.F.U.E., con conseguente inesistenza del diritto dell'ente incaricato della riscossione di richiederne il pagamento;
la illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall'ente impositore e/o dall'agente incaricato della riscossione;
la temerarietà della pretesa tributaria siccome infondata posto che l'iniziativa dell' avrebbe dovuto essere promossa, previa Controparte_3
osservanza dei necessari passaggi logici e giuridici, nei confronti di altro soggetto Iva piuttosto che nei confronti della opponente;
la infondatezza della pretesa contributiva dalla quale discende il diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale arrecato alla opponente quantificabile in misura non inferiore a
10.000,00 euro.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, qui opportunamente sintetizzate rispetto alla ampia ed in alcuni punti non del tutto lineare espositiva del ricorso in opposizione, CP_1
ha quindi chiesto accertarsi l'inesistenza dei crediti vantati dall'
[...] Controparte_3
per intervenuta prescrizione e/o decadenza e nel merito annullarsi la
[...]
cartella di pagamento ed i ruoli impugnati in quanto illegittimi e privi di fondamento in fatto ed in diritto e/o dichiararsi illegittimo il regime sanzionatorio applicato, disponendo la riduzione del credito azionabile, e/o accertarsi la nullità dell'attività di riscossione, della cartella di pagamento opposta e degli atti presupposti, anche con riguardo alla omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e della incostituzionalità della normativa
5 sulla quale si fonda l'aggio di riscossione applicato ed ancora condannarsi la convenuta al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e morale patito a cagione della illecita condotta posta in essere dalle controparti nei suoi confronti.
Si è costituta in giudizio l' che ha preliminarmente Controparte_2
sostenuto la incompetenza funzionale del giudice adito posto che l'organo presso il quale avrebbe dovuto essere proposto il ricorso in opposizione è il Tribunale di Lanusei in funzione di giudice civile e non di giudice del lavoro.
Ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai profili inerenti la tempestività della iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione e la ritualità della notifica della ordinanza ingiunzione sulla quale si fonda la cartella di pagamento opposta e, più in generale, in relazione alle diverse questioni che involgono più direttamente l'esistenza delle ragioni di credito vantate dall' . Controparte_3
Con riguardo alla propria posizione processuale ha eccepito la inammissibilità del ricorso con riguardo alle censure inerenti la regolarità della notifica della cartella ed il contenuto di quest'ultima siccome tardivamente proposte avuto riguardo al termine di 20 giorni fissato dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel merito ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato con conseguente infondatezza delle avverse ragioni di doglianza.
A seguito di rituale chiamata in causa si è quindi costituito l' Controparte_3
il quale ha parimenti eccepito la incompetenza funzionale del giudice del
[...]
lavoro in favore del giudice civile.
Ha poi sostenuto la inammissibilità del ricorso in opposizione in quanto tardivamente proposto, avuto riguardo al termine di 30 giorni a tal fine previsto dall'art. 22 della legge n.
689/1981, tenuto conto che la ordinanza ingiunzione in contestazione è stata ritualmente notificata alla Loi il 6 giugno 2017.
Conseguentemente, ha aggiunto, anche il merito della stessa non è più suscettibile di censure a cagione della tardività della opposizione.
In ogni caso il procedimento seguito onde procedere alla ingiunzione di pagamento è del tutto tempestivo, oltre che esente dai vizi lamentati, anche con riguardo alla asserita violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, che non opera nel caso di specie, ed alla
6 corretta determinazione dell'importo dovuto comprensivo degli accessori e delle altre voci previste dalla legge.
Il Tribunale di Lanusei in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 22/2023 del 15 febbraio 2023, ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza funzionale posto che il tribunale adito non è organizzato in sezioni specializzate, rientrando dunque l'assegnazione della causa al giudice del lavoro, al più, nel novero delle mere irregolarità, ha rigettato
Cont l'opposizione valutando complessivamente infondati i motivi di doglianza avanzati dalla la quale è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti nella misura ivi indicata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 9 CP_1
marzo 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Le parti appellate ossia l' e l' Controparte_2 Controparte_3
si sono costituite in giudizio ed hanno resistito concludendo nei termini
[...]
sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, dopo aver offerto una ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa, ha censurato la sentenza resa nel giudizio di primo grado sotto diversi profili: la inesistenza della notifica della cartella di pagamento siccome effettuata in data 10 gennaio 2019 da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non risultante nei pubblici registri/elenchi come invece prescritto dalla normativa che regola tali modalità di notificazione con conseguente incertezza sulla identità del soggetto da cui proviene l'atto; la inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento siccome intestata alla persona fisica residente a Bari Sardo, non titolare di alcun indirizzo pec, inviata, CP_1
peraltro, all'indirizzo di pec riferibile alla impresa individuale Pastificio Sapori di Sardegna di Loi Tiziana con sede a Loceri e comunque in semplice formato .pdf;
l'inesistenza della notifica, datata 6 giugno 2017, della ordinanza ingiunzione n. 100/17 del
31 maggio 2017 posto che la sottoscrizione apposta nella relata di notifica è stata formalmente disconosciuta al pari di quella del verbale unico di accertamento del 15 gennaio
2016, mai notificati alla appellante, cui è seguita la mancata proposizione della istanza di verificazione ad opera della Agenzia appellata;
7 illegittimità della pretesa creditoria in confronto di piuttosto che verso la CP_1
impresa individuale anzidetta cui si riferiscono le contestazioni elevate dall Controparte_3
(da qui in poi indicato come ITL per semplicità espositiva);
[...]
mancato esame da parte del Tribunale dei motivi di ricorso contenuti nella espositiva dello stesso nei punti da a) a n), per i quali non è stata dunque chiarita la ragione della loro eventuale non fondatezza;
errata liquidazione delle spese di lite a carico della appellante quanto alla ritenuta complessità media ravvisata dal primo giudice rispetto al tipo di causa;
utilizzo di un valore eccedente lo scaglione di riferimento valori medi;
errata liquidazione delle spese in favore dell' , siccome rappresentato dal funzionario delegato caso in cui tali spese non CP_3
sarebbero da rifondere (cfr. art. 9/2 dlgs. 149/2015);
2. A fronte di tali motivi di doglianza si sono costituite ambedue le parti appellate le quali,
Cont contestata la fondatezza dei motivi di appello complessivamente dispiegati dalla ne hanno domandato il rigetto per le esposte ragioni.
3. Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda proposta in primo grado da CP_1
al di là del formale richiamo nella intestazione della stessa all'art. 22 della legge n.
[...]
689/1981, concerne, avuto riguardo alla causa petendi dedotta in ricorso, tre distinte tipologie di azione: l'opposizione ai sensi del richiamato art. 22 della legge n. 689/1981, l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione alla esecuzione, oltre ad ulteriori ragioni di doglianza
(riguardanti più precisamente il risarcimento del danno morale e/o patrimoniale, il regime di governo delle spese di lite e la effettiva spettanza delle spese di lite in capo all'ITL siccome difeso dal funzionario delegato piuttosto che da un difensore tecnico).
4. In proposito va rilevato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ravvisare, a fronte della notifica di una cartella di pagamento (ovvero attualmente di un avviso di addebito) che trova il suo presupposto su un verbale di accertamento di un illecito amministrativo ovvero su una ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n.
689/1981, un possibile triplice ordine di rimedi oppositivi.
La Corte in particolare ha chiarito, anche recentemente (cfr. Cass. ord. n. 9059/2025 e nei medesimi termini in precedenza Cass. sent. n. 4018/2007, Cass. sent. n. 15149/2005), che
8 avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
- l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 1. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
- l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
- l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di cinque giorni [ora divenuti venti] dalla notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi in cui si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Nella vicenda in esame la odierna appellante ha invero riproposto in sede di appello le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di prime cure le quali, nella sostanza, integrano i tre rimedi anzidetti, sicchè questa Corte reputa dover procedere alla disamina di ciascuno di essi seguendo per ragioni di ordine logico il medesimo ordine sopra indicato
(ossia la opposizione alla ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
5. Il primo motivo di doglianza da scrutinare concerne, dunque, quello relativo alla asserita mancata notifica della ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL di Nuoro, recante il n. 100/17 del 31 maggio 2017, circostanza questa che in ipotesi consentirebbe all'opponente di attivare
9 il rimedio di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 onde contestare il merito della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore.
Il motivo di gravame è anzitutto inammissibile, come rilevato dalla difesa erariale, posto che la parte appellante trascura di spiegare, a fronte della mancanza della necessaria querela di falso rilevata dal prime giudice per quale ragione sarebbe stato invece necessario proporre a cura della parte interessata una istanza di verificazione quale necessario passaggio processuale onde poter utilizzare il documento che attesta la ricezione dei provvedimenti formati in sede ispettiva.
In ogni caso, anche a voler ritenere superabile quanto poc'anzi sostenuto, è corretta la statuizione adottata dal giudice di prime cure laddove ha accertato, sulla base della inequivoca documentazione presente in atti, che detta ordinanza (al pari del verbale unico di accertamento e notificazione del 15 gennaio 2016, quale atto presupposto, in precedenza
Cont validamente notificato alla il 21 gennaio 2016), è stata ritualmente notificata a mani di mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata il 6 giugno 2017 CP_1
(cfr. produzioni fascicolo di parte ITL nel giudizio di primo grado).
Ebbene costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica costituendo, ai sensi dell'art.4, terzo comma, della legge n.890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia
l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l'avviso anzidetto, riveste natura di atto pubblico e, quindi, essendo tale notificazione un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in virtù del disposto dell'art.1 della citata legge
n.89011982, gode della identica forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario, ovvero risulta munito della fede privilegiata attribuita dall'art.2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che
l'agente dianzi indicato, mediante la propria sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, onde il destinatario di un simile avviso, là dove intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze di quest'ultimo, affermando
(come nella specie) di non aver mai ricevuto l'atto ed, in particolare, di non aver mai
10 apposto la propria firma ("visibilmente falsa ed apocrifa") sull'avviso medesimo, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare
l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (cfr. Cass. sent. n. 24852/2006 e, nei medesimi termini, Cass. ord. n. 22058/2019).
Dalla rituale notifica della predetta ordinanza ingiunzione, avvenuta, come detto, il 6 giugno
2017 e rispetto alla quale non risulta proposto alcun incidente di falso, discende la
Cont inammissibilità del ricorso proposto dalla dinanzi al Tribunale in quanto tardivamente depositato avuto riguardo al termine di 30 giorni a tal fine previsto dall'art. 6 comma 6 del
D.lgs. n. 150/2011.
L'appellante non poteva, pertanto, legittimamente avvalersi con finalità recuperatoria del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della notifica della cartella di pagamento onde fruire in tal modo degli strumenti di tutela non azionati in precedenza a cagione della omessa o invalida notifica della ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. sent. n. 22080/2017).
Dalla inammissibilità sul punto del ricorso discende, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'intangibilità dell'ordinanza ingiunzione (irritualmente) opposta, sia per quanto concerne per i profili che attengono ai fatti costitutivi dell'illecito contestato, ormai non più contestabili, che per quanto attiene alle questioni di tipo formale riguardanti il medesimo provvedimento.
Cont 6. La seconda tipologia di censure avanzate dalla secondo l'ordine di esposizione dianzi richiamato, attiene a quelle qualificabili come opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c. che riguardano, sostanzialmente, la decadenza e/o prescrizione nella quale sarebbero incorse le parti appellate, talchè in capo alle stesse difetterebbe lo stesso diritto di agire in executivis sulla base dei titoli in disamina.
6.1. Va premesso in punto di rito che il costante orientamento della Suprema Corte in relazione alla interpretazione dell'art. 346 c.p.c. è nel senso che il mero richiamo generico alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata (Sez. L, Sentenza n. 23925 del
25/11/2010, Rv. 615645 - 01). Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato
11 implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore (cfr. Cass. ord. n. 25840/2020).
Nel caso di specie l'atto di appello effettivamente contiene al capo E) il richiamo seppur sintetico ai motivi di ricorso rubricati da a) a n), sui quali il primo giudice non si sarebbe pronunciato e per i quali si reitera in questa sede processuale una statuizione circa la loro eventuale fondatezza.
La Corte quindi procede a scrutinare nei capi che seguono anche tali motivi di doglianza in virtù del richiamo contenuto agli stessi nell'atto di appello.
6.3. Il primo motivo di gravame avanzato in tal senso riguarda, come detto, la eccezione di prescrizione ed è palesemente infondato posto che il verbale unico di accertamento e notificazione col quale sono stati accertati gli illeciti che hanno originato la pretesa creditoria per cui è causa è stato notificato alla interessata il 21 gennaio 2016.
Successivamente alla stessa odierna appellante è stata notificata, segnatamente il 6 giugno
2017, la ordinanza ingiunzione n. 100/17 del 31 maggio 2017 sicchè il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 è stato ritualmente interrotto.
Una ulteriore interruzione è poi intervenuta a seguito della notifica della cartella di pagamento perfezionatasi come visto il 10 gennaio 2019 cui ha fatto seguito il deposito della memoria difensiva da parte dell nel mese di aprile 2022 dunque entro il CP_5 CP_3
quinquennio di riferimento.
6.4. Del pari infondata la eccezione di decadenza dal diritto di agire per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa in relazione agli illeciti contestati in causa.
Sul punto appare corretto il richiamo effettuato dalla difesa dell'agente della riscossione al principio giurisprudenziale secondo il quale l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari
12 ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del
1981 (cfr. Cass. sent. n. 28529/2018 e nei medesimi termini Cass. sent. n. 25161/2023).
7. Per quanto concerne le ulteriori ragioni di doglianza, ascrivibili al novero delle opposizioni agli atti esecutivi siccome concernenti vizi che incidono sul procedimento di notifica della cartella di pagamento n. 074 2018 00057605 66 000, trattasi di censure inammissibili in quanto tardivamente proposte avuto riguardo al disposto dell'art. 617 c.p.c. che fissa il termine di decadenza di 20 giorni per la proposizione delle stesse.
Tali censure sarebbero comunque infondate atteso l'effetto sanante ex tunc che si verifica laddove la notificazione della cartella di pagamento, quandanche invalida, abbia comunque raggiunto lo scopo cui era preordinata avendo la parte ingiunta ha potuto dispiegare le sue prerogative difensive mediante la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo
(cfr. Cass. ord. n. 16163/2025).
7.1. La Corte reputa nondimeno per ragioni di completezza espositiva dar conto anche della infondatezza di tali motivi di appello come già ritenuto dal primo giudice.
Il primo di essi verte sulla inesistenza della notifica della cartella opposta siccome effettuata in data 10 gennaio 2019 da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non risultante nei pubblici registri/elenchi e comunque relativa ad un documento in formato .pdf.
Sul punto debbono essere condivise le argomentazioni utilizzate dal Tribunale al fine di escludere la ricorrenza dei vizi lamentati dall'appellante.
Per quanto riguarda la prima censura la Corte intende richiamare l'insegnamento della
Suprema Corte secondo il quale laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale
13 però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr. Cass. sent. n. 18684/2023,
Cass. ord. n. 982/2023 ed ancora, da ultimo, nei medesimi termini, Cass. ord. n. 16719/2025).
Nel caso di specie la difesa appellante, ferma perché non contestata la ricezione della notifica in questione a mezzo pec il 10 gennaio 2019, non ha fornito alcun elemento onde dimostrare il pregiudizio subito per effetto dell'utilizzo di un indirizzo non ufficiale.
In ogni caso tale indirizzo, significativamente associato al dominio
rendeva immediatamente percepibile per il destinatario Email_2
l'identità del mittente che nulla ha a che vedere con il diverso dominio Email_3
cui si riferisce la difesa appellante onde allegare senza fornire alcun elemento di prova
Cont l'esistenza di una possibile truffa ai danni della
La genuinità di tale indirizzo pec era peraltro indirettamente accertabile sia sulla scorta della chiara annotazione presente nella stessa cartella (ove si legge Questa cartella è stata emessa dall' ) ma anche in ragione delle dettagliate notizie Controparte_2
contenute nell'atto notificato quanto agli estremi del titolo azionato (ossia la ordinanza ingiunzione n. 100/17 del 31 maggio 2017 della ITL di Nuoro) oltremodo indicative della provenienza dell'atto da un soggetto istituzionale.
Allo stesso modo non condivisibili, ad avviso della Corte, le censure che si appuntano sull'utilizzo per l'invio della cartella di pagamento mediante l'utilizzo del formato pdf. piuttosto che mediante un formato recante una sottoscrizione digitale.
Sul punto vale richiamare il precedente della Suprema Corte di Cassazione , menzionato anche dalla difesa dell'agente della riscossione secondo il quale È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (cfr. Cass. ord. n.
30922/2024).
Anche in questo caso non sono state sollevate dalla difesa appellante specifiche ed argomentate doglianze in grado di confutare efficacemente la circostanza secondo la quale la cartella di pagamento è stata effettivamente formata e quindi inviata dall'agenzia che risulta documentalmente aver assunto la veste di mittente della stessa.
14 E' appena il caso di aggiungere che è indubbio che la odierna appellante abbia preso contezza del contenuto della cartella di pagamento in questione avendo esattamente indicato l'importo ingiunto, pari ad euro 32.640,48 ed ancora contestato la correttezza del computo degli interessi ivi contenuto, circostanza che evidentemente presuppone la conoscenza degli importi presenti a tal titolo nel documento in questione.
Sotto altro profilo appaiono analogamente prive di fondamento le articolate censure in relazione alla ricezione da parte della appellante di una copia informale dell'originale della cartella di pagamento avendo la Corte di Cassazione chiarito, anche recentemente, che ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (cfr. Cass. ord. n. 26548/2025).
7.2. Il secondo motivo di doglianza, connesso al primo, concerne la inesistenza o comunque la nullità della medesima notifica perché vertente su un documento intestato alla persona fisica residente a Bari Sardo, non titolare di alcun indirizzo pec e tuttavia eseguita CP_1
all'indirizzo di pec riferibile alla impresa individuale Pastificio Sapori di Sardegna di Loi
Tiziana con sede a Loceri provvista di autonoma partita IVA.
Anche tale ragione di gravame non è fondata e deve pertanto essere rigettata con conseguente conferma della statuizione adottata in prime cure.
Osserva la Corte che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita, ai sensi dell'art. 60 comma 7 del D.P.R. n. 600/1973, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla impresa individuale succitata.
Tale disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, infatti recitava testualmente:
In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata,
15 all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ebbene avuto riguardo a tale disciplina appare pertanto del tutto rituale e dunque esente dai vizi lamentati dalla appellante il procedimento seguito dall'agente della riscossione onde portare a conoscenza della odierna appellante il contenuto della cartella in questione.
Come già documentato nel primo giudizio (cfr. docc. 5 e 6 produzioni fascicolo di parte nel relativo giudizio) risulta che aveva Controparte_2 CP_1
provveduto a comunicare il proprio indirizzo elettronico in ottemperanza dell'art. 5 del D.L.
n. 179/2012, secondo cui:
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
L'art. 16-ter D.L. 179/2012, poi, include fra i pubblici registri il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria, nonché delle imprese individuali, disciplinato dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, formato grazie all'obbligo gravante sulle imprese di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo pec.
Dunque proprio l'ufficialità dell'indirizzo pec risultante dall'inclusione nei pubblici registri, tra i quali va annoverato il Registro delle Imprese, è funzionale a garantire la certezza dell'effettivo e tempestivo raggiungimento del destinatario posto che è proprio quest'ultimo
16 che adempiendo alla prescrizione normativa anzidetta ha ufficializzato un recapito certo, al pari dei luoghi predeterminati dal legislatore ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c..
Tale affermazione è d'altronde autorevolmente avvalorata dalla Corte di Cassazione laddove ha statuito che la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Cass. ord. n. 12134/2024).
Deve pertanto essere esclusa la inesistenza della notifica in parola che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si è validamente perfezionata presso l'indirizzo pec anzidetto riferibile a CP_1
La intestazione in capo a quest'ultima della cartella di pagamento non assume rilevanza dirimente ai fini di causa posto che proprio ella, come esattamente osservato nella sentenza gravata, è il soggetto passivo della pretesa azionata dall'agente della riscossione nell'interesse dell'Ente creditore quale titolare della impresa individuale nei cui confronti, una volta accertato l'illecito da parte dell'ITL, è stata disposta la irrogazione delle sanzioni pecuniarie in contestazione.
7.3. Procedendo oltre nell'esame degli ulteriori residui motivi di gravame dispiegati in prime cure e reiterati in grado di appello vale osservare che per quanto concerne quelli che ulteriormente integrano una opposizione agli atti esecutivi, ossia una censura di tipo formale riferita al contenuto della cartella di pagamento opposta ovvero alle modalità con le quali si è estrinsecato il procedimento di formazione (oltre che di notificazione di cui si è già dato conto) degli atti contestati, l'appellante è del pari incorsa nelle decadenze di legge.
Quest'ultima ha infatti proposto il ricorso solo il 4 febbraio 2019 a fronte della notifica della cartella di pagamento avvenuta, come visto, il 10 gennaio 2019 sicchè risulta perfezionato il termine di decadenza di 20 giorni a tal fine previsto dall'art. 617 c.p.c..
Secondo il chiaro insegnamento della Suprema Corte il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.” è riferibile a tutte le “contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito” ovvero, “per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis” (cfr.
Cass. ord. n. 28889/2023).
17 Conseguentemente, per quanto di specifico interesse in causa, risultano inammissibili le seguenti ragioni di doglianza esposte nel ricorso introduttivo infine riproposte in sede di gravame mediante il richiamo contenuto al predetto capo E) dell'atto di appello: punto b) relativo alla asserita violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, peraltro solo genericamente lamentato con riguardo al concreto pregiudizio che la parte in questione avrebbe sofferto, punto e) relativo al difetto di motivazione che vizierebbe la cartella di pagamento opposta rispetto al quale, del pari, la compressione del diritto di difesa è allegata ma in alcun modo dimostrata, punto g) concernente la asserita violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente stante la incompletezza della richiamata cartella di pagamento e/o degli estratti di ruolo, punto h) relativo al dato formale costituito dalla mera mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
8. Del pari non meritevoli di accoglimento, sotto altro differente profilo, i motivi di gravame già affrontati e decisi in senso sfavorevole per l'appellante dal primo giudice relativi all'eccepito il vizio di incostituzionalità dell'aggio applicato dall'agente della riscossione, anche per contrasto dello stesso con l'art. 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione
Europea.
E' sufficiente in questa sede osservare che tali questioni sono state già vagliate dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 147/2015, 129/2017, 65/2018 e 120/2021, che hanno costantemente dichiarato le relative questioni di costituzionalità, incluse quelle sollevate dagli organi giurisdizionali menzionati dalla difesa appellante, manifestamente inammissibili o semplicemente inammissibili.
Sul punto si è pronunciata d'altra parte, come già evidenziato dal Tribunale, anche la Corte di Cassazione la quale per un verso con ordinanza n. 11138/2019 ha escluso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che l'aggio esattoriale integri un illegittimo aiuto di stato contrastante con l'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e per altro verso, più recentemente, con l'ordinanza n. 17728/2025 ha escluso, mediante una ampia esposizione della ratio sottesa alla normativa che regola tale remunerazione spettante all'agente incaricato della riscossione, l'esistenza dei profili di illegittimità dedotti dall'appellante.
18 9. Rileva ancora la Corte che le ulteriori ragioni di doglianza avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e richiamate per relationem nel capo E) dell'atto di appello sono state già esaminate e disattese nei capi che precedono (è il caso dei punti a), a1)
e d) della espositiva del ricorso proposto dinanzi al Tribunale) sicchè non occorre provvedere ulteriormente al riguardo.
10. Del pari non fondate le censure svolte nei punti L) M) ed N) del ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
Quanto al primo, concernente la totale infondatezza della pretesa tributaria e/o della spettanza delle somme richieste con la cartella impugnata, la Corte ha già chiarito i motivi di infondatezza di tale motivo di gravame, peraltro già correttamente valutato negativamente all'esito del primo giudizio.
Difatti la inammissibilità, in quanto tardiva, della opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 ha reso ormai incontestabile il merito della pretesa creditoria avanzata per il tramite dell'agente della riscossione dall'ITL di con conseguente rigetto di tale CP_3
motivo di appello.
Il secondo motivo di censura, mediante il quale la ricorrente ha eccepito, testualmente, la illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall'ente impositore e/o di riscossione, risulta del tutto generico ed immotivato integrando una mera allegazione di parte rispetto alla quale il primo giudice, correttamente, non ha ritenuto dover adottare alcun tipo di statuizione.
In ogni caso tale doglianza, quandanche la si voglia esaminare quale motivo di appello, risulta inammissibile siccome formulata in chiara violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Infine il terzo profilo in contestazione, rubricato al punto n), riguarda la pretesa risarcitoria avanzata dalla odierna appellante che il Tribunale ha giustamente disatteso con pronuncia che appare esente dai vizi lamentati.
Difatti, come si è in precedenza evidenziato, alcun illecito può essere ascritto alle parti appellate avuto riguardo alla attività che le stesse hanno posto in essere nella vicenda in esame talchè non vi sono fatti generatori di danno (morale e/o patrimoniale) risarcibile in favore della parte appellante.
19 Cont 11. Analogamente infondati i residui motivi di censura avanzati dalla nell'atto di appello ai capo F) segnatamente in punto di corretta quantificazione delle spese di lite ed ancora in ordine alla liquidazione delle stesse in favore del funzionario delegato dell'ITL.
11.1. Con riguardo al primo di essi viene anzitutto contestata la decisione del Tribunale laddove ha valutato la controversia di complessità media con riguardo alla determinazione dei valori monetari da applicare per le varie fasi tenuto conto degli importi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
La Corte reputa infondato anche tale motivo di gravame.
In primo luogo va osservato che l'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 stabilisce che il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate valutando in base ai parametri generali la possibilità di operare un aumento ovvero una diminuzione degli stessi nei limiti fissati.
Il Tribunale nel caso di specie ha operato in conformità a tale disposizione valutando la pluralità di questioni sottoposte alla sua cognizione quale elemento che ha giustificato l'applicazione di parametri di valore intermedi.
Si tratta di una scelta che la Corte condivide posto che risulta per tabulas che l'articolazione di numerose ragioni di doglianza peraltro esposte in un ricorso che consta di 57 pagine complessive (comprensive anche della istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli opposti).
Né va sottaciuto che la decisione di escludere dalla condanna alla rifusione delle spese in favore delle controparti il compenso previsto per le fasi istruttoria e/o di trattazione appare alquanto generosa se si ha abbia riguardo alle modalità di svolgimento del giudizio di primo grado ove il Tribunale ha autorizzato il deposito di note illustrative su varie questioni preliminari (fondatezza o meno della eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, necessità di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'ITL di e CP_3
ritualità della costituzione in giudizio dell'agente incaricato della riscossione mediante un avvocato del libero foro) autorizzando la chiamata in causa dello stesso ITL di con CP_3
conseguente incremento dell'attività processuale nella fase di trattazione all'esito della rituale costituzione in giudizio di quest'ultimo.
20 In ogni caso la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito ripetutamente che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (cfr. Cass. ord. n. 89/2021 ed analogamente Cass. ord. n. 7646/2024 con principi recepiti anche di recente da questa Corte di Appello, cfr. sentenza n. 155/2025 dell'8 agosto 2025, est. CA).
Dunque anche sotto tale ultimo profilo la statuizione contenuta nella sentenza impugnata appare esente dai vizi lamentati e deve essere confermata.
11.2. Del pari infondato l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla corretta determinazione dell'importo che la appellante è stata condannata a rifondere a titolo di spese di lite in favore della in ragione di 6.852,00 euro piuttosto che di 5.810,00 Controparte_6
euro.
Osserva il Collegio che il calcolo operato dal Tribunale, diversamente da quanto opinato dalla difesa appellante, appare corretto posto che il D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente prevede per le cause previdenziali riferibili allo scaglione di valore fino a 52.000,00 euro i seguenti valori medi: fase di studio 1.701,00 euro, fase introduttiva 1.204,00 euro e fase decisionale 3.675,00 euro che sommati ammontano a complessivi euro 6.580,00, con uno scostamento rispetto al valore monetario indicato in sentenza pari ad euro 6.582,00 del tutto trascurabile.
11.3. Anche l'ultimo motivo di appello, concernente l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione delle spese di lite in favore del funzionario delegato che ha rappresentato e difeso l'ITL di nel giudizio di primo grado, è infondato. CP_3
E' appena il caso di rilevare che tale statuizione trova preciso fondamento nel disposto dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 149/2015, opportunamente richiamato dal primo giudice, che prevede al primo periodo che L' può farsi rappresentare e difendere, nel primo CP_3
e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo
21 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.
Risulta altresì corretto il valore finale delle spese da rifondere all' all'esito CP_5 CP_3
della prescritta decurtazione del 20 % dell'importo altrimenti liquidabile (euro 6.852,00*4/5
- euro 5.481,60).
12. La sentenza appellata appare, in conclusione, esente dai vizi lamentati stante la inammissibilità ovvero la infondatezza dei motivi di gravame nei termini specificamente esposti nei capi che precedono, talchè merita di essere integralmente confermata.
13. Le spese del presente giudizio (comprensive anche dell'incidente cautelare) seguono il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. e debbono, pertanto, essere poste a carico della appellante nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del CP_1
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 52.000,00 euro, con applicazione dei valori medi, stante la normale complessità della lite caratterizzata dall'esame di plurime ed articolate questioni in fatto ed in diritto e comprensiva anche della disamina e successiva decisione dell'incidente cautelare promosso dalla appellante, ed esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
14. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da in confronto dell' CP_1 [...]
e dell' avverso la Controparte_2 Controparte_3
sentenza n. 22/2023, resa il 15 febbraio 2023 dal Tribunale di Lanusei in funzione di giudice del lavoro che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore CP_1
dell' e dell' , Controparte_2 Controparte_3
22 liquidandole in complessivi euro 6.946,00 per ciascuna delle predette parti, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori dovuti per legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate nel capo che precede nei confronti dell' , in favore dell'avvocato Fabiana SI Controparte_2
dichiaratosi antistatario;
4. Dichiara tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 12 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
OR RU AR IS CA
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR IS CA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. OR RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 63 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo studio dell'avvocato Gennaro Di CP_1
Michele che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avvocato Mauro Mura in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Fabiana
SI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti come in atti;
, con sede in in persona del legale Controparte_3 CP_3
rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è ex lege domiciliato;
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, fissata udienza per la discussione e termine per la notifica del decreto e connesso ricorso in appello, Voglia, in accoglimento del presente ricorso in appello, previa sospensione della sentenza impugnata e di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre, previa riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento della Cartella DI PAGAMENTO, degli estratti di ruolo e degli atti connessi e collegati e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo.
In particolare CHIEDE:
1) preliminarmente, previa sospensione della sentenza impugnata, sospenda la Cartella DI
PAGAMENTO ed i contestuali ruoli impugnati ed atti connessi stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga, previa riforma della sentenza impugnata, l'eccezione preliminare e accerti e dichiari che le somme portate nella Cartella di DI PAGAMENTO e contestuali ruoli ed atti impugnati non sono dovute per intervenuta prescrizione e, conseguentemente annulli la stessa cartella di pagamento e contestuali ruoli;
3) nel merito, previa riforma della sentenza impugnata, accolga il ricorso e annulli la
Cartella DI PAGAMENTO, tutti gli atti sottesi ed i contestuali ruoli impugnati in quanto infondati in fatto ed in diritto, illegittimi e comunque perché le somme non sono dovute e con essi annulli tutti gli atti presupposti, connessi e collegati;
4) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, e dichiari comunque la illegittimità del regime sanzionatorio adottato e, per questo, riduca l'ammontare delle somme pretese ed iscritte a ruolo con ogni conseguente e ritenuta statuizione di legge;
5) dichiari, previa riforma della sentenza impugnata, la nullità della Cartella DI
PAGAMENTO e contestuali ruoli e atti impugnati anche per intervenuta decadenza;
6) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la INESISTENZA dell'attività di riscossione per inesistenza della notifica della Cartella DI PAGAMENTO e la nullità della stessa per mancanza di notifica di atti presupposti e ruoli impugnati annullando gli stessi;
2 7) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la nullità dell'attività di riscossione in ordine alla Cartella DI PAGAMENTO e ruoli ed atti impugnati annullando gli stessi peri illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione;
8) condanni i convenuti al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale in capo al ricorrente come sopra richiesto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio dei due gradi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali 12,5% ed accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellata : Controparte_2
L'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia:
I – IN VIA PRINCIPALE
Rigettare, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla Signora
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata, rigettando il ricorso CP_1
proposto dall'appellante e tutte le sue domande e pretese dalla medesima formulate.
II – IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, onorari e compensi del doppio grado di giudizio, nonché della fase cautelare conclusasi con il rigetto dell'avversa istanza di sospensione, da distrarsi, ex art 93
c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nell'interesse dell'appellato : Controparte_3
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il gravame siccome inammissibile e infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con articolato ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato presso il Tribunale di Lanusei il 4 febbraio 2019 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 074 CP_1
2018 00057605 66 000 notificatale via PEC il 20.1.2019 all'indirizzo contestando tutti gli atti ad essa presupposti e in Email_1
particolare l'ordinanza di ingiunzione nr. 100/2017 del 31 maggio 2017 emessa presumibilmente dall' , in precedenza mai notificatale. Controparte_3
3 La opponente, premesso di essere la titolare del Pastificio Sapori di Sardegna di Loi
Tiziana, con sede a Loceri, ha lamentato nell'ordine: la mancata notifica, come sopra già rilevata, della predetta ordinanza di ingiunzione emessa dall' e l'inesistenza di controlli da parte di tale Controparte_3
Ente con conseguente inesistenza del credito azionato onde recuperare la somma ingiunta;
l'inesistenza della notifica a mezzo P.E.C. della cartella di pagamento e/o degli altri atti impugnati atteso che la stessa cartella emessa dall'agente incaricato della riscossione è stata inviata non in originale ma in formato .pdf privo della attestazione di conformità all'originale, dunque sprovvisto della necessaria veste formale del documento informatico allegato alla
P.E.C. munito di sottoscrizione digitale dell'autore e comunque non redatta nel prescritto formato .p7m;
l'ulteriore ragione di invalidità, correlata alla notifica a mezzo P.E.C., rappresentata dal fatto che l'utilizzo della posta elettronica certificata, diversamente da quanto avviene ove l'inoltro del documento avvenga mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, non consente di comprovare l'effettiva ricezione del messaggio e la data in cui lo stesso sarebbe stato conosciuto dal destinatario;
la inesistenza della notifica della cartella in questione, intestata a siccome CP_1
notificata all'indirizzo P.E.C. di cui è titolare la ditta Pastificio Sapori di Sardegna di Loi
Tiziana e non alla persona fisica presso il suo domicilio fiscale;
la violazione degli art. 3, 24, 97, 42 e 111 Cost. e del diritto del contribuente al contraddittorio procedimentale onde far valere le sue doglianze in relazione alla cartella di pagamento e agli atti presupposti siccome potenzialmente lesivi sui suoi diritti ed interessi (in relazione, specificamente, delle ragioni della iscrizione a ruolo dell'importo ingiunto); la intervenuta prescrizione estintiva dei crediti ivi indicati, in assenza di documentati atti interruttivi del relativo termine ovvero la decadenza degli enti interessati dal diritto di agire per il pagamento delle somme ingiunte;
la mancata previa notifica di una intimazione di pagamento, della indicazione nella cartella in questione del responsabile del procedimento e dell'autorità cui è possibile ricorrere nonché la mancata esibizione/consegna della copia della cartella munita della prova della notifica né degli atti sottostanti il credito;
4 la violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973 per mancato rispetto dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati con la cartella di pagamento opposta;
la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente stante la mancanza nel testo della cartella in questione della esposizione delle ragioni alla base della iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione con conseguente lesione del diritto di difesa della opponente;
la nullità della cartella esattoriale per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e delle singole aliquote di riferimento per ciascuna annualità; la incostituzionalità dell'aggio applicato da in sede determinazione della misura CP_4
del credito indicato nella cartella opposta, peraltro non dovuto secondo la previsione dell'art. 107 del T.F.U.E., con conseguente inesistenza del diritto dell'ente incaricato della riscossione di richiederne il pagamento;
la illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall'ente impositore e/o dall'agente incaricato della riscossione;
la temerarietà della pretesa tributaria siccome infondata posto che l'iniziativa dell' avrebbe dovuto essere promossa, previa Controparte_3
osservanza dei necessari passaggi logici e giuridici, nei confronti di altro soggetto Iva piuttosto che nei confronti della opponente;
la infondatezza della pretesa contributiva dalla quale discende il diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale arrecato alla opponente quantificabile in misura non inferiore a
10.000,00 euro.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, qui opportunamente sintetizzate rispetto alla ampia ed in alcuni punti non del tutto lineare espositiva del ricorso in opposizione, CP_1
ha quindi chiesto accertarsi l'inesistenza dei crediti vantati dall'
[...] Controparte_3
per intervenuta prescrizione e/o decadenza e nel merito annullarsi la
[...]
cartella di pagamento ed i ruoli impugnati in quanto illegittimi e privi di fondamento in fatto ed in diritto e/o dichiararsi illegittimo il regime sanzionatorio applicato, disponendo la riduzione del credito azionabile, e/o accertarsi la nullità dell'attività di riscossione, della cartella di pagamento opposta e degli atti presupposti, anche con riguardo alla omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e della incostituzionalità della normativa
5 sulla quale si fonda l'aggio di riscossione applicato ed ancora condannarsi la convenuta al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e morale patito a cagione della illecita condotta posta in essere dalle controparti nei suoi confronti.
Si è costituta in giudizio l' che ha preliminarmente Controparte_2
sostenuto la incompetenza funzionale del giudice adito posto che l'organo presso il quale avrebbe dovuto essere proposto il ricorso in opposizione è il Tribunale di Lanusei in funzione di giudice civile e non di giudice del lavoro.
Ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai profili inerenti la tempestività della iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione e la ritualità della notifica della ordinanza ingiunzione sulla quale si fonda la cartella di pagamento opposta e, più in generale, in relazione alle diverse questioni che involgono più direttamente l'esistenza delle ragioni di credito vantate dall' . Controparte_3
Con riguardo alla propria posizione processuale ha eccepito la inammissibilità del ricorso con riguardo alle censure inerenti la regolarità della notifica della cartella ed il contenuto di quest'ultima siccome tardivamente proposte avuto riguardo al termine di 20 giorni fissato dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel merito ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato con conseguente infondatezza delle avverse ragioni di doglianza.
A seguito di rituale chiamata in causa si è quindi costituito l' Controparte_3
il quale ha parimenti eccepito la incompetenza funzionale del giudice del
[...]
lavoro in favore del giudice civile.
Ha poi sostenuto la inammissibilità del ricorso in opposizione in quanto tardivamente proposto, avuto riguardo al termine di 30 giorni a tal fine previsto dall'art. 22 della legge n.
689/1981, tenuto conto che la ordinanza ingiunzione in contestazione è stata ritualmente notificata alla Loi il 6 giugno 2017.
Conseguentemente, ha aggiunto, anche il merito della stessa non è più suscettibile di censure a cagione della tardività della opposizione.
In ogni caso il procedimento seguito onde procedere alla ingiunzione di pagamento è del tutto tempestivo, oltre che esente dai vizi lamentati, anche con riguardo alla asserita violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, che non opera nel caso di specie, ed alla
6 corretta determinazione dell'importo dovuto comprensivo degli accessori e delle altre voci previste dalla legge.
Il Tribunale di Lanusei in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 22/2023 del 15 febbraio 2023, ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza funzionale posto che il tribunale adito non è organizzato in sezioni specializzate, rientrando dunque l'assegnazione della causa al giudice del lavoro, al più, nel novero delle mere irregolarità, ha rigettato
Cont l'opposizione valutando complessivamente infondati i motivi di doglianza avanzati dalla la quale è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti nella misura ivi indicata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 9 CP_1
marzo 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Le parti appellate ossia l' e l' Controparte_2 Controparte_3
si sono costituite in giudizio ed hanno resistito concludendo nei termini
[...]
sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, dopo aver offerto una ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa, ha censurato la sentenza resa nel giudizio di primo grado sotto diversi profili: la inesistenza della notifica della cartella di pagamento siccome effettuata in data 10 gennaio 2019 da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non risultante nei pubblici registri/elenchi come invece prescritto dalla normativa che regola tali modalità di notificazione con conseguente incertezza sulla identità del soggetto da cui proviene l'atto; la inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento siccome intestata alla persona fisica residente a Bari Sardo, non titolare di alcun indirizzo pec, inviata, CP_1
peraltro, all'indirizzo di pec riferibile alla impresa individuale Pastificio Sapori di Sardegna di Loi Tiziana con sede a Loceri e comunque in semplice formato .pdf;
l'inesistenza della notifica, datata 6 giugno 2017, della ordinanza ingiunzione n. 100/17 del
31 maggio 2017 posto che la sottoscrizione apposta nella relata di notifica è stata formalmente disconosciuta al pari di quella del verbale unico di accertamento del 15 gennaio
2016, mai notificati alla appellante, cui è seguita la mancata proposizione della istanza di verificazione ad opera della Agenzia appellata;
7 illegittimità della pretesa creditoria in confronto di piuttosto che verso la CP_1
impresa individuale anzidetta cui si riferiscono le contestazioni elevate dall Controparte_3
(da qui in poi indicato come ITL per semplicità espositiva);
[...]
mancato esame da parte del Tribunale dei motivi di ricorso contenuti nella espositiva dello stesso nei punti da a) a n), per i quali non è stata dunque chiarita la ragione della loro eventuale non fondatezza;
errata liquidazione delle spese di lite a carico della appellante quanto alla ritenuta complessità media ravvisata dal primo giudice rispetto al tipo di causa;
utilizzo di un valore eccedente lo scaglione di riferimento valori medi;
errata liquidazione delle spese in favore dell' , siccome rappresentato dal funzionario delegato caso in cui tali spese non CP_3
sarebbero da rifondere (cfr. art. 9/2 dlgs. 149/2015);
2. A fronte di tali motivi di doglianza si sono costituite ambedue le parti appellate le quali,
Cont contestata la fondatezza dei motivi di appello complessivamente dispiegati dalla ne hanno domandato il rigetto per le esposte ragioni.
3. Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda proposta in primo grado da CP_1
al di là del formale richiamo nella intestazione della stessa all'art. 22 della legge n.
[...]
689/1981, concerne, avuto riguardo alla causa petendi dedotta in ricorso, tre distinte tipologie di azione: l'opposizione ai sensi del richiamato art. 22 della legge n. 689/1981, l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione alla esecuzione, oltre ad ulteriori ragioni di doglianza
(riguardanti più precisamente il risarcimento del danno morale e/o patrimoniale, il regime di governo delle spese di lite e la effettiva spettanza delle spese di lite in capo all'ITL siccome difeso dal funzionario delegato piuttosto che da un difensore tecnico).
4. In proposito va rilevato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ravvisare, a fronte della notifica di una cartella di pagamento (ovvero attualmente di un avviso di addebito) che trova il suo presupposto su un verbale di accertamento di un illecito amministrativo ovvero su una ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n.
689/1981, un possibile triplice ordine di rimedi oppositivi.
La Corte in particolare ha chiarito, anche recentemente (cfr. Cass. ord. n. 9059/2025 e nei medesimi termini in precedenza Cass. sent. n. 4018/2007, Cass. sent. n. 15149/2005), che
8 avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
- l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 1. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
- l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
- l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di cinque giorni [ora divenuti venti] dalla notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi in cui si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Nella vicenda in esame la odierna appellante ha invero riproposto in sede di appello le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di prime cure le quali, nella sostanza, integrano i tre rimedi anzidetti, sicchè questa Corte reputa dover procedere alla disamina di ciascuno di essi seguendo per ragioni di ordine logico il medesimo ordine sopra indicato
(ossia la opposizione alla ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
5. Il primo motivo di doglianza da scrutinare concerne, dunque, quello relativo alla asserita mancata notifica della ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL di Nuoro, recante il n. 100/17 del 31 maggio 2017, circostanza questa che in ipotesi consentirebbe all'opponente di attivare
9 il rimedio di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 onde contestare il merito della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore.
Il motivo di gravame è anzitutto inammissibile, come rilevato dalla difesa erariale, posto che la parte appellante trascura di spiegare, a fronte della mancanza della necessaria querela di falso rilevata dal prime giudice per quale ragione sarebbe stato invece necessario proporre a cura della parte interessata una istanza di verificazione quale necessario passaggio processuale onde poter utilizzare il documento che attesta la ricezione dei provvedimenti formati in sede ispettiva.
In ogni caso, anche a voler ritenere superabile quanto poc'anzi sostenuto, è corretta la statuizione adottata dal giudice di prime cure laddove ha accertato, sulla base della inequivoca documentazione presente in atti, che detta ordinanza (al pari del verbale unico di accertamento e notificazione del 15 gennaio 2016, quale atto presupposto, in precedenza
Cont validamente notificato alla il 21 gennaio 2016), è stata ritualmente notificata a mani di mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata il 6 giugno 2017 CP_1
(cfr. produzioni fascicolo di parte ITL nel giudizio di primo grado).
Ebbene costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica costituendo, ai sensi dell'art.4, terzo comma, della legge n.890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia
l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l'avviso anzidetto, riveste natura di atto pubblico e, quindi, essendo tale notificazione un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in virtù del disposto dell'art.1 della citata legge
n.89011982, gode della identica forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario, ovvero risulta munito della fede privilegiata attribuita dall'art.2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che
l'agente dianzi indicato, mediante la propria sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, onde il destinatario di un simile avviso, là dove intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze di quest'ultimo, affermando
(come nella specie) di non aver mai ricevuto l'atto ed, in particolare, di non aver mai
10 apposto la propria firma ("visibilmente falsa ed apocrifa") sull'avviso medesimo, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare
l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (cfr. Cass. sent. n. 24852/2006 e, nei medesimi termini, Cass. ord. n. 22058/2019).
Dalla rituale notifica della predetta ordinanza ingiunzione, avvenuta, come detto, il 6 giugno
2017 e rispetto alla quale non risulta proposto alcun incidente di falso, discende la
Cont inammissibilità del ricorso proposto dalla dinanzi al Tribunale in quanto tardivamente depositato avuto riguardo al termine di 30 giorni a tal fine previsto dall'art. 6 comma 6 del
D.lgs. n. 150/2011.
L'appellante non poteva, pertanto, legittimamente avvalersi con finalità recuperatoria del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della notifica della cartella di pagamento onde fruire in tal modo degli strumenti di tutela non azionati in precedenza a cagione della omessa o invalida notifica della ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. sent. n. 22080/2017).
Dalla inammissibilità sul punto del ricorso discende, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'intangibilità dell'ordinanza ingiunzione (irritualmente) opposta, sia per quanto concerne per i profili che attengono ai fatti costitutivi dell'illecito contestato, ormai non più contestabili, che per quanto attiene alle questioni di tipo formale riguardanti il medesimo provvedimento.
Cont 6. La seconda tipologia di censure avanzate dalla secondo l'ordine di esposizione dianzi richiamato, attiene a quelle qualificabili come opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c. che riguardano, sostanzialmente, la decadenza e/o prescrizione nella quale sarebbero incorse le parti appellate, talchè in capo alle stesse difetterebbe lo stesso diritto di agire in executivis sulla base dei titoli in disamina.
6.1. Va premesso in punto di rito che il costante orientamento della Suprema Corte in relazione alla interpretazione dell'art. 346 c.p.c. è nel senso che il mero richiamo generico alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata (Sez. L, Sentenza n. 23925 del
25/11/2010, Rv. 615645 - 01). Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato
11 implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore (cfr. Cass. ord. n. 25840/2020).
Nel caso di specie l'atto di appello effettivamente contiene al capo E) il richiamo seppur sintetico ai motivi di ricorso rubricati da a) a n), sui quali il primo giudice non si sarebbe pronunciato e per i quali si reitera in questa sede processuale una statuizione circa la loro eventuale fondatezza.
La Corte quindi procede a scrutinare nei capi che seguono anche tali motivi di doglianza in virtù del richiamo contenuto agli stessi nell'atto di appello.
6.3. Il primo motivo di gravame avanzato in tal senso riguarda, come detto, la eccezione di prescrizione ed è palesemente infondato posto che il verbale unico di accertamento e notificazione col quale sono stati accertati gli illeciti che hanno originato la pretesa creditoria per cui è causa è stato notificato alla interessata il 21 gennaio 2016.
Successivamente alla stessa odierna appellante è stata notificata, segnatamente il 6 giugno
2017, la ordinanza ingiunzione n. 100/17 del 31 maggio 2017 sicchè il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 è stato ritualmente interrotto.
Una ulteriore interruzione è poi intervenuta a seguito della notifica della cartella di pagamento perfezionatasi come visto il 10 gennaio 2019 cui ha fatto seguito il deposito della memoria difensiva da parte dell nel mese di aprile 2022 dunque entro il CP_5 CP_3
quinquennio di riferimento.
6.4. Del pari infondata la eccezione di decadenza dal diritto di agire per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa in relazione agli illeciti contestati in causa.
Sul punto appare corretto il richiamo effettuato dalla difesa dell'agente della riscossione al principio giurisprudenziale secondo il quale l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari
12 ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del
1981 (cfr. Cass. sent. n. 28529/2018 e nei medesimi termini Cass. sent. n. 25161/2023).
7. Per quanto concerne le ulteriori ragioni di doglianza, ascrivibili al novero delle opposizioni agli atti esecutivi siccome concernenti vizi che incidono sul procedimento di notifica della cartella di pagamento n. 074 2018 00057605 66 000, trattasi di censure inammissibili in quanto tardivamente proposte avuto riguardo al disposto dell'art. 617 c.p.c. che fissa il termine di decadenza di 20 giorni per la proposizione delle stesse.
Tali censure sarebbero comunque infondate atteso l'effetto sanante ex tunc che si verifica laddove la notificazione della cartella di pagamento, quandanche invalida, abbia comunque raggiunto lo scopo cui era preordinata avendo la parte ingiunta ha potuto dispiegare le sue prerogative difensive mediante la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo
(cfr. Cass. ord. n. 16163/2025).
7.1. La Corte reputa nondimeno per ragioni di completezza espositiva dar conto anche della infondatezza di tali motivi di appello come già ritenuto dal primo giudice.
Il primo di essi verte sulla inesistenza della notifica della cartella opposta siccome effettuata in data 10 gennaio 2019 da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non risultante nei pubblici registri/elenchi e comunque relativa ad un documento in formato .pdf.
Sul punto debbono essere condivise le argomentazioni utilizzate dal Tribunale al fine di escludere la ricorrenza dei vizi lamentati dall'appellante.
Per quanto riguarda la prima censura la Corte intende richiamare l'insegnamento della
Suprema Corte secondo il quale laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale
13 però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr. Cass. sent. n. 18684/2023,
Cass. ord. n. 982/2023 ed ancora, da ultimo, nei medesimi termini, Cass. ord. n. 16719/2025).
Nel caso di specie la difesa appellante, ferma perché non contestata la ricezione della notifica in questione a mezzo pec il 10 gennaio 2019, non ha fornito alcun elemento onde dimostrare il pregiudizio subito per effetto dell'utilizzo di un indirizzo non ufficiale.
In ogni caso tale indirizzo, significativamente associato al dominio
rendeva immediatamente percepibile per il destinatario Email_2
l'identità del mittente che nulla ha a che vedere con il diverso dominio Email_3
cui si riferisce la difesa appellante onde allegare senza fornire alcun elemento di prova
Cont l'esistenza di una possibile truffa ai danni della
La genuinità di tale indirizzo pec era peraltro indirettamente accertabile sia sulla scorta della chiara annotazione presente nella stessa cartella (ove si legge Questa cartella è stata emessa dall' ) ma anche in ragione delle dettagliate notizie Controparte_2
contenute nell'atto notificato quanto agli estremi del titolo azionato (ossia la ordinanza ingiunzione n. 100/17 del 31 maggio 2017 della ITL di Nuoro) oltremodo indicative della provenienza dell'atto da un soggetto istituzionale.
Allo stesso modo non condivisibili, ad avviso della Corte, le censure che si appuntano sull'utilizzo per l'invio della cartella di pagamento mediante l'utilizzo del formato pdf. piuttosto che mediante un formato recante una sottoscrizione digitale.
Sul punto vale richiamare il precedente della Suprema Corte di Cassazione , menzionato anche dalla difesa dell'agente della riscossione secondo il quale È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (cfr. Cass. ord. n.
30922/2024).
Anche in questo caso non sono state sollevate dalla difesa appellante specifiche ed argomentate doglianze in grado di confutare efficacemente la circostanza secondo la quale la cartella di pagamento è stata effettivamente formata e quindi inviata dall'agenzia che risulta documentalmente aver assunto la veste di mittente della stessa.
14 E' appena il caso di aggiungere che è indubbio che la odierna appellante abbia preso contezza del contenuto della cartella di pagamento in questione avendo esattamente indicato l'importo ingiunto, pari ad euro 32.640,48 ed ancora contestato la correttezza del computo degli interessi ivi contenuto, circostanza che evidentemente presuppone la conoscenza degli importi presenti a tal titolo nel documento in questione.
Sotto altro profilo appaiono analogamente prive di fondamento le articolate censure in relazione alla ricezione da parte della appellante di una copia informale dell'originale della cartella di pagamento avendo la Corte di Cassazione chiarito, anche recentemente, che ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (cfr. Cass. ord. n. 26548/2025).
7.2. Il secondo motivo di doglianza, connesso al primo, concerne la inesistenza o comunque la nullità della medesima notifica perché vertente su un documento intestato alla persona fisica residente a Bari Sardo, non titolare di alcun indirizzo pec e tuttavia eseguita CP_1
all'indirizzo di pec riferibile alla impresa individuale Pastificio Sapori di Sardegna di Loi
Tiziana con sede a Loceri provvista di autonoma partita IVA.
Anche tale ragione di gravame non è fondata e deve pertanto essere rigettata con conseguente conferma della statuizione adottata in prime cure.
Osserva la Corte che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita, ai sensi dell'art. 60 comma 7 del D.P.R. n. 600/1973, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla impresa individuale succitata.
Tale disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, infatti recitava testualmente:
In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata,
15 all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ebbene avuto riguardo a tale disciplina appare pertanto del tutto rituale e dunque esente dai vizi lamentati dalla appellante il procedimento seguito dall'agente della riscossione onde portare a conoscenza della odierna appellante il contenuto della cartella in questione.
Come già documentato nel primo giudizio (cfr. docc. 5 e 6 produzioni fascicolo di parte nel relativo giudizio) risulta che aveva Controparte_2 CP_1
provveduto a comunicare il proprio indirizzo elettronico in ottemperanza dell'art. 5 del D.L.
n. 179/2012, secondo cui:
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
L'art. 16-ter D.L. 179/2012, poi, include fra i pubblici registri il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria, nonché delle imprese individuali, disciplinato dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, formato grazie all'obbligo gravante sulle imprese di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo pec.
Dunque proprio l'ufficialità dell'indirizzo pec risultante dall'inclusione nei pubblici registri, tra i quali va annoverato il Registro delle Imprese, è funzionale a garantire la certezza dell'effettivo e tempestivo raggiungimento del destinatario posto che è proprio quest'ultimo
16 che adempiendo alla prescrizione normativa anzidetta ha ufficializzato un recapito certo, al pari dei luoghi predeterminati dal legislatore ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c..
Tale affermazione è d'altronde autorevolmente avvalorata dalla Corte di Cassazione laddove ha statuito che la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Cass. ord. n. 12134/2024).
Deve pertanto essere esclusa la inesistenza della notifica in parola che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si è validamente perfezionata presso l'indirizzo pec anzidetto riferibile a CP_1
La intestazione in capo a quest'ultima della cartella di pagamento non assume rilevanza dirimente ai fini di causa posto che proprio ella, come esattamente osservato nella sentenza gravata, è il soggetto passivo della pretesa azionata dall'agente della riscossione nell'interesse dell'Ente creditore quale titolare della impresa individuale nei cui confronti, una volta accertato l'illecito da parte dell'ITL, è stata disposta la irrogazione delle sanzioni pecuniarie in contestazione.
7.3. Procedendo oltre nell'esame degli ulteriori residui motivi di gravame dispiegati in prime cure e reiterati in grado di appello vale osservare che per quanto concerne quelli che ulteriormente integrano una opposizione agli atti esecutivi, ossia una censura di tipo formale riferita al contenuto della cartella di pagamento opposta ovvero alle modalità con le quali si è estrinsecato il procedimento di formazione (oltre che di notificazione di cui si è già dato conto) degli atti contestati, l'appellante è del pari incorsa nelle decadenze di legge.
Quest'ultima ha infatti proposto il ricorso solo il 4 febbraio 2019 a fronte della notifica della cartella di pagamento avvenuta, come visto, il 10 gennaio 2019 sicchè risulta perfezionato il termine di decadenza di 20 giorni a tal fine previsto dall'art. 617 c.p.c..
Secondo il chiaro insegnamento della Suprema Corte il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.” è riferibile a tutte le “contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito” ovvero, “per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis” (cfr.
Cass. ord. n. 28889/2023).
17 Conseguentemente, per quanto di specifico interesse in causa, risultano inammissibili le seguenti ragioni di doglianza esposte nel ricorso introduttivo infine riproposte in sede di gravame mediante il richiamo contenuto al predetto capo E) dell'atto di appello: punto b) relativo alla asserita violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, peraltro solo genericamente lamentato con riguardo al concreto pregiudizio che la parte in questione avrebbe sofferto, punto e) relativo al difetto di motivazione che vizierebbe la cartella di pagamento opposta rispetto al quale, del pari, la compressione del diritto di difesa è allegata ma in alcun modo dimostrata, punto g) concernente la asserita violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente stante la incompletezza della richiamata cartella di pagamento e/o degli estratti di ruolo, punto h) relativo al dato formale costituito dalla mera mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
8. Del pari non meritevoli di accoglimento, sotto altro differente profilo, i motivi di gravame già affrontati e decisi in senso sfavorevole per l'appellante dal primo giudice relativi all'eccepito il vizio di incostituzionalità dell'aggio applicato dall'agente della riscossione, anche per contrasto dello stesso con l'art. 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione
Europea.
E' sufficiente in questa sede osservare che tali questioni sono state già vagliate dalla Corte
Costituzionale con le sentenze nn. 147/2015, 129/2017, 65/2018 e 120/2021, che hanno costantemente dichiarato le relative questioni di costituzionalità, incluse quelle sollevate dagli organi giurisdizionali menzionati dalla difesa appellante, manifestamente inammissibili o semplicemente inammissibili.
Sul punto si è pronunciata d'altra parte, come già evidenziato dal Tribunale, anche la Corte di Cassazione la quale per un verso con ordinanza n. 11138/2019 ha escluso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che l'aggio esattoriale integri un illegittimo aiuto di stato contrastante con l'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e per altro verso, più recentemente, con l'ordinanza n. 17728/2025 ha escluso, mediante una ampia esposizione della ratio sottesa alla normativa che regola tale remunerazione spettante all'agente incaricato della riscossione, l'esistenza dei profili di illegittimità dedotti dall'appellante.
18 9. Rileva ancora la Corte che le ulteriori ragioni di doglianza avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e richiamate per relationem nel capo E) dell'atto di appello sono state già esaminate e disattese nei capi che precedono (è il caso dei punti a), a1)
e d) della espositiva del ricorso proposto dinanzi al Tribunale) sicchè non occorre provvedere ulteriormente al riguardo.
10. Del pari non fondate le censure svolte nei punti L) M) ed N) del ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
Quanto al primo, concernente la totale infondatezza della pretesa tributaria e/o della spettanza delle somme richieste con la cartella impugnata, la Corte ha già chiarito i motivi di infondatezza di tale motivo di gravame, peraltro già correttamente valutato negativamente all'esito del primo giudizio.
Difatti la inammissibilità, in quanto tardiva, della opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 ha reso ormai incontestabile il merito della pretesa creditoria avanzata per il tramite dell'agente della riscossione dall'ITL di con conseguente rigetto di tale CP_3
motivo di appello.
Il secondo motivo di censura, mediante il quale la ricorrente ha eccepito, testualmente, la illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall'ente impositore e/o di riscossione, risulta del tutto generico ed immotivato integrando una mera allegazione di parte rispetto alla quale il primo giudice, correttamente, non ha ritenuto dover adottare alcun tipo di statuizione.
In ogni caso tale doglianza, quandanche la si voglia esaminare quale motivo di appello, risulta inammissibile siccome formulata in chiara violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Infine il terzo profilo in contestazione, rubricato al punto n), riguarda la pretesa risarcitoria avanzata dalla odierna appellante che il Tribunale ha giustamente disatteso con pronuncia che appare esente dai vizi lamentati.
Difatti, come si è in precedenza evidenziato, alcun illecito può essere ascritto alle parti appellate avuto riguardo alla attività che le stesse hanno posto in essere nella vicenda in esame talchè non vi sono fatti generatori di danno (morale e/o patrimoniale) risarcibile in favore della parte appellante.
19 Cont 11. Analogamente infondati i residui motivi di censura avanzati dalla nell'atto di appello ai capo F) segnatamente in punto di corretta quantificazione delle spese di lite ed ancora in ordine alla liquidazione delle stesse in favore del funzionario delegato dell'ITL.
11.1. Con riguardo al primo di essi viene anzitutto contestata la decisione del Tribunale laddove ha valutato la controversia di complessità media con riguardo alla determinazione dei valori monetari da applicare per le varie fasi tenuto conto degli importi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
La Corte reputa infondato anche tale motivo di gravame.
In primo luogo va osservato che l'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 stabilisce che il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate valutando in base ai parametri generali la possibilità di operare un aumento ovvero una diminuzione degli stessi nei limiti fissati.
Il Tribunale nel caso di specie ha operato in conformità a tale disposizione valutando la pluralità di questioni sottoposte alla sua cognizione quale elemento che ha giustificato l'applicazione di parametri di valore intermedi.
Si tratta di una scelta che la Corte condivide posto che risulta per tabulas che l'articolazione di numerose ragioni di doglianza peraltro esposte in un ricorso che consta di 57 pagine complessive (comprensive anche della istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli opposti).
Né va sottaciuto che la decisione di escludere dalla condanna alla rifusione delle spese in favore delle controparti il compenso previsto per le fasi istruttoria e/o di trattazione appare alquanto generosa se si ha abbia riguardo alle modalità di svolgimento del giudizio di primo grado ove il Tribunale ha autorizzato il deposito di note illustrative su varie questioni preliminari (fondatezza o meno della eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, necessità di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'ITL di e CP_3
ritualità della costituzione in giudizio dell'agente incaricato della riscossione mediante un avvocato del libero foro) autorizzando la chiamata in causa dello stesso ITL di con CP_3
conseguente incremento dell'attività processuale nella fase di trattazione all'esito della rituale costituzione in giudizio di quest'ultimo.
20 In ogni caso la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito ripetutamente che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (cfr. Cass. ord. n. 89/2021 ed analogamente Cass. ord. n. 7646/2024 con principi recepiti anche di recente da questa Corte di Appello, cfr. sentenza n. 155/2025 dell'8 agosto 2025, est. CA).
Dunque anche sotto tale ultimo profilo la statuizione contenuta nella sentenza impugnata appare esente dai vizi lamentati e deve essere confermata.
11.2. Del pari infondato l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla corretta determinazione dell'importo che la appellante è stata condannata a rifondere a titolo di spese di lite in favore della in ragione di 6.852,00 euro piuttosto che di 5.810,00 Controparte_6
euro.
Osserva il Collegio che il calcolo operato dal Tribunale, diversamente da quanto opinato dalla difesa appellante, appare corretto posto che il D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente prevede per le cause previdenziali riferibili allo scaglione di valore fino a 52.000,00 euro i seguenti valori medi: fase di studio 1.701,00 euro, fase introduttiva 1.204,00 euro e fase decisionale 3.675,00 euro che sommati ammontano a complessivi euro 6.580,00, con uno scostamento rispetto al valore monetario indicato in sentenza pari ad euro 6.582,00 del tutto trascurabile.
11.3. Anche l'ultimo motivo di appello, concernente l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione delle spese di lite in favore del funzionario delegato che ha rappresentato e difeso l'ITL di nel giudizio di primo grado, è infondato. CP_3
E' appena il caso di rilevare che tale statuizione trova preciso fondamento nel disposto dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 149/2015, opportunamente richiamato dal primo giudice, che prevede al primo periodo che L' può farsi rappresentare e difendere, nel primo CP_3
e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo
21 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.
Risulta altresì corretto il valore finale delle spese da rifondere all' all'esito CP_5 CP_3
della prescritta decurtazione del 20 % dell'importo altrimenti liquidabile (euro 6.852,00*4/5
- euro 5.481,60).
12. La sentenza appellata appare, in conclusione, esente dai vizi lamentati stante la inammissibilità ovvero la infondatezza dei motivi di gravame nei termini specificamente esposti nei capi che precedono, talchè merita di essere integralmente confermata.
13. Le spese del presente giudizio (comprensive anche dell'incidente cautelare) seguono il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. e debbono, pertanto, essere poste a carico della appellante nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del CP_1
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 52.000,00 euro, con applicazione dei valori medi, stante la normale complessità della lite caratterizzata dall'esame di plurime ed articolate questioni in fatto ed in diritto e comprensiva anche della disamina e successiva decisione dell'incidente cautelare promosso dalla appellante, ed esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
14. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da in confronto dell' CP_1 [...]
e dell' avverso la Controparte_2 Controparte_3
sentenza n. 22/2023, resa il 15 febbraio 2023 dal Tribunale di Lanusei in funzione di giudice del lavoro che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore CP_1
dell' e dell' , Controparte_2 Controparte_3
22 liquidandole in complessivi euro 6.946,00 per ciascuna delle predette parti, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori dovuti per legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate nel capo che precede nei confronti dell' , in favore dell'avvocato Fabiana SI Controparte_2
dichiaratosi antistatario;
4. Dichiara tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 12 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
OR RU AR IS CA
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