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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2024, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1408/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tiziana Maccarrone Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1408/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VENDRAMIN Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in VIA GIOVINAZZI, 5 74121 TARANTO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. GAZZOLA GIOVANNI, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in C.SO GALIELO
FERRARIS, 43 10128 TORINO parte appellata
OGGETTO: recesso dal contratto di agenzia
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, domanda, istanza e deduzione, anche istruttoria, così disporre:
Nel merito
In via principale:
pagina 1 di 20 1) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della “giusta causa” intimata dalla
[...]
alla Controparte_1 Parte_1
2) per l'effetto: accertare e dichiarare la conversione del titolo del recesso da revoca per “giusta causa” a revoca “ad nutum senza motivazioni”;
3) dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla corresponsione in favore dell'odierna attrice di tutte le rimanenti somme ad essa spettanti a titolo di indennità di fine rapporto (art. 8 bis, 25 e 26 ANA'03), indennità sostitutiva del preavviso (art. 13, ANA'03), somma aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo integrativo sottoscritto dagli agenti (in sostituzione dell'art. 12 ter dell'ANA'03), indi per un importo complessivo pari ad € 312.193,47 ovvero quella maggiore o minore risultante da apposita C.T.U. all'uopo integrata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni cespite fino al saldo;
4) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice ad ottenere il ricalcolo del piano di ammortamento della rivalsa portafoglio come specificato in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'odierna CP_1
attrice, a titolo di differenza tra la maggior somma già versata a titolo di rivalsa e quella effettivamente dovuta, l'importo pari ad €149.095,58 ovvero quello, maggiore o minore, risultante da apposita C.T.U. all'uopo disposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni cespite fino al saldo;
5) dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., al ristoro del danno non patrimoniale patito dall'odierna attrice per i titoli esposti in narrativa con una somma pari ad €100.000,00 ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta spettante ai sensi di equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo;
parimenti dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al ristoro del danno patrimoniale patito dall'odierna attrice per i titoli esposti in narrativa con una somma pari ad € 137.123,43 ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta spettante ai sensi di equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo;
6) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice ad ottenere in restituzione l'importo della garanzia accessoria indebitamente escussa da presso l'Ente fideiussore e Controparte_1 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a rifondere all'odierna attrice l'importo di €98.387,60, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 20 7) In ogni caso: condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A. nelle misure di legge e successive occorrende. in via istruttoria, qualora necessario disporre l'ammissione della prova per testi, delegando a tal fine il Tribunale di Latina, visto il gran numero di testi, le conseguenti esigenze di economicità ed il radicamento sul territorio nazionale della controparte, sulle seguenti circostanze:
a) Vero che nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2010 ha proceduto ad un CP_1
massiccio storno portafoglio, soprattutto Rcauto, inviando disdette a numerosissimi clienti assicurati direttamente al loro domicilio.
b) Vero che tra il 2008 e il 2018 ha peggiorato gradualmente le tariffe di polizza CP_1
rendendole sempre meno competitive sul mercato.
c) Vero che la scontistica messa a disposizione dell' era inferiore rispetto Parte_2
a quella degli anni antecedenti al 2007.
d) Vero che a partire dal 2014 l' perdeva quattro subagenti che andarono a lavorare Pt_2
per altre compagnie principalmente perché queste offrivano condizioni tariffarie migliori sul mercato.
e) Vero che a partire dal 2011 la cominciò a lamentare ed a contestare verbalmente Parte_1
agli ispettori di zona di la sproporzione tra la rivalsa in corso di pagamento ed il CP_1
portafoglio per come si era ridimensionato successivamente al suo subentro.
f) Vero che nell'incontro del 19 Marzo del 2018 a Roma i dirigenti di CP_1
redarguirono la sig.ra per il contenuto della missiva inviata in data 22.02.2018 e, soprattutto, Pt_1 confermavano l'assoluta indisponibilità della mandante a rivedere il piano di rivalsa portafoglio, giungendo finanche a “suggerirle” di farsi aiutare nel pagamento dal padre “che aveva intascato un'ottima liquidazione”
g) Vero che sempre dall'incontro romano del 19.3.18 , per continuare a lavorare CP_1 con l'agente, chiese al socio accomandatario della di accantonare sotto forma di Parte_1 polizza vita, con beneficiaria proprio la , una somma di €45.000,00 pari alle rate di CP_1
rivalsa insolute del 6/2017 e 1/2018 più quella in scadenza sempre per il 2018.
h) Vero che la risposta alla predetta “richiesta” doveva giungere alla Compagnia entro le 48 ore successive all'incontro, pena l'assunzione di inevitabili “decisioni consequenziali”.
i) Vero che in costanza di rapporto con la la Compagnia raggiungeva Pt_1 Parte_1
accordi ufficiosi con un agente di altra impresa concorrente (nella fattispecie di CP_3
operante sul medesimo territorio ai fini del conferimento di un nuovo incarico.
pagina 3 di 20 j) Vero che la circostanza di cui al precedente punto veniva confermata telefonicamente dal capoarea di allorché, in data 25.6.2018, preannunciava all'odierna attrice l'apertura di CP_1
un nuovo punto vendita a . CP_1 Parte_2
k) Vero che tale notizia aveva peraltro già assunto un carattere di dominio pubblico nella
cittadina laziale tanto che vari colleghi di altre imprese assicurative ne erano a conoscenza.
l) Vero che nella mattinata del 4.7.2018 gli ispettori della , nelle persone del capo CP_1
area, sig. , e dei sigg.ri e si presentarono Parte_3 Parte_4 Persona_1
in agenzia rendendosi protagonisti di una serie di atteggiamenti e pressioni finalizzate ad indurre
l'agente a rassegnare le dimissioni seduta stante.
m) Vero che tale indebita condotta, si concretizzava nell'espresso avvertimento, qualora
l'agente non avesse rassegnato le proprie dimissioni, di procedere con immediata revoca per giusta causa, ovvero all'escussione della fideiussione prestata dall'agente all'epoca della sottoscrizione del mandato, al subentro coattivo nei locali agenziali, nonché a paventare segnalazioni all' Org_1
finalizzate ad assumere provvedimenti disciplinari di radiazione dal RUI (Registro Unico degli
Intermediari).
n) Vero che in quelle circostanze la lettera di revoca per giusta causa era già in possesso del capo area di , sig. , e veniva brandita avverso l'agente. CP_1 Pt_3
o) Vero che nel pomeriggio del 4.7.2018, gli ispettori giungevano a proporre all'agente il ritiro della revoca per giusta causa in cambio delle proprie dimissioni, finanche ulteriormente proponendo al medesimo di proseguire il rapporto di collaborazione con in qualità di subagente del CP_1
nuovo intermediario già da tempo individuato quale affidatario del portafoglio.
p) Vero che nel corso delle operazioni di riconsegna gli ispettori della , hanno CP_1 preteso le chiavi di una stanza degli uffici dell'agente ed impedito di inserire nel verbale di riconsegna le dichiarazioni dell'agente e per esso del suo Procuratore speciale alle riconsegne.
q) Vero che l'agente ed il suo Procuratore speciale sono stati costretti ad interrompere le operazioni di riconsegna nella prescritta forma del contradditorio per effetto degli atteggiamenti indisponenti degli ispettori della Compagnia.
Si indicano come testi i signori:
, residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; CP_4
, residente in [...]al corso Umberto I, n. 79; Controparte_5
, residente in [...]; Controparte_6
pagina 4 di 20 residente in [...]; Testimone_3
residente in [...]; Testimone_4 Parte_2
, residente in [...]; Testimone_5
, residente in [...]; Testimone_6
residente in [...]
* * *
Vista la contestazione avversaria in ordine al quantum debeatur delle domande attoree, ove ritenuto necessario, si chiede venga disposta CTU al fine di determinare l'esatto ammontare delle seguenti voci:
-indennità di fine rapporto ex artt. 8bis, 25, 26 ANA'03; indennità sostitutiva del preavviso (art. 13, ANA'03);
-somma aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo integrativo sottoscritto dagli agenti
(in sostituzione dell'art. 12 ter dell'ANA'03); CP_1
-somma già versata dall'attrice a titolo di rivalsa portafoglio, di quella effettivamente dovuta come da parametri indicati in narrativa, e, dunque, della differenza tra i predetti valori, ivi compresa la differenza degli interessi dovuti sul piano di ammortamento della rivalsa portafoglio come da criterio di quantificazione di cui in narrativa.
* * *
Si chiede che venga ordinato alla società convenuta ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 23, comma XI, dell'ANA 2003, anche ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio di cui al punto che precede, la produzione:
1) Delle scritture contabili relative agli anni 2007-2017 dell'agenzia affidata prima alla“
[...]
e successivamente alla “ (da cui controparte ha Controparte_7 Parte_1
estrapolato i dati contenuti nella tabella a pag. 27 della sua comparsa).
2) Fogli cassa definitivi al 31.12.2007, al 31.12.2008, al 31.12.2009, al 31.12.2010, al 31.12.2011, al
31.12.2012, al 31.12.2013, al 31.12.2014, al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017 e premi netti incassati nel ramo danni (così come indicati all'art. 24 ANA '03) nei predetti anni di gestione.
3) Riepiloghi totalizzazione fogli cassa dal 2007 al 2017 comprensivi delle provvigioni percepite dall'agente sia nel ramo danni che nel ramo vita, nonché produzione delle certificazioni relative alle sovraprovvigioni percepite dall'agente nel medesimo periodo.
4) Montepremi iniziale alla data del 31.12.2007 e montepremi finale alla data del 31.12.2010 e del
31.12.2018 (rispettivamente per il calcolo dell'art. 8bis ANA e per il calcolo dell'art. 25 ANA).
Tale richiesta è fondata e si giustifica in virtù di quanto narrato nel presente atto.”
pagina 5 di 20 Per parte appellata:
“voglia la Corte d'appello rigettare il gravame della per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza impugnata anche, occorrendo, con diversa motivazione.
In accoglimento dell'appello incidentale, voglia dichiarare tenuta e condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di primo grado da liquidare ai sensi del d.m. 55 del 2014 in ragione della effettiva soccombenza.
In via istruttoria, voglia la Corte dichiarare inammissibili e respingere le istanze istruttorie dell'appellante; in subordine, ammettere la prova per testi dedotta a pag. 28 della comparsa di risposta davanti al Tribunale;
ammettere la alla prova contraria sui capi di controparte, CP_1
con indicazione di tutti i testi di cui alla terza memoria istruttoria.
Con vittoria si compenso professionale, esborsi, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014, iva, cpa e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Nel 1971 la (d'ora innanzi conferì a Controparte_1 CP_1 Tes_4
, padre di , il mandato agenziale per il territorio di e zone limitrofe.
[...] Parte_1 Parte_2
Il 2 gennaio 2008 il mandato agenziale venne conferito alla e, dopo Controparte_8
due anni, definitivamente ascritto alla Parte_1
La Compagnia iniziò quindi a richiedere alla la c.d. “rivalsa portafoglio”, ossia ad Parte_1 addebitare all'agente subentrante le indennità di fine rapporto già corrisposte all'agente uscente (cioè al padre ), ex art. 37 ANA. Testimone_4
Il rapporto proseguì con il pagamento rateale della rivalsa sino al settembre 2017.
Con missiva del 26 settembre 2017 l'agente (asseritamente a seguito di precedenti richieste verbali, che tuttavia non sono state documentate in causa) richiese alla una revisione dell'indennità di rivalsa, CP_1
adducendo:
o la dismissione da parte della Compagnia, a partire dal 2008 e sino al 2010, di una considerevole parte del portafoglio, pari a circa un milione di euro, considerato “non buono” a causa del rapporto sinistri/premi;
o la perdita, nel 2014, di un subagente a seguito della chiusura del rapporto per giusta causa
(ammanco di cassa) e la perdita, nel 2016, di altri tre subagenti, passati alla concorrenza per offerte economiche migliori;
l'agente chiese quindi il ricalcolo della rivalsa sulla base del portafoglio attuale.
pagina 6 di 20 Con successiva mail del 27 dicembre 2017 l'agente reiterò la richiesta di definire la situazione dell'indennità di rivalsa visto che la stessa è sproporzionata rispetto all'attuale portafoglio e che
l'importo da noi versato è di molto superiore rispetto al dato, da voi comunicatoci, dell'indennità maturata, preannunciando al contempo che a partire dalla quindicina successiva avrebbe provveduto a bonificare esclusivamente gli importi relativi ai premi incassati, al netto di tutte le altre partite non assicurative.
La posizione dell'agente fu ribadita con successive comunicazioni del 3 gennaio, del 22 febbraio e del
16 aprile 2018, la seconda inoltrata da un consulente nominato dall'agente; a tali richieste la
Compagnia non prestò adesione.
Nel frattempo, la aveva disposto un'ispezione presso l'agenzia, svoltasi dal 19 febbraio al 15 CP_1
marzo 2018, che – per quanto risulta dalla Deliberazione n. 3245/II del 6 marzo 2019 - Org_1 constatò la regolarità dei fogli di cassa ed al massimo “lievi anomalie” non suscettibili di specifiche contestazioni. aveva parimenti convocato l'agente a Roma nel mese di marzo 2018, senza tuttavia che il CP_1
colloquio portasse ad un avvicinamento delle rispettive posizioni.
La Compagnia provvide quindi, in autotutela, a trattenere le sovraprovvigioni dovute all'agente (che avrebbero dovuto essere quantificate e regolate “per mezzo di regolazioni contabili nel mese di aprile dell'esercizio successivo a quello considerato” – cfr. verbale di archiviazione Prot. n. Org_1
0180682/19 del 2/07/2019), detraendole dal proprio – contestato – maggior credito per indennità di rivalsa.
A questo punto l'agente, previa comunicazione alla in data 15 maggio 2018, provvide a detrarre CP_1
dai premi dovuti alla Compagnia e relativi alla prima quindicina di maggio 2018 - pari ad €. 28.507,78
e giacenti sul conto separato, già al netto delle provvigioni spettanti all'agente - il proprio credito per sovraprovvigioni relative all'anno 2017 (15.783,80 euro), bonificando quindi dal conto separato al conto di gestione intestato all' l'importo precedentemente detratto. Pt_2
Il 4 luglio 2018 la intimò alla il recesso dal rapporto per giusta causa, sulla base dei CP_1 Pt_1
seguenti addebiti:
o il conclamato inadempimento dell'agente all'obbligo di pagare la rivalsa portafoglio;
o l'illegittima appropriazione dei premi versati dagli assicurati e depositati sul conto separato;
o il tenore conflittuale delle comunicazioni inviate alla Compagnia.
Il 25 settembre 2018 Reale escusse la garanzia fideiussoria rilasciata dall'agente, nei limiti di €.
98.387,60 euro, pari al recupero dell'indennità di rivalsa ancora dovuta al momento dello scioglimento del rapporto.
pagina 7 di 20 II
In data 28 gennaio 2019 notificò a atto di citazione dinanzi al Parte_1 CP_1
tribunale di Torino, diretto a:
1 - accertare l'infondatezza della giusta causa di recesso e, quindi, dichiarare la conversione del titolo del recesso, da revoca per giusta causa a revoca “ad nutum” senza motivazione;
conseguentemente,
2 - condannare lla corresponsione della somma di €. 366.304,50, dovuta ex ANA 2003, per: Pt_5
2.a: tutte le indennità di fine rapporto (artt. 8 bis e da 25 a 33 ANA); in particolare:
-indennità per riduzione portafoglio ex art. 8bis: €. 90.000,00
- indennità ex art. 26 ANA (in base agli incassi dei rami elencati all'art. 24): €. 81.534,32
- indennità ex art. 27 ANA (in base alle provvigioni dei rami elencati all'art. 24): €. 41.082,00
- ramo vita (art. 28, già quantificato dalla Compagnia) €. 3.740,61
- ramo capitalizzazione (art. 29, già quantificato dalla Compagnia) €. 4,00
- indennità trasporti (art. 32, già quantificato dalla Compagnia) €. 74,35
- indennità ulteriori (art. 33, già quantificato dalla Compagnia) €. 721,67
2.b: indennità sostitutiva del preavviso (art. 13 ANA) €. 35.835,72
2.c: somma aggiuntiva ex art. 7 accordo integrativo (sostitutivo art. 12 ter ANA) €. 137.123,43
2.d: detratto l'importo già corrisposto a corrispondente al 70% delle indennità Pt_1
già riconosciute alla Compagnia a titolo di recesso per giusta causa - €. 23.811,86
3. condannare la Compagnia alla corresponsione delle provvigioni maturande
(ex art. 20 ANA), pari a €. 14.321,70 condannare inoltre la Compagnia al pagamento:
4. delle somme dovute a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento della rivalsa portafoglio e dei relativi interessi, pari a €. 149.095,58
5. del risarcimento del danno
- non patrimoniale, quantificato in €. 100.000,00
- patrimoniale da mancato guadagno (quantificato ex art. 18 bis ANA) , pari a €. 137.123,43
6. condannare, infine la Compagnia alla restituzione della fideiussione, per €. 98.387,60
Si costituì per resistere alla domanda. CP_9
III
Nelle more del giudizio di primo grado furono emanate due delibere Org_1
1. la deliberazione n. 3245/II del 6.03.2019 del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, emessa nel procedimento disciplinare promosso a carico di , responsabile dell'attività di Parte_1
intermediazione della Pt_1 Parte_1
pagina 8 di 20 - “per non avere rimesso all'impresa somme percepite a titolo di premi assicurativi” (art. 62 reg.
ISVAP n. 5/2006);
- “per avere contravvenuto agli obblighi di separazione patrimoniale, procedendo indebitamente – allo scopo di ridurre il debito dell'agenzia nei confronti della compagnia, derivante da obblighi di rivalsa –
a trasferire dal conto corrente separato al conto gestionale d'agenzia somme giacenti sul conto separato” (art. 117 d. lgs. n. 209/2005 e art. 54 Reg. ISVAP n. 5/2006);
- “per non avere rispettato le regole generali di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati” (art. 183 d.lgs. n. 209/2005 e art. 47 Refg. ISVAP n. 5/2006).
All'esito di una ricapitolazione delle circostanze di fatto sopra riassunte, l' sostenne: Org_1
- che le argomentazioni sottoposte dalla erano meritevoli di attenzione;
Pt_1
- che la stessa si era trovata nella formale posizione di doversi sobbarcare il pagamento [a titolo di indennità di rivalsa] di una consistente somma … che alla fine, volgendo verso il saldo dell'intera somma, si sarebbe rivelata non più concretamente adeguata rispetto alla situazione come ricavabile dalla evoluzione dei rapporti;
- che non era questa la sede per interloquire sulla fondatezza delle opposte posizioni in conflitto, essendo ciò riservato alla controversia dinanzi al Giudice ordinario;
- che, tuttavia, l'incolpata aveva agito nella intima consapevolezza, non di venire meno ai propri doveri istituzionali di intermediario assicurativo, ma di esercitare un proprio diritto, simmetricamente corrispondente alla operazione in autotutela che aveva posto in essere la compagnia, e da questa soggettivamente legittimata;
- che, così come la compagnia… aveva omesso di rimettere interamente le somme incontestabilmente dovute all'agente a titolo provvigionale;
allo stesso modo … la non avrebbe dovuto trattenere Pt_1 la pur non rilevante somma (dato, quest'ultimo, sintomatico di una posizione di puro principio) indebitamente trattenuta dalla Compagnia;
- che, infatti, non era consentito a trattenere dalle somme dovute a – già al netto Parte_1 CP_1
delle proprie provvigioni – l'importo dovuto per sovraprovvigioni maturate in epoca anteriore e per rapporti diversi, venendo così a mancate il supporto giuridico della possibile deroga al principio della intangibilità delle rimesse dei premi e a nulla rilevando che fosse o meno lecita l'operazione di autotutela da parte della Compagnia che quella reazione aveva provocato;
- che, tuttavia, il sistema disciplinare non può rivelarsi insensibile alla rilevanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, tutte le volte in cui, per esempio per errore incolpevole o convincimento putativo, l'autore del fatto abbia agito con la intima certezza di operare nella legalità, e tale era stato nella specie l'atteggiamento soggettivo della Pt_1
pagina 9 di 20 - da qui il dovuto riconoscimento dell'esistenza di una circostanza dirimente, che impone
l'archiviazione del procedimento.
2. Il provvedimento di archiviazione Prot. n. 0180682/19 del 2 luglio 2019 del procedimento sanzionatorio promosso contro Parte_1
- per la mancata rimessa a di premi incassati e CP_1
- per avere accreditato somme giacenti sul conto separato sul conto di gestione per partite non assicurative allo scopo di diminuire il proprio debito derivante da obblighi di rivalsa.
L'Istituto diede atto:
- che,nella quantificazione del debito per rivalsa portafoglio… la compagnia mandante non ha tenuto in considerazione la redditività del portafoglio affidato all'agente subentrante come l'istituto della rivalsa. Infatti tale redditività è risultata sostanzialmente compromessa anche a seguito di disdette unilaterali operate dalla Compagnia. A fronte della diminuzione del gettito provvisionale l'impresa mandante si è invece limitata a rimodulare il piano di rientro del debito di rivalsa dell'agenzia;
-che l'intermediario ha dichiarato di aver trattenuto le somme per sovraprovvigioni dalla prima quindicina della rimessa premi di maggio, alla stregua del capitolato di nomina e degli accordi aziendali. L'Accordo integrativo del 2012 tra Compagnia e Gruppo Agenti fa infatti obbligo alla compagnia di quantificare e regolare le sopraprovvigioni "per mezzo di regolazioni contabili nel mese di aprile dell'esercizio successivo a quello considerato". La compagnia ha, invece, proposto una compensazione con le partite non assicurative di cui al conto gestionale discostandosi dall'accordo aziendale del 2012;
- le somme trattenute dall'intermediario, peraltro di modesta entità, non erano dunque riferibili alla conclusione di affari per i quali è stata eseguita la rimessa ma a sovraprovvigioni afferenti diverse operazioni anteriori.
Concluse rilevando l'insussistenza degli illeciti contestati e dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa e dispose l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.
IV
Disposta e espletata CTU contabile, con sentenza n. 4534/21 dell' 11 ottobre 2021, notificata il
15.10.2021, il tribunale di Torino:
- rigettò le domande dell'agente, ritenendo fondato il recesso per giusta causa per avere la Parte_1 interrotto il pagamento dell'indennità di rivalsa, omettendo di corrispondere anche la parte dovuta;
- ritenne tali considerazioni assorbenti rispetto ai restanti due motivi di recesso;
- preso atto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, condannò a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di €. 3.699,81, oltre interessi dal 2 gennaio 2019 al saldo;
pagina 10 di 20 - dichiarò interamente compensate le spese processuali e pose definitivamente quelle di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Con particolare riferimento al primo motivo di recesso il tribunale sostenne quanto segue:
- l'art. 37 ANA prevede la rideterminazione della rivalsa nel caso in cui intervengano riduzioni di portafoglio ai sensi dell'art. 8 bis;
- l'art. 8 bis, per quanto stabilito anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 5221/2016), riguarda le riduzioni di portafoglio in senso proprio, ossia avvenute non con parziale dismissione dello stesso (fatto che rientra nella politica commerciale della compagnia), ma con trasferimento o frazionamento di esso senza perdita di disponibilità per la preponente;
- pertanto, la riduzione del portafoglio attuata da non dava diritto, nel caso di specie, alla CP_1 riduzione dell'indennità di rivalsa;
- in senso contrario non influiva la deliberazione n. 3245/II del Collegio di garanzia (sopra Org_1
richiamato), il quale espressamente non entra nel merito della fondatezza delle opposte posizioni in conflitto, né aveva rilevanza il provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio, il quale non spiega il fondamento contrattuale e normativo dell'assunto secondo cui avrebbe CP_1 dovuto rideterminare l'ammontare della rivalsa tenendo conto della diminuita redditività della rivalsa;
- la dismissione di parte del portafoglio da parte di e la rideterminazione delle tariffe non CP_1
erano in violazione del principio di buona fede perché non si trattava di comportamenti univocamente ed intenzionalmente diretti a ledere la posizione dell'agente, rientrando nell'autonomia negoziale della compagnia la variazione delle tariffe e la valutazione della convenienza economica della protrazione del contratto tenendo conto del rapporto premi/sinistri;
- la prova che avesse inviato le disdette e stabilito premi e scontistiche al fine di ledere la CP_1 Pt_1 neppure era ricavabile dalle istanze istruttorie formulate da quest'ultima, essendo i relativi capitoli di prova generici e/o valutativi;
- conseguentemente, la richiesta di riduzione della rivalsa era infondata anche sotto questo profilo;
- si trattava, a questo punto, di valutare se la pretesa alla riduzione dell'indennità costituisse giusta causa di recesso alla stregua dell'art. 2119 cod. civ., applicabile anche al contratto di agenzia;
- in tale contratto tuttavia, ed ai fini di valutare la gravità della condotta, il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, sicchè ai fini della legittimità del recesso
è sufficiente anche una violazione di minore consistenza e, per la NE (con principio valevole simmetricamente per l'ipotesi di recesso del preponente), un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
pagina 11 di 20 - la condotta attorea non si era limitata ad un'unilaterale riduzione dell'importo della rata in scadenza ma all'integrale diniego del pagamento della medesima e alla dichiarazione di non voler pagare le rate a scadere né nella misura dovuta né in misura parziale, qualora la compagnia avesse concesso una riduzione, e tale dichiarazione costituiva a tutti gli effetti una promessa di inadempimento;
- la rilevanza di tale determinazione andava considerata in relazione all'importo, non di scarsa importanza, e del coefficiente soggettivo dell'attrice, che aveva posto in sostanza un ricatto (seppure senza rilevanza penale) camuffato da eccezione d'inadempimento, oltre che una forma di autotutela non consentita, dopo essersi avvalsa di un consulente professionale che avrebbe dovuto rappresentarle il quadro contrattuale e normativo di riferimento;
- tali considerazioni erano sufficienti a giustificare il recesso tenendo conto che, comunque, quanto al secondo motivo erano condivisibili le considerazioni svolte dall' nella deliberazione 3245/II del Org_1
6 marzo 2019 e, quanto al terzo motivo, andava esclusa la rilevanza delle dichiarazioni conflittuali stante il reciproco deterioramento dei rapporti e dell'insegnamento della NE;
Quanto sopra premesso, in merito alle domande di contenuto economico il tribunale rilevò quanto segue:
a. l'indennità per riduzione portafoglio ex art. 8 bis non era dovuta, non essendovi stata alcuna riduzione in senso proprio;
b. l'art. 18 ANA prevede che, in caso di recesso per giusta causa, spettino all'agente solo le indennità di cui agli articoli da 27 a 33: non erano quindi dovute le indennità ex art. 13, 7 [Accordo integrativo], 25
(peraltro di ammontare nullo) e 26;
c. era dovuta l'indennità ex art. 27, quantificata in sede peritale in €. 41.082,00: avendo Reale corrisposto il minor importo di €. 37.980,55, residuava un credito di di €. 3.101,45; Pt_1
d. era dovuta l'indennità ex art. 28 ANA, concordemente quantificata in €. 3.740,61 e già versata;
e. le provvigioni maturande ex art. 20 ANA, richieste dall'agente nella misura di €. 14.321,70, erano state riquantificate dal CTU in €. 6.296,30 e, alla data della sentenza, già integralmente corrisposte dalla Compagnia;
f. l'attrice aveva chiesto il ricalcolo del piano di ammortamento della rivalsa portafoglio e la condanna di alla restituzione della somma di €. 149.095,58, pari alla differenza tra quanto versato (€. CP_1
352.449,19) e quanto dovuto (€. 203.353,61); il calcolo di si fondava sulla riduzione del 50% Pt_1
della rivalsa originariamente quantificata (riduzione tendenzialmente corrispondente alla riduzione del
60% delle provvigioni rispetto a quelle del primo anno di gestione) e al ricalcolo degli interessi senza applicazione dell'ammortamento alla francese e computando gli interessi semplici al tasso del 3% annuo;
l'importo dell'indennità tuttora dovuta, indicato da in €. 98.387,60, era stato CP_1
pagina 12 di 20 riquantificato dal CTU in €. 97.789,24; il consulente aveva altresì affermato che entrambi i criteri di calcolo degli interessi (quello applicato da e quello proposto da erano entrambi CP_1 Pt_1 astrattamente compatibili con l'art. 37 ANA, sicchè, avendo l'agente sollevato le prime contestazioni solo nel 2017, tale condotta implicava l'implicita adesione dell'agente al metodo di calcolo applicato da controparte;
andava quindi restituito a il maggior importo corrisposto ma non dovuto, pari ad Pt_1
€. (98.387,60-97.789,24=) 598,36;
g. la domanda risarcitoria era da respingere, essendo stata esclusa l'illiceità della condotta;
h. la domanda di restituzione della fideiussione era parimenti da respingere, essendo riconoscibile a favore dell'attrice solo il rimborso della differenza tra quanto percepito dalla compagnia e quanto dovuto, pari ad €. 598,35, già sopra computato;
i. risultava quindi un credito complessivo di pari ad €. 3.699,81 oltre interessi legali (in Pt_1
mancanza di diffida di pagamento anteriore) dalla domanda giudiziale al saldo;
Il primo giudice, infine, rilevò che e residue istanze istruttorie delle parti erano da respingere per le assorbenti considerazioni di cui sopra e diede atto del tardivo deposito del doc. 39 attoreo e della conseguente irrilevanza processuale delle allegazioni riguardanti la in quanto Controparte_10
formulate ben dopo la maturazione delle preclusioni di legge.
V
Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale la con atto notificato il 12 Parte_1 novembre 2021, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate in primo grado, dedotte le somme già riconosciute a suo favore dal tribunale.
Si è costituita chiedendo la reiezione dell'appello principale e proponendo appello CP_1
incidentale avverso il capo della sentenza con cui il tribunale aveva compensato tra le parti le spese di lite.
Con ordinanza 16 maggio 2023, resa all'esito di trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI della DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame sostiene quanto segue: Parte_1
a - l'art. 2119, applicabile al rapporto di agenzia, richiede, ai fini del giusto recesso, la malizia e la malafede laddove nel caso di specie l'agente aveva preannunciato con franchezza il proprio inadempimento;
pagina 13 di 20 - d'altronde, a fronte dell'inadempimento di al pagamento dell'indennità di rivalsa, Pt_1 CP_1
avrebbe potuto attivare la tutela giuridica od escutere la fideiussione, non invece recedere dal
[...]
rapporto;
b - tra l'affermazione di di non volere pagare la rivalsa e la declaratoria di recesso erano Pt_1
trascorsi otto mesi, con conseguente insussistenza di una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, come stabilito dall'art. 2119 cod. civ.;
- peraltro, non avrebbe avuto senso eseguire (a febbraio-marzo 2018) un'ispezione a carico di un agente che aveva già commesso un fatto che rendeva impossibile la prosecuzione del rapporto;
2. Con il terzo motivo (il secondo non è trattato) l'appellante sostiene che il tribunale abbia minimizzato la portata delle deliberazioni dell' organo di diritto pubblico iper specializzato Org_1
nella materia che costituisce oggetto della presente causa, il quale ha archiviato il procedimento disciplinare e quello sanzionatorio posto che il comportamento dell'agente era sorretto da un evidente elemento soggettivo, consistente nell'esercizio d un diritto, perlomeno putativo;
3. Con il quarto motivo la sostiene: Pt_1
- che, nel corso del rapporto e della causa, aveva semplicemente invocato la proporzionalità che deve sussistere tra il portafoglio affidato e la rivalsa a quest'ultimo addebitata, utilizzando l'art. 8 bis ANA solo come parametro per rideterminare la rivalsa portafoglio ovvero per quantificare un corrispondente indennizzo per la riduzione;
non aveva, invece, fatto riferimento al mancato rispetto della disciplina prevista per la riduzione “in senso proprio” di cui all'art. 8 bis per dimostrare il proprio diritto alla riduzione;
- che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, affinchè abbia dignità il diritto, anche putativo, della ad ottenere una riduzione della rivalsa non occorra dover provare la malafede di Pt_1 CP_1
[...]
- del resto, come provano i bilanci della (producibili in quanto di formazione Controparte_11
successiva alla scadenza dei termini per il deposito dei documenti) questa società non paga la rivalsa visto il modesto portafoglio ricevuto;
4. L'appellante principale dichiara poi di condividere l'impostazione del tribunale in merito al secondo ed al terzo addebito.
5. I motivi sopra esposti, da trattare congiuntamente in quanto tra di loro strettamente connessi, sono fondati, per quanto di ragione.
5.1. La non ha impugnato la decisione del tribunale secondo la quale, sulla scorta di Pt_1 quanto stabilito dalla NE, la riduzione del portafoglio disciplinata dall'art. 8 bis ANA, la quale consente la rideterminazione dell'indennità di rivalsa a mente del successivo art. 37, è unicamente la pagina 14 di 20 c.d. riduzione “in senso proprio”, ossia quella che si verifica nei casi in cui la compagnia preponente mantiene la disponibilità del portafoglio stesso, come nel caso di trasferimento o frazionamento dello stesso in favore di altri.
Nel caso di specie riduzione del portafoglio “in senso proprio” non vi è stata e non è quindi possibile invocare la rideterminazione della rivalsa ex art. 37, quarto comma, ANA, né pretendere la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 8 bis, terzo comma.
Neppure sarebbe possibile applicare tali istituti ad ipotesi di riduzione del portafoglio diverse da quelle contemplate dalla contrattazione, in quanto non previste e non volute dalle parti collettive, la cui volontà è stata cristallizzata nell'accordo.
E, tuttavia, la richiesta di riduzione dell'indennità avanzata nel corso del rapporto dalla Pt_1
non può considerarsi irragionevole e ciò è confermato dalla delibera di archiviazione del procedimento sanzionatorio emessa dall' organo iperspecializzato nella materia in esame, il quale ha Org_1 stigmatizzato il fatto che la redditività del portafoglio dell'impresa è risultata sostanzialmente compromessa anche a seguito di disdette unilaterali operate dalla compagnia, che tuttavia di tale compromessa redditività non ha tenuto conto, essendosi limitata a rimodulare il piano di rientro del debito di rivalsa dell'agenzia.
Non condivisibile è l'affermazione del tribunale, secondo cui la delibera ha implicitamente affermato che avrebbe dovuto rideterminare l'ammontare della rivalsa senza [tuttavia] individuare il CP_1 fondamento contrattuale e normativo dell'assunto: come traspare dal contenuto del provvedimento, infatti, il fondamento andrebbe ricercato nell'esigenza di proporzionalità tra la redditività del portafoglio ereditato dall'agente subentrante e l'ammontare dell'indennità di rivalsa che è tenuto a corrispondere.
Occorre inoltre considerare come la condotta della nel sottoporre alla compagnia la questione Pt_1 della rideterminazione dell'indennità sia stata del tutto trasparente, ciò che dimostra l'intimo convincimento dell'agente di rivendicare un proprio diritto e non invece, omettendo di corrispondere le rate d'indennità a scadere, di contravvenire ad un proprio obbligo.
Né è condivisibile l'assunto del tribunale secondo cui l'agente, astenendosi dal corrispondere almeno in parte l'indennità dovuta, avrebbe posto in essere un ricatto … camuffato nelle forme di un'eccezione di inadempimento palesemente illegittima (in sostanza: per l'innanzi non pagherò nulla, nemmeno una parte di quanto almeno in parte certamente dovuto, se non otterrò riduzione) (sentenza appellata, pag.
15). Dai calcoli svolti in causa dalla e fondati, da una parte, sulla rideterminazione Parte_1 della rivalsa in misura proporzionale alla perdita del portafoglio e, dall'altra, sul ricalcolo degli interessi secondo un criterio alternativo a quello utilizzato da ma - secondo il CTU CP_1
pagina 15 di 20 nominato dal tribunale - pur sempre compatibile con il disposto dell'art. 37 ANA, l'agente avrebbe già pagato alla compagnia €. 149.095,58 in più rispetto a quanto dovuto sino al momento del recesso (cfr. atto di citazione, pag. 43).
Non in termini, come correttamente rilevato dall'appellante principale, è il principio affermato da Cass. civ., sez. L., n. 1728/2014, che ha ritenuto correttamente accertata la giusta causa di recesso dell'agente in ragione del mancato pagamento di provvigioni da parte dell'agente: nel caso affrontato dalla
Suprema Corte, infatti, l'inadempimento era stato posto in essere a danno della parte debole del rapporto ed aveva riguardato la corresponsione delle provvigioni, che costituiscono l'essenza del sinallagma contrattuale, non di un'indennità.
D'altronde, il fatto che la sospensione del pagamento dell'indennità di rivalsa, in attesa di una sua diversa quantificazione, fosse insufficiente a fondare il recesso per giusta causa del preponente è dimostrato dal comportamento stesso tenuto da la quale, nonostante avesse CP_1 Pt_1 preannunciato la sospensione del pagamento dell'indennità sin dal mese di dicembre 2017 e l'avesse attuata già dal mese di gennaio 2018, ha atteso sino a luglio per intimare il recesso, provvedendo a febbraio e marzo ad eseguire un'ispezione nei locali dell'agenzia la quale aveva un'indubbia connotazione inquisitoria e tuttavia, come confermato dallo stesso Ivass nella deliberazione n. 3245/II, aveva … dovuto constatare la regolarità dei fogli di cassa ed al massimo "lievi anomalie" non suscettibili di specifiche contestazioni.
Sotto altro profilo, l'avere indugiato per mesi prima di intimare il recesso rende il CP_1
provvedimento disciplinare impugnato incompatibile con i presupposti normativi che ne disciplinano l'esercizio, ossia, a mente dell'art. 2119 cod. civ., con l'esistenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Si osserva, da ultimo, che a fronte dell'inadempimento dell'agente la compagnia ben avrebbe potuto richiedere un decreto ingiuntivo od anche solo semplicemente escutere la fideiussione, come poi ha fatto, sicchè, in definitiva, l'intimazione del recesso per giusta causa non appare giustificata.
5.2. Quanto al secondo motivo di recesso, fondato sull'avere la trattenuto una parte dei premi Pt_1 spettanti alla compagnia, pari ad €. 15.783,80, trasferendoli dal conto separato al conto di gestione, motivo di appello riproposto da ex art. 346 cpc, ritiene la Corte di aderire all'orientamento CP_1 espresso dall' il quale, per quanto sopra richiamato, ha riconosciuto l'inadempimento Org_1 dell'agente sottolineando tuttavia come tale comportamento fosse stato originato dall'illegittimo trattenimento delle sovraprovvigioni da parte della preponente e quindi, in definitiva, che l'incolpata abbia agito nell'intima consapevolezza di esercitare un proprio diritto, simmetricamente corrispondente alla operazione in autotutela e aveva posto in essere la compagnia, e da questa
pagina 16 di 20 soggettivamente legittimata. Che questo fosse l'aspetto dirimente della questione, d'altra parte, è confermato dal fatto che nessun provvedimento disciplinare è stato adottato nei confronti di Pt_1
e nessun provvedimento sanzionatorio a carico della società.
[...]
5.3. Il terzo motivo di recesso invece, la cui rilevanza è stata esclusa dal tribunale, non è stato riproposto dalla compagnia in appello.
5.4. Per tutto quanto testè esposto, non sussistevano i presupposti del recesso per giusta causa, il quale va pertanto convertito in recesso ad nutum senza motivazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 19579/2016), con le conseguenze, sotto il profilo economico, che si vanno ad illustrare.
6. Al punto 5 dell'atto di appello (pagg. 20 e ss) la ripropone dunque le Parte_1
rivendicazioni economiche rigettate dal primo giudice.
6.1. L'indennità per riduzione del portafoglio di agenzia, ex art. 8 bis ANA, non è dovuta per le considerazioni svolte al precedente paragrafo 5.1., non avendo la compagnia effettuato una riduzione del portafoglio in senso proprio.
6.2. L'indennità sull'incremento del monte premi dei rami elencati all'art. 24 ANA, dovuta ex art. 25
ANA, è pacificamente pari a zero (in caso di recesso ad nutum senza indicazione dei motivi sono dovute le indennità di risoluzione di cui agli artt. 25 a 33 ANA, in base a quanto disposto dall'art. 12 ter ANA).
6.3. L'indennità in base agli incassi elencati all'art. 24 ANA, dovuta ex art. 26 ANA, è liquidata dall'appellante principale in €. 81.534,32, sulla base dell'ammontare complessivo dei premi lordi incassati negli anni interi di gestione, quantificato in €. 17.799.127,14. richiama le difese svolte in primo grado (comparsa di risposta, pag. 30, paragrafo 21), in CP_1
cui aveva puntualizzato che i premi effettivamente incassati dall'agente nel periodo 1.01.2008 –
31.12.2017 risultano pari ad €. 14.637.033, 97 (e non ad €. 17.799.127,14), per cui l'indennità ex art. 26 ANA ammonterebbe a 67.304,90 euro (e non, invece, a 81.534,32 euro).
Poiché tale precisazione non è stata contestata dalla la quale nella memoria n. 1 si è limitata a Pt_1
rinviare alla disponenda CTU (cfr. memoria istruttoria n. 1, pag. 21, paragrafo 8), può porsi a base della decisione l'importo indicato dalla compagnia.
6.4. L'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta ex art. 13, quarto comma, lett. F, ANA, è stata quantificata da in €. 35.835,72 sulla base di un gettito provvigionale complessivo registrato Pt_1 nell'anno solare 2017 pari ad €. 147.126,25. richiama le difese svolte in primo grado (comparsa di risposta, pag. 31, paragrafo 23), in CP_1 cui aveva puntualizzato che le effettive provvigioni liquidate nell'esercizio precedente la cessazione del pagina 17 di 20 rapporto (2017) ammontavano ad €. 136.511,34 (e non a 147.126,25 euro), per cui l'indennità in oggetto ammonterebbe a 33.250,26 euro (e non, invece, a 35.835,72 euro).
Neppure tale precisazione è stata contestata dalla (cfr. punto precedente), sicchè può essere Pt_1 posta a base della quantificazione delle somme dovute all'agente l'importo indicato dalla compagnia.
6.5. L'indennità supplementare recesso impresa ex art. 7 dell'Accordo integrativo (migliorativo), che sostituisce l'art. 12 ter ANA, è stata quantificata da in €. 137.123,43, sulla base dei corrispettivi Pt_1 complessivamente liquidati all'agente nell'ultimo triennio elencati alle pagg. 21 e 22 dell'atto di appello. contesta i conteggi di controparte e richiama le (analitiche) difese svolte in primo grado CP_1
(comparsa di risposta, paragrafo 24, pagg. 31-32), affermando che l'indennità ex art. 7 viene ad essere pari a € 114.987,02 (e non a € 137.123,44, come affermato da . Pt_1
Di nuovo, in mancanza di una contestazione specifica dell'agente vanno considerati gli importi riconosciuti dalla compagnia.
6.6. La ripropone quindi le difese, già svolte in primo grado, inerenti il ricalcolo del piano di Pt_1
ammortamento della rivalsa portafoglio e dei relativi interessi.
L'indennità di rivalsa non può essere ridotta per quanto accertato al precedente paragrafo 5.1.
Quanto al ricalcolo degli interessi, l'agente si è limitato a riproporre le proprie precedenti difese senza censurare la ratio decidendi del tribunale il quale, premesso che sia il criterio di calcolato adottato dalla compagnia sia quello proposto dall'agente in causa sono astrattamente compatibili con l'art. 37 ANA, ha rilevato che dall'inizio del rapporto al momento in cui l'agente ha sollevato le prime contestazioni, nel 2017, le rate erano state calcolate con la metodologia adottata da senza CP_1 contestazioni da parte di ed ha concluso che tale condotta comprova l'implicita adesione di Pt_1
al metodo di calcolo applicato da , respingendo le domande Parte_1 CP_1 formulate dall'agente sul punto.
6.7. Le ulteriori domande di contenuto economico formulate in primo grado e disattese dal tribunale
(come, ad es., quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale), pur essendo state riproposte nelle conclusioni non hanno formato oggetto di alcuna specifica censura e neppure di alcun richiamo in atto di appello e non possono quindi essere esaminate.
Parimenti non contestata è stata la motivazione con cui il tribunale ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla in primo grado e riproposte in appello. Pt_1
6.8. In definitiva, va condannata a corrispondere all'agente la somma, ulteriore rispetto a CP_1 quella riconosciuta in primo grado, di €. (67.304,90 + 33.250,26 + 114.987,02 =) 215.542,18 oltre pagina 18 di 20 interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal 2 gennaio 2019 al saldo (non essendo stata contestata l'affermazione del tribunale che ha rilevato l'assenza di diffide stragiudiziali anteriori).
7. ha proposto appello incidentale relativo al capo di sentenza che ha compensato CP_1
le spese processuali, sostenendo che le domande della sono state respinte in toto quanto alla Pt_1
pretesa illegittimità del recesso per giusta causa ed accolte in minima parte quanto alle pretese di contenuto economico.
All'esito dell'appello, il gravame incidentale va rigettato e le spese processuali del doppio grado, atteso l'accoglimento parziale, ma significativo, delle domande dell'agente, possono essere compensate per un terzo, con condanna di a rimborsare a i restanti due terzi. CP_1 Parte_1
Tali spese sono liquidate, per l'intero:
- per il primo grado in complessivi €. 14.103,00 – di cui €. 2.552,00 per la fase di studio, €. 1.628,00 per quella introduttiva, €. 5.670,00 per quella istruttoria ed €. 4.253,00 per quella decisionale - e
- per l'appello in complessivi €. 9.991,00 – di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per quella introduttiva ed €. 5.103,00 per quella decisionale, oltre, per ciascun grado, rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
Le spese della CTU, liquidate come in primo grado, sono definitivamente poste a carico di CP_1
per due terzi e di per il restante terzo.
[...] Parte_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'appellante incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4534/2021 emessa inter partes dal tribunale di Torino e rigettando l'appello incidentale proposto da avverso la stessa sentenza, Controparte_1
- condanna a corrispondere a in aggiunta rispetto a quanto stabilito CP_1 Parte_1 con la sentenza impugnata, l'importo di €. 215.542,18 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal 2 gennaio 2019 al saldo;
- condanna a rimborsare a i due terzi delle spese di lite del primo grado, CP_1 Parte_1
che si liquidano per l'intero in complessivi € 14.103,00 per compensi, € 1.686,00 per CU ed €. 27,00 per diritti di cancelleria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge, dichiarando compensata la parte residua;
- pone le spese della CTU, liquidate dal tribunale, definitivamente a carico di per due terzi CP_1
pagina 19 di 20 e di per un terzo;
Parte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a i due terzi delle spese di lite dell'appello, che CP_1 Parte_1 si liquidano per l'intero in complessivi €. 9.991,00 per compensi, €. 2.529,00 per CU ed €. 27,00 per diritti di cancelleria, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA se prevista per legge, dichiarando compensata la parte residua;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante incidentale. CP_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
29.12.2023.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Tiziana Maccarrone
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tiziana Maccarrone Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1408/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VENDRAMIN Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in VIA GIOVINAZZI, 5 74121 TARANTO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. GAZZOLA GIOVANNI, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in C.SO GALIELO
FERRARIS, 43 10128 TORINO parte appellata
OGGETTO: recesso dal contratto di agenzia
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, domanda, istanza e deduzione, anche istruttoria, così disporre:
Nel merito
In via principale:
pagina 1 di 20 1) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della “giusta causa” intimata dalla
[...]
alla Controparte_1 Parte_1
2) per l'effetto: accertare e dichiarare la conversione del titolo del recesso da revoca per “giusta causa” a revoca “ad nutum senza motivazioni”;
3) dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla corresponsione in favore dell'odierna attrice di tutte le rimanenti somme ad essa spettanti a titolo di indennità di fine rapporto (art. 8 bis, 25 e 26 ANA'03), indennità sostitutiva del preavviso (art. 13, ANA'03), somma aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo integrativo sottoscritto dagli agenti (in sostituzione dell'art. 12 ter dell'ANA'03), indi per un importo complessivo pari ad € 312.193,47 ovvero quella maggiore o minore risultante da apposita C.T.U. all'uopo integrata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni cespite fino al saldo;
4) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice ad ottenere il ricalcolo del piano di ammortamento della rivalsa portafoglio come specificato in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'odierna CP_1
attrice, a titolo di differenza tra la maggior somma già versata a titolo di rivalsa e quella effettivamente dovuta, l'importo pari ad €149.095,58 ovvero quello, maggiore o minore, risultante da apposita C.T.U. all'uopo disposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ogni cespite fino al saldo;
5) dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., al ristoro del danno non patrimoniale patito dall'odierna attrice per i titoli esposti in narrativa con una somma pari ad €100.000,00 ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta spettante ai sensi di equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo;
parimenti dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al ristoro del danno patrimoniale patito dall'odierna attrice per i titoli esposti in narrativa con una somma pari ad € 137.123,43 ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta spettante ai sensi di equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo;
6) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice ad ottenere in restituzione l'importo della garanzia accessoria indebitamente escussa da presso l'Ente fideiussore e Controparte_1 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a rifondere all'odierna attrice l'importo di €98.387,60, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 20 7) In ogni caso: condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A. nelle misure di legge e successive occorrende. in via istruttoria, qualora necessario disporre l'ammissione della prova per testi, delegando a tal fine il Tribunale di Latina, visto il gran numero di testi, le conseguenti esigenze di economicità ed il radicamento sul territorio nazionale della controparte, sulle seguenti circostanze:
a) Vero che nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2010 ha proceduto ad un CP_1
massiccio storno portafoglio, soprattutto Rcauto, inviando disdette a numerosissimi clienti assicurati direttamente al loro domicilio.
b) Vero che tra il 2008 e il 2018 ha peggiorato gradualmente le tariffe di polizza CP_1
rendendole sempre meno competitive sul mercato.
c) Vero che la scontistica messa a disposizione dell' era inferiore rispetto Parte_2
a quella degli anni antecedenti al 2007.
d) Vero che a partire dal 2014 l' perdeva quattro subagenti che andarono a lavorare Pt_2
per altre compagnie principalmente perché queste offrivano condizioni tariffarie migliori sul mercato.
e) Vero che a partire dal 2011 la cominciò a lamentare ed a contestare verbalmente Parte_1
agli ispettori di zona di la sproporzione tra la rivalsa in corso di pagamento ed il CP_1
portafoglio per come si era ridimensionato successivamente al suo subentro.
f) Vero che nell'incontro del 19 Marzo del 2018 a Roma i dirigenti di CP_1
redarguirono la sig.ra per il contenuto della missiva inviata in data 22.02.2018 e, soprattutto, Pt_1 confermavano l'assoluta indisponibilità della mandante a rivedere il piano di rivalsa portafoglio, giungendo finanche a “suggerirle” di farsi aiutare nel pagamento dal padre “che aveva intascato un'ottima liquidazione”
g) Vero che sempre dall'incontro romano del 19.3.18 , per continuare a lavorare CP_1 con l'agente, chiese al socio accomandatario della di accantonare sotto forma di Parte_1 polizza vita, con beneficiaria proprio la , una somma di €45.000,00 pari alle rate di CP_1
rivalsa insolute del 6/2017 e 1/2018 più quella in scadenza sempre per il 2018.
h) Vero che la risposta alla predetta “richiesta” doveva giungere alla Compagnia entro le 48 ore successive all'incontro, pena l'assunzione di inevitabili “decisioni consequenziali”.
i) Vero che in costanza di rapporto con la la Compagnia raggiungeva Pt_1 Parte_1
accordi ufficiosi con un agente di altra impresa concorrente (nella fattispecie di CP_3
operante sul medesimo territorio ai fini del conferimento di un nuovo incarico.
pagina 3 di 20 j) Vero che la circostanza di cui al precedente punto veniva confermata telefonicamente dal capoarea di allorché, in data 25.6.2018, preannunciava all'odierna attrice l'apertura di CP_1
un nuovo punto vendita a . CP_1 Parte_2
k) Vero che tale notizia aveva peraltro già assunto un carattere di dominio pubblico nella
cittadina laziale tanto che vari colleghi di altre imprese assicurative ne erano a conoscenza.
l) Vero che nella mattinata del 4.7.2018 gli ispettori della , nelle persone del capo CP_1
area, sig. , e dei sigg.ri e si presentarono Parte_3 Parte_4 Persona_1
in agenzia rendendosi protagonisti di una serie di atteggiamenti e pressioni finalizzate ad indurre
l'agente a rassegnare le dimissioni seduta stante.
m) Vero che tale indebita condotta, si concretizzava nell'espresso avvertimento, qualora
l'agente non avesse rassegnato le proprie dimissioni, di procedere con immediata revoca per giusta causa, ovvero all'escussione della fideiussione prestata dall'agente all'epoca della sottoscrizione del mandato, al subentro coattivo nei locali agenziali, nonché a paventare segnalazioni all' Org_1
finalizzate ad assumere provvedimenti disciplinari di radiazione dal RUI (Registro Unico degli
Intermediari).
n) Vero che in quelle circostanze la lettera di revoca per giusta causa era già in possesso del capo area di , sig. , e veniva brandita avverso l'agente. CP_1 Pt_3
o) Vero che nel pomeriggio del 4.7.2018, gli ispettori giungevano a proporre all'agente il ritiro della revoca per giusta causa in cambio delle proprie dimissioni, finanche ulteriormente proponendo al medesimo di proseguire il rapporto di collaborazione con in qualità di subagente del CP_1
nuovo intermediario già da tempo individuato quale affidatario del portafoglio.
p) Vero che nel corso delle operazioni di riconsegna gli ispettori della , hanno CP_1 preteso le chiavi di una stanza degli uffici dell'agente ed impedito di inserire nel verbale di riconsegna le dichiarazioni dell'agente e per esso del suo Procuratore speciale alle riconsegne.
q) Vero che l'agente ed il suo Procuratore speciale sono stati costretti ad interrompere le operazioni di riconsegna nella prescritta forma del contradditorio per effetto degli atteggiamenti indisponenti degli ispettori della Compagnia.
Si indicano come testi i signori:
, residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; CP_4
, residente in [...]al corso Umberto I, n. 79; Controparte_5
, residente in [...]; Controparte_6
pagina 4 di 20 residente in [...]; Testimone_3
residente in [...]; Testimone_4 Parte_2
, residente in [...]; Testimone_5
, residente in [...]; Testimone_6
residente in [...]
* * *
Vista la contestazione avversaria in ordine al quantum debeatur delle domande attoree, ove ritenuto necessario, si chiede venga disposta CTU al fine di determinare l'esatto ammontare delle seguenti voci:
-indennità di fine rapporto ex artt. 8bis, 25, 26 ANA'03; indennità sostitutiva del preavviso (art. 13, ANA'03);
-somma aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo integrativo sottoscritto dagli agenti
(in sostituzione dell'art. 12 ter dell'ANA'03); CP_1
-somma già versata dall'attrice a titolo di rivalsa portafoglio, di quella effettivamente dovuta come da parametri indicati in narrativa, e, dunque, della differenza tra i predetti valori, ivi compresa la differenza degli interessi dovuti sul piano di ammortamento della rivalsa portafoglio come da criterio di quantificazione di cui in narrativa.
* * *
Si chiede che venga ordinato alla società convenuta ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 23, comma XI, dell'ANA 2003, anche ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio di cui al punto che precede, la produzione:
1) Delle scritture contabili relative agli anni 2007-2017 dell'agenzia affidata prima alla“
[...]
e successivamente alla “ (da cui controparte ha Controparte_7 Parte_1
estrapolato i dati contenuti nella tabella a pag. 27 della sua comparsa).
2) Fogli cassa definitivi al 31.12.2007, al 31.12.2008, al 31.12.2009, al 31.12.2010, al 31.12.2011, al
31.12.2012, al 31.12.2013, al 31.12.2014, al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017 e premi netti incassati nel ramo danni (così come indicati all'art. 24 ANA '03) nei predetti anni di gestione.
3) Riepiloghi totalizzazione fogli cassa dal 2007 al 2017 comprensivi delle provvigioni percepite dall'agente sia nel ramo danni che nel ramo vita, nonché produzione delle certificazioni relative alle sovraprovvigioni percepite dall'agente nel medesimo periodo.
4) Montepremi iniziale alla data del 31.12.2007 e montepremi finale alla data del 31.12.2010 e del
31.12.2018 (rispettivamente per il calcolo dell'art. 8bis ANA e per il calcolo dell'art. 25 ANA).
Tale richiesta è fondata e si giustifica in virtù di quanto narrato nel presente atto.”
pagina 5 di 20 Per parte appellata:
“voglia la Corte d'appello rigettare il gravame della per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza impugnata anche, occorrendo, con diversa motivazione.
In accoglimento dell'appello incidentale, voglia dichiarare tenuta e condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di primo grado da liquidare ai sensi del d.m. 55 del 2014 in ragione della effettiva soccombenza.
In via istruttoria, voglia la Corte dichiarare inammissibili e respingere le istanze istruttorie dell'appellante; in subordine, ammettere la prova per testi dedotta a pag. 28 della comparsa di risposta davanti al Tribunale;
ammettere la alla prova contraria sui capi di controparte, CP_1
con indicazione di tutti i testi di cui alla terza memoria istruttoria.
Con vittoria si compenso professionale, esborsi, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014, iva, cpa e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Nel 1971 la (d'ora innanzi conferì a Controparte_1 CP_1 Tes_4
, padre di , il mandato agenziale per il territorio di e zone limitrofe.
[...] Parte_1 Parte_2
Il 2 gennaio 2008 il mandato agenziale venne conferito alla e, dopo Controparte_8
due anni, definitivamente ascritto alla Parte_1
La Compagnia iniziò quindi a richiedere alla la c.d. “rivalsa portafoglio”, ossia ad Parte_1 addebitare all'agente subentrante le indennità di fine rapporto già corrisposte all'agente uscente (cioè al padre ), ex art. 37 ANA. Testimone_4
Il rapporto proseguì con il pagamento rateale della rivalsa sino al settembre 2017.
Con missiva del 26 settembre 2017 l'agente (asseritamente a seguito di precedenti richieste verbali, che tuttavia non sono state documentate in causa) richiese alla una revisione dell'indennità di rivalsa, CP_1
adducendo:
o la dismissione da parte della Compagnia, a partire dal 2008 e sino al 2010, di una considerevole parte del portafoglio, pari a circa un milione di euro, considerato “non buono” a causa del rapporto sinistri/premi;
o la perdita, nel 2014, di un subagente a seguito della chiusura del rapporto per giusta causa
(ammanco di cassa) e la perdita, nel 2016, di altri tre subagenti, passati alla concorrenza per offerte economiche migliori;
l'agente chiese quindi il ricalcolo della rivalsa sulla base del portafoglio attuale.
pagina 6 di 20 Con successiva mail del 27 dicembre 2017 l'agente reiterò la richiesta di definire la situazione dell'indennità di rivalsa visto che la stessa è sproporzionata rispetto all'attuale portafoglio e che
l'importo da noi versato è di molto superiore rispetto al dato, da voi comunicatoci, dell'indennità maturata, preannunciando al contempo che a partire dalla quindicina successiva avrebbe provveduto a bonificare esclusivamente gli importi relativi ai premi incassati, al netto di tutte le altre partite non assicurative.
La posizione dell'agente fu ribadita con successive comunicazioni del 3 gennaio, del 22 febbraio e del
16 aprile 2018, la seconda inoltrata da un consulente nominato dall'agente; a tali richieste la
Compagnia non prestò adesione.
Nel frattempo, la aveva disposto un'ispezione presso l'agenzia, svoltasi dal 19 febbraio al 15 CP_1
marzo 2018, che – per quanto risulta dalla Deliberazione n. 3245/II del 6 marzo 2019 - Org_1 constatò la regolarità dei fogli di cassa ed al massimo “lievi anomalie” non suscettibili di specifiche contestazioni. aveva parimenti convocato l'agente a Roma nel mese di marzo 2018, senza tuttavia che il CP_1
colloquio portasse ad un avvicinamento delle rispettive posizioni.
La Compagnia provvide quindi, in autotutela, a trattenere le sovraprovvigioni dovute all'agente (che avrebbero dovuto essere quantificate e regolate “per mezzo di regolazioni contabili nel mese di aprile dell'esercizio successivo a quello considerato” – cfr. verbale di archiviazione Prot. n. Org_1
0180682/19 del 2/07/2019), detraendole dal proprio – contestato – maggior credito per indennità di rivalsa.
A questo punto l'agente, previa comunicazione alla in data 15 maggio 2018, provvide a detrarre CP_1
dai premi dovuti alla Compagnia e relativi alla prima quindicina di maggio 2018 - pari ad €. 28.507,78
e giacenti sul conto separato, già al netto delle provvigioni spettanti all'agente - il proprio credito per sovraprovvigioni relative all'anno 2017 (15.783,80 euro), bonificando quindi dal conto separato al conto di gestione intestato all' l'importo precedentemente detratto. Pt_2
Il 4 luglio 2018 la intimò alla il recesso dal rapporto per giusta causa, sulla base dei CP_1 Pt_1
seguenti addebiti:
o il conclamato inadempimento dell'agente all'obbligo di pagare la rivalsa portafoglio;
o l'illegittima appropriazione dei premi versati dagli assicurati e depositati sul conto separato;
o il tenore conflittuale delle comunicazioni inviate alla Compagnia.
Il 25 settembre 2018 Reale escusse la garanzia fideiussoria rilasciata dall'agente, nei limiti di €.
98.387,60 euro, pari al recupero dell'indennità di rivalsa ancora dovuta al momento dello scioglimento del rapporto.
pagina 7 di 20 II
In data 28 gennaio 2019 notificò a atto di citazione dinanzi al Parte_1 CP_1
tribunale di Torino, diretto a:
1 - accertare l'infondatezza della giusta causa di recesso e, quindi, dichiarare la conversione del titolo del recesso, da revoca per giusta causa a revoca “ad nutum” senza motivazione;
conseguentemente,
2 - condannare lla corresponsione della somma di €. 366.304,50, dovuta ex ANA 2003, per: Pt_5
2.a: tutte le indennità di fine rapporto (artt. 8 bis e da 25 a 33 ANA); in particolare:
-indennità per riduzione portafoglio ex art. 8bis: €. 90.000,00
- indennità ex art. 26 ANA (in base agli incassi dei rami elencati all'art. 24): €. 81.534,32
- indennità ex art. 27 ANA (in base alle provvigioni dei rami elencati all'art. 24): €. 41.082,00
- ramo vita (art. 28, già quantificato dalla Compagnia) €. 3.740,61
- ramo capitalizzazione (art. 29, già quantificato dalla Compagnia) €. 4,00
- indennità trasporti (art. 32, già quantificato dalla Compagnia) €. 74,35
- indennità ulteriori (art. 33, già quantificato dalla Compagnia) €. 721,67
2.b: indennità sostitutiva del preavviso (art. 13 ANA) €. 35.835,72
2.c: somma aggiuntiva ex art. 7 accordo integrativo (sostitutivo art. 12 ter ANA) €. 137.123,43
2.d: detratto l'importo già corrisposto a corrispondente al 70% delle indennità Pt_1
già riconosciute alla Compagnia a titolo di recesso per giusta causa - €. 23.811,86
3. condannare la Compagnia alla corresponsione delle provvigioni maturande
(ex art. 20 ANA), pari a €. 14.321,70 condannare inoltre la Compagnia al pagamento:
4. delle somme dovute a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento della rivalsa portafoglio e dei relativi interessi, pari a €. 149.095,58
5. del risarcimento del danno
- non patrimoniale, quantificato in €. 100.000,00
- patrimoniale da mancato guadagno (quantificato ex art. 18 bis ANA) , pari a €. 137.123,43
6. condannare, infine la Compagnia alla restituzione della fideiussione, per €. 98.387,60
Si costituì per resistere alla domanda. CP_9
III
Nelle more del giudizio di primo grado furono emanate due delibere Org_1
1. la deliberazione n. 3245/II del 6.03.2019 del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, emessa nel procedimento disciplinare promosso a carico di , responsabile dell'attività di Parte_1
intermediazione della Pt_1 Parte_1
pagina 8 di 20 - “per non avere rimesso all'impresa somme percepite a titolo di premi assicurativi” (art. 62 reg.
ISVAP n. 5/2006);
- “per avere contravvenuto agli obblighi di separazione patrimoniale, procedendo indebitamente – allo scopo di ridurre il debito dell'agenzia nei confronti della compagnia, derivante da obblighi di rivalsa –
a trasferire dal conto corrente separato al conto gestionale d'agenzia somme giacenti sul conto separato” (art. 117 d. lgs. n. 209/2005 e art. 54 Reg. ISVAP n. 5/2006);
- “per non avere rispettato le regole generali di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati” (art. 183 d.lgs. n. 209/2005 e art. 47 Refg. ISVAP n. 5/2006).
All'esito di una ricapitolazione delle circostanze di fatto sopra riassunte, l' sostenne: Org_1
- che le argomentazioni sottoposte dalla erano meritevoli di attenzione;
Pt_1
- che la stessa si era trovata nella formale posizione di doversi sobbarcare il pagamento [a titolo di indennità di rivalsa] di una consistente somma … che alla fine, volgendo verso il saldo dell'intera somma, si sarebbe rivelata non più concretamente adeguata rispetto alla situazione come ricavabile dalla evoluzione dei rapporti;
- che non era questa la sede per interloquire sulla fondatezza delle opposte posizioni in conflitto, essendo ciò riservato alla controversia dinanzi al Giudice ordinario;
- che, tuttavia, l'incolpata aveva agito nella intima consapevolezza, non di venire meno ai propri doveri istituzionali di intermediario assicurativo, ma di esercitare un proprio diritto, simmetricamente corrispondente alla operazione in autotutela che aveva posto in essere la compagnia, e da questa soggettivamente legittimata;
- che, così come la compagnia… aveva omesso di rimettere interamente le somme incontestabilmente dovute all'agente a titolo provvigionale;
allo stesso modo … la non avrebbe dovuto trattenere Pt_1 la pur non rilevante somma (dato, quest'ultimo, sintomatico di una posizione di puro principio) indebitamente trattenuta dalla Compagnia;
- che, infatti, non era consentito a trattenere dalle somme dovute a – già al netto Parte_1 CP_1
delle proprie provvigioni – l'importo dovuto per sovraprovvigioni maturate in epoca anteriore e per rapporti diversi, venendo così a mancate il supporto giuridico della possibile deroga al principio della intangibilità delle rimesse dei premi e a nulla rilevando che fosse o meno lecita l'operazione di autotutela da parte della Compagnia che quella reazione aveva provocato;
- che, tuttavia, il sistema disciplinare non può rivelarsi insensibile alla rilevanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, tutte le volte in cui, per esempio per errore incolpevole o convincimento putativo, l'autore del fatto abbia agito con la intima certezza di operare nella legalità, e tale era stato nella specie l'atteggiamento soggettivo della Pt_1
pagina 9 di 20 - da qui il dovuto riconoscimento dell'esistenza di una circostanza dirimente, che impone
l'archiviazione del procedimento.
2. Il provvedimento di archiviazione Prot. n. 0180682/19 del 2 luglio 2019 del procedimento sanzionatorio promosso contro Parte_1
- per la mancata rimessa a di premi incassati e CP_1
- per avere accreditato somme giacenti sul conto separato sul conto di gestione per partite non assicurative allo scopo di diminuire il proprio debito derivante da obblighi di rivalsa.
L'Istituto diede atto:
- che,nella quantificazione del debito per rivalsa portafoglio… la compagnia mandante non ha tenuto in considerazione la redditività del portafoglio affidato all'agente subentrante come l'istituto della rivalsa. Infatti tale redditività è risultata sostanzialmente compromessa anche a seguito di disdette unilaterali operate dalla Compagnia. A fronte della diminuzione del gettito provvisionale l'impresa mandante si è invece limitata a rimodulare il piano di rientro del debito di rivalsa dell'agenzia;
-che l'intermediario ha dichiarato di aver trattenuto le somme per sovraprovvigioni dalla prima quindicina della rimessa premi di maggio, alla stregua del capitolato di nomina e degli accordi aziendali. L'Accordo integrativo del 2012 tra Compagnia e Gruppo Agenti fa infatti obbligo alla compagnia di quantificare e regolare le sopraprovvigioni "per mezzo di regolazioni contabili nel mese di aprile dell'esercizio successivo a quello considerato". La compagnia ha, invece, proposto una compensazione con le partite non assicurative di cui al conto gestionale discostandosi dall'accordo aziendale del 2012;
- le somme trattenute dall'intermediario, peraltro di modesta entità, non erano dunque riferibili alla conclusione di affari per i quali è stata eseguita la rimessa ma a sovraprovvigioni afferenti diverse operazioni anteriori.
Concluse rilevando l'insussistenza degli illeciti contestati e dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa e dispose l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.
IV
Disposta e espletata CTU contabile, con sentenza n. 4534/21 dell' 11 ottobre 2021, notificata il
15.10.2021, il tribunale di Torino:
- rigettò le domande dell'agente, ritenendo fondato il recesso per giusta causa per avere la Parte_1 interrotto il pagamento dell'indennità di rivalsa, omettendo di corrispondere anche la parte dovuta;
- ritenne tali considerazioni assorbenti rispetto ai restanti due motivi di recesso;
- preso atto dei pagamenti intervenuti in corso di causa, condannò a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di €. 3.699,81, oltre interessi dal 2 gennaio 2019 al saldo;
pagina 10 di 20 - dichiarò interamente compensate le spese processuali e pose definitivamente quelle di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Con particolare riferimento al primo motivo di recesso il tribunale sostenne quanto segue:
- l'art. 37 ANA prevede la rideterminazione della rivalsa nel caso in cui intervengano riduzioni di portafoglio ai sensi dell'art. 8 bis;
- l'art. 8 bis, per quanto stabilito anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 5221/2016), riguarda le riduzioni di portafoglio in senso proprio, ossia avvenute non con parziale dismissione dello stesso (fatto che rientra nella politica commerciale della compagnia), ma con trasferimento o frazionamento di esso senza perdita di disponibilità per la preponente;
- pertanto, la riduzione del portafoglio attuata da non dava diritto, nel caso di specie, alla CP_1 riduzione dell'indennità di rivalsa;
- in senso contrario non influiva la deliberazione n. 3245/II del Collegio di garanzia (sopra Org_1
richiamato), il quale espressamente non entra nel merito della fondatezza delle opposte posizioni in conflitto, né aveva rilevanza il provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio, il quale non spiega il fondamento contrattuale e normativo dell'assunto secondo cui avrebbe CP_1 dovuto rideterminare l'ammontare della rivalsa tenendo conto della diminuita redditività della rivalsa;
- la dismissione di parte del portafoglio da parte di e la rideterminazione delle tariffe non CP_1
erano in violazione del principio di buona fede perché non si trattava di comportamenti univocamente ed intenzionalmente diretti a ledere la posizione dell'agente, rientrando nell'autonomia negoziale della compagnia la variazione delle tariffe e la valutazione della convenienza economica della protrazione del contratto tenendo conto del rapporto premi/sinistri;
- la prova che avesse inviato le disdette e stabilito premi e scontistiche al fine di ledere la CP_1 Pt_1 neppure era ricavabile dalle istanze istruttorie formulate da quest'ultima, essendo i relativi capitoli di prova generici e/o valutativi;
- conseguentemente, la richiesta di riduzione della rivalsa era infondata anche sotto questo profilo;
- si trattava, a questo punto, di valutare se la pretesa alla riduzione dell'indennità costituisse giusta causa di recesso alla stregua dell'art. 2119 cod. civ., applicabile anche al contratto di agenzia;
- in tale contratto tuttavia, ed ai fini di valutare la gravità della condotta, il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, sicchè ai fini della legittimità del recesso
è sufficiente anche una violazione di minore consistenza e, per la NE (con principio valevole simmetricamente per l'ipotesi di recesso del preponente), un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
pagina 11 di 20 - la condotta attorea non si era limitata ad un'unilaterale riduzione dell'importo della rata in scadenza ma all'integrale diniego del pagamento della medesima e alla dichiarazione di non voler pagare le rate a scadere né nella misura dovuta né in misura parziale, qualora la compagnia avesse concesso una riduzione, e tale dichiarazione costituiva a tutti gli effetti una promessa di inadempimento;
- la rilevanza di tale determinazione andava considerata in relazione all'importo, non di scarsa importanza, e del coefficiente soggettivo dell'attrice, che aveva posto in sostanza un ricatto (seppure senza rilevanza penale) camuffato da eccezione d'inadempimento, oltre che una forma di autotutela non consentita, dopo essersi avvalsa di un consulente professionale che avrebbe dovuto rappresentarle il quadro contrattuale e normativo di riferimento;
- tali considerazioni erano sufficienti a giustificare il recesso tenendo conto che, comunque, quanto al secondo motivo erano condivisibili le considerazioni svolte dall' nella deliberazione 3245/II del Org_1
6 marzo 2019 e, quanto al terzo motivo, andava esclusa la rilevanza delle dichiarazioni conflittuali stante il reciproco deterioramento dei rapporti e dell'insegnamento della NE;
Quanto sopra premesso, in merito alle domande di contenuto economico il tribunale rilevò quanto segue:
a. l'indennità per riduzione portafoglio ex art. 8 bis non era dovuta, non essendovi stata alcuna riduzione in senso proprio;
b. l'art. 18 ANA prevede che, in caso di recesso per giusta causa, spettino all'agente solo le indennità di cui agli articoli da 27 a 33: non erano quindi dovute le indennità ex art. 13, 7 [Accordo integrativo], 25
(peraltro di ammontare nullo) e 26;
c. era dovuta l'indennità ex art. 27, quantificata in sede peritale in €. 41.082,00: avendo Reale corrisposto il minor importo di €. 37.980,55, residuava un credito di di €. 3.101,45; Pt_1
d. era dovuta l'indennità ex art. 28 ANA, concordemente quantificata in €. 3.740,61 e già versata;
e. le provvigioni maturande ex art. 20 ANA, richieste dall'agente nella misura di €. 14.321,70, erano state riquantificate dal CTU in €. 6.296,30 e, alla data della sentenza, già integralmente corrisposte dalla Compagnia;
f. l'attrice aveva chiesto il ricalcolo del piano di ammortamento della rivalsa portafoglio e la condanna di alla restituzione della somma di €. 149.095,58, pari alla differenza tra quanto versato (€. CP_1
352.449,19) e quanto dovuto (€. 203.353,61); il calcolo di si fondava sulla riduzione del 50% Pt_1
della rivalsa originariamente quantificata (riduzione tendenzialmente corrispondente alla riduzione del
60% delle provvigioni rispetto a quelle del primo anno di gestione) e al ricalcolo degli interessi senza applicazione dell'ammortamento alla francese e computando gli interessi semplici al tasso del 3% annuo;
l'importo dell'indennità tuttora dovuta, indicato da in €. 98.387,60, era stato CP_1
pagina 12 di 20 riquantificato dal CTU in €. 97.789,24; il consulente aveva altresì affermato che entrambi i criteri di calcolo degli interessi (quello applicato da e quello proposto da erano entrambi CP_1 Pt_1 astrattamente compatibili con l'art. 37 ANA, sicchè, avendo l'agente sollevato le prime contestazioni solo nel 2017, tale condotta implicava l'implicita adesione dell'agente al metodo di calcolo applicato da controparte;
andava quindi restituito a il maggior importo corrisposto ma non dovuto, pari ad Pt_1
€. (98.387,60-97.789,24=) 598,36;
g. la domanda risarcitoria era da respingere, essendo stata esclusa l'illiceità della condotta;
h. la domanda di restituzione della fideiussione era parimenti da respingere, essendo riconoscibile a favore dell'attrice solo il rimborso della differenza tra quanto percepito dalla compagnia e quanto dovuto, pari ad €. 598,35, già sopra computato;
i. risultava quindi un credito complessivo di pari ad €. 3.699,81 oltre interessi legali (in Pt_1
mancanza di diffida di pagamento anteriore) dalla domanda giudiziale al saldo;
Il primo giudice, infine, rilevò che e residue istanze istruttorie delle parti erano da respingere per le assorbenti considerazioni di cui sopra e diede atto del tardivo deposito del doc. 39 attoreo e della conseguente irrilevanza processuale delle allegazioni riguardanti la in quanto Controparte_10
formulate ben dopo la maturazione delle preclusioni di legge.
V
Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale la con atto notificato il 12 Parte_1 novembre 2021, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate in primo grado, dedotte le somme già riconosciute a suo favore dal tribunale.
Si è costituita chiedendo la reiezione dell'appello principale e proponendo appello CP_1
incidentale avverso il capo della sentenza con cui il tribunale aveva compensato tra le parti le spese di lite.
Con ordinanza 16 maggio 2023, resa all'esito di trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI della DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame sostiene quanto segue: Parte_1
a - l'art. 2119, applicabile al rapporto di agenzia, richiede, ai fini del giusto recesso, la malizia e la malafede laddove nel caso di specie l'agente aveva preannunciato con franchezza il proprio inadempimento;
pagina 13 di 20 - d'altronde, a fronte dell'inadempimento di al pagamento dell'indennità di rivalsa, Pt_1 CP_1
avrebbe potuto attivare la tutela giuridica od escutere la fideiussione, non invece recedere dal
[...]
rapporto;
b - tra l'affermazione di di non volere pagare la rivalsa e la declaratoria di recesso erano Pt_1
trascorsi otto mesi, con conseguente insussistenza di una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, come stabilito dall'art. 2119 cod. civ.;
- peraltro, non avrebbe avuto senso eseguire (a febbraio-marzo 2018) un'ispezione a carico di un agente che aveva già commesso un fatto che rendeva impossibile la prosecuzione del rapporto;
2. Con il terzo motivo (il secondo non è trattato) l'appellante sostiene che il tribunale abbia minimizzato la portata delle deliberazioni dell' organo di diritto pubblico iper specializzato Org_1
nella materia che costituisce oggetto della presente causa, il quale ha archiviato il procedimento disciplinare e quello sanzionatorio posto che il comportamento dell'agente era sorretto da un evidente elemento soggettivo, consistente nell'esercizio d un diritto, perlomeno putativo;
3. Con il quarto motivo la sostiene: Pt_1
- che, nel corso del rapporto e della causa, aveva semplicemente invocato la proporzionalità che deve sussistere tra il portafoglio affidato e la rivalsa a quest'ultimo addebitata, utilizzando l'art. 8 bis ANA solo come parametro per rideterminare la rivalsa portafoglio ovvero per quantificare un corrispondente indennizzo per la riduzione;
non aveva, invece, fatto riferimento al mancato rispetto della disciplina prevista per la riduzione “in senso proprio” di cui all'art. 8 bis per dimostrare il proprio diritto alla riduzione;
- che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, affinchè abbia dignità il diritto, anche putativo, della ad ottenere una riduzione della rivalsa non occorra dover provare la malafede di Pt_1 CP_1
[...]
- del resto, come provano i bilanci della (producibili in quanto di formazione Controparte_11
successiva alla scadenza dei termini per il deposito dei documenti) questa società non paga la rivalsa visto il modesto portafoglio ricevuto;
4. L'appellante principale dichiara poi di condividere l'impostazione del tribunale in merito al secondo ed al terzo addebito.
5. I motivi sopra esposti, da trattare congiuntamente in quanto tra di loro strettamente connessi, sono fondati, per quanto di ragione.
5.1. La non ha impugnato la decisione del tribunale secondo la quale, sulla scorta di Pt_1 quanto stabilito dalla NE, la riduzione del portafoglio disciplinata dall'art. 8 bis ANA, la quale consente la rideterminazione dell'indennità di rivalsa a mente del successivo art. 37, è unicamente la pagina 14 di 20 c.d. riduzione “in senso proprio”, ossia quella che si verifica nei casi in cui la compagnia preponente mantiene la disponibilità del portafoglio stesso, come nel caso di trasferimento o frazionamento dello stesso in favore di altri.
Nel caso di specie riduzione del portafoglio “in senso proprio” non vi è stata e non è quindi possibile invocare la rideterminazione della rivalsa ex art. 37, quarto comma, ANA, né pretendere la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 8 bis, terzo comma.
Neppure sarebbe possibile applicare tali istituti ad ipotesi di riduzione del portafoglio diverse da quelle contemplate dalla contrattazione, in quanto non previste e non volute dalle parti collettive, la cui volontà è stata cristallizzata nell'accordo.
E, tuttavia, la richiesta di riduzione dell'indennità avanzata nel corso del rapporto dalla Pt_1
non può considerarsi irragionevole e ciò è confermato dalla delibera di archiviazione del procedimento sanzionatorio emessa dall' organo iperspecializzato nella materia in esame, il quale ha Org_1 stigmatizzato il fatto che la redditività del portafoglio dell'impresa è risultata sostanzialmente compromessa anche a seguito di disdette unilaterali operate dalla compagnia, che tuttavia di tale compromessa redditività non ha tenuto conto, essendosi limitata a rimodulare il piano di rientro del debito di rivalsa dell'agenzia.
Non condivisibile è l'affermazione del tribunale, secondo cui la delibera ha implicitamente affermato che avrebbe dovuto rideterminare l'ammontare della rivalsa senza [tuttavia] individuare il CP_1 fondamento contrattuale e normativo dell'assunto: come traspare dal contenuto del provvedimento, infatti, il fondamento andrebbe ricercato nell'esigenza di proporzionalità tra la redditività del portafoglio ereditato dall'agente subentrante e l'ammontare dell'indennità di rivalsa che è tenuto a corrispondere.
Occorre inoltre considerare come la condotta della nel sottoporre alla compagnia la questione Pt_1 della rideterminazione dell'indennità sia stata del tutto trasparente, ciò che dimostra l'intimo convincimento dell'agente di rivendicare un proprio diritto e non invece, omettendo di corrispondere le rate d'indennità a scadere, di contravvenire ad un proprio obbligo.
Né è condivisibile l'assunto del tribunale secondo cui l'agente, astenendosi dal corrispondere almeno in parte l'indennità dovuta, avrebbe posto in essere un ricatto … camuffato nelle forme di un'eccezione di inadempimento palesemente illegittima (in sostanza: per l'innanzi non pagherò nulla, nemmeno una parte di quanto almeno in parte certamente dovuto, se non otterrò riduzione) (sentenza appellata, pag.
15). Dai calcoli svolti in causa dalla e fondati, da una parte, sulla rideterminazione Parte_1 della rivalsa in misura proporzionale alla perdita del portafoglio e, dall'altra, sul ricalcolo degli interessi secondo un criterio alternativo a quello utilizzato da ma - secondo il CTU CP_1
pagina 15 di 20 nominato dal tribunale - pur sempre compatibile con il disposto dell'art. 37 ANA, l'agente avrebbe già pagato alla compagnia €. 149.095,58 in più rispetto a quanto dovuto sino al momento del recesso (cfr. atto di citazione, pag. 43).
Non in termini, come correttamente rilevato dall'appellante principale, è il principio affermato da Cass. civ., sez. L., n. 1728/2014, che ha ritenuto correttamente accertata la giusta causa di recesso dell'agente in ragione del mancato pagamento di provvigioni da parte dell'agente: nel caso affrontato dalla
Suprema Corte, infatti, l'inadempimento era stato posto in essere a danno della parte debole del rapporto ed aveva riguardato la corresponsione delle provvigioni, che costituiscono l'essenza del sinallagma contrattuale, non di un'indennità.
D'altronde, il fatto che la sospensione del pagamento dell'indennità di rivalsa, in attesa di una sua diversa quantificazione, fosse insufficiente a fondare il recesso per giusta causa del preponente è dimostrato dal comportamento stesso tenuto da la quale, nonostante avesse CP_1 Pt_1 preannunciato la sospensione del pagamento dell'indennità sin dal mese di dicembre 2017 e l'avesse attuata già dal mese di gennaio 2018, ha atteso sino a luglio per intimare il recesso, provvedendo a febbraio e marzo ad eseguire un'ispezione nei locali dell'agenzia la quale aveva un'indubbia connotazione inquisitoria e tuttavia, come confermato dallo stesso Ivass nella deliberazione n. 3245/II, aveva … dovuto constatare la regolarità dei fogli di cassa ed al massimo "lievi anomalie" non suscettibili di specifiche contestazioni.
Sotto altro profilo, l'avere indugiato per mesi prima di intimare il recesso rende il CP_1
provvedimento disciplinare impugnato incompatibile con i presupposti normativi che ne disciplinano l'esercizio, ossia, a mente dell'art. 2119 cod. civ., con l'esistenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Si osserva, da ultimo, che a fronte dell'inadempimento dell'agente la compagnia ben avrebbe potuto richiedere un decreto ingiuntivo od anche solo semplicemente escutere la fideiussione, come poi ha fatto, sicchè, in definitiva, l'intimazione del recesso per giusta causa non appare giustificata.
5.2. Quanto al secondo motivo di recesso, fondato sull'avere la trattenuto una parte dei premi Pt_1 spettanti alla compagnia, pari ad €. 15.783,80, trasferendoli dal conto separato al conto di gestione, motivo di appello riproposto da ex art. 346 cpc, ritiene la Corte di aderire all'orientamento CP_1 espresso dall' il quale, per quanto sopra richiamato, ha riconosciuto l'inadempimento Org_1 dell'agente sottolineando tuttavia come tale comportamento fosse stato originato dall'illegittimo trattenimento delle sovraprovvigioni da parte della preponente e quindi, in definitiva, che l'incolpata abbia agito nell'intima consapevolezza di esercitare un proprio diritto, simmetricamente corrispondente alla operazione in autotutela e aveva posto in essere la compagnia, e da questa
pagina 16 di 20 soggettivamente legittimata. Che questo fosse l'aspetto dirimente della questione, d'altra parte, è confermato dal fatto che nessun provvedimento disciplinare è stato adottato nei confronti di Pt_1
e nessun provvedimento sanzionatorio a carico della società.
[...]
5.3. Il terzo motivo di recesso invece, la cui rilevanza è stata esclusa dal tribunale, non è stato riproposto dalla compagnia in appello.
5.4. Per tutto quanto testè esposto, non sussistevano i presupposti del recesso per giusta causa, il quale va pertanto convertito in recesso ad nutum senza motivazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 19579/2016), con le conseguenze, sotto il profilo economico, che si vanno ad illustrare.
6. Al punto 5 dell'atto di appello (pagg. 20 e ss) la ripropone dunque le Parte_1
rivendicazioni economiche rigettate dal primo giudice.
6.1. L'indennità per riduzione del portafoglio di agenzia, ex art. 8 bis ANA, non è dovuta per le considerazioni svolte al precedente paragrafo 5.1., non avendo la compagnia effettuato una riduzione del portafoglio in senso proprio.
6.2. L'indennità sull'incremento del monte premi dei rami elencati all'art. 24 ANA, dovuta ex art. 25
ANA, è pacificamente pari a zero (in caso di recesso ad nutum senza indicazione dei motivi sono dovute le indennità di risoluzione di cui agli artt. 25 a 33 ANA, in base a quanto disposto dall'art. 12 ter ANA).
6.3. L'indennità in base agli incassi elencati all'art. 24 ANA, dovuta ex art. 26 ANA, è liquidata dall'appellante principale in €. 81.534,32, sulla base dell'ammontare complessivo dei premi lordi incassati negli anni interi di gestione, quantificato in €. 17.799.127,14. richiama le difese svolte in primo grado (comparsa di risposta, pag. 30, paragrafo 21), in CP_1
cui aveva puntualizzato che i premi effettivamente incassati dall'agente nel periodo 1.01.2008 –
31.12.2017 risultano pari ad €. 14.637.033, 97 (e non ad €. 17.799.127,14), per cui l'indennità ex art. 26 ANA ammonterebbe a 67.304,90 euro (e non, invece, a 81.534,32 euro).
Poiché tale precisazione non è stata contestata dalla la quale nella memoria n. 1 si è limitata a Pt_1
rinviare alla disponenda CTU (cfr. memoria istruttoria n. 1, pag. 21, paragrafo 8), può porsi a base della decisione l'importo indicato dalla compagnia.
6.4. L'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta ex art. 13, quarto comma, lett. F, ANA, è stata quantificata da in €. 35.835,72 sulla base di un gettito provvigionale complessivo registrato Pt_1 nell'anno solare 2017 pari ad €. 147.126,25. richiama le difese svolte in primo grado (comparsa di risposta, pag. 31, paragrafo 23), in CP_1 cui aveva puntualizzato che le effettive provvigioni liquidate nell'esercizio precedente la cessazione del pagina 17 di 20 rapporto (2017) ammontavano ad €. 136.511,34 (e non a 147.126,25 euro), per cui l'indennità in oggetto ammonterebbe a 33.250,26 euro (e non, invece, a 35.835,72 euro).
Neppure tale precisazione è stata contestata dalla (cfr. punto precedente), sicchè può essere Pt_1 posta a base della quantificazione delle somme dovute all'agente l'importo indicato dalla compagnia.
6.5. L'indennità supplementare recesso impresa ex art. 7 dell'Accordo integrativo (migliorativo), che sostituisce l'art. 12 ter ANA, è stata quantificata da in €. 137.123,43, sulla base dei corrispettivi Pt_1 complessivamente liquidati all'agente nell'ultimo triennio elencati alle pagg. 21 e 22 dell'atto di appello. contesta i conteggi di controparte e richiama le (analitiche) difese svolte in primo grado CP_1
(comparsa di risposta, paragrafo 24, pagg. 31-32), affermando che l'indennità ex art. 7 viene ad essere pari a € 114.987,02 (e non a € 137.123,44, come affermato da . Pt_1
Di nuovo, in mancanza di una contestazione specifica dell'agente vanno considerati gli importi riconosciuti dalla compagnia.
6.6. La ripropone quindi le difese, già svolte in primo grado, inerenti il ricalcolo del piano di Pt_1
ammortamento della rivalsa portafoglio e dei relativi interessi.
L'indennità di rivalsa non può essere ridotta per quanto accertato al precedente paragrafo 5.1.
Quanto al ricalcolo degli interessi, l'agente si è limitato a riproporre le proprie precedenti difese senza censurare la ratio decidendi del tribunale il quale, premesso che sia il criterio di calcolato adottato dalla compagnia sia quello proposto dall'agente in causa sono astrattamente compatibili con l'art. 37 ANA, ha rilevato che dall'inizio del rapporto al momento in cui l'agente ha sollevato le prime contestazioni, nel 2017, le rate erano state calcolate con la metodologia adottata da senza CP_1 contestazioni da parte di ed ha concluso che tale condotta comprova l'implicita adesione di Pt_1
al metodo di calcolo applicato da , respingendo le domande Parte_1 CP_1 formulate dall'agente sul punto.
6.7. Le ulteriori domande di contenuto economico formulate in primo grado e disattese dal tribunale
(come, ad es., quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale), pur essendo state riproposte nelle conclusioni non hanno formato oggetto di alcuna specifica censura e neppure di alcun richiamo in atto di appello e non possono quindi essere esaminate.
Parimenti non contestata è stata la motivazione con cui il tribunale ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla in primo grado e riproposte in appello. Pt_1
6.8. In definitiva, va condannata a corrispondere all'agente la somma, ulteriore rispetto a CP_1 quella riconosciuta in primo grado, di €. (67.304,90 + 33.250,26 + 114.987,02 =) 215.542,18 oltre pagina 18 di 20 interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal 2 gennaio 2019 al saldo (non essendo stata contestata l'affermazione del tribunale che ha rilevato l'assenza di diffide stragiudiziali anteriori).
7. ha proposto appello incidentale relativo al capo di sentenza che ha compensato CP_1
le spese processuali, sostenendo che le domande della sono state respinte in toto quanto alla Pt_1
pretesa illegittimità del recesso per giusta causa ed accolte in minima parte quanto alle pretese di contenuto economico.
All'esito dell'appello, il gravame incidentale va rigettato e le spese processuali del doppio grado, atteso l'accoglimento parziale, ma significativo, delle domande dell'agente, possono essere compensate per un terzo, con condanna di a rimborsare a i restanti due terzi. CP_1 Parte_1
Tali spese sono liquidate, per l'intero:
- per il primo grado in complessivi €. 14.103,00 – di cui €. 2.552,00 per la fase di studio, €. 1.628,00 per quella introduttiva, €. 5.670,00 per quella istruttoria ed €. 4.253,00 per quella decisionale - e
- per l'appello in complessivi €. 9.991,00 – di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per quella introduttiva ed €. 5.103,00 per quella decisionale, oltre, per ciascun grado, rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge.
Le spese della CTU, liquidate come in primo grado, sono definitivamente poste a carico di CP_1
per due terzi e di per il restante terzo.
[...] Parte_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'appellante incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4534/2021 emessa inter partes dal tribunale di Torino e rigettando l'appello incidentale proposto da avverso la stessa sentenza, Controparte_1
- condanna a corrispondere a in aggiunta rispetto a quanto stabilito CP_1 Parte_1 con la sentenza impugnata, l'importo di €. 215.542,18 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal 2 gennaio 2019 al saldo;
- condanna a rimborsare a i due terzi delle spese di lite del primo grado, CP_1 Parte_1
che si liquidano per l'intero in complessivi € 14.103,00 per compensi, € 1.686,00 per CU ed €. 27,00 per diritti di cancelleria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge, dichiarando compensata la parte residua;
- pone le spese della CTU, liquidate dal tribunale, definitivamente a carico di per due terzi CP_1
pagina 19 di 20 e di per un terzo;
Parte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a i due terzi delle spese di lite dell'appello, che CP_1 Parte_1 si liquidano per l'intero in complessivi €. 9.991,00 per compensi, €. 2.529,00 per CU ed €. 27,00 per diritti di cancelleria, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA se prevista per legge, dichiarando compensata la parte residua;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante incidentale. CP_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
29.12.2023.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Tiziana Maccarrone
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