Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
La prescrizione decennale del diritto a rivalutazione ed interessi su ratei di prestazioni assistenziali pagati in ritardo decorre dalla data di maturazione dei singoli ratei, eccettuati quelli scadenti nei centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda amministrativa, per i quali decorre dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda. Il pagamento della sorte capitale dei ratei scaduti, senza espressa riserva di pagamento successivo degli accessori, non costituisce riconoscimento del debito, ne' condiziona l'esercizio dell'azione diretta al pagamento della rivalutazione e degli interessi
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12305 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato a via dei Portoghesi, 12 in Roma;
- ricorrente -
contro
TT TO;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1064 del 11.11.2000, reg. gen. n. 1366/98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.9.2000 il Tribunale di Potenza rigettava l'appello del Ministero dell'Interno nei confronti di LA TO, confermando che il diritto a rivalutazione ed interessi sui ratei di una prestazione assistenziale, riconosciuta con decorrenza 1.10.1986 e corrisposta con arretrati nel dicembre 1991, non era prescritto alla data della proposizione nel 1997 della domanda giudiziale non essendo decorso il termine decennale dalla data del pagamento della sorta capitale, che costituiva riconoscimento del diritto azionato ed anche il momento dal quale il LA poteva esercitare il suo diritto.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo il Ministero dell'Interno, il LA non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2944 e 2956 c.c., contesta che il pagamento della sola sorta capitale costituisca riconoscimento del debito per gli accessori e che dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al pagamento di essi non si potesse far valer il diritto agli accessori.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 25.7.2002, n. 10955, hanno confermato la prevalente giurisprudenza di questa sezione sulla questione e cioè che i rivalutazione ed interessi, nel regime applicabile ratione temporis alla fattispecie anteriore alla legge n. 412 del 1991, partecipano della stessa natura del diritto ai singoli ratei cui ineriscono e maturano dalla data di scadenza di essi, escludendo per i primi ratei il periodo concesso all'ente per deliberare sulla domanda, e cioè di 120 giorni dalla presentazione di essa. Hanno precisato che anche essi, prima del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, sono illiquidi con la conseguenza che è applicabile la prescrizione decennale. Hanno anche affermato che il pagamento della sorta capitale, quale pagamento parziale dell'unitaria obbligazione, lascia permanere l'illiquidità della prestazione e non vale quale riconoscimento del diritto nella sua integrità e quale fatto interruttivo del decorso della prescrizione.
È inoltre principio costantemente affermato da questa Corte che solo l'impossibilità legale di esercitare un diritto impedisce ex artt. 2935 c.c. il decorso del termine della prescrizione, cfr., tra le tante, Cass nn. 9291 del 1997, 15622 del 2001, 2913 del 2002. La sentenza impugnata che ha, erroneamente ritenuto che il solo pagamento della sorta capitale dei ratei scaduti costituisse insieme riconoscimento del diritto agli accessori sui medesimi e presupposto per la possibilità di far valere il diritto ai medesimi, va cassata.
La causa va rinviata ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto. "La prescrizione decennale del diritto a rivalutazione ed interessi su ratei di prestazioni assistenziali pagate in ritardo decorre dalla data di maturazione del singolo ratei, eccettuati quelli scadenti nei centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda amministrativa per i quali decorre dal 121^ giorno successivo alla domanda. Il pagamento della sorta capitale, senza espressa riserva di pagamento successivo degli accessori, non costituisce riconoscimento del debito, ne' condiziona l'esercizio dell'azione diretta al pagamento della rivalutazione e degli interessi." Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003