Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12305
CASS
Sentenza 21 agosto 2003

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La prescrizione decennale del diritto a rivalutazione ed interessi su ratei di prestazioni assistenziali pagati in ritardo decorre dalla data di maturazione dei singoli ratei, eccettuati quelli scadenti nei centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda amministrativa, per i quali decorre dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda. Il pagamento della sorte capitale dei ratei scaduti, senza espressa riserva di pagamento successivo degli accessori, non costituisce riconoscimento del debito, ne' condiziona l'esercizio dell'azione diretta al pagamento della rivalutazione e degli interessi

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12305
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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