Articolo 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 388Articolo 390
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 389.
(Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti)
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo e' pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo ((203, comma 3, del codice,)) e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, ((e' pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice,)) oltre alle spese del procedimento ((e)) non da' luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996