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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 665/2020 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. TOLA Parte_1
CARLO che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato nei termini di legge, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , chiedendone la condanna all'indennizzo del danno CP_1 biologico derivato da malattia professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2°, del Decreto
Legislativo 23.02.2000 n° 38, contestando la definizione sfavorevole del procedimento amministrativo promosso.
L , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione triennale del CP_1 diritto fatto valere ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 1124/1965, e nel merito il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, ribadendo la fondatezza degli accertamenti svolti in fase amministrativa dai propri funzionari.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 01/07/2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda deve essere respinta in quanto infondata.
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che la patologia denunciata, costituita da ernie e protrusioni discali è stata certificata per la prima volta, dalla dott.ssa in data Persona_1
18/04/2015, “lombalgia in pz con spondiloartrosi e discopatie multiple degli spazi discali e cervicali”, e prescritta, quindi, una RM con cure di FKT. La RM, che veniva eseguita il 08/07/2015 , evidenziando svariate ernie e protrusioni, confermata, poi, in diversi successivi controlli, in data
26/08/2015 e 02/10/2015, con prescrizione di busto ortopedico e stecche. Nonché, nella RM del
18/09/2015 e RM del 27/01/2016, e nella visita specialistica del 24/02/2016, ove veniva consigliato di “evitare pesi, i sovraccarichi di colonna, la stazione eretta prolungata, l'uso di fascia lombare semirigida nelle fasi algiche e durante l'attività lavorativa”, ed in una RX del 06/12/2016”.
Pertanto, detta documentazione medica attesta l'esistenza della patologia oggetto di causa già presente e riconoscibile quale malattia professionale indennizzabile già dall'anno 2015.
Avendo la ricorrente presentato l'istanza amministrativa in data 03/02/2020, ben oltre i cinque anni dalla predetta certificazione, si è quindi prodotta l'estinzione della pretesa per effetto del maturare del termine prescrizionale di legge.
Le certificazioni mediche costituiscono il fatto noto idoneo, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.,
a determinare la decorrenza del termine di prescrizione quali eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, da cui questi abbia potuto trarre gli elementi idonei a rendersi conto dell'esistenza della patologia, della sua natura professionale e dell'indennizzabilità a termini di legge.
Pertanto, l'uso del busto ortopedico, stecche, fascia lombare semirigida nello svolgimento dell'attività lavorativa erano sufficienti per poter ricollegare l' origine professionale della malattia e del raggiungimento sin dall'anno 2015 della soglia di indenizzabilità legale.
Lo stesso CTU ha precisato che la soglia legale di indennizzabilità era stata raggiunta già con le certificazioni predette del 2015 e 2016, confermando che le stesse presentavano tutti i requisiti per ricondurvi la decorrenza del termine prescrizionale.
Inoltre, la ricorrente non ha dato prova di avere lavorato oltre due ore al giorno, ad eccezione di piccoli periodi di tempo, come risulta dall'estratto contributivo in atti. Ed invero, per stessa ammissione della ricorrente e dalla prova testimoniale in atti, è stato confermato che l'orario di lavoro era limitato a due ore al giorno, vedi le dichiarazioni rese dai testi
(udienza 09/01/2024), (udienza del 14/07/2022), Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(udienza del 14/07/2022), (udienza del 14/07/2022),
[...] Testimone_4 Testimone_5
(udienza del 14/07/2022).
Anche il CTU nominato, nella bozza peritale, ha escluso l'origine professionale dell'affezione in quanto il tempo di lavoro di sole due ore giornaliere, è da ritenere insufficiente a determinarne l'insorgenza della patologia lamentata, e solo qualora parte attrice avesse dimostrato di avere lavorato per più di due ore giornaliere conclude nel seguente modo:
“......La signora è affetta da: lombalgia cronica da spondiloartrosi, protrusioni ed
Pt_1 ernie discali multilivello. Questa patologia è di comune riscontro nella popolazione, in specie in individui dell'età della signora Per quanto è risultato dalla documentazione agli atti
Pt_1 ritengo che l'esposizione lavorativa per 2 ore al giorno e 5 giorni alla settimana, non abbia influito in maniera significativa al determinismo della patologia del rachide lombare di cui la signora è affetta. Nel ricorso dell'avvocato Tola è riportato che l'orario di lavoro della
Pt_1 signora dal 1977 era di 4 -5 ore al giorno. Non è specificato per quanti giorni alla
Pt_1 settimana. Dal 1992 l'orario di lavoro è stato di due ore al giorno per 5 giorni alla settimana.
Ritengo debba essere dimostrato l'orario di lavoro della signora dal 1977 al 1992. Se Pt_1 corrispondesse al vero un lavoro settimanale di 20- 25 ore alla settimana come operaia delle pulizie, questo potrebbe avere favorito l'inizio di una patologia che si è estrinsecata con caratteri patologici successivamente. Gli esiti di questa patologia dimostrata strumentalmente e obiettivati durante la visita odierna determinano nella signora un danno biologico del Pt_1
7%. Questo valore di danno biologico potrebbe essere riconosciuto sin dalla data di presentazione della domanda del 07.02.2020. In questa data le R.M. eseguite avevano evidenziato la patologia.”
La domanda viene pertanto rigettata, sulla base delle risultanze documentali e dell'istruttoria espletata e delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici, procedurali o metodologici.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, ha prodotto la dichiarazione prevista Parte_1 dall'articolo 152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Non ravvisandosi temerarietà nell'azione esperita da parte ricorrente, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, appare rispondente a giustizia, ai sensi dell'articolo
92 CPC, disporre l'integrale compensazione le spese processuali, e porre le spese di CTU a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
➢ dichiara interamente compensate le spese processuali;
➢ pone a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Oristano, addì 01 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Sanna