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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 355/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 355/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. RAMBO RAFFAELE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto. Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto a Gela matrimonio civile il 6.4.2010, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Gela, anno 2010 Parte I n. 17, unione dalla quale sono nati i figli a Persona_1
Gela il 31.8.2010, e , a Gela il 26.1.2015, chiedevano l'omologa della separazione Persona_2
1 consensuale nonché – cumulativamente – dello scioglimento del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 3.6.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e allo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 16.8.2025 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un
"risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del
Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
2 Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione n.
28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli minori.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Occorre, tuttavia, precisarsi che gli impegni assunti relativi alla cessione della quota parte dei beni immobili e dei beni mobili divisate dai coniugi possono essere accolti in quanto aventi efficacia meramente obbligatoria, come risulta dall'espressa rinuncia alla loro comparizione personale.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del P.M. all'accoglimento delle condizioni concordate dalle odierne parti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L.
n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (rectius siano comparsi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.), la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
9.4.1988 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel ricorso e ciò CP_1
a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
3 Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela Parte I n. 17, anno 2010);
- RIMETTE la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile, come da separata ordinanza;
- NULLA sulle spese;
Così deciso in Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE ER IO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 355/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. RAMBO RAFFAELE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto. Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto a Gela matrimonio civile il 6.4.2010, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Gela, anno 2010 Parte I n. 17, unione dalla quale sono nati i figli a Persona_1
Gela il 31.8.2010, e , a Gela il 26.1.2015, chiedevano l'omologa della separazione Persona_2
1 consensuale nonché – cumulativamente – dello scioglimento del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 3.6.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e allo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 16.8.2025 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un
"risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del
Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
2 Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione n.
28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli minori.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Occorre, tuttavia, precisarsi che gli impegni assunti relativi alla cessione della quota parte dei beni immobili e dei beni mobili divisate dai coniugi possono essere accolti in quanto aventi efficacia meramente obbligatoria, come risulta dall'espressa rinuncia alla loro comparizione personale.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del P.M. all'accoglimento delle condizioni concordate dalle odierne parti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L.
n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (rectius siano comparsi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.), la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
9.4.1988 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel ricorso e ciò CP_1
a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
3 Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela Parte I n. 17, anno 2010);
- RIMETTE la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile, come da separata ordinanza;
- NULLA sulle spese;
Così deciso in Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE ER IO
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