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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3494 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3494 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Prati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Milano, Via Cappuccini n. 19, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente a Parte_2 C.F._2
Seregno (MB), Via Dell'Oca n.30/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Viganò ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito a Seregno (MB), Via Rossini n. 44, giusta procura in atti e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: che il Tribunale di Monza, verificate le condizioni di legge e di accordo tra le parti, previa sostituzione dell'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., svolto ogni adempimento di rito, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora e il Parte_1
Signor a GO IN (VA) il 6 luglio 1992 (matrimonio trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune di GO IN al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 1992), ordinando agli
Ufficiali di Stato Civile del Comune di GO IN di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito alle seguenti CONDIZIONI
1) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano ad avanzare reciproca domanda di mantenimento. 2) Tutte le questioni patrimoniali tra i coniugi sono già state definite in sede di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Monza il 2 febbraio 2023 con decreto n. cronol.
1900/2023.
3) Le Parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti-pretese e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, alla data di sottoscrizione di queste condizioni, per qualsiasi titolo, ragione o causa dipendente e non dalla loro precedente unione matrimoniale, ove anche non espressamente dedotte in questo ricorso, ciò anche in via transattiva.
4) Ogni spesa e compenso professionale per l'assistenza legale prestata alle parti rimarrà a carico di ciascuna di esse, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012 (precedente articolo 68 lp).
5) Le Parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emenanda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale alle condizioni allegate alle note congiunte di trattazione scritta in data 27.01.2023 omologate del
Tribunale di Monza del 2.02.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 23.05.2024, così provvede:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 06.07.1992 (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di GO IN (VA), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GO IN (VA), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3494 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Prati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Milano, Via Cappuccini n. 19, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente a Parte_2 C.F._2
Seregno (MB), Via Dell'Oca n.30/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Viganò ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito a Seregno (MB), Via Rossini n. 44, giusta procura in atti e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: che il Tribunale di Monza, verificate le condizioni di legge e di accordo tra le parti, previa sostituzione dell'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., svolto ogni adempimento di rito, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora e il Parte_1
Signor a GO IN (VA) il 6 luglio 1992 (matrimonio trascritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune di GO IN al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 1992), ordinando agli
Ufficiali di Stato Civile del Comune di GO IN di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito alle seguenti CONDIZIONI
1) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano ad avanzare reciproca domanda di mantenimento. 2) Tutte le questioni patrimoniali tra i coniugi sono già state definite in sede di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Monza il 2 febbraio 2023 con decreto n. cronol.
1900/2023.
3) Le Parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti-pretese e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, alla data di sottoscrizione di queste condizioni, per qualsiasi titolo, ragione o causa dipendente e non dalla loro precedente unione matrimoniale, ove anche non espressamente dedotte in questo ricorso, ciò anche in via transattiva.
4) Ogni spesa e compenso professionale per l'assistenza legale prestata alle parti rimarrà a carico di ciascuna di esse, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012 (precedente articolo 68 lp).
5) Le Parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emenanda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale alle condizioni allegate alle note congiunte di trattazione scritta in data 27.01.2023 omologate del
Tribunale di Monza del 2.02.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 23.05.2024, così provvede:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 06.07.1992 (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di GO IN (VA), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GO IN (VA), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi