Articolo 2 della Legge 24 giugno 1958, n. 637
Articolo 1Articolo 3
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13 luglio 1958
Art. 2.
Per l'estensione, a favore delle piccole aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche verificatesi nell'inverno 1957-58 e nella primavera del 1958 in diverse localita' del territorio nazionale, delle provvidenze creditizie recate dal titolo III della citata legge 25 luglio 1957, n. 595 , l'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge medesima e' aumentata di lire 500 milioni.
I benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge sono estesi a favore dei piccoli imprenditori agricoli che abbiano avuto gravemente compromessi i risultati della campagna di produzione in corso dalle avversita' atmosferiche considerate nel precedente comma del presente articolo. A tale uopo e' autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di 50.000 quintali per una spesa di lire 275.000.000.
Entrata in vigore il 13 luglio 1958