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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2024, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 897/2015 R.G., a cui risultano riuniti i fascicoli portanti nn. R.G. 901/2015,
933/2015, 1573/2016, 3005/2017 e 3006/2017 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Brolo, via Vittorio Emanuele III n. 26 presso lo studio dell'Avv. Sara Maria
Gullotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria CP_1
Adelaide Nieddu e Michela Foti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2015, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
deducendo di aver espletato, come bracciante agricola, regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta PO CI ST, accumulando 101 giornate lavorative per gli anni 2013. Deduceva che per tale anno non era stata iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Rimasti infruttuosi il ricorso amministrativo, chiedeva, quindi, che fosse riconosciuto il proprio lavoro come dedotto, con la condanna dell' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi CP_1
anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2013 per le giornate indicate, e di conseguenza il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per il suddetto anno oltre alla rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l' con memoria del 04.10.2017, deducendo di aver disconosciuto per gli anni CP_1
2013 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro PO CI ST.
Eccepiva, quindi, la decadenza dall'azione giudiziaria non risultando essere stato presentato il ricorso per la mancata iscrizione nei termini di legge e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Inoltre, parte ricorrente presentava altri ricorsi nei quali chiedeva in particolare:
1. Nel fascicolo portante numero di R.G. 901/2015 la cancellazione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 per 101 giornate;
2. Nel fascicolo portante numero di R.G. 933/2015 la cancellazione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 per 101 giornate;
3. Nel fascicolo portante numero di R.G. 351/2022 la cancellazione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 per 51 giornate;
4. Nel fascicolo portante numero di R. G. 1573/2016 la cancellazione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 per 101 giornate;
5. Nel fascicolo portante numero di R.G. 3005/2017 l'annullamento dell'indebito relativo alla DS agricola 2012 dell'importo di euro 2.219,78, notificato dall' con nota CP_1 dell'08.09.2016;
6. Nel fascicolo portante numero di R.G. 3006/2017 l'annullamento dell'indebito relativo alla DS agricola 2011 dell'importo di euro 2.437,05, notificato dall' con nota CP_1
dell'08.09.2016.
Stante la presenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva, l'odierno Decidente disponeva con ordinanza emessa in data 09.11.2023 la riunione dei procedimenti portanti nn. R.G.
901/2015, 933/2015, 1573/2016, 3005/2017 e 3006/2017, ai sensi degli artt. 151 disp. Att. c.p.c. e 274
c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50/2022.
In data odierna la causa viene decisa. chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi Parte_1 anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta
PO CI ST.
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso, per cui va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata ex art. 22 D.L. 7/70 conv. in L. 83/70.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per l'annualità dedotta.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate agricole dagli elenchi dei CP_1 braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta PO
CI ST negli anni 2011, 2012 e 2013.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti non si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta PO CI Parte_1
ST per 101 giornate annue nell'anno 2011, 2012 e 2013.
Seppur il primo teste sentito, sig. asseriva che “Ho lavorato per Testimone_1
la ditta PO CI ST quale bracciante agricolo dal 2011 al 2013 per 101/102 giorni l'anno. Posso confermare che nel 2013, insieme a me e nel mio stesso periodo, ha lavorato anche la ricorrente per il mio stesso numero di giorni” (cfr. verbali di udienza del 24.02.2023), gli altri testi sentiti non riuscivano a confermare quanto detto dal sig. . Testimone_1 Infatti, il teste Sig.ra riferiva testualmente, che “Conosco la ricorrente Testimone_2 perché l'ho conosciuta sul posto di lavoro. Non mi ricordo esattamente quando l'ho conosciuto. So che effettivamente ha svolto attività lavorativa e spesso eravamo insieme;
tuttavia, non ricordo gli anni in cui la stessa ha lavorato per la ditta in oggetto né esattamente il numero di giornate. Credo ne abbia fatte meno di me” (cfr. verbali di udienza del 09.11.2023).
Tale posizione di dubbio veniva confermata ed ancor di più avvalorata dal teste Sig.ra Tes_3
, la quale riferiva che “Ho lavorato per la ditta PO CI ST per quasi 10
[...]
anni, cioè dal 2002 fino al 2012. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro. Ricordo che la ricorrente per alcuni anni ha lavorato insieme a me per la stessa ditta;
tuttavia, non mi ricordo né posso indicare esattamente in quali anni la stessa abbia lavorato né il numero di giornate svolte.” (cfr. verbali di udienza del 09.11.2023). Dello stesso avviso, erano anche gli altri testi sentiti, Sig.ra Persona_1
e , i quali non riuscivano a riferire sul numero di giornate espletate da parte
[...] Testimone_4
ricorrente. (cfr. verbali di udienza del 21.11.2022).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente
l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e
l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”.
Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste (e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. S.U. n. 1133 del 2000; Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022). Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea non può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente non ha provato con certezza ed in modo inequivocabile di aver lavorato per le giornate e l'annualità dedotta in ricorso con la ditta PO CI ST.
Il ricorso va rigettato.
Restano assorbite le ulteriori domande.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della resistente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018,
Cass. n. 27394 del 29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati.
P.Q.M.
il Tribunale, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 20.03.2015, a cui sono stati Parte_1 CP_1
riuniti i fascicoli portanti numeri di R.G. 901/2015, 933/2015, 1573/2016, 3005/2017 e 3006/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida CP_1 in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 4 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti