Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/04/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 42494/2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Vincenzi ATTORE contro (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Prezioso, elettivamente domiciliata P.IVA_1
Via Matteo Bandello n. 5, IL, presso il difensore CONVENUTA Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, in via principale, accertare e dichiarare che il dr. titolare di abbonamento presso il Centro Parte_1
Fitness Get Fit sito in IL di proprietà della società SPORTITALIA SSDRL, in data 28 marzo 2022 era vittima di un grave episodio di furto all'interno degli spogliatoi del medesimo centro sportivo e nel cui armadietto (n. 221) aveva riposto tutti gli effetti personali;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1783 e ss. cod.civ., accertare e dichiarare la responsabilità del Centro Fitness Get Fit in IL e per esso della società SPORTITALIA SSDRL corrente in IL, per aver gravemente violato l'obbligo di pagina 1 di 8
per l'effetto, condannare la società SPORTITALIA SSDRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, in conseguenza dell'evento per cui è giudizio, nella misura emergenda in corso di causa e comunque in misura non inferiore ad euro 30.000,00. Con interessi legali decorrenti dal dì del sinistro al momento del soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre oneri previdenziali e fiscali dovute sia della fase di mediazione che per il presente giudizio. Sentenza esecutiva.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, così GIUDICARE In via principale e nel merito: respingere tutte le domande di risarcimento danni svolte da parte attrice, poiché infondate sia nell'an che nel quantum;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere configurata una qualche responsabilità di in merito ai presunti danni riportati dal Controparte_2 dott. si chiede che la somma a titolo di risarcimento posta a carico Parte_1 dell'odierna convenuta sia determinata nei limiti di cui all'art. 1783 terzo comma c.c. per un valore massimo di € 600,00. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
IL , allegando: di Controparte_3 essersi iscritto, nell'anno 2018, presso la palestra Get Fit, sita in IL, via Piacenza n. 4, di proprietà della società convenuta;
che in data 28.03.2022, dopo avere terminato l'allenamento ed essere rientrato nello spogliatoio della palestra, si è reso conto che il lucchetto con cui aveva chiuso il proprio armadietto era stato forzato e che lo zaino ivi riposto – contenente effetti personali tra cui documenti di identità, carte di credito, bancomat, libretto di assegni ed un orologio Rolex modello Daytona di ingente valore economico e affettivo – era stato svuotato del suo contenuto;
di aver segnalato l'accaduto ad una dipendente della palestra presente in reception, di aver richiesto pagina 2 di 8 telefonicamente l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato e di aver, il giorno seguente, sporto querela presso gli Uffici della Questura di IL. L'attore, dopo avere dedotto l'applicabilità al caso di specie delle norme civilistiche concernenti il deposito in albergo, ha lamentato la responsabilità esclusiva della convenuta per l'evento occorso, che sarebbe stato causato dal comportamento negligente dei dipendenti della palestra, e che legittimerebbe l'integrale risarcimento dei danni da lui subiti, da quantificarsi almeno in € 30.000,00, importo corrispondente al valore di mercato dell'orologio Rolex. Ha, dunque, concluso per l'accertamento del furto sopra descritto e della responsabilità, per lo stesso, del centro fitness Get Fit di proprietà di Sportitalia s.s.d.r.l.; per l'effetto, ha chiesto la condanna della convenuta a risarcirlo dei danni subiti, patrimoniale e non, in misura non inferiore ad € 30.000,00 di cui si è detto, oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha escluso la propria responsabilità per il furto occorso all'attore all'interno del club Get Fit, rappresentando: - l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1784 c.c., considerato che non aveva consegnato i beni in Parte_1 oggetto ai dipendenti della palestra perché li custodissero, né costoro ne avevano illegittimamente rifiutato la custodia e neppure equivale a “consegna” il collocamento degli oggetti negli armadietti degli spogliatoi, privi di chiusura di sicurezza e non soggetti a controllo;
- che non è provato un comportamento negligente imputabile ad essa convenuta ex art. 1785bis c.c.; che, per contro, vi è colpa dell'attore a mente dell'art. 1785 c.c. poiché non avrebbe dovuto lasciare incustoditi, all'interno dell'armadietto, beni di valore asseritamente elevato, per i quali avrebbe potuto usufruire delle cassette di sicurezza offerte dal gestore del Club (art. 12.2, condizioni generali di contratto sub doc 2); che l'evento furto di cui si tratta, per la sua imprevedibilità, si configura quale forza maggiore, circostanza limitativa della responsabilità della convenuta ai sensi del menzionato art. 1785 c.c.; che, infine, qualora dovesse ravvisarsi una responsabilità di Sportitalia, deve applicarsi l'art. 1783.3 c.c., con conseguente riconoscimento all'attore dell'equivalente di cento volte il prezzo corrisposto per l'accesso alla palestra per giornata, e dunque € 600,00; che, peraltro, neppure risulta provata l'effettiva consistenza dei beni riposti all'interno dell'armadietto, con particolare riguardo all'orologio marca Rolex.
pagina 3 di 8 Ha dunque chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, qualora dovesse configurarsi una responsabilità di il contenimento della condanna Controparte_2 risarcitoria nei limiti di cui al citato art. 1783.3 c.c., per un valore massimo di € 600,00. Spirati i termini ex art. 183.6 c.p.c., con ordinanza resa in data 9.01.2024, per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, è stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore limitatamente ai capitoli ivi indicati, mentre è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attore medesimo;
così, escussi i testi e precisate le conclusioni dalle parti mediante note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale. Tanto premesso, risulta in fatto pacifico l'evento del furto occorso all'attore all'interno dello spogliatoio della palestra Get Fit di Via Piacenza n. 4, IL, il 28.03.2022, giorno in cui, recatosi presso il centro fitness, cui era iscritto, per usufruire dei relativi servizi, aveva subito la sottrazione degli oggetti riposti nel suo armadietto. Per quanto concerne l'effettiva consistenza di tali oggetti, occorre richiamare l'esito della prova orale, con la specificazione che non possono essere utilizzati i documenti inammissibilmente depositati dalla convenuta nel termine di cui all'art. 190.1 c.p.c. Entrambi i testimoni escussi, e hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato che entrato in palestra, indossava l'orologio Rolex, che aveva tolto T_ prima di allenarsi. In particolare, il teste , che si trovava nello spogliatoio della Tes_1 palestra quando vi ha fatto ingresso l'attore, con cui condivideva l'ora di lezione con il medesimo personal trainer, ha riferito che ha riposto il Rolex in uno zainetto T_ all'interno dell'armadietto dello spogliatoio a lui in uso e poi ha chiuso l'armadietto con un lucchetto di sua proprietà, e ha aggiunto: “Ho saputo del furto circa un'ora dopo che me ne ero andato, essendo stato contattato dal personal trainer il quale mi ha riferito che a avevano T_ aperto l'armadietto e rubato l'orologio”; il teste all'epoca personal Testimone_2 trainer dell'attore presso il centro Get Fit, ha riferito di avere appreso dallo stesso nell'immediatezza del fatto, la circostanza che il lucchetto del suo armadietto T_ era stato tranciato – come anche mostratogli – e che gli oggetti ivi riposti erano stati rubati (e cioè l'orologio in questione, i documenti e il portafoglio, contenuti nello zainetto). Ebbene, considerato che: - i testi hanno riferito di avere visto indossare Parte_1
l'orologio Rolex all'ingresso in palestra;
- il teste l'ha visto riporre il Rolex Tes_1 nello zainetto, inserire lo zainetto nell'armadietto e poi chiudere l'armadietto con un pagina 4 di 8 lucchetto di sua proprietà; - il teste , una volta terminato l'allenamento, ha visto Tes_2
l'attore far ritorno dallo spogliatoio con il lucchetto tranciato e, in sede testimoniale, ha riferito dichiarazioni di nell'immediatezza del fatto e, dunque, verosimilmente T_ genuine (Cass., Sez. 2, sent. n. 18352/2013); - la circostanza del furto è stata riportata, nell'arco di un'ora circa, dal al : - oggetti quali l'orologio, i documenti e Tes_2 Tes_1 il portafoglio, normalmente si indossano o si tengono con sé, deve, in definitiva, ritenersi provata l'effettiva introduzione all'interno della palestra, e il successivo furto, degli oggetti di proprietà dell'attore. Ciò premesso, trovano applicazione al caso di specie le disposizioni del codice civile di cui agli artt. 1783 ss. c.c., afferenti al “deposito in albergo”; precisamente la disposizione di cui all'art. 1786 c.c. può ben riferirsi anche a palestre o centri sportivi, luoghi in cui, per poter fruire agevolmente dei relativi servizi, il cliente deve necessariamente liberarsi degli effetti personali che, solitamente, porta con sé (“La disposizione contenuta nell'art. 1786 cod civ, la quale estende la disciplina del deposito in albergo anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili, è chiaramente esemplificativa e deve intendersi ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio” Cass., sez. 3, sent. n. 1740/1978). Ciò detto, va esclusa una responsabilità illimitata ex recepto di Sportitalia, a mente dell'art. 1784 c.c., norma che prescinde da un'indagine circa la sussistenza di colpa del gestore di albergo e luoghi assimilabili per le sole cose “consegnate in custodia” o per le quali la custodia sia stata illegittimamente rifiutata. Nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dall'attore, non si è verificata alcuna consegna di beni, da parte di al gestore del Club;
invero, la sola T_ introduzione di oggetti quali l'orologio, il portafogli e i documenti personali, nell'armadietto dello spogliatoio messo a disposizione dalla palestra aperto, privo di meccanismo di chiusura, se non assicurato dal cliente stesso con un lucchetto di sua proprietà, non equivale a consegna di tali oggetti in custodia al gestore;
neppure è allegato – prima ancora che dimostrato – che abbia chiesto ai dipendenti della T_ palestra di ricevere in custodia gli oggetti e che il personale si sia rifiutato di farlo. Deve altresì escludersi la configurabilità, nella fattispecie, dell'ipotesi di cui all'art. 1785bis c.c., norma che prevede una responsabilità illimitata dell'albergatore/gestore per pagina 5 di 8 le cose “portate” nei locali, purché sussista una sua colpa;
invero, non può muoversi un simile rimprovero a Sportitalia per l'evento furto. Si consideri, infatti, che l'attore si è limitato a contestare la condotta negligente dei dipendenti della palestra, che non avrebbero dovuto consentire l'ingresso ad un individuo sconosciuto e non iscritto al Club, senza nemmeno chiederne le generalità e la ragione del suo accesso al centro, ma le deduzioni attoree sul punto, oltre che generiche, sono rimaste sfornite di prova e, in ogni caso, non sono tali da integrare una condotta omissiva/carente sotto il profilo della vigilanza e organizzazione che possa far ritenere la convenuta responsabile per l'intero valore degli oggetti rubati;
nello specifico, risultano presenti telecamere di videosorveglianza all'ingresso del (cfr. pag. 4, atto di Pt_2 citazione) ma il furto si è verificato nello spogliatoio, area che, per sua stessa natura, non avrebbe potuto essere sottoposta da Sportitalia ad una stringente sorveglianza in presenza, né avrebbe potuto formare oggetto di videosorveglianza sulla scorta dei principi in materia di protezione dei dati personali (cfr. Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 nel testo vigente ratione temporis); la circostanza, poi, dell'ingresso all'interno del centro di uno sconosciuto che ivi avrebbe sostato per oltre un'ora è rimasta priva di dimostrazione, atteso che: - l'istanza ex art 210 c.p.c. avanzata dall'attore non è stata accolta, sia perché sarebbe stato in suo potere chiedere l'eventuale filmato alla P.S. intervenuta, sia perché, ove rimasto invece in loco, il video sarebbe risultato inevitabilmente sovrascritto;
- l'unico capitolo sul punto articolato è affetto da genericità e di per sé nulla prova. Infine, si aggiunga che il furto subito da è T_ precedente ad altri eventi analoghi verificatisi tempo dopo in altro centro Get Fit (doc 5 attore). D'altra parte non merita nemmeno accoglimento la tesi della convenuta circa la sussistenza di un comportamento colposo di che avrebbe agevolato l'evento T_ criminoso, così da elidere la responsabilità del gestore, a mente dell'art. 1785 c.c.; invero, le deduzioni in fatto delle parti, così come l'esito dell'istruttoria, non hanno fatto emergere alcun comportamento negligente o imprudente dell'attore, il quale non aveva l'obbligo di affidare i propri oggetti, pur se di valore, in custodia al gestore del Club;
per contro il medesimo, del tutto legittimamente, ha ritenuto bastevole riporre gli oggetti nell'armadietto chiuso con un lucchetto;
ciò solo, dunque, non consente di muovergli un rimprovero a titolo di colpa.
pagina 6 di 8 Va, altresì, disatteso quanto dedotto dalla convenuta in ordine alla riconducibilità del furto ad una causa di forza maggiore, in grado di escludere la responsabilità del gestore ai sensi del citato all'art. 1785 c.c.; infatti, il furto nei luoghi ove si accede per svolgere attività fisica e normalmente si ripongono indumenti e oggetti non può considerarsi evento eccezionale, ma prevedibile ed evitabile, tanto che lo stesso gestore, proprio per scongiurare eventi del tipo di quello verificatosi, offre alla clientela apposite cassette di sicurezza (cfr. art. 12.2 del contratto sub doc. 2 convenuta). Ciò premesso, va considerato che “la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5030/2014; cfr. anche Cass., Sez. 3, sent. n. 28812/2008; Cass. Sez. 3, sent. n. 1684/1994). Ne consegue che va affermata, nel caso in esame, la responsabilità di Sportitalia, da ricondursi all'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. e, dunque, con il limite del risarcimento “al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata” e poiché aveva T_ adottato la formula dell' abbonamento trimestrale, dovrà considerarsi la frazione giornaliera della somma complessivamente pagata per fruire dei servizi nell'intero periodo di abbonamento moltiplicata per cento. Pertanto, avendo corrisposto € 540,00 per 90 giorni di abbonamento (cfr. doc. 2 T_ convenuta), il danno risarcibile va liquidato, all'attualità, nella somma di € 600,00, come indicato dalla stessa convenuta nella sua ipotesi subordinata, pacificamente superiore al valore dei beni sottratti. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che T_
, titolare di abbonamento presso il centro fitness Get Fit sito in IL, Via
[...]
Piacenza n. 4, di proprietà della convenuta, in data 28.03.2022 ha subito un furto all'interno degli spogliatoi del centro medesimo, Sportitalia s.s.d.r.l., in applicazione dell'art. 1783.3 c.c., va condannata a corrispondere all'attore la somma di € 600,00 a titolo di risarcimento del danno, cui vanno aggiunti gli interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo, con esclusione, invece, degli interessi compensativi, non avendo l'attore allegato di avere subito, per il mancato tempestivo risarcimento del danno, un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificarne il riconoscimento. pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, istanza, domanda respinta, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a pagare, in favore di , la somma di € Controparte_2 Parte_1
600,00, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del furto subito il 28.03.2022 presso il centro fitness Get Fit sito in IL, Via Piacenza n. 4, di proprietà di CP_2
[...] rigetta per il resto la domanda attorea;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate in € 565,40 per esborsi e in € 662,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. Sentenza provvisoriamente esecutiva. IL, 12.4.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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