Ordinanza cautelare 17 novembre 2023
Sentenza 11 giugno 2024
Rigetto
Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 27/01/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2025REG.PROV.COLL.
N. 09411/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9411 del 2024, proposto da
Università degli Studi Milano, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AR ER Erk, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 01773/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR ER Erk;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Giovanni Greco e l’avvocato Silvia Villani per delega dell'avv. Alberto Marconi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l’annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento, privo di estremi, denominato “ esito delle valutazioni delle istanze di trasferimento/ammissione per anni successivi al primo per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (corso di studio: D56) ” pubblicato dall''Università degli Studi di Milano in data 22/09/2023 nella parte in cui ha ritenuto “ non accolta ” l''istanza di trasferimento al 2° anno del “ Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - IMS D56” dalla University of Medicine and Pharmacy LI AN " in Romania presentata dal ricorrente in data 02/07/2023 (prot. n. 15444172);
-nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso e occorrendo e nei limiti di interesse del ricorrente:
- del verbale della Commissione, privo di estremi, relativo alla seduta dell’8 settembre 2023, chiuso e sottoscritto in data 12 ottobre 2023;
- del documento denominato “ Ulteriori criteri di dettaglio ” approvato dalla Commissione per l’anno accademico 2023-2024;
- della nota pec in data 09/10/2023, a firma del Responsabile Settore SE.FA Area Medico Sanitaria Dott. Fabio Bianco, recante comunicazione di rigetto dell’istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 27/09/2023;
- del verbale della seduta del 05/10/2023, privo di estremi e di sottoscrizione, nella parte in cui rigetta l’istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 27/09/2023;
- della nota pec in data 24/10/2023, a firma del Responsabile Settore SE.FA Area Medico Sanitaria Dott. Fabio Bianco, recante conferma della precedente valutazione di non accoglimento;
- occorrendo della nota prot. n. 0109856/23 del 16/10/2023, di accoglimento parziale della istanza di accesso agli atti, nella parte in cui ha ritenuto non ostensibili le complete generalità dei candidati ammessi a trasferimento;
- occorrendo e nei limiti di interesse del ricorrente, dell’art. 5 del “ Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano ” approvato dal Comitato di Direzione nella seduta dell’8 maggio 2023;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto;
con motivi aggiunti del 22.12.2023:
- del verbale della riunione del Comitato di Direzione della facoltà di Medicina e Chirurgia del 23 ottobre 2023, limitatamente al punto e) dell'ordine del giorno, recante “ Approvazione verbali della Commissione per la valutazione delle domande di trasferimento ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano per anni successivi al primo ”
Il primo giudice ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati.
Avverso la sentenza impugnata in data 17 dicembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio AR ER Erk.
Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 il Collegio ha dato avviso ai difensori della possibilità di definizione nel merito del giudizio cautelare mediante decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione, .
Rileva il collegio che il ricorrente, dopo aver frequentato nell’anno accademico 2022/23 il primo anno del corso di laurea in Medicina presso l’Università degli studi LI AN" di Cluj-Napoca (Romania), in data 2 luglio 2023 ha presentato all’Università degli Studi di Milano, domanda di trasferimento, al 2° anno del “Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - IMS D56” in lingua inglese, per il quale erano previsti 5 posti per l’a.a. 2023/2024.
Tuttavia, il ricorrente non veniva ammesso in quanto “L’ammissione all’anno richiesto non consente il recupero delle frequenze ai corsi previsti negli anni precedenti, sovrapponendosi ai corsi di anni differenti negli stessi mesi/giornate dell’anno (questo vale anche per il 75% delle attività professionalizzanti)”.
La sua richiesta di autotutela presentata in data 9.10.2023, veniva respinta in quanto “ la Commissione rileva la mancanza di due esami del 1° anno Histology e Foundamentals of biomedical imaging” ed inoltre che “il debito di esami, quantificato in 10 CFU, accumulato dallo studente risulta incompatibile con la possibilità di frequentare i corsi previsti al 2° anno di corso di IMS dove verranno erogati ulteriori 53 CFU creando problemi di recupero e di sovrapposizione con gli altri corsi ”.
Nelle more del giudizio di primo grado, con ordinanza cautelare, in considerazione del periculum , veniva disposta l’ammissione del ricorrente con riserva al secondo anno di corso.
Con ordinanza di questo Consiglio n. 252/2024 l’appello cautelare proposto dall’Università avverso la citata ordinanza veniva respinto, non ravvisandosi indizi certi di fondatezza nelle ragioni d’appello e anche in relazione all’imminente fissazione del merito.
In sede di appello, è stato dedotta la violazione dell’art. 5 del Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e lo straripamento del giudice amministrativo nell’ambito riservato all’Amministrazione.
Il giudice di primo grado avrebbe errato, in buona sostanza, secondo l’appellante, laddove, pur in assenza di violazioni di legge e di irragionevolezza nella scelta amministrativa, si è nondimeno sostituto all’Amministrazione, ritenendo egli stesso che lo studente possedesse un curriculum adeguato alla frequentazione del secondo anno di medicina.
Rileva il Collegio, preliminarmente, la circostanza, rimarchevole in punto di fatto, che l’appellato, nelle more del giudizio, sta frequentando il secondo anno di corso, cui è stato ammesso con riserva in esito al giudizio cautelare richiamato, e risulta aver superato con profitto i due esami di cui era stata contestata la propedeuticità.
Nel merito, osserva il Collegio che ha ragione il primo giudice a ritenere che la Commissione abbia introdotto ex novo una causa di rigetto della domanda di trasferimento che non ha alcun fondamento normativo, né regolamentare, né è stata prevista dalla Commissione nei criteri prestabiliti per l’anno 2023/24, sia con riferimento al recupero delle frequenze previste per gli anni precedenti che per l’assenza di due esami del primo anno che risulterebbe incompatibile con la possibilità di frequentare i corsi previsti al secondo anno di corso, per problemi di sovrapposizione con gli altri corsi.
In particolare, va condivisa la statuizione che dal quadro normativo esaminato si evince che per il trasferimento dal primo anno di corso al secondo anno non è previsto alcun elemento di propedeuticità.
Tale considerazione va valutata insieme al condivisibile rilievo di carenza di istruttoria, non essendosi tenuto conto, da parte dell’Università, nel computo dei crediti formativi, del superamento da parte dell’appellante di un esame previsto nel secondo anno del corso di destinazione.
L’appello pertanto va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO