Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di falsità in atti, la documentazione e la relazione tecnica allegata dal progettista ad una richiesta di concessione edilizia (ora, permesso di costruire) non rivestono natura di atti fidefacienti e dotati di valore probatorio assoluto ai fini dell'esatta riproduzione dello stato dei luoghi, in quanto si tratta di documentazione finalizzata soltanto ad illustrare e chiarire i termini tecnici fattuali della richiesta medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2008, n. 9118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9118 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 24/01/2008
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 162
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 32758/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC RB, nata il [...];
UC ER, nato il [...];
BA UL, nata il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di L'Aquila, emessa il 15/03/06;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per Inammissibilità dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. BA Emilio, difensore di fiducia della parte civile BA EN;
Udito il difensore Avv. COLAGRANDE Roberto, difensore di fiducia dei ricorrenti UC RB e UC ER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza emessa il 15/03/06, confermava la sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 25/01/05, appellata da UC RB, UC ER e BA UL, imputati del reato di cui all'art. 481 c.p., capo a) della rubrica;
L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), capo b) e condannati alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 120,00, di multa;
nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili;
danni liquidati in Euro 3.000,00, ciascuna.
Tutti gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare i ricorrenti, pur avendo presentato distinti ricorsi (BA UL da un lato, UC RB e UC ER dall'altro), sostanzialmente, mediante articolate argomentazioni, esponevano:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati;
2. che, comunque, per entrambi i reati erano maturati i rispettivi termini di prescrizione;
3. che l'ordine di demolizione della sopraelevazione era illegittimo;
4. che la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni non era congruamente motivata.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 24/01/08, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati nei termini di cui in motivazione. Per quanto attiene alla contravvenzione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, comma 1, lett. b), ora D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, comma 1, lett. b), contestata a tutti gli attuali ricorrenti, si rileva che il termine massimo di prescrizione (anni quattro e mesi sei in relazione a fatti commessi sino al 26/09/2000) - tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione di mesi 10 e gg. 28; sospensione necessaria, dovuta ai sensi della disciplina del condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, art.32, comma 25, e L. n. 47 del 1985, art. 44, - è maturato in data
23/02/06, con conseguente estinzione del reato medesimo. Per quanto attiene al reato di cui all'art. 481 c.p., - il cui termine di prescrizione (anni 7 e mesi sei) non è ancora maturato, tenuto conto del citato termine di sospensione necessario di mesi 10 e gg. 28 - si osserva che la Corte Territoriale ha ritenuto la sussistenza della penale responsabilità degli imputati nella loro rispettiva qualità ossia UC RB e UC ER, quali tecnici progettisti;
BA UL, quale committente poiché gli stessi, al fine di ottenere il prescritto titolo abilitativi (la concessione edilizia), avevano presentato planimetrie catastali riproducenti in modo infedele la situazione dei luoghi. In particolare non erano stati indicati i proprietari confinanti, determinando così la "falsa" prospettazione che la richiedente (BA UL) potesse disporre anche dei terreni limitrofi. Tale infedele prospettazione della situazione dei luoghi aveva consentito l'elusione della norma di cui al art. 46 del P.R.G., che prescriveva distanze diverse dal confine tra i fondi limitrofi (tre metri o sei metri) secondo se la proprietà di detto fondo limitrofo appartenesse allo stesso soggetto richiedente la concessione o a soggetto terzo (vedi sent. 2 grado pag. 2 e 3).
Nella fattispecie concreta - essendo la proprietà del fondo limitrofo appartenente a soggetto distinto dalla richiedente (BA UL) e non essendo state rispettate le prescritte distanze dal confine - scaturiva che i titoli abilitativi rilasciati a BA UL (ossia la concessione edilizia e la concessione in variante n. 450/99) erano illegittimi poiché fondati su documentazione "mendace" rispetto alla reale situazione dei luoghi. Così ricostituito nella sua struttura essenziale l'iter argomentativo e logico - giuridico posto a base della sussistenza dell'elemento obiettivo del contestato reato di cui all'art. 481 c.p., va osservato che trattasi di decisione errata in diritto per le seguenti ragioni.
In primo luogo si osserva che la ricostruzione fattuale della vicenda in esame è incompleta e lacunosa. Invero - pur essendo stato evidenziato dalla difesa dei ricorrenti in sede di appello che nei grafici delle sezioni delle planimetrie (allegate alla richiesta delle predette concessioni edilizie) era riportata l'indicazione di "altra ditta" - la Corte Territoriale non ha fornita adeguata motivazione sulla rilevanza della citata specificazione ai fini dell'esame della esatta riproduzione dello stato dei luoghi. Ancora, la Corte Territoriale nulla ha precisato in ordine alla sussistenza o meno della relazione tecnica presentata dai tecnici progettisti (ossia UC RB e UC ER) al fine di esaminare se in detta relazione fosse indicato in modo completo la reale situazione dei luoghi.
Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica costituisce parte necessaria della documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia.
In secondo luogo si osserva che - trattandosi di richiesta di concessione edilizia e non di D.I.A. - la documentazione e la eventuale relazione presentata dai tecnici progettisti non aveva un valore probante e fidefacente assoluto ai fini della esatta riproduzione dello stato dei luoghi.
La documentazione allegata costituiva, invece, elemento documentale che illustrava e chiariva i termini tecnici fattuali della richiesta di concessione edilizia, in ordine alla quale il competente ufficio tecnico comunale (adibito all'esame della richiesta medesima) aveva ampio potere istruttorio con conseguente dovere / facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti alle parti richiedenti, ove ciò fosse necessario e/o opportuno.
In altri termini la Corte Territoriale non ha esaminato ed argomentato ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all'art. 481 c.p., se l'organo dell'ufficio comunale competente a valutare la richiesta di concessione aveva esercitato il potere / dovere - a fronte di una evidente documentazione lacunosa ed insufficiente, non avente efficacia intrinseca, sotto il profilo giuridico, di atto fidefacente - di espletare attività istruttoria mediante richiesta di produzione di ulteriore documentazione.
Tale lacuna motivazionale della decisione impugnata rende necessario un nuovo esame, in sede di appello, della fattispecie de qua, con conseguente nullità della sentenza medesima.
In conclusione va annullata senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 15/03/06, in ordine alla contravvenzione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, comma 1, lett. b), ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), capo b) della rubrica per essere la stessa estinta per prescrizione.
Detta sentenza va annullata in ordine al reato di cui all'art. 481 c.p., capo a) della rubrica, con rinvio alla Corte di Appello di
Perugia per un nuovo giudizio.
Per quanto attiene alle statuizioni civili della sentenza impugnata - non risultando in modo univoco dall'esame della decisione medesima se la costituzione delle parti civili (ossia il Comune di L'Aquila e BA EN) sia attinente alla sola contravvenzione edilizia oppure ad entrambi i reati contestati - si rinvia alla Corte di Appello di Perugia anche per le consequenziali determinazioni in ordine a tale punto della decisione.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione per essersi essa estinta per prescrizione. Annulla la stessa sentenza in ordine al reato ex art. 481 c.p., e rinvia alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008