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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 5167 /2024
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Zinno Paolo ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rapp.to e difeso dall' avv. Montuoro Michelina resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.03.2025
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, la sig.ra assunta, premesso di aver contratto Pt_1
matrimonio concordatario in AP in data 24.10.2014 con il sig. , dalla cui unione Controparte_1
sono nati i figli minori (AP, 24.08.2015) e (AP, 19.06.2019), assumeva che detta Per_1 Per_2 unione era fallita a causa gravi ed insanabili incompatibilità caratteriali;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso con emanazione dei provvedimenti consequenziali quali affido condiviso dei minori con collocazione presso la residenza materna, disciplina del diritto di visita paterno, determinazione nella misura complessiva di € 1400,00 quale contributo al mantenimento per sé e per la prole e che decorsi i termini di legge, la causa fosse rimessa sul ruolo per la domanda di cessazione degli effetti civili.
Si costituiva il resistente il quale pur non opponendosi alle pronunce sullo status, contestava ogni addebito in merito alla crisi coniugale, non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente essendo la stessa già di sua esclusiva proprietà e residenza privilegiata dei minori, chiedeva affido condiviso dei minori e la determinazione, tenuto conto delle proprie sostanze, in € 400,00 del contributo al mantenimento della prole e che nulla fosse determinato in favore della ricorrente avendo la stessa idoneità lavorativa.
Nessuna delle parti formulava richieste istruttorie.
All'udienza di prima comparizione del 24.03.2025, comparivano e venivano sentite entrambe le parti alla presenza dei rispettivi difensori che concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
Il Presidente relatore, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione ex art 473 bis 22 cpc, rimetteva la proc.ra al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si traducono in una violazione tout court alle regole di Pt_2
condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito la generica circostanza che il resistente si sia allontanato dalla casa coniugale, disinteressandosi di moglie e figli. Deduce anche di aver scoperto, qualche mese più tardi, una relazione extra coniugale dello stesso. Non articola prova orale.
Invero, tali circostanze, l'abbandono della casa coniugale o la presunta relazione extra coniugale, non giustificano di per sé l'addebito ma sono al più sintomatici di una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza.
L'allontanamento dal domicilio domestico non costituisce violazione di un dovere coniugale quando il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14591 ).
Cò che emerge è la esistenza di una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta evidentemente a divergenze caratteriali, mentalità e stili e aspettative di vita, ragion per cui la coppia non è mai riuscita nel corso degli anni a cementarsi e trovare un saldo equilibrio. Il rapporto coniugale si è sempre più deteriorato nel corso degli anni ed i coniugi hanno sempre più perduto la stima e fiducia reciproca oltre che il desiderio concreto di trovare una intesa. La crisi dunque è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti dalla parte a base della domanda di addebito.
Le risultanze istruttorie non possono pertanto giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
In merito alle determinazioni di natura patrimoniale il Tribunale osserva quanto segue .
Quanto al contributo al mantenimento di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta il Tribunale osserva che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda, anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge cd debole, determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonchè alla capacità contributiva dei soggetti.
Nel caso che ci occupa, le dichiarazioni delle parti e le risultanze probatorie in atti fanno ritenere che la ricorrente che fa richiesta di mantenimento abbia necessariamente mezzi adeguati alla propria sussistenza. In particolare, la sig. dichiara di aver contratto ancora in costanza di matrimonio Pt_1 un mutuo per l'acquisto della casa coniugale per il quale paga € 300,00 mensili sebbene non specifichi per quanto tempo ne sia gravata e di essere supportata in maniera determinante e costante dai propri genitori che gestiscono un bar dove la stessa, verosimilmente collabora, attesa la pregressa esperienza professionale nel settore (vs. estratto contributivo Inps). La ricorrente, che si definisce casalinga, non presenta istanza di ammissione al Gratuito patrocinio, circostanza dalla quale è verosimile assumere l'esistenza di proventi e /o beni di cui la stessa può godere sebbene non formalmente dichiarati;
è indubbio infine che la abbia acquisito una certa capacità lavorativa che, unitamente alla Pt_1
giovane età, è appena trentenne, la pone nelle condizioni di assicurarsi un'adeguata capacità economica personale.
Allo stato, tra l'altro, non vengono prospettate né possono ravvisano elementi per ritenere sussistente una disparità significativa tra le posizioni reddituali dei coniugi, atteso che il resistente dichiara di non essere titolare di beni immobili, deduce di avere un contratto a tempo determinato come barista e di percepire uno stipendio di € 1380,00, si dice gravato da un debito assunto con un proprio familiare di € 700,00 , tuttavia non provato.
Quindi nulla va determinato per il mantenimento della ricorrente a carico del resistente. Quanto al regime di affido dei minori, richiesto da entrambe le parti, il Tribunale osserva che nonostante vi sia stata tra le parti una certa conflittualità, soprattutto nella prima fase separativa, allo stato è dato constatare una composizione di tale situazione, tanto che il diritto di visita e la gestione dei minori si svolgono in adeguata serenità e compostezza.
Pertanto si ritiene sussistente una soddisfacente idoneità genitoriale sia della madre, che ha concreta, pregnante e costante cura e premura verso i figli, sia del padre in ragione dell'apporto affettivo che questi riesce a dare alla prole, garantendo almeno sotto questo profilo l'equilibrio psicofisico degli stessi.
Si reputa quindi attuabile l'affido condiviso con domiciliazione dei minori presso la madre presso cui hanno sinora vissuto;
quanto al diritto di visita paterno, tenuto conto degli impegni lavorativi -anche notturni - dello stesso, e vista la richiesta della stessa ricorrente, si ritiene maggiormente confacente agli interessi e alla cura dei minori prevedere un diritto di visita libero previo accordo con l'altro genitore e in ogni caso almeno 2 pomeriggi a settimana senza pernotto, 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, festività natalizie e pasquali alternate.
Quanto alle determinazioni accessorie patrimoniali, tenuto conto delle argomentazioni già esposte, preso atto che parte resistente dichiara di percepire interamente l'AUU pari ad € 114,00 il Tribunale ritiene equo determinare in € 500,00 il contributo a carico di per il mantenimento dei figli da CP_1
versare alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese con spese straordinarie al 50%.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
AP (Na) il 15/10/1994 e c.f , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
CH (Na) che hanno contratto matrimonio in AP il giorno 24/10/2014 ( atto n. 62 P. II, s.
A , anno 2014 – uff. 24);
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
3) dispone affido condiviso dei minori e con collocazione presso la residenza della Per_1 Per_2
madre con diritto di visita paterno libero previo accordo con l'altro genitore e in ogni caso almeno
2 pomeriggi a settimana senza pernotto, 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, festività natalizie e pasquali alternate;
4) assegna la casa coniugale sita in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Achille Grandi 11 alla sig.ra
; Parte_1
5) determina in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. da corrispondere entro il giorno 20 alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1
mezzo contanti, vaglia o bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%;
6) rigetta la domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge;
8) rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo ai fini della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
9) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 25/03/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca