Art. 22.
Le spese autorizzate con i precedenti articoli, inscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia, per l'esercizio finanziario 1957-58, vengono fronteggiate con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo.
Le spese autorizzate con i precedenti articoli, inscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia, per l'esercizio finanziario 1957-58, vengono fronteggiate con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo.