Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.349 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.349 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 23 aprile 2025, e vertente
TRA
la SI.ra , nata a [...], il [...], residente in [...]
Conca (PU), via Giacomo Leopardi n. 8 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michela Pascucci,
Ricorrente
E
Il SI. , nato a [...] il [...], residente a [...]
(RN), via Noce n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Di
Grazia.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024 ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
esponeva:
[...]
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il SI dalla cui unione Controparte_1
è nato il [...] a [...] il figlio (C.F. ), Persona_1 C.F._1
cittadino italiano, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori (doc. 1).
- che nel febbraio 2022 il rapporto di convivenza more uxorio tra i sigg.ri e Parte_1
si è interrotto a causa della nuova relazione sentimentale intrapresa dal sig. CP_1
e pertanto la ricorrente si è trasferita con il figlio a Mercatino Conca CP_1 Per_1
(PU), presso l'abitazione dei propri genitori.
- La situazione economica e patrimoniale è sempre stata molto differente tra le parti atteso che “La sig.ra lavora come insegnante in una scuola primaria, attività dalla Parte_1
quale ha conseguito un reddito imponibile di circa € 13.800,00 nel 2022, € 17.800,00 nel
2021, € 20.200,00 nel 2020 (doc. 3); come risulta dagli estratti conto allegati (doc. 4), la medesima ha in concreto percepito complessivamente € 15.808,58 nel 2022 (€ 1.216,04 al mese), € 17.309,39 nel 2021 (€ 1.442,50 al mese). La sig.ra è inoltre proprietaria Parte_1
di un'unità immobiliare (appartamento con garage) sita a Mercatino Conca (PU), viale
Giacomo Leopardi n. 8, che ha acquistato per poter vivere insieme al figlio dopo la fine della convivenza con il padre del bambino, sig. grazie all'esclusivo aiuto ricevuto CP_1
dai propri genitori e contraendo un mutuo ipotecario con rata mensile di € 451,43 (doc. 5).
8) Il sig. ha sempre lavorato a tempo pieno nella ditta di famiglia Idrotermica CP_1
U.P. di Ugolini e Palazzini s.n.c., con sede in San Clemente (RN), via Noce n. 5 (doc. 6 a), attività relativamente alla quale risulta avere dichiarato un reddito di circa € 41.000,00 nel
2022 e nel 2021 (doc. 7); dal novembre 2023 il sig. ha costituito l'omonima ditta CP_1
individuale “Rilevamento perdite acqua, gas e videoispezioni di , con Controparte_1
sede in San Clemente (RN), via Noce n. 7 (doc. 6 b).
Il sig. risulta essere titolare di almeno un conto corrente bancario (doc. 8), di CP_1
almeno una/due postepay (doc. 9), di possedere dei risparmi economici (per es. € 32.000,00 nel 2021 – doc. 9), di essere titolare di due autovetture, di cui una di grossa cilindrata, ossia Land Rover, tg. FV537YJ, acquistata nel 2020 ad un prezzo di € 60.000,00, oltre a Volkswagen Passat, tg. BD895WE, attualmente in uso alla nuova compagna del medesimo
(doc. 10, 11).
Il sig. figlio unico, vive in un'immobile di proprietà familiare per cui, a differenza CP_1
della sig.ra non deve sostenere per l'abitazione alcun onere finanziario (es. Parte_1
mutuo, affitto...).
9) Il sig. ta attualmente corrispondendo a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio l'importo mensile di € 250,00, oltre a saltuarie e non concordate contribuzioni e/o rimborsi di cui esige dalla sig.ra la sottoscrizione della relativa Parte_1
ricevuta, il tutto unilateralmente stabilito ed imposto dallo stesso.
10) Il contributo al mantenimento del figlio minore deciso dal sig. risulta CP_1
inadeguato e del tutto insufficiente. Non è assolutamente proporzionato né al tenore di vita goduto dal bambino in costanza di convivenza con entrambi i genitori, né ai tempi di permanenza con ciascun genitore ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, né alle rispettive possibilità economiche dei genitori. I nonni materni intervengono infatti costantemente con aiuti economici in favore del nipote, primariamente accudito dalla madre e collocato presso la stessa.
11) Essendo stati vani i tentativi di conseguimento di un accordo bonario tra le parti, la sig.ra si vede costretta ad agire in via giudiziale.”. Parte_1
Tanto premesso, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale domandava all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni :
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocazione presso la residenza materna a Mercatino
Conca (PU), Via Giacomo Leopardi.
2) Entrambi i genitori avranno la facoltà di tenere con sé il figlio nei giorni di weekend e di festività in modo alternato (1 volta con la mamma /1 volta con il papà); il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita di scuola fino alla Per_1
domenica sera, con o senza pernottamento, tenuto conto delle esigenze e della volontà del bambino, oltre ad un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), da dopo il pranzo fino alla cena, nella settimana in cui non lo tiene con sé durante il weekend.
3) Tenuto conto della volontà e del benessere di , in accordo tra i genitori, le Per_1
vacanze estive saranno trascorse alternativamente con l'uno e con l'altro. 4) Tenuto conto della volontà e del benessere di , in accordo tra i genitori, le Per_1
ricorrenze nel corso dell'anno verranno festeggiate dal bambino o con entrambi i genitori o suddividendo la giornata.
5) Eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle modalità di frequentazione stabilite dovranno essere previamente ed esclusivamente concordate tra i genitori, evitando di coinvolgere direttamente il bambino, nel rispetto anche degli impegni personali e di lavoro degli stessi e tenuto conto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
6) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle c e sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i genitori, nel principale interesse del figlio, si impegnano ad astenersi dal frequentare nuovi compagni/e in presenza del figlio , salvo Per_1
concordarne ed adeguarne l'eventuale frequentazione con il figlio minore in maniera graduale.
7) A titolo di mantenimento del figlio , avuto riguardo delle differenti capacità Per_1
reddituali sussistenti fra i genitori e del tenore di vita e del benessere fino ad oggi assicurato al bambino, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), da corrispondere entro e non oltre il
[...]
giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante accredito con bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat.
8) Gli assegni familiari e/o ogni altro emolumento e/o contributo che comporti una erogazione in denaro da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici (ad es. assegno unico familiare) saranno da attribuirsi e/o da distrarsi interamente a favore della sig.ra con impegno da parte del sig. a rilasciare e/o a sottoscrivere la Parte_1 CP_1
documentazione richiesta al suddetto fine.
9) Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre. In particolare, i ricorrenti danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché di quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi anche i tickets del SSN Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (ad esempio baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi del genitore e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura dell'altro genitore, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro, soprattutto in presenza del bambino. Considerato il disagio manifestato dal minore in relazione alla frequentazione pretesa dal padre con la nuova compagna ed il figlio della stessa, si rende necessario che entrambi i genitori si astengano dalla frequentazione di compagni/compagne in presenza del bambino, valutandone eventualmente in futuro l'opportunità. 11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
12) Essendo parte del mobilio e degli utensili presenti nell'abitazione di San Clemente
(RN), via Noce 7 (ad esempio una cassapanca, due comodini, parte degli utensili da cucina), di esclusiva proprietà della sig.ra la stessa, con congruo preavviso, sarà Parte_1
libera di asportarli, unitamente ai propri effetti personali se ancora non prelevati.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il sig.
che contestava la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dal Controparte_1
ricorrente e deduceva:
- che la fine della relazione tra il sig. e la sig.ra non è assolutamente CP_1 Parte_1
imputabile alla nuova relazione che il sig. ha instaurato in tempi recenti, essendo CP_1
invece la conseguenza dell'insanabile difficoltà a protrarre la relazione a causa della condotta insofferente, ma anche litigiosa per futili motivi, tenuta dalla compagna;
- che sotto il profilo economico “il sig. da circa un anno, dopo la sua uscita dalla CP_1
precedente azienda “Idrotermica U.P. di Ugolini e Palazzini”, ha aperto una propria ditta specializzata nel rilevamento delle perdite di acqua e gas denominata “Rilevamento Perdite acqua, gas e videoispezioni di ” . Controparte_1
Dal punto di vista dei redditi si precisa che questi hanno determinato le seguenti disponibilità economiche:
-Per l'anno 2021 (Unico 2022) un reddito netto di € 29.682,00 (e così per una disponibilità mensile di € 2.473,00); [doc. 1]
- Per l'anno 2022 (Unico 2023) un reddito netto di € 15.150,00 (e così per una disponibilità mensile di € 1.262,00); [doc. 2]
- Per l'anno 2023 (Unico 2024) un reddito netto di circa € 25.000,00 (e così per una disponibilità mensile di € 2.083,00). [doc. 3]
Fermo e restando il periodo di transizione che il sig. ha vissuto a cavallo tra il CP_1
2023 e il 2024 a seguito dell'uscita dalla precedente società e la successiva apertura della propria ditta, attualmente il suo guadagno mensile si attesta sui 2.500,00 euro lordi (che si riducono leggermente tenuto conto del pagamento a fine anno delle imposte rapportate al regime fiscale forfettario).
Con questi, inoltre, deve provvedere alle spese per l'acquisto del camioncino necessario ai fini lavorativi che comporta una rata mensile di circa € 350,00. [doc. 4] Dal punto di vista dei veicoli il sig. è titolare dei seguenti beni: - Ford Transit con CP_1
tg. GT314CT (per uso lavoro); [doc. 5]
- Autovettura Range Rover Sport con tg. FV537YJ (per uso personale); [doc. 6]
- Autovettura Passat con tg. BD895WE (ad uso personale). [doc. 7]
Dal punto di vista finanziario è titolare dei seguenti rapporti di credito:
- Conto corrente personale con AN RE VA (n. 8081); [doc. 8]
- Conto corrente lavorativo con AN RE VA (n. 3178); [doc. 9]
- Carta Poste Pay (n. 7618). [doc. 10]
A quanto sopra si devono aggiungere il fondo pensione a favore del figlio [doc.11] Per_1
e di quello personale a fini pensionistici [doc. 12].”
Sulla base di tali argomentazioni, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre.
2. Prevedere che le decisioni di maggiore interesse verranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre quelle ordinarie potranno essere assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà in quel momento.
3. Riconoscere il diritto del sig. (contrariamente a quanto chiesto dalla sig.ra CP_1
al punto 10 delle conclusioni) di frequentare il figlio liberamente senza alcuna Parte_1
limitazione nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, oltre a un giorno infrasettimanale (giornata che verrà concordata dai genitori) da dopo il pranzo fino alla cena.
4. Prevedere che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio CP_1 Per_1
corrispondendo alla madre, in via anticipata ed entro il 5 del mese, la somma mensile di €
400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
5.Prevedere che i genitori sosterranno in pari misura (50% ciascuno) le spese straordinarie del figlio secondo quanto previsto e disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Pesaro.
6. Prevedere che l'Assegno Unico Universale riconosciuto dallo Stato verrà richiesto e percepito dai genitori al 50%.”
*****
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 cpc, all' udienza del 05.11.2024, le parti domandano un breve rinvio essendo in procinto di trovare un accordo. Il Giudice rinviava all'udienza del 10.12.2024, da sostituirsi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Con note scritte del 09.12.2024 i procuratori delle parti riversavano in atti l'accordo per la regolamentazione della responsabilità genitoriale raggiunto dai genitori in pari data, nei seguenti termini:
“1. I genitori di vivranno separati, nel reciproco rispetto. Persona_1
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (affido Per_1
condiviso), ma avrà stabile residenza e collocazione presso la madre in Mercatino Conca
(PU), Via Leopardi n. 8.
3.Il padre continuerà a tenere con sé il bambino nella giornata del sabato, con pernottamento a settimane alterne se desiderato dal bambino e con possibilità di concordare con la madre ulteriori incontri, tenuto conto degli impegni, delle esigenze e della volontà del bambino, prediligendo il rap-porto esclusivo del padre con e con Per_1
impegno da parte del sig. a mantenere invariato il contributo al mantenimento, la CP_1
ripartizione delle spese straordinarie e l'assegnazione dei contributi in favore di Per_1
così come concordati con la sig.ra nei successivi punti 7, 8 e 9. Parte_1
4. I genitori concordano che in occasione delle festività, delle ricorrenze e delle feste in genere cui sono chiamati a partecipare entrambi i genitori e i parenti più prossimi di
, come ad esempio la , non potranno prenderne parte i rispettivi partner dei Per_1 Per_2
genitori.
5. I genitori concordano che le festività di Natale e Pasqua saranno trascorse da Per_1
con entrambi i genitori secondo il principio dell'alternanza e che il padre potrà trascorrere una settimana consecutiva con durante le vacanze estive nonché durante il periodo Per_1
invernale, previo accordo con la madre, tenuto conto degli impegni scolastici, delle esigenze e della volontà del bambino.
6. I genitori concordano che, nel caso in cui il figlio continui a manifestare il Per_1
diniego a passare l'intero fine settimana con il padre (tra cui il pernottamento tra il sabato e la domenica) o ad andare in vacanza con lui, valuteranno l'opportunità di rivolgersi ad un professionista, scelto di comune accordo, per comprendere e risolvere questo aspetto del rapporto padre/figlio ed i costi saranno sostenuti integralmente dal sig. . Controparte_1
7. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante versamento in Per_1
favore della madre della somma mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla sig.ra Iban: [...], con decorrenza dal Parte_1 mese di dicembre 2024 e da adeguarsi all'inizio di ogni anno secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat nell'anno precedente.
8. Le spese straordinarie, quali le spese mediche extra servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche, nonché quelle ludiche e sportive relative al figlio, nelle modalità di cui al protocollo del Tribunale di Bologna, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60%
a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra e Controparte_1 Parte_1
dovranno essere, salvo urgenze, previamente concordate e reciprocamente rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione.
9. Gli assegni familiari o altri emolumenti o contributi che comportino una erogazione in denaro da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici o privati a beneficio del minore (ad es. assegno unico familiare) in favore di uno o dell'altro coniuge saranno attribuiti integralmente alla sig.ra . Parte_1
10. Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione tra gli stessi pendente e di non aver altro a pretendere od avere reciprocamente al di fuori degli impegni oggi sottoscritti.
11. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti le quali provvederanno, in via diretta ed esclusiva, al pagamento del-le competenze professionali spettanti ai rispettivi legali. Questi ultimi, dal canto loro, sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà passiva di cui all'art 13, comma 8, Legge 31 dicembre
2012 n. 247.
Con provvedimento dell'08.02.2025, il Giudice, rilevato che “non risulta depositato l'accordo sottoscritto dal resistente sig. concedeva un termine di giorni trenta CP_1
“per il deposito della documentazione indicata”. Rinviava all'udienza del 18.03.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esisto del deposito della documentazione richiesta e delle note scritte con le quali le parti confermavano le condizioni di cui all'accordo raggiunto in data 09.12.2024, chiedendone l'accoglimento, in data 23.04.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
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Non vi sono ragioni oggettive e comprovate che possano indurre il Tribunale a non accogliere quanto concordemente domandato dalle parti nell'accordo del 09.12.2024. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, infatti, appare il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Per_1
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DISPONE in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo del 09 dicembre 2024 e riportato in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 16.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone