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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Giovanna Gianì Consigliere all'udienza del 16/01/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), domiciliato in Roma, VIA DEI Pt_1 C.F._1
PRATI FISCALI, 221 00141 ROMA, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRINI
PIERLUIGI ), che lo difende C.F._2
APPELLANTE
E
( ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 ROMA, presso l'Avvocatura
Capitolina e rappresentata dall'Avv. DI GREZIA TIZIANA
( ) C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14362/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 19.10.2020.
Conclusioni dell'appellante: 1) Dichiarare nulla la Determinazione dirigenziale n. 96180001528 ingiuntiva nei confronti del sig. per difetto di legittimazione Pt_1
passiva non essendo il medesimo rappresentante legale della soc. Società CP_2
sanzionata per la vendita di prodotti scaduti. Dichiarare nulla la Determinazione
r.g. n. …/.. 1 Dirigenziale l'ingiunzione per insufficiente motivazione e per mancata allegazione del verbale a carico del sig. quale atto presupposto. Con vittoria di spese Pt_1
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.
Conclusioni di - rigettare l'appello in quanto infondato in fatto CP_1
ed in diritto e confermare la sentenza del Giudice di prime cure;
Con vittoria di spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Il sig. proponeva opposizione alla Pt_1 determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 96180001528 per l'importo di euro 3827,67, per sanzione amministrativa in violazione dell'art. 10bis, comma 18 D.Lgs 190/1992, all'esito di un verbale di accertamento n. 23/2013 elevato dalla Capitaneria di porto di
Roma il 13.06.2013 poiché in qualità di trasgressore, “deteneva ai fini della vendita prodotto ittico ed altro di vario genere con data scadenza superato per un totale di kg
448”. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha invocato il difetto di notifica del verbale presupposto e la prescrizione del credito;
difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in violazione dell'art. 3 legge 241/90. ha contestato i motivi CP_1
di opposizione e chiesto il rigetto».
All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato l'opposizione e compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto valido il procedimento amministrativo sanzionatorio e conseguente provvedimento ingiuntivo, dal momento che l'Amministrazione convenuta ha prodotto copia del verbale di accertamento n. 23/2013 notificato in sede di contestazione dell'illecito al trasgressore come da sottoscrizione apposta. Pt_1
2. ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione dall'Amministrazione attraverso il richiamo per relationem al verbale di accertamento e alla norma ritenuta r.g. n. …/.. 2 violata nel rispetto imposto dall'art. 18 co. 2 della legge 689/81, non trovando applicazione nel procedimento sanzionatorio l'obbligo motivazionale imposto dall'art. 3 legge 689/81.
Ha proposto appello . Pt_1
ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del giorno 16/01/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene due motivi:
I) con il primo motivo si sostiene, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente all'udienza del 20.06.2019, che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi a riguardo. Nello specifico, si sostiene che il giudice avrebbe dovuto accertare la carenza di legittimazione passiva del Sig. sia Pt_1
relativamente al verbale che alla determinazione dirigenziale, in quanto esso si trovava solamente nei locali della Società al momento dell'elevazione del verbale ma, CP_2
non essendo il legale rapp.te della Società proprietaria della merce scaduta in vendita, non avrebbe dovuto essere considerato il reale trasgressore e, pertanto, il destinatario della Determinazione Dirigenziale;
II) con il secondo motivo si sostiene, quanto all'eccezione di nullità per insufficiente motivazione e mancata allegazione del verbale, che il giudice avrebbe errato nel ritenere assolto l'obbligo di motivazione attraverso il richiamo per relationem al verbale di accertamento e alla norma violata, dal momento che ciò non assolverebbe il dovere di motivazione.
L'appello è infondato.
L'appellante è stato sanzionato quale “detentore” del prodotto ittico, in rilevante quantità, scaduto. Non conta, pertanto, che egli non fosse il legale rappresentante dell'esercizio commerciale presso il quale veniva esercitata la vendita essendo l'illecito integrato dalla circostanza che l'opponente, all'atto dell'ispezione, detenesse il prodotto alimentare scaduto e destinato alla vendita.
Neppure il motivo relativo al difetto di motivazione merita accoglimento dal momento che il relativo obbligo è sodisfatto dal “…richiamo di altri atti del
r.g. n. …/.. 3 procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio.” (Cass.
Civ., sez. II , 27/01/2012 , n. 1230) ed il tribunale si è attenuto a tale principio ricordando che “L'obbligo di motivazione appare assolto dall'Amministrazione attraverso il richiamo per relationem al verbale di accertamento e alla norma ritenuta violata nel rispetto imposto dall'art. 18 co. 2 della legge 689/81, non trovando applicazione nel procedimento sanzionatorio l'obbligo motivazionale imposto dall'art.
3 legge 689/81. Il contenuto di tale obbligo descrive la condotta sanzionata indicata nel verbale e la violazione addebitata, consentendo al ricorrente di esercitare il proprio diritto attraverso l'opposizione all'atto ingiuntivo.”.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del CU.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
⎯ condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di CP_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore – 1 gennaio 2013 - della legge
24 dicembre 2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 16/01/2025 .
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. …/.. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente dr. Giovanna Gianì Consigliere dr. Nicola Saracino Consigliere relatore nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), con domicilio in Roma, VIA Pt_1 C.F._1
DEI PRATI FISCALI, 221 00141 ROMA, presso lo studio dell'Avv.
ALESSANDRINI PIERLUIGI (c.f. ), che ne cura C.F._2
rappresentanza e difesa unitamente all'Avv.
E
(c.f. ), domiciliat in VIA DEL TEMPIO CP_1 P.IVA_1
DI GIOVE 21 ROMA, presso lo studio dell'Avv. DI GREZIA TIZIANA (c.f.
), che lo/a rappresenta e difende con procura … unitamente C.F._3 all'Avv.
APPELLAT[…]
OGGETTO: appello contro sentenza n. del emessa dal Tribunale di . all'udienza del giorno 16/01/2025 ha pronunciato la
SENTENZA dando lettura in aula del seguente
DISPOSITIVO
[…]
Così deciso in Roma il giorno 16/01/2025.
Il Presidente
r.g. n. …/.. 1 r.g. n. …/..
Dr. Nicola Saracino
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