Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02637/2025 REG.RIC.
N. 02826/2025 REG.RIC.
N. 02828/2025 REG.RIC.
N. 02836/2025 REG.RIC.
N. 03109/2025 REG.RIC.
N. 03111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2025, proposto da
DR EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2025, proposto da
IA NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2025, proposto da
AD ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2025, proposto da
EN NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3109 del 2025, proposto da
LE MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3111 del 2025, proposto da
ER SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 2637 del 2025:
esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 322/2025 pubbl. il 17/04/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 1114 / 2024, notificata 17/04/2025, passata in giudicato 17/05/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
quanto al ricorso n. 2826 del 2025:
esecuzione del giudicato formatosi, sulla sentenza n. 331/2025 pubbl. il 30/04/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 998/2024, notificata 05/05/2025, passata in giudicato 04/06/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 3000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente, e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
quanto al ricorso n. 2828 del 2025:
esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 333/2025 pubbl. il 30/04/2025 , emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG 1014/2024, notificata 05/05/2025, passata in giudicato 04/06/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
quanto al ricorso n. 2836 del 2025:
esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 336/2025 pubbl. il 30/04/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 1113/2024, notificata 05/05/2025, passata in giudicato 04/06/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
quanto al ricorso n. 3109 del 2025:
esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 388/2025 pubbl. il 27/06/2025 (RG n. 1282/2024) dal Tribunale di Asti - Sezione Lavoro, notificata 03/07/2025 e passata in giudicato in data 02/08/2025, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
quanto al ricorso n. 3111 del 2025:
esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 485/2025 pubbl. il 04/07/2025 , emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 1238/2024, notificata 07/07/2025, passata in giudicato 06/08/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente, e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa OS RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
DR Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS RN |
IL SEGRETARIO