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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/09/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1191 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A SOCIETÀ AU , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giardina, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Canicattì in Corso Umberto I n. 100 e presso il domicilio digitale
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Appellante CONTRO
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Baiamonte, elettivamente domiciliato presso lo studio del quale sito in Palermo in Via Tripoli n. 30.
Appellata
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Salvatore Cacioppo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo Viale del Fante 58/D.
Appellato
CP_3
Appellato contumace All'udienza di discussione dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 30.11.2018, presso il Tribunale G.L. di Agrigento, la Società AU Parte_2 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29176201800001198, notificata a mezzo pec l'08.11.2018, limitatamente alla somma
€ 73.096,09 ratione materiae. In particolare, il suddetto atto si riferiva al mancato pagamento di contributi modelli DM10 e premi per quanto di competenza, in favore degli Istituti CP_2 previdenziali, contenuti in quattro cartelle di pagamento e dodici avvisi di addebito riferiti agli anni dal 2013 al 2018. La società lamentava la “nullità e/o inesistenza” della comunicazione preventiva di ipoteca ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c. per l'irregolarità della notifica via pec e, più specificatamente, per l'assenza di attestazione di conformità dei files pdf allegati, per la mancanza della firma digitale nonché della relata di notifica. Con il secondo motivo la società eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per l'inesistenza di regolare notifica degli atti prodromici (cartelle e avvisi di addebito). Sosteneva, inoltre, l'illegittimità e/o nullità della comunicazione preventiva di ipoteca “per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale” per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000. Lamentava, altresì, l'illegittimità del preavviso di ipoteca in assenza di preventiva intimazione di pagamento, in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.p.r. n. 602/1973. Nel merito, sosteneva l'illegittimità della pretesa per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti opposti successiva all'asserita notifica dei titoli. Lamentava, infine, l'illegittimità della pretesa relativamente alle modalità di calcolo degli interessi e dell'aggio, in assenza di motivazione sul punto. Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_4 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva relativo all'attività compiuta prima della trasmissione del ruolo e chiedeva venisse integrato il contraddittorio nei confronti degli Enti impositori. Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'eccepita nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per l'assenza di indicazione del responsabile del procedimento non sussistendo una norma che ne sancisca la nullità. Sosteneva, altresì, che stante la regolare notifica dei titoli presupposti ed essendo trascorsi oltre sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dovesse ritenersi insussistente l'illegittimità dell'atto esecutivo per violazione degli artt. 50 e 86 del d.p.r. n. 602/1973.
2 Quanto all'eccepita prescrizione successiva alla notifica dei titoli presupposti rilevava di avere “provato documentalmente” l'interruzione del decorso del suddetto termine con la notifica di atti interruttivi. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, d. lgs. n. 46/1999, nonché l'irrilevanza degli asseriti vizi formali, sostenendo che il giudizio in materia previdenziale e contributiva verte sul rapporto e non sull'atto e, nel merito, la regolarità del procedimento di notifica a mezzo pec. Si costituiva in giudizio, altresì, l' eccependo, in via pregiudiziale, CP_2
l'inammissibilità e/o tardività dell'incoata opposizione poiché “proposta dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 24 comma 5 del D.lg. n° 46 del 26 febbraio 1999”. In riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle, ne rilevava l'infondatezza stante la notifica dell'avviso di comunicazione opposto. Con note depositate il 09.03.2021, la Società, a seguito della costituzione in giudizio degli Enti impositori, eccepiva l'illegittimità delle notifiche compiute a mezzo pec dall' e dall'Ente riscossore in quanto provenienti da “un indirizzo CP_3 non presente negli elenchi pubblici delle pubbliche amministrazioni non risultando nell'elenco delle I.P.A. né in quello REGINDE”. Con sentenza n. 453/2023, emessa in data 11.05.2022, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso. In via preliminare, il Giudice di prime cure riteneva provata la regolarità del procedimento di notifica di tutti gli atti impugnati fatta eccezione per gli avvisi di addebito nn. 591 2017 0000248238 000 e 591 2018 0000015721 000. Conseguentemente rilevava l'inammissibilità di tutti gli eccepiti vizi relativi a tale procedura essendo trascorso il termine previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999. Riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei predetti titoli, poiché il termine non poteva dirsi maturato al momento della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, effettuato l'08.11.2018, essendo stati tutti comunicati tra il 2015 e il 2018. Pertanto, il Tribunale accoglieva l'opposizione soltanto in riferimento agli avvisi di addebito nn. 591 2017 0000248238 000 e 591 2018 0000015721 000 “non essendo stata prova della loro rituale notifica” dichiarando che limitatamente ad essi non sussisteva il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
3 Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la Società AU.
[...] con ricorso depositato in Parte_2
Cancelleria l'11.11.2022. Con il primo motivo di gravame la società lamenta l'illegittimità e/o nullità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la notifica a mezzo pec, sia della comunicazione preventiva di ipoteca, che degli atti presupposti, in quanto provenienti da indirizzi non inseriti negli elenchi IPA o Reginde in violazione dell'art. l'articolo 3-bis della legge n. 53/1994. Con secondo e terzo motivo di appello, reiterando le medesime argomentazioni svolte in primo grado, si duole della carenza di motivazione relativamente all'eccepita illegittimità del preavviso di ipoteca “in assenza di preventiva intimazione di pagamento in violazione del combinato disposto dagli artt. 50 e 86 del d.p.r. n. 602/1973”. Infine, con il quarto motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale successiva all'asserita notifica dei titoli presupposti. Si sono costituiti in giudizio l' e l' , CP_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame. In particolare, l chiede dichiararsi cessata la materia del Controparte_5 contendere per l'intervenuto stralcio ex legge della cartella di pagamento n. 291 2015 0002080684 000, riferita a tributi I.n.a.i.l., per un importo di € 89,26. L' pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_3
All'udienza di discussione dell'11 settembre 2025 la causa, differita con ordinanza del 7.11.2024 e del 15.05.2025 per consentire all'appellante di produrre i documenti inseriti nel fascicolo di parte dell' rimasto contumace, è stata decisa CP_3 come da dispositivo steso in calce.
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Va dichiarata preliminarmente la contumacia dell CP_3
Occorre, inoltre, rilevare che il Tribunale ha accolto l'opposizione relativamente agli avvisi di addebito nn. 591 2017 0000248238 000 e 591 2018 0000015721 000 “non essendo stata prova della loro rituale notifica”. Trattasi di statuizioni che non è stata impugnata di talché la stessa deve ritenersi che sia passata in giudicato. Ancora, in via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto stralcio della cartella di pagamento n. 29120150002080684000, avente ad oggetto tributi I.n.a.i.l. per un importo di € 89,26, notificata a mezzo posta ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
4 Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'illegittimità e/o nullità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la notifica a mezzo pec sia della comunicazione preventiva di ipoteca che degli atti presupposti in quanto provenienti da indirizzi non inseriti negli elenchi IPA o Reginde in violazione dell'art. l'articolo 3-bis della legge n. 53/1994. Il motivo è infondato e deve essere rigettato. Com'è noto, la norma di riferimento è rappresentata dagli art. 6 e 6- ter del D. Lgs. N. 82 del 7.03.2005 e succ. mod. (codice dell'amministrazione digitale), non venendo qui in considerazione la notifica diretta da parte di avvocati. Dispone, dunque, l'art. 6 che le comunicazioni effettuate tramite domicili digitali “si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo”; condizione questa, ripetuta dall'art. 45 quale condizione di validità della comunicazione telematica;
l'art. 6 ter recita, poi: “Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati”. Ciò posto, sebbene l'utilizzo dell'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri costituisca requisito di validità della notifica, va nondimeno prestata adesione al principio, di recente affermato dalla Suprema Corte proprio in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, secondo cui “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del 03/07/2023); pertanto, non avendo la Società neppure dedotto che l'inoltro delle PEC mediante un gestore diverso da quello risultante dal registro IPA abbia determinato incertezza sull'identità del mittente ovvero altro pregiudizio al proprio diritto di difesa, la doglianza di nullità delle notifiche non può, sotto questo profilo, che essere disattesa. Altrettanto infondati devono ritenersi il secondo e terzo motivo di appello, con i quali la società sostiene l'erroneità della sentenza “per mancanza ed insufficiente
5 motivazione” nonché per l'“assenza di preventiva intimazione di pagamento in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 86 del d.p.r. n. 602/1973”. Secondo la giurisprudenza di legittimità “La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Infatti, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Cass. civ., Sez. VI
- 5, Ordinanza, 08/02/2023, n. 3799). Invero, ancorché succintamente, il Giudice di primo grado ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito fossero stati regolarmente notificati dall' e dall'ente riscossore a mezzo pec. CP_3
La società appellante, invece, non contesta come rilevato dagli appellati, la debenza dei crediti ingiunti, quanto l'inesistenza della notifica dei titoli prodromici all'invio della comunicazione preventiva di ipoteca, a suo dire notificati in violazione delle norme del C.a.d.. I rilievi sono, tuttavia, privi di pregio giacché, non avendo negato di aver ricevuto, alle date indicate nei documenti versati in atti, le PEC dell' e CP_3 dell'Ente riscossore, al fine di dimostrare l'inesistenza della notifica (nella specie, la ricezione), avrebbe dovuto allegare e provare che quelle e-mail avessero, in realtà, altro oggetto e/o finalità, ovvero fosse priva di allegati. Peraltro, occorre rilevare che il legislatore, con l'adozione del codice di autoregolamentazione digitale (D.Lgs. 82/2005) equipara la trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo della posta raccomandata.
6 Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non sussiste alcun obbligo per l' di depositare copia dell'atto notificato, dalla ricevuta di Controparte_5 accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC in formato “eml”. Né conduce a diverse conclusioni la giurisprudenza allegata da parte appellante a sostegno di tale tesi. In ordine alla piena valenza probatoria delle notificazioni effettuate a mezzo PEC dagli Enti previdenziali e di riscossione e alla conseguente necessità di una puntuale contestazione da parte del destinatario del messaggio di posta certificata si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “tanto premesso, occorre tuttavia affermare il valore probatorio pieno, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti rappresentati nelle riproduzioni informatiche, quali gli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione (oggetto di conservazione negli archivi informatici della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, a norma del cui comma 1: "i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71), siccome non oggetto di un disconoscimento chiaro, nè/ circostanziato ed esplicito, così da risultare idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526)”( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., (data ud. 15/09/2021) 30/11/2021, n. 37542). Pertanto, non avendo parte appellante contestato di avere ricevuto l'e-mail, ma essendosi limitata ad eccepire la mancanza della firma digitale e della relata di notifica, devono ritenersi validamente effettuate le comunicazioni a mezzo PEC delle cartelle di pagamento nn. 291 2017 0011894776 000, 291 2017 0016634645 000 e 291 2018 0008916032 000 (v. doc. da 3 a 5 del fascicolo di primo grado di CP_6 nonché degli avvisi di addebito nn. 591 2014 0001970514 000, 591 2015 0001836754 000, 591 2015 0001836855 000, 591 2015 0001885476 000, 591 2015 0001885577 000, 591 2016 0001011966 000, 591 2016 0001202822 000, 591 2016 0002536459 000, 591 2016 0002538681 000 e 591 2017 0000245713 000 (v. fascicolo di primo grado depositato il 14.05.2025 dalla società appellante su CP_3 richiesta del Collegio). Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, deve concludersi, in linea di coerenza con quanto affermato dal primo Giudice, che la mancata impugnazione
7 nel termine di legge dei titoli esecutivi, regolarmente notificati, abbia comportato l'irretrattabilità del credito contributivo che, com'è noto, può essere superata, mediante opposizione all'esecuzione, soltanto per dedurre fatti estintivi e/o modificativi (non già per ragioni attinenti il merito delle pretesa creditoria) maturati in epoca successiva alla notifica dell'atto prodromico. Secondo la giurisprudenza, infatti, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal comma 5 dell'art. 24 del d.lg. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo….” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 27.02.2007, n. 4506, nello stesso senso Cass. Civ., sez. VI, 15.10.2010 n.21365).
Trattasi, peraltro, di questione rilevabile d'ufficio per come evidenziato dalla Suprema Corte “in tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall' l'accertamento della tempestività del ricorso proposto CP_3 dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli a rt. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas iudicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 16.05.2007 n. 11274). Con il quarto motivo di gravame la società ribadisce l'intervenuta prescrizione quinquennale anche successiva alla asserita notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. La doglianza è inammissibile e manifestamente infondata poiché, oltre a non confrontarsi con gli argomenti del Giudice di prime cure, che ha ritenuto non maturato il termine al momento della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, effettuata l'08.11.2018, essendo stati comunicati tutti gli atti prodromici tra il 2015 e il 2018, con essa la società ribadisce l'omessa notifica degli atti presupposti con i quali erano chiesti tributi risalenti agli anni dal 2012 in poi, già esclusa per le ragioni esposte, dovendosi, altresì, evidenziare l'assoluta irrilevanza delle eccepite
8 irregolarità procedurali trattandosi di meri vizi formali, considerato che il Giudice ordinario è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del rapporto intercorso tra le parti e non sulla validità dell'atto impugnato. L'appello va, dunque, rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore dell' e dell CP_2 Controparte_1
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[...]
Deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, DPR n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell che CP_3 dichiara, conferma la sentenza n. 453/2022 resa dal Tribunale G.L. di Agrigento l'11.05.2022.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 2.938,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_2 liquida in complessivi euro 2.938,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell' CP_3
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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