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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 40 dell'anno 2021avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
n persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
pro tempore dr. con sede legale in Salerno al Corso Vittorio Parte_2
Emanuele n.203 elettivamente domiciliata in Salerno alla via F.P. Volpe n.2 presso e nello studio dell avv. Cinzia Giudice ( che la rappresenta e C.F._1
difende in virtù di mandato in atti.
- OPPONENTE –
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Settimia Bonani, (C.F. ) giusta procura in calce in C.F._3
atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Salerno - Piazza Casalbore
n. 25.
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 30.12.2020, la proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2701/2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 150.000,00 oltre interessi moratori nonché delle spese
1 della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per competenze oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge spiegando contestualmente domanda riconvenzionale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I) in via del tutto pregiudiziale, alla luce della evidente fondatezza dei motivi
di opposizione basati su prova scritta, nonché del grave ed irreparabile pregiudizio che
deriverebbe all'ostante dalla ingiusta esecuzione forzata, sospendere la provvisoria esecuzione
del D.I. opposto;
II) nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo qui opposto e
dichiararlo privo di effetti, atteso che il credito con esso azionato si era estinto per
compensazione ancor prima del deposito del ricorso NI;
III) in subordine ed ancora nel
merito, accertare e dichiarare la non debenza delle somme ingiunte in accoglimento della
spiegata domanda riconvenzionale, previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza in capo
all'opposta della debitoria di € 300.000,00, condannare la medesima, previa compensazione ex
art. 1243 c.c., con le somme di cui al d.i opposto, al pagamento in favore della in Pt_1
persona del legale rapp.p.t., della somma di e 150,000,00 oltre interessi moratori dal dovuto al
soddisfo; IV) in ogni caso revocare, alla luce della evidente temerarietà dell'azione proposta in
via monitoria, condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c., comma I, al Controparte_1
risarcimento del danno, del quale si domanda quantificazione in via equitativa oltre che al
pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., comma III°, in
aggiunta alle spese legali;
V) con vittoria, in ogni ipotesi, di spese competenze del presente
giudizio in favore dell'opponente e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
Costituitasi in giudizio, la Sig.ra eccepiva di non dover restituire nulla alla CP_1
e contestava l'inapplicabilità alla fattispecie concreta della disciplina Parte_1
della compensazione legale, instando per la conferma del D.I. ed il rigetto della proposta opposizione, in uno alla domanda riconvenzionale ed alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Instauratosi il giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183
co. VI c.p.c., all'esito della riserva assunta per le pronunce sulla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e sulle richieste istruttorie,
con provvedimento del 22/11/2021, codesto Ill.mo Giudicante disponeva per il rigetto della richiesta sospensione della provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura
2 per la decisione, rigettava le richieste istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, invitando le Parti a valutare una soluzione conciliativa. Con istanza di revoca della predetta ordinanza e contestuale anticipazione dell'udienza, la società
chiedeva revocarsi l'ordinanza del 22/11/2021, nella parte in cui non Parte_1
sospendeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, rinnovata anche l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, anticiparsi la data di udienza. In accoglimento della proposta istanza, veniva anticipata l'udienza e, a scioglimento della riserva assunta,
con provvedimento comunicato in data 05/04/2022, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.,
alla quale la sig.ra prestava adesione ma con modalità che Controparte_1
venivano giudicate irricevibili da parte della creditrice Pertanto, Parte_1
precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle Parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e può essere accolta per quanto di ragione
La odierna opposta ha agito in via monitoria al fine di ottenere la restituzione della somma pari a euro 150.000 versata in favore della sulla scorta di tre Parte_1
contratti di mutuo del 25.7.2018, 19-9-2018 e 4.10.2018. L'art. 1 di ciascun contratto prevedeva che il mutuatario avrebbe restituito la somma versata senza interessi entro
365 giorni dal versamento effettuato dal mutuante. L'art. 4 rubricato “finalità del prestito” prevedeva che l'importo veniva erogato per l'acquisto e vendita di beni immobili .
La domanda proposta veniva contrastata da parte opponente offrendo una più ampia ricostruzione della vicenda. In particolare parte opponente, senza tuttavia contestare specificamente la pretesa azionata, eccepiva la intervenuta compensazione del credito azionato con il NI . Nel dettaglio deduceva di aver versato, in qualità
di promissaria acquirente, a titolo di acconto, la somma di euro 300.000 in esecuzione del contratto preliminare e di permuta del 30.10.2017 intercorso con la parte opposta.
Tuttavia essa deducente aveva diritto ad ottenere la restituzione della predetta
3 somma poiché il contratto preliminare del 30.10.2017 era da intendersi risolto ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento contrattuale per avveramento della condizione risolutiva ivi prevista. Inoltre l'art. 11 del contratto prevedeva la scadenza del contratto inderogabilmente per il 31.12.2020 e che dopo detta data il contratto doveva intendersi risolto automaticamente. Proponeva pertanto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della somma versata.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Sempre in punto di diritto si osserva che il convenuto deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167,
primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 4 115, primo comma, c.p.c.).”
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi
previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la
mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale)
del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del
convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui
fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i
fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia
esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze
incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517;
Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”.
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso in esame si osserva che se da un lato parte opposta ha fornito la prova della fonte negoziale del proprio credito,
parte opponente non ha giammai specificamente contestato di aver ricevuto la somma di euro 150.000 ; ha solo eccepito la compensazione tra la predetta somma e quella oggetto di domanda riconvenzionale.
Le difese svolte dalla parte opponente unitamente alla prova della avvenuta erogazione del credito vantato inducono il Tribunale a ritenere fondata la pretesa monitoria.
5 Venendo alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, la stessa è
fondata e merita di essere accolta.
In esecuzione del contratto del 30.10.2017 la società ha versato in favore Parte_1
della promissaria venditrice la somma di euro 300.000. Tale circostanza è
pacificamente acquisita agli atti e non oggetto di contestazione.
Tale somma veniva versata ai sensi dell'art. 9 a titolo di acconto.
Parte opponente chiede la restituzione della predetta somma in virtù della risoluzione contrattuale derivante dall'avveramento della condizione risolutiva prevista dall'art. 5 del regolamento contrattuale. Nel dettaglio l'art. 5 comma 2
prevedeva: “ Si stabilisce sin d'ora di comune accordo tra le parti di questo contratto, che la
futura stipula di un contratto preliminare di compravendita tra le parti promissarie acquirenti
e i signori , e e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_2
legalmente rappresentata dal Sig. quali proprietari della
[...] Parte_6
restante parte del fabbricato, come meglio specificato nel precedente art. 2, è condizione
risolutiva di questo contratto ed è essenziale per stipulare il contratto definitivo di permuta e
compravendita previsto tra le parti dello stesso contratto.”
L'art. 11 del contratto prevedeva: “.la scadenza del presente contratto preliminare di
permuta e compravendita è fissata inderogabilmente per il 31.12.2020 e che, dopo questa data,
il presente contratto si intenderà risolto automaticamente (ipso iure e/o ipso facto), per
intervenuta scadenza contrattuale, e di conseguenza tutte le somme versate in acconto e/o
saldo finale dalle Parti promissarie acquirenti, saranno restituite senza alcun interessi, penali,
spese varie ed altri oneri, e nulla gli sarà dovuto per le spese sostenute, interessi di mora e
quant'altro.”
In base alla documentazione depositata e alle difese svolte deve ritenersi risolto il contratto preliminare del 30.10.2017 per avveramento della condizione risolutiva.
Nessun dubbio ricorre sul fatto che l'effetto solutorio connesso alla mancata stipula del contratto definitivo, entro una determinata scadenza temporale, fosse riconducibile alla mancata verificazione di un evento futuro ed incerto e,
conseguentemente, dovesse qualificarsi come condizione risolutiva negativa (Cass.
6 Sez. 2, Sentenza n. 20854 del 02/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22310 del 30/09/2013; Sez.
2, Sentenza n. 17181 del 24/06/2008).
Non è oggetto di contestazione che non sia stato stipulato un contratto preliminare con gli altri comproprietari e che il contratto definitivo non sia stato stipulato nella scadenza indicata dall'art. 11.
In proposito, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sottoposti a condizione risolutiva, la rilevanza del comportamento dei contraenti con riguardo all'inadempimento delle prestazioni a carico di ciascuno di essi e al conseguente diritto della parte adempiente ad ottenere in giudizio la risoluzione del contratto medesimo, resta subordinata al mancato verificarsi dell'evento condizionante, con la conseguenza che, solo allorché si avveri tale evento, il venir meno ex tunc dell'efficacia interinalmente prodotta dal contratto preclude al giudice di prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e di pronunciarsi sulla stessa, ancorché la domanda di accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto sia stata avanzata in giudizio subordinatamente rispetto a quelle di risoluzione per inadempimento (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 25061 del 10/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8465 del 13/06/2002; Sez. 2,
Sentenza n. 3942 del 18/03/2002; Sez. 2, Sentenza n. 7875 del 04/08/1990). Vi è da considerare che parte opponente non chiede di dichiarare giudizialmente la risoluzione del contratto ma chiede di accertare l'intervenuta compensazione tra il credito vantato dall'opposta e quello oggetto di domanda riconvenzionale.
Come recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, l'art. 1243 cod.
civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225). In
presenza di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il
7 credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito
è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né
giudiziale (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
Nella specie, il credito opposto in compensazione, rimasto inadempiuto, è di pronta e facile liquidazione e determinato nel suo ammontare;
i due crediti alla data di notifica del decreto ingiuntivo già coesistevano in quanto il contratto si era risolto in virtù dell'avveramento della condizione risolutiva;
sicché ne va disposta la compensazione con il credito restitutorio della opposta. Ne consegue che applicando la compensazione legale la domanda riconvenzionale può essere accolta e il credito vantato dall'opponente è pari a euro 150.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Infine non ricorrono le condizioni per la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte opponente . Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare,
non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non
8 deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave,
nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). In
difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali le stesse in considerazione dell'esito del giudizio meritano di essere compensate nella misura del 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte opposta. Le spese sono liquidate sulla base del decisum
in virtù dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in complessivi euro 7.051,50 anziché euro 14.103 ( euro 2.552
per la fase di studio, euro 1628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale) con distrazione in favore dell'avvocato
Cinzia Giudice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2701/2020, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte opposta al pagamento, in favore della , della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 150.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50%
a carico di parte opposta liquidato in complessivi euro 7.051,50 anziché euro
14.103 ( euro 2.552 per la fase di studio, euro 1628 per la fase introduttiva,
euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale) oltre IVA e
CPA come per legge oltre euro 379,50 a titolo di C.U., con distrazione in favore dell'avvocato Cinzia Giudice dichiaratasi antistataria.
Salerno, 4.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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