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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3396/2018 R.G., promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Rossi, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Marco Pesenti, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni delle parti
Parte attrice: chiede la rinnovazione della CTU e si riporta ai propri scritti difensivi
Parte convenuta: si riporta ai propri scritti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 5.10.2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 834/2018, Controparte_1 emesso dall'intestato Tribunale in data 10.7.2018 (proc. n. 2015/2018 RG), notificato il
27.7.2018, con cui le era stato ingiunto, in solido con , il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 12.076,70, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, come saldo dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 9124539 sottoscritto dall'ingiunta con Compass Banca s.p.a. il 21.12.2010.
La parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto lamentando:
1) l'inesistenza e/o la nullità del rapporto contrattuale per mancata accettazione scritta da parte della banca e per violazione dell'art. 117 TUB;
2) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati al finanziamento;
3) la difformità/indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti;
4) l'inesistenza, inesigibilità e/o indeterminatezza del credito ingiunto;
Pagina 1 5) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito e dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 13.2.2019, contestando Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 10.4.2019 il GI precedentemente designato ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per il minore importo di € 8.753,50.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di CTU contabile.
***
Deve anzitutto respingersi il primo motivo di opposizione sollevato dall'attrice.
La questione riguardante la validità del c.d. contratto “monofirma” – vale a dire privo della sottoscrizione del funzionario della banca – è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale fino alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 898/2018, dalla quale è desumibile il principio che il consenso della banca alla conclusione del contratto bancario possa desumersi anche dai comportamenti concludenti dalla stessa tenuti ai fini della concreta operatività del rapporto (cfr. altresì Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590, che ha ribadito il principio secondo cui la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non è causa di nullità del contratto bancario per difetto della forma scritta, trattandosi di un requisito da intendersi non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti).
Nella fattispecie oggetto di causa è incontestata la parziale restituzione dell'importo finanziato mediante il pagamento di una parte delle rate nella misura mensile di € 511,70, equivalente alla rata pattuita di € 509,70 maggiorata di € 2,00 per spese di incasso, dovendo dunque ritenersi attestata l'esecuzione del rapporto contrattuale e provato, a monte, il consenso della banca alla sua conclusione (ad ogni modo documentato dalla produzione, in allegato alla comparsa di costituzione, della dichiarazione della banca di accettazione della richiesta di finanziamento).
L'eccezione di nullità deve quindi essere respinta, constando in via documentale la redazione in forma scritta del contratto e la consegna della documentazione contrattuale al cliente, alla luce dell'espressa autodichiarazione di aver ritirato copia del contratto come riportata nel frontespizio del modulo di “richiesta di finanziamento”. Peraltro, per orientamento assodato la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determinerebbe la nullità del contratto bancario (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”).
Pagina 2 È destituita di fondamento l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati al finanziamento.
Vale premettere che, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, il tasso soglia applicabile al contratto di prestito personale oggetto di causa era del 16,89% (cfr. DM di rilevazione TEGM applicabile al IV trimestre 2010 – categoria crediti personali – all. 2 citazione).
È pertanto evidente che il TAN indicato nel contratto, pari all'8,90%, fosse ampiamente contenuto entro il tasso soglia pro tempore vigente.
Del tutto immotivati e comunque destituiti di fondamento sono i rilievi svolti in citazione, come estrapolati dalla “consulenza econometrica” sub all. 3, a proposito della pretesa usurarietà del tasso effettivamente applicato
In primo luogo, è errato l'assunto di partenza volto a ricomprendere tra gli oneri computabili per il calcolo del TEG la commissione di estinzione anticipata del prestito, essendo viceversa acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cassazione civile sez.
I, 08/07/2024, n.18497; Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109.
Del pari erroneo è il rilievo di usura in sostanza incentrato sulla cumulabilità del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso convenzionale di mora. Per consolidato insegnamento, difatti, “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cassazione civile sez. I,
08/04/2024, n.9201; Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14472).
Generiche e inconcludenti sono anche le doglianze volte a censurare la pretesa difformità o indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti, dal momento che negli scritti difensivi dell'attrice non risultano adeguatamente argomentate le ragioni in base alle quali per un verso il valore effettivo del TAN dovrebbe essere diverso da quello indicato nel contratto (8,90%), per altro verso il corretto importo della rata dovrebbe essere inferiore rispetto all'ammontare contrattuale
(€ 509,50). Per gli stessi motivi non può accogliersi l'eccezione di “difformità del TAEG”, per difetto di idonea allegazione del criterio di calcolo e degli oneri in tesi erroneamente non computati dalla banca ai fini della quantificazione dell' Costituisce asserzione del tutto Pt_2 apodittica e indimostrata, dunque, quella secondo il valore effettivo del TAEG sarebbe pari all'11,49%, in luogo del valore dichiarato del 9,52%.
Pagina 3 Sui pretesi effetti distorsivi derivanti dall'asserita adozione di un regime di capitalizzazione composta, si osserva che, come definitivamente chiarito dalla S.C. a Sezioni Unite, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale (come quello oggetto di causa)
“la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130; sulla non configurabilità di anatocismo occulto in caso di adozione del sistema di ammortamento alla francese si veda ad esempio Tribunale Roma sez. XVII, 05/05/2020, n.6897: “l' ammortamento alla francese con il calcolo di interessi su interessi non ancora esigibili, è fuori dalle previsioni dell'art. 1282 c.c. che si riferisce ai soli interessi scaduti e pertanto diretti a ristorare il danno da inadempimento del debito, ed è pertanto consentito perché non contiene anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.”).
In adesione ai principi enucleati dalla giurisprudenza, da ritenersi senz'altro applicabili al rapporto di prestito personale a tasso fisso oggetto di causa, deve pertanto respingersi la doglianza di indeterminatezza degli interessi e di illecito effetto anatocistico.
In ogni caso si richiamano e condividono, poiché congruamente e logicamente argomentate, le conclusioni espresse dal CTU nominato, dott. il quale ha ribadito la mancata Persona_1 fondatezza di tutte le doglianze sollevate dall'attrice “sia dal punto di vista dell'usura che dell'applicazione di tassi d'interesse, spese e commissioni non pattuite” (cfr. relazione di CTU depositata il
4.3.2021, p. 6).
Con relazione integrativa depositata il 10.9.2021, il CTU ha ulteriormente precisato di non aver proceduto “ad un eventuale ricalcolo del TAEG, in quanto ha verificato che il tasso applicato al contratto fosse quello effettivamente pattuito e che, quindi, lo stesso non fosse superiore a quello soglia previsto dalla normativa di riferimento”.
Nella sua comparsa conclusionale l'attrice insiste nella tesi della difformità del TAEG ma continua a non chiarire le ragioni sottese al proprio convincimento, limitandosi richiamare le affermazioni contenute nella perizia di parte, che però è notoriamente priva di ogni valore probatorio. Né la parte può pretendere di rinvenire una conferma delle proprie (non argomentate) conclusioni nell'allegato c) alla relazione di CTU (denominato “piano ammortamento con verifica usura”), dovendo considerarsi un mero refuso il riferimento in detto foglio di calcolo, elaborato per la verifica dell'usura, a un preteso “TAEG ricalcolato” e dovendo ribadirsi che sarebbe stato onere dell'attrice, in alcun modo soddisfatto, quello di dimostrare l'asserita erroneità del TAEG riportato nel contratto.
Prive di consistenza sono le contestazioni in punto quantum svolte nel quarto motivo di opposizione, essendo al riguardo sufficiente rimarcare l'infondatezza della ipotizzata nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative agli interessi. Non può sostenersi, pertanto, che il debito dovesse intendersi limitato alla restituzione del solo capitale prestato e che l'importo delle rate dovesse
Pagina 4 essere ridotto alla sorte capitale, discendendo da ciò l'erroneità dei conteggi sviluppati dall'attrice sulla scorta di tale (erronea) premessa. Allo stesso modo, non è recepibile la seconda ipotesi di riconteggio prospettata dall'attrice a p. 10 dell'atto di citazione, non essendo gli interessi pattuiti indeterminati e non dovendo pertanto ricalcolarsi il piano di ammortamento secondo il tasso sostitutivo dei BOT.
In tema di prova del credito, deve ritenersi, infine, che la convenuta abbia assolto l'onere probatorio su di lei gravante in qualità di attrice in senso sostanziale, avendo prodotto il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ed avendo allegato l'inadempimento della parte debitrice, e ciò avuto riguardo al consolidato principio in base al quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento” (Cassazione civile sez. II, 27/01/2023, n.2554; Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Si presenta sterile l'obiezione inerente alla mancata dimostrazione dell'erogazione del finanziamento, invero non contestata dall'attrice e comunque desumibile dalle sue stesse deduzioni laddove è riconosciuto l'obbligo di restituire il capitale prestato.
Come precisato dalla convenuta, l'importo richiesto ha ad oggetto il “solo importo capitale delle
26 rate a scadere successive alla decadenza del beneficio del termine intervenuta in data 15.10.2015, coincidente con la rata n. 58 del finanziamento”, oltre ad € 64,27 a titolo di interessi di mora, secondo i conteggi dettagliatamente riassunti nella comparsa di costituzione di giammai contestati CP_1 dall'attrice nel prosieguo del giudizio.
Per le considerazioni che precedono, alla luce dell'infondatezza di tutti i motivi sollevati dall'attrice e delle concordanti conclusioni contenute nella relazione di CTU, non può accogliersi la richiesta di disporne la rinnovazione.
In conclusione, l'opposizione proposta deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'attrice in conformità ai parametri medi ex DM 55/2014 ss. mm., scaglione corrispondente al valore della causa, nella misura di complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'attrice, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 5 2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Civitavecchia, 11/04/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 6