Ordinanza cautelare 26 luglio 2017
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01282/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2017, proposto da
AR AM, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Tanzarella, Giuseppe Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio Ezio AR Tarantino in Lecce, piazzetta D'Enghien, 1;
contro
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Brindisi n. 747/III/15 del 30.3.2017, notificato in data 4.4.2017;
- della comunicazione n. 0008195 Polizia Locale di Ostuni del 30.3.2017 e di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, con il quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Brindisi n. 747/III/15 del 30/03/2017, che ha disposto la revisione della Patente di Guida della ricorrente;
- rilevato che, come dichiarato dal difensore della ricorrente nella memoria depositata in data 20.6.2022, la ricorrente, nelle more del presente giudizio, ha nuovamente ottenuto l’abilitazione alla guida, dichiarando conseguentemente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
- ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuto, quanto al regolamento delle spese di lite, che la natura meramente cautelare – e non sanzionatoria – dell’impugnato provvedimento, in uno alla circostanza che la ricorrente è rimasta coinvolta in un grave sinistro stradale (con vittima), giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO