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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27732/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Antonio S. Stefani Presidente dott. Francesco Ferrari Giudice dott.ssa Ada Favarolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27732 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C. F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giampaolo Morini, in virtù di
[...] C.F._4 procure in atti, domiciliati presso l'indirizzo P.E.C. del difensore ATTORI E (C.F. ), in persona del procuratore speciale , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Izzo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore CONVENUTA OGGETTO: fideiussioni. CONCLUSIONI
Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare nullità parziale della fidejussione sottoscritta dagli attori (fideiussioni di originari € 3.000,00 del 01.01.2019 oggi ridotta ad € 400.073,50) poiché contiene le tre clausole 2, 6 ed 8 di cui al modello di fidejussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della AN d'TA n.55/2005, e, rilevata privata di validità la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., dichiarare la decadenza di dal CP_1 diritto di agire nei confronti dei fideiussori, con vittoria di spese dli lite. Si chiede sia disposto ex art. 210 cpc ordine di esibizione della fideiussione sottoscritta dagli attori in favore di AN Carige, fideiussioni di originari € 3.000,00 del 01.01.2019 oggi ridotta ad € 400.073,50.”.
parte convenuta: “Vorrà l'adito Tribunale così provvedere:
1) nel merito: rigettare le domande tutte avanzate dagli attori, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento, in fatto come in diritto, oltreché sprovviste di prova;
2) con vittoria delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa.”
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare come, per effetto della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto espressione di un'intesa in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, la presente causa debba essere decisa in composizione collegiale. L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte
“le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso la quale è istituita la specializzata imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, ferma tuttavia la decisione della relativa domanda o eccezione dal Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c. e 161, primo comma, c.p.c.
2. Con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2024 Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio la società chiedendo di Parte_3 Parte_4 Controparte_1 accertare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dagli attori, stipulata in data 1.01.2019 per euro 3.000.000,00, poi ridotta ad euro 400.073,50, in quanto espressione di un'intesa, in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, precisamente per la conformità tra le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione e quelle contenute nello schema predisposto dall' nel 2003, ritenuto espressione di un'intesa anticoncorrenziale a seguito Pt_5 di accertamento della AN d'TA (provvedimento n. 55\2005). Per effetto dell'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, recante la deroga all'art. 1957 c.c. e la rinuncia al termine decadenziale ivi previsto, gli attori hanno chiesto di accertare l'intervenuta decadenza di dal diritto CP_1 ad agire nei confronti dei fideiussori.
3. Si è costituita in giudizio la banca, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande per omesso espletamento del procedimento di mediazione e, con riferimento alla posizione del signor l'inesistenza della procura alle liti. Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza Parte_2 delle domande proposte, rilevando che:
- con due distinti documenti (doc. 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta) in data 16maggio 2008 gli odierni attori si erano costituiti fideiussori, in solido, a favore della SA di RI di CA (dante causa dell'odierna convenuta) e nell'interesse della società Idea Casa S.r.l., sino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000.000,00;
- l'importo della garanzia era rimasto invariato nel tempo, diversamente da quanto allegato dagli attori, in quanto la somma di euro 400.073,50 riportata nell'estratto della visura della Centrale dei Rischi gestita dalla AN d'TA indicava unicamente l'esposizione debitoria, a quella data, del soggetto garantito, Idea Casa s.r.l.;
- gli attori non avevano sottoscritto ulteriori fideiussioni rispetto a quella del 16 maggio 2008; pagina 2 di 6 - dall'esame delle garanzie prodotte si evinceva che le previsioni di cui agli articoli n. 6 n. 8 delle fideiussioni oggetto di causa erano difformi rispetto alle clausole n. 6 e n. 8 del cd. schema ABI e, in particolare, l'art. 6 della fideiussione prevedeva, in deroga all'art. 1957 c.c. un termine di decadenza quinquennale;
- la sola coincidenza dell'art. 2 della fideiussione con la corrispondente clausola 2 del cd. schema ABI era insufficiente a dimostrare l'adesione della banca ad un'intesa tra istituti di credito in violazione della legge n. 287/1990;
- le fideiussioni oggetto di causa erano state sottoscritte a distanza di alcuni anni dall'accertamento compiuto dalla AN d'TA del 2005, così che tale provvedimento non assumeva rilevanza ai fini della prova della configurabilità di un'intesa restrittiva della concorrenza nel periodo di stipula della fideiussione;
- in ogni caso, un'eventuale dichiarazione di nullità parziale avrebbe potuto riguardare unicamente l'art. 2 delle fideiussioni.
4. All'esito della prima udienza, ritenuto che la controversia non rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 5 d. lgs. n. 28\2010, è stata rilevata l'inesistenza della procura alle liti da parte di Parte_2 in considerazione dell'omessa sottoscrizione da parte dell'attore della procura prodotta ed è stato assegnato termine per il rilascio della procura, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Successivamente, ritenuta inammissibile l'istanza di esibizione avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e avente ad oggetto le fideiussioni dagli stessi rilasciate, tenuto conto del difetto di prova dell'esistenza di documenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già prodotti dalla convenuta (doc. 7 e 8), la causa è stata ritenuta la causa matura per la decisione, ed è stata fissata l'udienza del 5 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa. Tale udienza è stata successivamente differita al 10 dicembre 2025 per i medesimi incombenti e lo svolgimento dell'udienza è stato sostituito dallo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Infine, con ordinanza dell'11 dicembre 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
5. In via del tutto preliminare, il collegio rileva come il richiamo all'art. 281 terdecies c.p.c. contenuto nelle ordinanze del 23 aprile e dell'11 dicembre 2025 integri un mero refuso, intendendosi richiamare unicamente il disposto dell'art. 275 bis c.p.c. relativo alla decisione a seguito di discussione orale dinanzi al Collegio, discussione orale che si ritiene possa essere sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. In ogni caso, si osserva come alcuna contestazione sia stata sollevata delle parti in ordine allo svolgimento del giudizio.
6. Gli attori hanno agito in giudizio facendo riferimento a fideiussioni dagli stessi rilasciate in data 1 gennaio 2019 per l'importo di euro 3.000.000,00, sostenendo che nel tempo tali fideiussioni erano state ridotte ad euro 400.073,50. Va tuttavia evidenziato come la banca abbia prodotto le garanzie rilasciate dagli attori in data 16 maggio 2008 e abbia allegato l'inesistenza di fideiussioni ulteriori da parte signori e Pt_1 Pt_2 Parte_3 in favore della banca, precisando altresì che l'importo garantito delle fideiussioni era rimasto Parte_4 invariato ed era pari ad euro 3.000.000,00. A fronte di tali produzioni e precisazioni gli attori nulla hanno dedotto, limitandosi a reiterare le domande e istanze proposte in citazione. In assenza della prova dell'esistenza di altre garanzie, l'analisi sarà dunque limitata alle fideiussioni prodotte dalla banca, ritenendosi così circoscritto l'oggetto della causa.
7. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto di accertare la nullità parziale delle fideiussioni del 16 maggio 2008 per violazione dell'art. 2 l. n. 287\1990, in considerazione dell'asserita conformità delle clausole di cui alle lettere 2, 6 e 8 allo schema predisposto dall'Abi nel 2003 (in particolare, ai pagina 3 di 6 corrispondenti articoli nn. 2, 6 e 8), integrante un'intesa vietata, come accertato dalla AN d'TA con provvedimento n. 55\2005. Gli attori hanno rilevato che la garanzia dagli stessi sottoscritta era stata redatta su moduli conformi a quelli elaborati dalla nel 2003, ritenuti frutto di un'intesa anticoncorrenziale Controparte_3 vietata, come accertato dalla AN d'TA e, successivamente, dalla giurisprudenza di legittimità. Rappresentando le fideiussioni oggetto di causa un'applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza – secondo la ricostruzione di parte attrice - le stesse sarebbero parzialmente nulle con riguardo alle clausole richiamate e, attesa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., la banca era decaduta da ogni azione verso i fideiussori.
Alcuna delle domande proposte è meritevole di accoglimento.
8. Giova anzitutto rilevare come il ricorso a ciascuna delle clausole oggetto di contestazione da parte degli attori non sia affatto illegittimo, essendo tale soltanto l'uniforme applicazione di tali previsioni in quanto idonee a realizzare un effetto distorsivo della concorrenza. Ebbene, dal confronto tra le fideiussioni oggetto di causa (doc. 7 e 8 del fascicolo della banca) e il modello predisposto dall'ABI (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) emerge chiaramente come le clausole nn. 6 e 8 delle fideiussioni siano difformi dagli artt. 6 e 8 dello schema ABI. In altre parole, dall'esame delle fideiussioni sottoscritte dagli attori e risalenti all'anno 2008 (doc. 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta) non è evincibile la pedissequa applicazione, da parte dell'istituto di credito, del censurato schema dell'ABI predisposto nel 2002 e, in particolare degli articoli nn. 6 e 8. Le fideiussioni prodotte non riproducevano le clausole di cui agli artt. 6 e 8 dello schema Abi 2003 e, come in effetti rilevato dalla banca convenuta, vi era coincidenza unicamente in relazione all'art. 2 dello schema Abi;
con riguardo alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in particolare, è stato stabilito un termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione garantita. In conclusione, gli attori non hanno dimostrato che le fideiussioni dagli stessi sottoscritte integrassero la mera riproduzione del modulo predisposto dall'Abi nel 2002.
9. Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che gli attori non hanno nemmeno prodotto il provvedimento di AN d'TA del 2005 che secondo la giurisprudenza di legittimità integra un atto amministrativo estraneo al principio iura novit curia. La Suprema Corte, al riguardo, ha affermato che “La natura di atto amministrativo del provvedimento della AN d'TA n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass., Ordinanza 19 marzo 2025, n. 7387).
10. Anche laddove si ritenessero sufficienti i richiami al contenuto del provvedimento di AN d'TA riportati in citazione e nella comparsa di costituzione, il collegio rileva come la mera riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI - circostanza che, si ribadisce, non sussiste nella fattispecie - nell'ambito di fideiussioni stipulate successivamente al periodo oggetto di accertamento della AN d'TA non integri un elemento, di per sé, sufficiente a dimostrare la sussistenza o, più correttamente, la persistenza di un'intesa illecita. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN d'TA ha disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. La AN d'TA ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese” ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, pagina 4 di 6 rilevando come le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Più in particolare, la AN d'TA ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione ANria TAna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo oggetto dell'accertamento della AN d'TA ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005. La fideiussione oggetto d'esame, emessa nel corso dell'anno 2008, si colloca oltre tre anni dopo il periodo oggetto dell'indagine della AN d'TA (relativo agli anni 2003-2005); tale circostanza avrebbe reso necessaria la verifica della persistenza, a quella data, di un'intesa illecita lesiva della concorrenza nel mercato nazionale. In altre parole, la vicenda contrattuale che interessa i fideiussori nella fattispecie oggetto d'esame dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto oppure c'è ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone implica che gli attori erano onerati della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare circa la persistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa, dell'intesa vietata rispetto al periodo oggetto dell'indagine dell'autorità di vigilanza (2003-2005). Gli attori non hanno assolto a tale onere, non essendo stata dimostrata la necessaria concertazione tra gli istituti di credito, quali operatori del settore, ancora nel corso dell'anno 2008, in ordine all'applicazione in modo uniforme di alcune clausole del modello predisposto nel 2003.
11. In conclusione, le domande di nullità parziale proposte dagli attori in merito alle fideiussioni dagli stessi sottoscritte in data 16 maggio 2008 devono essere integralmente rigettate;
conseguentemente ritenuta perfettamente valida la deroga all'art. 1957 c.c. pattuita ai sensi dell'art. 6 delle fideiussioni, rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti dei CP_1 fideiussori.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto (indeterminabile) e dell'attività effettivamente svolta. Le spese vengono liquidate in euro 3.809,00 applicando i valori minimi dei citati parametri per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 Pt_2
e contro la società così provvede:
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
a. rigetta le domande di nullità delle fideiussioni proposte e, per l'effetto, accertata la validità della deroga all'art. 1957 c.c. pattuita ai sensi dell'art. 6 delle fideiussioni oggetto di causa, rigetta altresì la pagina 5 di 6 domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti dei CP_1 fideiussori;
b. condanna gli attori al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1 nella somma di euro 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 Il giudice estensore Il Presidente Ada Favarolo Antonio S.Stefani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Antonio S. Stefani Presidente dott. Francesco Ferrari Giudice dott.ssa Ada Favarolo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27732 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C. F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giampaolo Morini, in virtù di
[...] C.F._4 procure in atti, domiciliati presso l'indirizzo P.E.C. del difensore ATTORI E (C.F. ), in persona del procuratore speciale , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Izzo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore CONVENUTA OGGETTO: fideiussioni. CONCLUSIONI
Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare nullità parziale della fidejussione sottoscritta dagli attori (fideiussioni di originari € 3.000,00 del 01.01.2019 oggi ridotta ad € 400.073,50) poiché contiene le tre clausole 2, 6 ed 8 di cui al modello di fidejussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della AN d'TA n.55/2005, e, rilevata privata di validità la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., dichiarare la decadenza di dal CP_1 diritto di agire nei confronti dei fideiussori, con vittoria di spese dli lite. Si chiede sia disposto ex art. 210 cpc ordine di esibizione della fideiussione sottoscritta dagli attori in favore di AN Carige, fideiussioni di originari € 3.000,00 del 01.01.2019 oggi ridotta ad € 400.073,50.”.
parte convenuta: “Vorrà l'adito Tribunale così provvedere:
1) nel merito: rigettare le domande tutte avanzate dagli attori, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento, in fatto come in diritto, oltreché sprovviste di prova;
2) con vittoria delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa.”
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare come, per effetto della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto espressione di un'intesa in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, la presente causa debba essere decisa in composizione collegiale. L'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti ((al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni))”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte
“le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso la quale è istituita la specializzata imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, ferma tuttavia la decisione della relativa domanda o eccezione dal Tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c., a pena di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c. e 161, primo comma, c.p.c.
2. Con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2024 Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio la società chiedendo di Parte_3 Parte_4 Controparte_1 accertare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dagli attori, stipulata in data 1.01.2019 per euro 3.000.000,00, poi ridotta ad euro 400.073,50, in quanto espressione di un'intesa, in violazione dell'art 2 della l. 287/1990, precisamente per la conformità tra le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione e quelle contenute nello schema predisposto dall' nel 2003, ritenuto espressione di un'intesa anticoncorrenziale a seguito Pt_5 di accertamento della AN d'TA (provvedimento n. 55\2005). Per effetto dell'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, recante la deroga all'art. 1957 c.c. e la rinuncia al termine decadenziale ivi previsto, gli attori hanno chiesto di accertare l'intervenuta decadenza di dal diritto CP_1 ad agire nei confronti dei fideiussori.
3. Si è costituita in giudizio la banca, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande per omesso espletamento del procedimento di mediazione e, con riferimento alla posizione del signor l'inesistenza della procura alle liti. Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza Parte_2 delle domande proposte, rilevando che:
- con due distinti documenti (doc. 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta) in data 16maggio 2008 gli odierni attori si erano costituiti fideiussori, in solido, a favore della SA di RI di CA (dante causa dell'odierna convenuta) e nell'interesse della società Idea Casa S.r.l., sino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000.000,00;
- l'importo della garanzia era rimasto invariato nel tempo, diversamente da quanto allegato dagli attori, in quanto la somma di euro 400.073,50 riportata nell'estratto della visura della Centrale dei Rischi gestita dalla AN d'TA indicava unicamente l'esposizione debitoria, a quella data, del soggetto garantito, Idea Casa s.r.l.;
- gli attori non avevano sottoscritto ulteriori fideiussioni rispetto a quella del 16 maggio 2008; pagina 2 di 6 - dall'esame delle garanzie prodotte si evinceva che le previsioni di cui agli articoli n. 6 n. 8 delle fideiussioni oggetto di causa erano difformi rispetto alle clausole n. 6 e n. 8 del cd. schema ABI e, in particolare, l'art. 6 della fideiussione prevedeva, in deroga all'art. 1957 c.c. un termine di decadenza quinquennale;
- la sola coincidenza dell'art. 2 della fideiussione con la corrispondente clausola 2 del cd. schema ABI era insufficiente a dimostrare l'adesione della banca ad un'intesa tra istituti di credito in violazione della legge n. 287/1990;
- le fideiussioni oggetto di causa erano state sottoscritte a distanza di alcuni anni dall'accertamento compiuto dalla AN d'TA del 2005, così che tale provvedimento non assumeva rilevanza ai fini della prova della configurabilità di un'intesa restrittiva della concorrenza nel periodo di stipula della fideiussione;
- in ogni caso, un'eventuale dichiarazione di nullità parziale avrebbe potuto riguardare unicamente l'art. 2 delle fideiussioni.
4. All'esito della prima udienza, ritenuto che la controversia non rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 5 d. lgs. n. 28\2010, è stata rilevata l'inesistenza della procura alle liti da parte di Parte_2 in considerazione dell'omessa sottoscrizione da parte dell'attore della procura prodotta ed è stato assegnato termine per il rilascio della procura, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Successivamente, ritenuta inammissibile l'istanza di esibizione avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e avente ad oggetto le fideiussioni dagli stessi rilasciate, tenuto conto del difetto di prova dell'esistenza di documenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già prodotti dalla convenuta (doc. 7 e 8), la causa è stata ritenuta la causa matura per la decisione, ed è stata fissata l'udienza del 5 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa. Tale udienza è stata successivamente differita al 10 dicembre 2025 per i medesimi incombenti e lo svolgimento dell'udienza è stato sostituito dallo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Infine, con ordinanza dell'11 dicembre 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
5. In via del tutto preliminare, il collegio rileva come il richiamo all'art. 281 terdecies c.p.c. contenuto nelle ordinanze del 23 aprile e dell'11 dicembre 2025 integri un mero refuso, intendendosi richiamare unicamente il disposto dell'art. 275 bis c.p.c. relativo alla decisione a seguito di discussione orale dinanzi al Collegio, discussione orale che si ritiene possa essere sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. In ogni caso, si osserva come alcuna contestazione sia stata sollevata delle parti in ordine allo svolgimento del giudizio.
6. Gli attori hanno agito in giudizio facendo riferimento a fideiussioni dagli stessi rilasciate in data 1 gennaio 2019 per l'importo di euro 3.000.000,00, sostenendo che nel tempo tali fideiussioni erano state ridotte ad euro 400.073,50. Va tuttavia evidenziato come la banca abbia prodotto le garanzie rilasciate dagli attori in data 16 maggio 2008 e abbia allegato l'inesistenza di fideiussioni ulteriori da parte signori e Pt_1 Pt_2 Parte_3 in favore della banca, precisando altresì che l'importo garantito delle fideiussioni era rimasto Parte_4 invariato ed era pari ad euro 3.000.000,00. A fronte di tali produzioni e precisazioni gli attori nulla hanno dedotto, limitandosi a reiterare le domande e istanze proposte in citazione. In assenza della prova dell'esistenza di altre garanzie, l'analisi sarà dunque limitata alle fideiussioni prodotte dalla banca, ritenendosi così circoscritto l'oggetto della causa.
7. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto di accertare la nullità parziale delle fideiussioni del 16 maggio 2008 per violazione dell'art. 2 l. n. 287\1990, in considerazione dell'asserita conformità delle clausole di cui alle lettere 2, 6 e 8 allo schema predisposto dall'Abi nel 2003 (in particolare, ai pagina 3 di 6 corrispondenti articoli nn. 2, 6 e 8), integrante un'intesa vietata, come accertato dalla AN d'TA con provvedimento n. 55\2005. Gli attori hanno rilevato che la garanzia dagli stessi sottoscritta era stata redatta su moduli conformi a quelli elaborati dalla nel 2003, ritenuti frutto di un'intesa anticoncorrenziale Controparte_3 vietata, come accertato dalla AN d'TA e, successivamente, dalla giurisprudenza di legittimità. Rappresentando le fideiussioni oggetto di causa un'applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza – secondo la ricostruzione di parte attrice - le stesse sarebbero parzialmente nulle con riguardo alle clausole richiamate e, attesa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., la banca era decaduta da ogni azione verso i fideiussori.
Alcuna delle domande proposte è meritevole di accoglimento.
8. Giova anzitutto rilevare come il ricorso a ciascuna delle clausole oggetto di contestazione da parte degli attori non sia affatto illegittimo, essendo tale soltanto l'uniforme applicazione di tali previsioni in quanto idonee a realizzare un effetto distorsivo della concorrenza. Ebbene, dal confronto tra le fideiussioni oggetto di causa (doc. 7 e 8 del fascicolo della banca) e il modello predisposto dall'ABI (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) emerge chiaramente come le clausole nn. 6 e 8 delle fideiussioni siano difformi dagli artt. 6 e 8 dello schema ABI. In altre parole, dall'esame delle fideiussioni sottoscritte dagli attori e risalenti all'anno 2008 (doc. 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta) non è evincibile la pedissequa applicazione, da parte dell'istituto di credito, del censurato schema dell'ABI predisposto nel 2002 e, in particolare degli articoli nn. 6 e 8. Le fideiussioni prodotte non riproducevano le clausole di cui agli artt. 6 e 8 dello schema Abi 2003 e, come in effetti rilevato dalla banca convenuta, vi era coincidenza unicamente in relazione all'art. 2 dello schema Abi;
con riguardo alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in particolare, è stato stabilito un termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione garantita. In conclusione, gli attori non hanno dimostrato che le fideiussioni dagli stessi sottoscritte integrassero la mera riproduzione del modulo predisposto dall'Abi nel 2002.
9. Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che gli attori non hanno nemmeno prodotto il provvedimento di AN d'TA del 2005 che secondo la giurisprudenza di legittimità integra un atto amministrativo estraneo al principio iura novit curia. La Suprema Corte, al riguardo, ha affermato che “La natura di atto amministrativo del provvedimento della AN d'TA n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass., Ordinanza 19 marzo 2025, n. 7387).
10. Anche laddove si ritenessero sufficienti i richiami al contenuto del provvedimento di AN d'TA riportati in citazione e nella comparsa di costituzione, il collegio rileva come la mera riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI - circostanza che, si ribadisce, non sussiste nella fattispecie - nell'ambito di fideiussioni stipulate successivamente al periodo oggetto di accertamento della AN d'TA non integri un elemento, di per sé, sufficiente a dimostrare la sussistenza o, più correttamente, la persistenza di un'intesa illecita. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN d'TA ha disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. La AN d'TA ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese” ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, pagina 4 di 6 rilevando come le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Più in particolare, la AN d'TA ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione ANria TAna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo oggetto dell'accertamento della AN d'TA ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005. La fideiussione oggetto d'esame, emessa nel corso dell'anno 2008, si colloca oltre tre anni dopo il periodo oggetto dell'indagine della AN d'TA (relativo agli anni 2003-2005); tale circostanza avrebbe reso necessaria la verifica della persistenza, a quella data, di un'intesa illecita lesiva della concorrenza nel mercato nazionale. In altre parole, la vicenda contrattuale che interessa i fideiussori nella fattispecie oggetto d'esame dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto oppure c'è ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone implica che gli attori erano onerati della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare circa la persistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa, dell'intesa vietata rispetto al periodo oggetto dell'indagine dell'autorità di vigilanza (2003-2005). Gli attori non hanno assolto a tale onere, non essendo stata dimostrata la necessaria concertazione tra gli istituti di credito, quali operatori del settore, ancora nel corso dell'anno 2008, in ordine all'applicazione in modo uniforme di alcune clausole del modello predisposto nel 2003.
11. In conclusione, le domande di nullità parziale proposte dagli attori in merito alle fideiussioni dagli stessi sottoscritte in data 16 maggio 2008 devono essere integralmente rigettate;
conseguentemente ritenuta perfettamente valida la deroga all'art. 1957 c.c. pattuita ai sensi dell'art. 6 delle fideiussioni, rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti dei CP_1 fideiussori.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto (indeterminabile) e dell'attività effettivamente svolta. Le spese vengono liquidate in euro 3.809,00 applicando i valori minimi dei citati parametri per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 Pt_2
e contro la società così provvede:
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
a. rigetta le domande di nullità delle fideiussioni proposte e, per l'effetto, accertata la validità della deroga all'art. 1957 c.c. pattuita ai sensi dell'art. 6 delle fideiussioni oggetto di causa, rigetta altresì la pagina 5 di 6 domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti dei CP_1 fideiussori;
b. condanna gli attori al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1 nella somma di euro 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 Il giudice estensore Il Presidente Ada Favarolo Antonio S.Stefani
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