Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 1250/2015 R.G. posto in decisione con provvedi-
mento del 05 novembre 2024
tra
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
MUNAFO' LUIGI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore e
1. , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA che lo rappresenta e difende ope legis;
2. , in persona del Presidente pro tempore;
Controparte_2
convenuti avente ad oggetto: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio il Parte_1 Controparte_3
e la per sentir dichiarare intervenuto l'acquisto per
[...] Controparte_2
1
Mocci, censito al catasto di detto comune al fg. 32, partt. 250,251,934, sub. 1.
Rappresentava di aver effettuato ricerche ipocatastali e che detti terreni risul-
tavano essere intestati a CP_4 Controparte_5 CP_6
e , e oggetto di usufrutto di Controparte_7 Persona_1 Persona_2
e Tuttavia, detti soggetti – cui erano state richieste in-
[...] CP_6
formazioni anagrafiche – non erano stati individuati;
per queste ragioni, rite-
nuti beni vacanti, stante l'art. 827 c.c., aveva citato in giudizio il
[...]
e la . Chiedeva fosse dichia- Controparte_1 Controparte_2
rato intervenuto l'acquisto per usucapione del terreno in suo favore.
Si costituiva in giudizio il , il quale CP_1 Controparte_1
deduceva la propria carenza di legittimazione passiva stante l'art. 34 dello
Statuto Regionale della Regione Sicilia in forza del quale la proprietà dei be-
ni vacanti sarebbe della regione e non dello Stato.
Rigettate le richieste istruttorie e precisate le conclusioni, la causa veniva as-
sunta per la decisione con provvedimento del 05 novembre 2024.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_8
[...
la quale pur ritualmente citata non si è costituita.
Si ritiene che la domanda possa essere esaminata nel merito prescindendo dalla valutazione in ordine alla riscontrabilità anagrafica degli intestatari ca-
tastali del bene di cui si discute, in virtù del principio giurisprudenziale della c.d. 'ragione più liquida', che consente al giudice di non rispettare rigorosa- mente l'ordine logico di cui all'art. 276 c.p.c. delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapida-
2 mente risolvibile, ciò essendo suggerito dal principio di economia processua-
le e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (Cass. Civ. ord.
n. 693/2024; Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. S.U. n. 29523/2008; Cass.
Civ. 11458/2018; Cass. Civ. S.U. n. 24882/2008). Invero, a prescindere da chi sia il legittimato passivamente all'azione e dall'esito infruttuoso delle ri-
cerche su coloro i quali risultavano intestatari/usufruttuari del bene, la do-
manda di parte attrice è infondata nel merito e deve essere rigettata per le ra-
gioni che seguono.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà
dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possono acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in-
fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su-
scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto,
esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio-
ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa-
ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri-
spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi-
mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi
nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi-
3 dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo ori-
ginario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in-
combe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a inte-
grare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per esse-
re dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisiti-
va e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possi-
dendi.
Nel caso in esame, non ha fornito alcuna allegazione che Parte_1
potesse essere valutata ai fini dell'integrazione dei due elementi essenziali dell'istituto dell'usucapione (animus e corpus). La prova del possesso, inve-
ro, deve essere manifestata in modo inequivoco all'esterno, e può essere data documentalmente, ad esempio, tramite la produzione in giudizio delle prati-
che edilizie, del pagamento delle spese per una eventuale recinzione del fon-
do o del pagamento dei braccianti, o qualsiasi spesa ordinaria o straordinaria
(Tribunale Avellino, Sez. I, n. 792/2024) che sia sintomatica del possesso uti
dominus. Nulla di tutto questo è desumibile dalla produzione del il Pt_1
quale ha versato in atti esclusivamente le visure storiche delle particelle nn.
250, 251 e 934 e la copia del certificato rilasciato dal Comune di Novara in data 04 febbraio 2015 che potrebbero eventualmente provare solo l'insussistenza o irreperibilità di altri titolari del diritto di proprietà, non an-
che che il avesse esercitato il potere di fatto sulla cosa. Per queste Pt_1
ragioni, rilevato che parte attrice non ha dato prova di aver esercitato il pos-
4 sesso ultraventennale del bene per come richiesto dall'art. 1158 c.c., la do- manda volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usuca-
pione delle particelle site in Novara di Sicilia (ME), Contrada “Valle Mocci”,
censiti al catasto al foglio n. 32, partt. 250, 251 e 934 sub. 1 deve essere riget-
tata.
Ritiene, infine, il Tribunale che, stante la natura del procedimento in cui non
è ravvisabile una soccombenza, sussistano ragioni tali da giustificare l'inte-
grale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 1250/2015
R.G., così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Messina, 03/04/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5 6