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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6244/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Guastafierro (C.F. ), C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace
n.20, posta elettronica certificativa: Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F. ), in virtù C.F._3
di mandato generale alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia lavoratore marittimo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, lavoratore marittimo, premesso che: in data 23.12.2022 procedeva all'imbarco presso il porto di
Rotterdam e sbarcava a Livorno in data 23.02.2023; dal 28.02.2023 al 12.04.2023, ha usufruito di un periodo di astensione dal lavoro per malattia (malattia complementare), inviando nei termini di legge i certificati medici alla sede Inps competente;
in data
24.01.2023 provvedeva inoltre ad inoltrare all'Inps la Comunicazione integrativa malattia marittimi;
tuttavia, l' resistente non provvedeva al pagamento della CP_2
prestazione oggetto di ricorso (malattia complementare) nonostante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente onde beneficiare della predetta prestazione;
pertanto, per il tramite del proprio difensore, in data 08.05.2023 inviava diffida alla sede Inps competente, e, successivamente, in data 26.05.2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo oggetto di domanda;
da informazioni assunte presso gli uffici Inps veniva a conoscenza che il diniego dell'indennità di malattia probabilmente era dipeso dalla mancata trasmissione in modalità telematica dei certificati medici.
Tanto premesso conveniva in giudizio l'INPS per ivi sentir così provvedere: “1) accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento ed al Parte_1
conseguente percepimento dell'indennità di malattia (malattia complementare) per il periodo dal 28.02.2023 al 12.04.2023 o dal diverso periodo che il giudice riterrà di giustizia, essendo in possesso dei requisiti previsti ex lege per le causali di cui in premessa;
2) per l'effetto condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante
p.t., a corrispondere in favore del sig. l'indennità di malattia Parte_1
per il periodo 28.02.2023 al 12.04.2023 o dal diverso periodo che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione se dovuta dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”.
L' INPS, costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva di “respingere il ricorso in quanto infondato” con vittoria di competenze di lite”. Rappresentava, in particolare, la mancata trasmissione in via telematica, da parte dell'istante, dei predetti documenti così come prescritto dal quadro normativo di riferimento.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 2.4.25, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza comunicata alle parti.
*****
Il ricorso, in quanto esauriente negli elementi di fatto e nelle ragioni di diritto, è ammissibile.
Si controverte in materia di prestazione assistenziale (malattia c.d. complementare) come emerge dalla documentazione in atti;
trattandosi di riconoscimento ex novo della prestazione, necessitava della domanda amministrativa o del ricorso amministrativo avverso il diniego;
il ricorrente, previa diffida del 08.05.203, proponeva in data
26.05.2023 ricorso amministrativo prodotto in atti avverso il diniego (cfr documentazione parte ricorrente), depositando, di poi, il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, aderendo questo Giudice ai precedenti di questo Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex pluribus
Trib. Napoli, dott.ssa Urzini, n. 2795/2024, Trib. Napoli, dott.ssa Lombardi, n.
4934/2024).
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti
(USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, è disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi.
Il diniego da parte dell'INPS di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo in oggetto si fonda sul mancato invio telematico della certificazione di malattia, dovendosi trasmettere in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.PR. 31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, il ricorrente inviava a mezzo raccomandata i certificati cartacei, redatti dal medico del SSN, recanti la seguente dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai medici SASN preposti alla certificazione medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art.
3 punto 1 del D.M. 22/02/1984)”.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati è del seguente tenore “informazioni essenziali sullo stato di salute” e non attribuisce agli stessi, il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed, invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo in capo al SSN o in capo al SASN, va detto che nei menzionati documenti vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, e contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, oltre alla diagnosi di malattia, indicano, altresì, la prognosi, ossia la previsione della data della guarigione. Tali documenti non risultano contestati dall'Inps neanche in sede processuale, non avendo l' CP_2
sollevato contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto, sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario, sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall'INPS) e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge invocata dall , non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento CP_2
previdenziale auspicato.
E, invero, il vizio per il quale l'INPS ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e, in sede giurisdizionale ordinaria, non assurge ad elemento ostativo se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione.
Quanto alla adeguatezza della prognosi. viste le certificazioni mediche allegate, la tipologia di mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente e la genericità delle argomentazioni addotte dall'INPS, non sembra possa dubitarsi sia dell'entità della malattia sofferta, che della prognosi del medico del SSN, per cui il rifiuto di procedere al pagamento della dovuta indennità si appalesa del tutto immotivato ed illegittimo.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera per il periodo richiesto (dal 28.02.2023 al 12.04.2023) con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge;
il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia giornaliera per il periodo intercorrente dal 28.02.2023 al 12.04.2023 e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.312,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 17/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)