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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.1382/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giulia Franceschetto presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carlo Carpanelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 15/05/2013
(anno 2013, atto n.9, parte II, serie A) in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49-51) c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di separazione.
3) Nella casa coniugale, con le relative pertinenze, sita in Rho, Via Mazzo n.73/B, continuerà ad abitare il SI. , quale attuale comproprietario della stessa per la quota di ½ Parte_2
indiviso, nonché quale promissario cessionario della restante quota di ½ indiviso di proprietà della SI.ra , in virtù dell'accordo di trasferimento inter vivos tra coniugi di cui Parte_1 al successivo punto 5; ciò però subordinatamente alla condizione dell'esatto adempimento di detto accordo da parte del SI. . Parte_2
4) La SI.ra si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza Parte_1
anagrafica, dalla casa coniugale ad un altro luogo, entro e non oltre 1 mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
5) La SI.ra si obbliga a trasferire/cedere al SI. , già titolare della Parte_1 Parte_2
quota indivisa di ½ di proprietà, che si impegna ad accettare il trasferimento/cessione - entro il termine fissato per la stipula del contratto notarile definitivo di trasferimento e alle condizioni in appresso meglio specificate - la propria quota indivisa di ½ di proprietà della casa coniugale sita in Rho (MI), Via Mazzo n.73/B, acquistata con atto di compravendita del 09/07/2012 a rogito
Notaio di Milano (n.2296 rep. e n.1485 racc.), registrato a Milano 6 in data Persona_1
13/07/2012 n.18729 serie 1T, e costituita da un appartamento (composto da tre locali oltre servizi e balconi) posto al primo piano, con annessi, quali pertinenze, vano ad uso cantina al piano seminterrato e due vani ad uso autorimessa anch'essi posti al piano seminterrato, il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
foglio 12 – mappale 249 – sub 703 (già sub 15) – Via Mazzo n.73 – P.
1 - scala B – cat. A/3 – cl. 5 – consistenza vani 6,5
foglio 12 – mappale 249 – sub 704 (già sub 15) – Via Mazzo n.73 – P. S1 - scala B – cat. C/2 – cl. 1 – consistenza 6 mq., rendita € 17,35 foglio 12 – mappale 249 – sub 48 - Via Mazzo n.73 – P. S1 - cat. C/6 – cl.6 – consistenza 15 mq.
– dati di superficie totale 15 mq. - r.c. € 79,79
foglio 12 – mappale 249 – sub 60 - Via Mazzo n.73 – P. S1- cat. C/6 – cl.6 – consistenza 12 mq.
- r.c. € 63,83
(di seguito per brevità indicati come “immobili in oggetto”).
Il tutto come risulta individuato nelle planimetrie catastali allegate sub lettere B, C e D all'atto notarile di compravendita e nelle successive modifiche - che il SI. dichiara di Parte_2
conoscere ed essere conformi allo stato di fatto.
Al fine della migliore identificazione degli immobili in oggetto le Parti fanno riferimento al contenuto dell'atto di compravendita del 09/07/2012 a rogito Notaio di Milano Persona_1
(n.2296 rep. e n.1485 racc.), registrato a Milano 6 in data 13/07/2012 n.18729 serie 1T e di quelli in esso richiamati, di cui il SI. si dichiara edotto, impegnandosi in particolar Parte_2
modo a rispettarne le relative clausole contrattuali, le servitù ed i patti speciali, da intendersi qui interamente trascritti, per quanto di sua competenza e qualora ancora in essere.
Ciò unitamente alla proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni condominiali, per la cui identificazione le Parti fanno riferimento ai titoli di provenienza alla SI.ra Parte_1
e al regolamento di Condominio che il SI. dichiara di conoscere e alla legge. Parte_2
La proprietà della quota indivisa di ½ degli immobili in oggetto di cui è proprietaria la SI.ra si trasferirà al SI. alla stipulazione del contratto definitivo di Parte_1 Parte_2
trasferimento/cessione tramite rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 31
(trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) avanti a Notaio di fiducia del SI. . Parte_2
Ogni spesa, onorario, imposta e onere relativi e conseguenti al suddetto atto notarile di trasferimento (compreso il costo del certificato APE) saranno a esclusivo carico del SI. Pt_2
[...]
La detenzione della quota indivisa di ½ degli immobili in oggetto di cui è proprietaria la SI.ra viene conseguita dal SI. a decorrere dalla data di sottoscrizione Parte_1 Parte_2 del presente ricorso, con l'autorizzazione di occuparli personalmente e con il divieto tassativo di farli occupare da terzi fino alla stipulazione del contratto definitivo notarile di trasferimento/cessione.
Il SI. dichiara di aver ricevuto dalla SI.ra contestualmente alla Parte_2 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso la copia delle chiavi degli immobili in oggetto in possesso della stessa. Pertanto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso tutte le spese condominiali
(sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione) ed ogni spesa, onere e responsabilità relativa, connessa, conseguente e, comunque, dipendente dalla suddetta immissione nella detenzione del SI. nella quota indivisa di ½ degli immobili in Parte_2
oggetto di cui è proprietaria la SI.ra ovvero da eventuali lavori di manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria degli immobili in oggetto, restano interamente a carico del SI. Pt_2
il quale si obbliga a tenere indenne ed a manlevare la SI.ra da ogni e
[...] Parte_1
qualunque pretesa e/o richiesta da parte di terzi e da ogni e qualunque connessa responsabilità.
La garanzia di cui sopra opera anche in relazione ad ogni istanza, richiesta, denuncia e simile che, su richiesta del SI. , la SI.ra sia eventualmente chiamata a Parte_2 Parte_1
sottoscrivere al fine dell'ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari.
Le Parti convengono che resterà a favore della SI.ra il diritto alle detrazioni Parte_1
fiscali spettanti per lavori e/o acquisti relativi agli immobili in oggetto e/o alle parti comuni del
Condominio il cui esborso è già stato sostenuto dalla stessa alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Il prezzo di trasferimento della quota indivisa di ½ degli immobili citati di cui è comproprietaria la SI.ra , è transattivamente determinato, siccome discendente dalle mutue Parte_1
concessioni conseguenti alla cessazione del rapporto matrimoniale, in € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00). Le modalità di pagamento di detto importo sono così concordate:
-quanto a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) a mezzo bonifico a titolo di acconto che il SI.
ha versato alla SI.ra in data 23/1/2025; Parte_2 Parte_1
-quanto a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) a mezzo di assegno circolare/bonifico a titolo di integrazione dell'acconto che il SI. verserà alla SI.ra entro e Parte_2 Parte_1
non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente procedimento;
-quanto a € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) a mezzo di assegno circolare/bonifico a titolo di saldo contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita tramite rogito notarile da stipularsi entro e non oltre il 31/12/2025.
Inoltre il SI. assume a proprio carico il pagamento della quota del 50% di Parte_2
competenza della SI.ra delle rate (comprensive di capitale e interessi) del mutuo Parte_1
concesso ai signori e dal Credito Artigiano S.p.a. (ora Credite Parte_1 Parte_2
Agricole Italia S.p.a.) con contratto di mutuo ipotecario del 09/07/2012 a rogito del Notaio di Milano (n.2297 rep. e n.1486 racc.) e registrato a Milano 6 il 13/07/2012 Persona_1
n.189731 serie 1T, che scadranno a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso sino alla stipula del contratto dell'atto notarile definitivo di trasferimento e si obbliga a tenere indenne ed a manlevare la SI.ra da ogni e qualunque pretesa e/o richiesta da parte della Parte_1
banca mutuataria e da ogni e qualunque connessa responsabilità. Si precisa che dal Settembre
2024 il SI. si sta facendo carico dell'intera rata di mutuo. Parte_2
Contestualmente alla stipula del contratto notarile definitivo di trasferimento e subordinatamente al consenso della banca mutuataria, il SI. si accollerà il pagamento dell'importo Parte_2
corrispondente alla quota del 50% di competenza della SI.ra delle rate Parte_1
(comprensive di capitale e interessi) del suindicato mutuo che scadranno a decorrere dalla data di stipula del contratto notarile definitivo di trasferimento, con conseguente subentro del SI.
in tutte le obbligazioni assunte dalla SI.ra nei confronti della Parte_2 Parte_1
banca mutuataria con il contratto di mutuo predetto e quindi con liberazione della SI.ra
, nonché con conseguente subentro del SI. nella ipoteca iscritta Parte_1 Parte_2
contro la SI.ra sulla quota indivisa di ½ della casa coniugale e relative Parte_1
pertinenze di proprietà della stessa. A tal fine il SI. si vincola espressamente a Parte_2
presentare alla banca mutuataria con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la stipulazione del contratto notarile definitivo di trasferimento/cessione la pratica di accollo liberatorio del mutuo e subentro nella ipoteca ut supra e comunque a porre in essere ogni necessario comportamento funzionale al tempestivo ottenimento del predetto accollo liberatorio e subentro nell'ipoteca ut supra.
Gli immobili in oggetto vengono promessi in trasferimento/cessione pro quota nello stato di fatto e di diritto in cui essi attualmente si trovano, ben noto ad accettato dal SI. , che Parte_2
già li abita, con ogni loro diritto, azione, ragione, pertinenza ed accessione.
Il SI. si impegna a conservare lo stato degli immobili in oggetto con la diligenza Parte_2
del buon padre di famiglia e a non alterare detto stato di fatto rispetto a quello in cui essi oggi si trovano, fatta eccezione per il normale deterioramento che si produce a causa del loro quotidiano utilizzo.
Il SI. inoltre si impegna ad eseguire tutte quelle opere di manutenzione ordinaria Parte_2
e straordinaria che si rendano necessarie o opportune per il mantenimento degli immobili in oggetto nello stato in cui essi attualmente si trovano.
La SI.ra garantisce il SI. circa l'immunità della propria quota Parte_1 Parte_2
indivisa di 1/2 di proprietà degli immobili in oggetto al momento del contratto notarile definitivo di trasferimento/cessione da qualunque gravame non dichiarato nel presente ricorso che ne impedisca o ne diminuisca il godimento, ne intralci o ne pregiudichi la disponibilità o ne riduca il valore in misura non inconsistente, e così, in particolare, garantisce la loro immunità da oneri, privilegi anche fiscali, diritti reali o personali (e, in specie, da rapporti di conduzione onerosi o gratuiti) e da trascrizioni o iscrizioni comunque pregiudizievoli ad eccezione della ipoteca volontaria iscritta a Milano 2 in data 13/07/2012 ai nn. 71952/12406 a favore di Credito
Artigiano S.p.a. (ora Credit Agricole Italia S.p.a.) su detta quota a garanzia del mutuo di cui sopra e nella quale dovrà subentrare il SI. contestualmente alla stipula del Parte_2
contratto notarile definitivo di trasferimento/cessione ut supra.
Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo il SI. non ottenesse il consenso della banca Parte_2 mutuataria all'accollo, da parte dello stesso, del pagamento dell'importo corrispondente alla quota del 50% di competenza della SI.ra delle rate (comprensive di capitale e Parte_1
interessi) del suindicato mutuo, che scadranno a decorrere dalla data di stipula del contratto notarile definitivo di trasferimento/cessione, con subentro dello stesso in tutte le obbligazioni assunte dalla SI.ra nei confronti della banca mutuataria con il contratto di Parte_1
mutuo predetto e quindi con liberazione della SI.ra e subentro dello stesso nella Parte_1 ipoteca iscritta sulla quota indivisa di 1/2 di proprietà di quest'ultima della casa coniugale e relative pertinenze, il presente accordo preliminare di trasferimento/cessione si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, con obbligo del SI. di lasciare Parte_2
immediatamente la casa coniugale e relative pertinenze e di trasferirsi altrove asportando i soli propri effetti personali e di versare immediatamente alla SI.ra la somma di € Parte_1
500,00 (Euro cinquecento/00) mensili per ciascun mese in cui, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, avrà avuto la detenzione della quota indivisa di 1/2 di proprietà della SI.ra della casa coniugale e relative pertinenze a titolo di indennità di occupazione, Parte_1
nonché con obbligo dei ricorrenti di dividersi in parti uguali gli arredi e beni mobili della casa coniugale di proprietà di entrambi e di mettere immediatamente in vendita a terzi gli immobili in oggetto conferendo incarico a più agenzie immobiliari e di dividersi il ricavando prezzo in proporzione a quanto ciascuno di essi avrà sino ad allora effettivamente versato. Parimenti la
SI.ra , nel caso di necessaria messa in vendita degli immobili, si impegna a Parte_1
versare al SI. il 50% delle sole spese condominiali straordinarie dallo stesso Parte_2
sostenute nel periodo di detenzione esclusiva della casa coniugale (anche a mezzo compensazione indennità di occupazione immobile/50% spese straordinarie) e riprenderà a versare la quota di mutuo di sua spettanza.
I ricorrenti si impegnano a confermare espressamente l'accordo preliminare di trasferimento/cessione di cui al presente punto 5 (salvo dare atto dei versamenti del prezzo del trasferimento effettuati nelle more dal SI. ) nelle condizioni del loro divorzio, che Parte_2 presumibilmente avverrà anteriormente alla stipulazione del contratto definitivo di trasferimento tramite rogito notarile, in modo tale che detto trasferimento possa godere della esenzione di cui all'art.19 L.74/1987.
6) I ricorrenti si danno atto del fatto che, previo accordo con il marito, la SI.ra ha Parte_1
già asportato dalla casa coniugale tutti propri effetti personali e i seguenti arredi/beni mobili:
• n.9 quadri
• n.2 abat-jours
• n.1 mobile Saporiti
• n.1 poltrona
7) Contestualmente alla stipulazione del contratto notarile definitivo di trasferimento/cessione di cui al precedente punto 5 la SI.ra cederà senza corrispettivo al SI. Parte_1 Pt_2
la sua quota indivisa del 50% di proprietà di tutti gli arredi/beni mobili presenti nella
[...]
casa coniugale e relative pertinenze, che pertanto diventeranno di proprietà esclusiva del SI.
, ed il SI. cederà senza corrispettivo alla SI.ra la Parte_2 Parte_2 Parte_1
sua quota del 50% indiviso degli arredi e beni mobili che costei ha già asportato dalla casa coniugale e relative pertinenze e di cui al precedente punto 6.
8) Il SI. si impegna ad intestarsi le utenze del gas e della luce e la tassa rifiuti Parte_2
relative alla casa coniugale e relative pertinenze entro e non oltre il 30/01/2025, garantisce che le stesse sono state regolarmente pagate per intero sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso e che non sussistono pendenze e liti a riguardo e comunque si obbliga a tenere indenne ed a manlevare la SI.ra da ogni e qualunque pretesa e/o richiesta da parte di Parte_1
terzi e da ogni e qualunque connessa responsabilità relativa al periodo anteriore al cambio di intestazione delle utenze e della tassa rifiuti.
Il SI. nulla ha a pretendere dalla SI.ra relativamente alle spese Parte_2 Parte_1
per le predette utenze da egli pagate per intero sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
9) Il SI. garantisce che sono state regolarmente pagate per intero le spese Parte_2
condominiali relative alla casa coniugale e relative pertinenze sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso e comunque si obbliga a tenere indenne ed a manlevare la SI.ra Parte_1
da ogni e qualunque pretesa e/o richiesta da parte del Condominio e da ogni e qualunque connessa responsabilità relativa al periodo anteriore alla data di sottoscrizione del ricorso. Il SI. nulla ha pretendere dalla SI.ra relativamente alle spese Parte_2 Parte_1
condominiali relative alla casa coniugale da egli pagate per intero sino alla data di sottoscrizione del ricorso.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto del fatto di avere provveduto a regolare ogni aspetto, economico e non, della loro consensuale separazione e che con l'esatto adempimento di quanto sopra esposto nulla avranno più a pretendere reciprocamente.
12) Le spese legali relative al procedimento di separazione dei coniugi rimarranno interamente compensate tra i coniugi.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 III c.p.c..
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni di separazione concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, nonché al deposito della documentazione di cui all'art.473-bis 12 terzo comma c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Rho (MI), in data 15/05/2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
5) Spese di procedura al defiitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 12.3.2015
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG