CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
11.2.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 3245/23 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cuoco Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele De Luca Tamajo
APPELLATO
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per un terzo tra le parti, in euro
1200,00 complessivi oltre accessori di legge in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
11.2.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 3245/23 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cuoco Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele De Luca Tamajo
APPELLATO
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per un terzo tra le parti, in euro
1200,00 complessivi oltre accessori di legge in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
1