TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11203 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 15726 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico LI LO PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione dell'1/12/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 15726/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo emesso per pagamento canoni e differenze ISTAT sui canoni, dichiarazione nullità locazione, risoluzione per inadempimento, ripetizione di indebito e risarcimento del danno, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso l'avv. Roberto Tallarico, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa depositata il 9/2/2024
OPPONENTE – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
con codice fiscale Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con codice fiscale e con codice
[...] C.F._3 Controparte_3
fiscale , elett.te dom.ti in Napoli alla via Nicola Nisco n. 11, C.F._4
presso l'avv. Domenico Giovanni Ruggiero, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù
di procura a margine della comparsa di risposta
OPPOSTI – ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza dell'1/12/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n. 3787/2023
emesso dal Tribunale di Napoli il 25/5/2023 e notificato in data 30/5/2023 all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 11799/23 R.G.
Più precisamente, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
con apposito ricorso monitorio avevano asserito di essere comproprietari dell'unità
immobiliare sita in Napoli, alla via Manzoni n. 229, con terreno circostante di 5.000 mq.
circa, identificato con i seguenti dati: “- immobile: Catasto di Napoli, foglio 36, particella
357, sub 1, z.c. 10, cat. D/8, …; - terreno Catasto di Napoli, foglio 224, particelle 108,
qualità agrumeto, classe 2, superficie are 41, ca 20”. Secondo tale assunto, essi erano eredi di , il quale, insieme con il fratello aveva concesso il bene Persona_1 CP_4
in locazione ad uso commerciale, e più in particolare “ad esclusivo uso di Circolo
Privato Sportivo Padel> con installazione di idonei impianti sportivi” .. “e strutture
ricreative, recettizie e di intrattenimento (a titolo esemplificativo, sala bar-gioco,
spogliatoi, etc.”, in favore del con scrittura privata del 28/10/2019, registrata Pt_1
all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 1 -, in data 27/11/2019 al n. 019575 – serie
3T (doc. 2 produzione fascicolo monitorio). Quindi essi avevano chiesto e ottenuto l'emissione nei confronti del di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Pt_1
ex art. 642 c.p.c. avente ad oggetto la condanna al pagamento di euro 29.332,81 , somma dovuta a titolo di canoni non pagati dal 2020 fino ai primi 5 mesi del 2023 ed aggiornamento ISTAT, oltre interessi legali e spese della procedura sommaria.
Una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, il a sua volta ha proposto Pt_1
opposizione con atto di citazione eccependo nel merito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancata prova della accettazione dell'eredità dell'originario locatore , 3
la nullità dell'originario contratto di locazione per illiceità e impossibilità giuridica dell'oggetto per mancanza di prova della legittimità urbanistica dell'immobile locato, che in concreto aveva comportamento l'annullamento della SCIA richiesta dal conduttore, e in virtù del divieto di nuova costruzione imposto dal piano paesaggistico in vigore per la zona di Posillipo, tale da impedire in via pregiudiziale la realizzazione di opere finalizzate al funzionamento del “Circolo privato sportivo Padel” oggetto del contratto.
Pertanto il debitore ingiunto ha proposto domanda riconvenzionale per la dichiarazione di nullità originaria del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. e per la condanna della parte opposta alla restituzione dei canoni di locazione ricevuti, a titolo di indebito oggettivo ,
nonché per il risarcimento del danno. In via subordinata, il ha chiesto, sempre in Pt_1
via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ex art. 1578 c.c. per vizi della cosa locata.
Instaurato attraverso la notifica dell'opposizione il contraddittorio con i creditori opposti,
questi ultimi si sono costituiti nell'ambito del relativo giudizio depositando il 5/10/2023
una comparsa di risposta, con la quale hanno eccepito in via pregiudiziale la tardività
dell'opposizione medesima e quindi la sua inammissibilità, dovendosi applicare nel caso di specie il rito locatizio con le relative preclusioni.
Nel merito invece i hanno dedotto la infondatezza delle doglianze proposte dal CP_1
, alla luce del contenuto delle clausole contrattuali che addossavano al conduttore Pt_1
ogni onere sulla realizzabilità della struttura, ed hanno proposto contestualmente a loro volta domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento della somma ulteriore di euro 6.250 oltre interessi ex art. 1283 comma 4 c.c. per gli altri canoni nel frattempo maturati e rimasti impagati.
Il Giudice, in applicazione degli artt. 171 bis c.p.c. e 171 ter c.p.c., ha confermato con decreto la prima udienza di comparizione, a partire dalla quale si calcolano a ritroso i termini perentori per il deposito delle memorie istruttorie. Quindi all'esito della udienza del 13/12/2023, con ordinanza depositata il 19/12/2023 il Giudice ha rigettato la richiesta 4
di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Non sono stati concessi contestualmente i termini per integrare gli atti introduttivi delle parti, posto che in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, nel momento in cui l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni medesime né una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale, dovendosi correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze assertive ed istruttorie di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. ( cfr. Cass. civ. sez. lav., 28/4/2017, n. 10569
; Cass. civ. sez. VI, 21/12/2018, n. 33178 ).
In altri termini, nel processo locatizio, una volta disposto il mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche, tra le quali, anzitutto il divieto di proporre nuove domande che,
essendo funzionali ad esigenze di accelerazione del procedimento, esorbitano dalla tutela del privato interesse delle parti ( cfr. Cass. civ. sez. sez. III, 23/4/1997, n. 3540 ).
Il Giudice ha poi rigettato le richieste di prova costituenda ed ha rinviato il processo all'udienza dell'1/12/2025 per la decisione della controversia.
In via preliminare va ribadito che il presente giudizio ha per oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni relativi ad un rapporto di locazione,
valido o meno, per cui si applica necessariamente il rito speciale di cui all'art. 447 bis
c.p.c. Per l'appunto, l'opposizione è stata introdotta con citazione, vale a dire con le forme del rito ordinario di cognizione, e non con ricorso, ed è tardiva, perché, quando sia proposta con citazione, pur essendo configurabile la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c.
di convertire in ricorso la citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso stesso, in quanto sia stata depositata in Cancelleria nel termine di quaranta giorni di cui 5
all'art. 641 c.p.c., che ha natura perentoria ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2006, n. 15763 ),
non essendo al suddetto fine sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta soltanto la notifica della citazione, posto che questa, da sola, non può spiegare l'effetto costitutivo del rapporto e quindi determinare le conseguenze proprie dell'opposizione ad ingiunzione ( cfr. Cass. civ. sez. un. 13/1/2022, n. 927 ; Cass. civ. sez. un., 14/3/1991, n.
2714; Cass. civ. sez. III, 2/4/2009, n. 8014 ).
Nella fattispecie in esame la citazione introduttiva della opposizione è stata notificata il
7/7/2023, e quindi nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.,
ma il deposito della stessa in Cancelleria, che integra la costituzione del debitore ingiunto tramite la iscrizione a ruolo contenzioso, è avvenuto l' 11/7/2023 , vale a dire oltre tale termine, posto che la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata in data
30/5/2023 . A causa della sua tardività l'opposizione è inammissibile e va dichiarata tale.
Sotto il profilo processuale, alla declaratoria di inammissibilità in punto di rito della opposizione a causa della sua tardività consegue la dichiarazione di definitiva esecutorietà
ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, di cui pure è già stata dichiarata la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. fin dal momento della sua emissione.
Dal punto di vista sostanziale consegue che il decreto ingiuntivo non solo diventa esecutivo ma acquista pure autorità di cosa giudicata, per quanto l'art. 647 c.p.c. non lo preveda espressamente ( cfr. Tribunale Torino sez. I, 13/4/2018, n.1733 ), autorità che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al 6
giudicato ( v. Cass. civ. sez. III, 11/5/2010, n. 11360 ; Cass. civ. sez. III, 24/3/2006, n.
6628 ) .
Invero l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito ), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito ), e quindi anche quei fatti che prospettano l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione della nullità del contratto ( cfr. Cass. civ.
sez. III, 24/7/2007, n. 16319 ) .
Beninteso, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione determina solo il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento ingiuntivo, ma non vieta l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, stante il suo carattere autonomo di controdomanda finalizzata all'attribuzione di un bene della vita,
che la contraddistingue dall'eccezione riconvenzionale, la quale si sostanzia in una prospettazione difensiva che –pur ampliando il tema della lite mediante l'allegazione di altro diritto- è volta solo alla reiezione della domanda avversaria ( cfr. Cass. civ. sez. III,
14/2/2024, n. 4131 ). Ne deriva che la riconvenzionale dell'opponente è ammissibile in punto di rito.
Parimenti, laddove parte opposta ha proposto una riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 6.250 per ulteriori canoni nel frattempo maturati con i relativi interessi legali, pure tale domanda è ammissibile, perché il creditore opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova,
diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, sempre che, 7
tuttavia, tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dal combinato disposto degli artt. 171
bis e 171 ter c.p.c. ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. III, 27/11/2023, n. 32933 ). Per
l'appunto la riconvenzionale in esame si inserisce nello stesso rapporto di locazione fatto valere con il ricorso monitorio originario, e per tale motivo è ammissibile in punto di rito.
Nel merito la riconvenzionale dell'opponente è infondata e va respinta. Ciò alla luce delle seguenti clausole contrattuali richiamate dal debitore ingiunto :
all'art. 6 è previsto che “il conduttore si impegna a porre in essere, a sua cura e spese,
tutti gli adempimenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità” e, aggiunge la clausola sopra citata, il conduttore dovrà anche occuparsi, qualora fosse necessario “per
il legittimo esercizio di tale attività (di Circolo Sportivo Padel)”, nonchè di “adeguare
l'immobile alle norme relative all'uso e/ abitabilità e/o comunque, ai requisiti
urbanistico-edilizi”…“facendosi carico diretto di ogni specie di adempimento per
ottenere gli eventuali adeguamenti del caso” (art. 6, ult. cpv.);
ancor più chiaramente, al successivo art. 7 è stabilito che conduttore elimini, a sua cura e spese, gli “abusi edilizi” esistenti nell'immobile locato ed a “regolarizzare sotto l'aspetto
amministrativo eventuali difformità urbanistico-edilizie e catastali” (art. 7, I cpv.).
Ora, l'assunto dell'opponente è che il locatore doveva ben conoscere lo stato dell'immobile e quindi l'esistenza di pregressi abusi edilizi, che hanno portato non solo al rigetto della SCIA chiesta dal conduttore ma anche alla pregressa emissione, nel 2005,
di una ordinanza di demolizione parziale, e pertanto ha ascritto a colpa grave del locatore l'aver taciuto i difetti connessi a tali abusi nonché l'esistenza di norme del piano 8
paesaggistico che rendevano impossibile la realizzazione del centro Padel, considerato come elemento essenziale della concessa locazione, che il non avrebbe avuto Pt_1
motivo di stipulare se avesse conosciuto la reale condizione dell'immobile sotto il profilo edilizio, urbanistico ed amministrativo.
Ora, di regola è rilevante la circostanza che nel contratto le parti abbiano pattuito un preciso uso per l'immobile locato e questo non sia utilizzabile a tale scopo, ma la giurisprudenza di legittimità separa nettamente la questione della validità della locazione dell'immobile rispetto alla idoneità del bene ad essere impiegato per l'uso pattuito . Infatti
la locazione commerciale di un immobile abusivo, a differenza del contratto di compravendita, è di per sé valida, e il relativo oggetto non è di per sé né illecito né
impossibile, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità
della prestazione o della causa ( cfr. Cass. civ. sez. II, 28/10/2019, n. 27485 ), non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. ( che riguarda la prestazione ) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. ( che attiene al contrasto con l'ordine pubblico ) né potendo operare la nullità di cui agli artt. 46 D.P.R. n. 380 del 2001
e 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 ( che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali ),
ma può individuarsi un eventuale inadempimento del locatore qualora il carattere abusivo dell'immobile concesso in godimento abbia in qualche misura inciso su un qualche concreto profilo di interesse del conduttore. In altri termini, nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della res ( secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso pattuito ) dipendenti dalla situazione edilizia del bene o dalla pianificazione urbanistica e paesaggistica ) non attengono alla validità del negozio né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dall'art. 1578 c.c. ( tali essendo soltanto quelli che investono la struttura materiale della 9
cosa, alternandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento ), ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, in astratto idoneo a incidere un interesse del conduttore ( v. Cass. civ. sez.
III, 19/3/2024, n. 7408 ).
Proprio sotto il profilo dell'inadempimento, al momento di stipulare un contratto di locazione di un immobile destinato a un determinato uso, grava tuttavia sul conduttore
l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, sebbene le parti siano comunque libere di pattuire — individuando nel contempo su chi grava il relativo onere economico
— tanto l'effettiva possibilità di apportare all'immobile le necessarie modificazioni per poter svolgere l'attività prevista, quanto il fatto che quest'ultimo presenti ( o sia in potenziale condizione di acquisire ) le pertinenti condizioni giuridiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative stesse ( v. Cass. civ. sez. III, 27/52008, n.
13761; Cass. civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303 ; Cass. civ. sez. III, 30/4/2005, n. 9019 ).
Per l'appunto, laddove sia stato specificamente pattuito, come nel caso di specie, che solo il conduttore sia tenuto ad adeguare i beni locati alle esigenze ricollegabili all'attività da lui programmata nel contratto, pur se l'immobile sia effettivamente inidoneo, nessun inadempimento e nessuna responsabilità possono essere imputati alla parte locatrice. Vale
in proposito innanzitutto “il principio secondo il quale, stipulato un contratto di locazione
di un immobile destinato ad un determinato uso ( nella specie commerciale ), grava sul
conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto
tecnicamente necessario per l'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto
necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative” ( Cass. civ. sez. III,
27/5/2008, n. 13761; Cass. civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303; Cass. civ., 30/4/2005, n. 9019
). Inoltre “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, 10
grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate
a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende
esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla
legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore
conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è
configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò
quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene
locato” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1735 ; Cass. civ. sez. III, 16/6/2014, n.
13651 ).
Infine “In un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo spetta al locatario
verificare la sussistenza delle necessarie certificazioni tecniche e amministrative per
svolgere l'attività preposta. È escluso che il conduttore possa considerare il locatore
responsabile per la mancanza del certificato di agibilità dei locali, a meno che questa
pattuizione non fosse stata espressamente prevista nel contratto d'affitto” ( v. Cass. civ.
sez. III, 26/5/2020, n. 9670 ). Parimenti “Il mancato rilascio di concessioni,
autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso, non è di ostacolo
alla valida costituzione del rapporto di locazione, quando il bene è stato comunque
utilizzato dal conduttore secondo l'uso convenuto” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 3/3/2020, n.
5968 ).
Nel caso concretamente in esame ciò vale a maggior ragione, perché è decisiva la circostanza che nel contratto di locazione il si accollò ogni onere indispensabile Pt_1
per rendere l'immobile locato idoneo all'uso pattuito per l'esercizio della attività di impresa, e del resto il conduttore, nella sua qualità di imprenditore, doveva essere in possesso delle cognizioni tecniche necessarie per valutare correttamente le condizioni di utilizzabilità dell'immobile preso in locazione fin dall'inizio del rapporto. 11
In definitiva, nella fattispecie non vi è stato alcun inadempimento da parte del locatore,
ma un difetto di diligenza del conduttore nel valutare fin dalla stipula del contratto la realizzabilità dell'attività programmata e la convenienza della locazione.
Di qui il rigetto nel merito della domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità, di risoluzione, di ripetizione di indebito e di risarcimento formulata dall'opponente.
La domanda riconvenzionale di pagamento degli ulteriori canoni nella misura di euro
6.250 formulata dall'opposto è stata integrata anche successivamente al deposito della comparsa di costituzione di parte opposta, vale a dire nelle note di discussione depositate il 21/11/2025, laddove è stato chiesto il pagamento della somma complessiva di euro
10.000, comprensiva delle altre 7 mensilità del canone maturate nel 2023 e di quella relativa a gennaio 2024, essendo stato rilasciato l'immobile il 26/1/2024. In proposito è
ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (pure) dei canoni e delle penalità a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato ( cfr. Cass. civ. sez. III, 18/8/2023, n.
24819 ), anche se lo scrivente non ignora che tale orientamento, in alcune pronunce, era stato formulato solo con riguardo alla possibilità, per l'intimante, di chiedere il pagamento di mensilità di canone pregresse ( e non successive ) a quelle indicate nell'intimazione,
non menzionate al suo interno ( v. in quest'ultimo senso Cass. civ. sez. III, 23/3/2017, n.
7430 ) . La domanda va accolta, posto che il contratto di locazione rimane valido ed efficace. Sussiste inoltre la legittimazione attiva dei e perché l'esercizio CP_1
dell'azione giudiziale vale come accettazione tacita dell'eredità ( v. Cass. civ. sez. III,
20/6/2025, n. 16594 ) e perché ogni comproprietario è legittimato a chiedere l'adempimento del contratto di locazione in mancanza di volontà contraria espressa dagli altri comproprietari , nel caso di specie il fratello dell'originario locatore , dovendosi presumere che il singolo comunista agisca con il loro consenso ( cfr. Cass. civ. sez. III,
13/04/2017, n. 9556 ). 12
A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dal momento del deposito non della comparsa di risposta, perfezionatosi il 5/10/2023, ma delle note di discussione del 21/11/2025. Invero la norma di cui sopra ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 ) ad ogni obbligazione pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, di scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
L' incipit della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., aggiunto dal
D.L. 12/9/2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
10/11/2014, n. 162 ( "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui 13
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto
dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali" ), ha poi la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio, e si applica a far data dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento ( cfr. Cass. civ. sez. II, 25/3/2019, n.
8289 ) .
Per quanto riguarda la decorrenza, il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta, soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile,
e produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. Sulla somma per canoni contrattuali, spettano, dunque, gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. per l'appunto dal 21/11/2025, posto che solo in tale data
è avvenuta la precisazione definitiva del credito, sino al saldo effettivo ( cfr. Tribunale
Milano, Sez. spec. Impresa, 4/3/2020, n. 1984 ) .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt.
5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente.
Si deve però tener conto, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, anche del valore della domanda riconvenzionale 14
dell'opponente, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza,
dell'attività difensiva ( v. Cass. civ. sez. II, 3/7/1991, n. 7275 ; Cass. civ. sez. III,
29/11/2018, n. 30840; Cass. civ. sez. VI, 6/2/2020, n. 2769 ). Beninteso, per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con le domande dell'attore sostanziale, ma, se di valore eccedente a queste ultime, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore perchè amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez. III, 27/01/2003, n. 1202 ; Cass. civ. sez. II, 14/7/2015,
n. 14691 ; Cass. civ. sez. II, 1/8/2023, n. 23406 ), il che è lo stesso che dire che non deve procedersi al cumulo delle domande ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande ( v. Cass. civ. sez. II, 24/4/2008, n. 10758 ; Cass. civ.
sez. II, 20/10/2023, n. 29182 ).
Ora, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile ( v.
Cass. civ. sez. III, 20/7/2022, n. 22719 ). Nel caso di specie quest'ultimo importo è
superiore, perché è stato chiesto dal il risarcimento del danno in misura Pt_1
indeterminabile, e deve pertanto trovare applicazione il relativo criterio con lo scaglione previsto per le controversie di alta complessità, date le numerose questioni di diritto sostanziale e processuale affrontate con la presente sentenza. Invero in tema di liquidazione del compenso spettante all'avvocato, la determinazione del valore della 15
causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve essere effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio,
deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto o uno degli oggetti dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice ( v. Cass. civ.
sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1,
che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 16
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte opposta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la inammissibilità della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
3787/2023 emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli e per l'effetto, visti gli artt. 653 e 654
c.p.c., dichiara la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio medesimo;
b ) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ;
c ) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai creditori opposti e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
, e della somma di euro 10.000 oltre
[...] Controparte_3 Controparte_1
interessi legali nella misura e con la decorrenza indicati in motivazione;
d ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso Parte_1
in favore di e delle Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 14.103 per compensi, oltre IVA e
CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Giovanni Ruggiero con codice fiscale quale distrattario . CodiceFiscale_5
Napoli, 1/12/2025 17
Il G.U.
LI LO PI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9368 ) .
Proc. 15726 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico LI LO PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione dell'1/12/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 15726/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo emesso per pagamento canoni e differenze ISTAT sui canoni, dichiarazione nullità locazione, risoluzione per inadempimento, ripetizione di indebito e risarcimento del danno, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso l'avv. Roberto Tallarico, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa depositata il 9/2/2024
OPPONENTE – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
con codice fiscale Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con codice fiscale e con codice
[...] C.F._3 Controparte_3
fiscale , elett.te dom.ti in Napoli alla via Nicola Nisco n. 11, C.F._4
presso l'avv. Domenico Giovanni Ruggiero, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù
di procura a margine della comparsa di risposta
OPPOSTI – ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza dell'1/12/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n. 3787/2023
emesso dal Tribunale di Napoli il 25/5/2023 e notificato in data 30/5/2023 all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 11799/23 R.G.
Più precisamente, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
con apposito ricorso monitorio avevano asserito di essere comproprietari dell'unità
immobiliare sita in Napoli, alla via Manzoni n. 229, con terreno circostante di 5.000 mq.
circa, identificato con i seguenti dati: “- immobile: Catasto di Napoli, foglio 36, particella
357, sub 1, z.c. 10, cat. D/8, …; - terreno Catasto di Napoli, foglio 224, particelle 108,
qualità agrumeto, classe 2, superficie are 41, ca 20”. Secondo tale assunto, essi erano eredi di , il quale, insieme con il fratello aveva concesso il bene Persona_1 CP_4
in locazione ad uso commerciale, e più in particolare “ad esclusivo uso di Circolo
Privato Sportivo Padel> con installazione di idonei impianti sportivi” .. “e strutture
ricreative, recettizie e di intrattenimento (a titolo esemplificativo, sala bar-gioco,
spogliatoi, etc.”, in favore del con scrittura privata del 28/10/2019, registrata Pt_1
all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 1 -, in data 27/11/2019 al n. 019575 – serie
3T (doc. 2 produzione fascicolo monitorio). Quindi essi avevano chiesto e ottenuto l'emissione nei confronti del di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Pt_1
ex art. 642 c.p.c. avente ad oggetto la condanna al pagamento di euro 29.332,81 , somma dovuta a titolo di canoni non pagati dal 2020 fino ai primi 5 mesi del 2023 ed aggiornamento ISTAT, oltre interessi legali e spese della procedura sommaria.
Una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, il a sua volta ha proposto Pt_1
opposizione con atto di citazione eccependo nel merito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancata prova della accettazione dell'eredità dell'originario locatore , 3
la nullità dell'originario contratto di locazione per illiceità e impossibilità giuridica dell'oggetto per mancanza di prova della legittimità urbanistica dell'immobile locato, che in concreto aveva comportamento l'annullamento della SCIA richiesta dal conduttore, e in virtù del divieto di nuova costruzione imposto dal piano paesaggistico in vigore per la zona di Posillipo, tale da impedire in via pregiudiziale la realizzazione di opere finalizzate al funzionamento del “Circolo privato sportivo Padel” oggetto del contratto.
Pertanto il debitore ingiunto ha proposto domanda riconvenzionale per la dichiarazione di nullità originaria del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. e per la condanna della parte opposta alla restituzione dei canoni di locazione ricevuti, a titolo di indebito oggettivo ,
nonché per il risarcimento del danno. In via subordinata, il ha chiesto, sempre in Pt_1
via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ex art. 1578 c.c. per vizi della cosa locata.
Instaurato attraverso la notifica dell'opposizione il contraddittorio con i creditori opposti,
questi ultimi si sono costituiti nell'ambito del relativo giudizio depositando il 5/10/2023
una comparsa di risposta, con la quale hanno eccepito in via pregiudiziale la tardività
dell'opposizione medesima e quindi la sua inammissibilità, dovendosi applicare nel caso di specie il rito locatizio con le relative preclusioni.
Nel merito invece i hanno dedotto la infondatezza delle doglianze proposte dal CP_1
, alla luce del contenuto delle clausole contrattuali che addossavano al conduttore Pt_1
ogni onere sulla realizzabilità della struttura, ed hanno proposto contestualmente a loro volta domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento della somma ulteriore di euro 6.250 oltre interessi ex art. 1283 comma 4 c.c. per gli altri canoni nel frattempo maturati e rimasti impagati.
Il Giudice, in applicazione degli artt. 171 bis c.p.c. e 171 ter c.p.c., ha confermato con decreto la prima udienza di comparizione, a partire dalla quale si calcolano a ritroso i termini perentori per il deposito delle memorie istruttorie. Quindi all'esito della udienza del 13/12/2023, con ordinanza depositata il 19/12/2023 il Giudice ha rigettato la richiesta 4
di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Non sono stati concessi contestualmente i termini per integrare gli atti introduttivi delle parti, posto che in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, nel momento in cui l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni medesime né una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale, dovendosi correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze assertive ed istruttorie di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. ( cfr. Cass. civ. sez. lav., 28/4/2017, n. 10569
; Cass. civ. sez. VI, 21/12/2018, n. 33178 ).
In altri termini, nel processo locatizio, una volta disposto il mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche, tra le quali, anzitutto il divieto di proporre nuove domande che,
essendo funzionali ad esigenze di accelerazione del procedimento, esorbitano dalla tutela del privato interesse delle parti ( cfr. Cass. civ. sez. sez. III, 23/4/1997, n. 3540 ).
Il Giudice ha poi rigettato le richieste di prova costituenda ed ha rinviato il processo all'udienza dell'1/12/2025 per la decisione della controversia.
In via preliminare va ribadito che il presente giudizio ha per oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni relativi ad un rapporto di locazione,
valido o meno, per cui si applica necessariamente il rito speciale di cui all'art. 447 bis
c.p.c. Per l'appunto, l'opposizione è stata introdotta con citazione, vale a dire con le forme del rito ordinario di cognizione, e non con ricorso, ed è tardiva, perché, quando sia proposta con citazione, pur essendo configurabile la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c.
di convertire in ricorso la citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso stesso, in quanto sia stata depositata in Cancelleria nel termine di quaranta giorni di cui 5
all'art. 641 c.p.c., che ha natura perentoria ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2006, n. 15763 ),
non essendo al suddetto fine sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta soltanto la notifica della citazione, posto che questa, da sola, non può spiegare l'effetto costitutivo del rapporto e quindi determinare le conseguenze proprie dell'opposizione ad ingiunzione ( cfr. Cass. civ. sez. un. 13/1/2022, n. 927 ; Cass. civ. sez. un., 14/3/1991, n.
2714; Cass. civ. sez. III, 2/4/2009, n. 8014 ).
Nella fattispecie in esame la citazione introduttiva della opposizione è stata notificata il
7/7/2023, e quindi nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.,
ma il deposito della stessa in Cancelleria, che integra la costituzione del debitore ingiunto tramite la iscrizione a ruolo contenzioso, è avvenuto l' 11/7/2023 , vale a dire oltre tale termine, posto che la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata in data
30/5/2023 . A causa della sua tardività l'opposizione è inammissibile e va dichiarata tale.
Sotto il profilo processuale, alla declaratoria di inammissibilità in punto di rito della opposizione a causa della sua tardività consegue la dichiarazione di definitiva esecutorietà
ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, di cui pure è già stata dichiarata la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. fin dal momento della sua emissione.
Dal punto di vista sostanziale consegue che il decreto ingiuntivo non solo diventa esecutivo ma acquista pure autorità di cosa giudicata, per quanto l'art. 647 c.p.c. non lo preveda espressamente ( cfr. Tribunale Torino sez. I, 13/4/2018, n.1733 ), autorità che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al 6
giudicato ( v. Cass. civ. sez. III, 11/5/2010, n. 11360 ; Cass. civ. sez. III, 24/3/2006, n.
6628 ) .
Invero l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito ), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( giudicato implicito ), e quindi anche quei fatti che prospettano l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione della nullità del contratto ( cfr. Cass. civ.
sez. III, 24/7/2007, n. 16319 ) .
Beninteso, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione determina solo il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento ingiuntivo, ma non vieta l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, stante il suo carattere autonomo di controdomanda finalizzata all'attribuzione di un bene della vita,
che la contraddistingue dall'eccezione riconvenzionale, la quale si sostanzia in una prospettazione difensiva che –pur ampliando il tema della lite mediante l'allegazione di altro diritto- è volta solo alla reiezione della domanda avversaria ( cfr. Cass. civ. sez. III,
14/2/2024, n. 4131 ). Ne deriva che la riconvenzionale dell'opponente è ammissibile in punto di rito.
Parimenti, laddove parte opposta ha proposto una riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 6.250 per ulteriori canoni nel frattempo maturati con i relativi interessi legali, pure tale domanda è ammissibile, perché il creditore opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova,
diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, sempre che, 7
tuttavia, tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dal combinato disposto degli artt. 171
bis e 171 ter c.p.c. ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. III, 27/11/2023, n. 32933 ). Per
l'appunto la riconvenzionale in esame si inserisce nello stesso rapporto di locazione fatto valere con il ricorso monitorio originario, e per tale motivo è ammissibile in punto di rito.
Nel merito la riconvenzionale dell'opponente è infondata e va respinta. Ciò alla luce delle seguenti clausole contrattuali richiamate dal debitore ingiunto :
all'art. 6 è previsto che “il conduttore si impegna a porre in essere, a sua cura e spese,
tutti gli adempimenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità” e, aggiunge la clausola sopra citata, il conduttore dovrà anche occuparsi, qualora fosse necessario “per
il legittimo esercizio di tale attività (di Circolo Sportivo Padel)”, nonchè di “adeguare
l'immobile alle norme relative all'uso e/ abitabilità e/o comunque, ai requisiti
urbanistico-edilizi”…“facendosi carico diretto di ogni specie di adempimento per
ottenere gli eventuali adeguamenti del caso” (art. 6, ult. cpv.);
ancor più chiaramente, al successivo art. 7 è stabilito che conduttore elimini, a sua cura e spese, gli “abusi edilizi” esistenti nell'immobile locato ed a “regolarizzare sotto l'aspetto
amministrativo eventuali difformità urbanistico-edilizie e catastali” (art. 7, I cpv.).
Ora, l'assunto dell'opponente è che il locatore doveva ben conoscere lo stato dell'immobile e quindi l'esistenza di pregressi abusi edilizi, che hanno portato non solo al rigetto della SCIA chiesta dal conduttore ma anche alla pregressa emissione, nel 2005,
di una ordinanza di demolizione parziale, e pertanto ha ascritto a colpa grave del locatore l'aver taciuto i difetti connessi a tali abusi nonché l'esistenza di norme del piano 8
paesaggistico che rendevano impossibile la realizzazione del centro Padel, considerato come elemento essenziale della concessa locazione, che il non avrebbe avuto Pt_1
motivo di stipulare se avesse conosciuto la reale condizione dell'immobile sotto il profilo edilizio, urbanistico ed amministrativo.
Ora, di regola è rilevante la circostanza che nel contratto le parti abbiano pattuito un preciso uso per l'immobile locato e questo non sia utilizzabile a tale scopo, ma la giurisprudenza di legittimità separa nettamente la questione della validità della locazione dell'immobile rispetto alla idoneità del bene ad essere impiegato per l'uso pattuito . Infatti
la locazione commerciale di un immobile abusivo, a differenza del contratto di compravendita, è di per sé valida, e il relativo oggetto non è di per sé né illecito né
impossibile, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità
della prestazione o della causa ( cfr. Cass. civ. sez. II, 28/10/2019, n. 27485 ), non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. ( che riguarda la prestazione ) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. ( che attiene al contrasto con l'ordine pubblico ) né potendo operare la nullità di cui agli artt. 46 D.P.R. n. 380 del 2001
e 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 ( che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali ),
ma può individuarsi un eventuale inadempimento del locatore qualora il carattere abusivo dell'immobile concesso in godimento abbia in qualche misura inciso su un qualche concreto profilo di interesse del conduttore. In altri termini, nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della res ( secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso pattuito ) dipendenti dalla situazione edilizia del bene o dalla pianificazione urbanistica e paesaggistica ) non attengono alla validità del negozio né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dall'art. 1578 c.c. ( tali essendo soltanto quelli che investono la struttura materiale della 9
cosa, alternandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento ), ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, in astratto idoneo a incidere un interesse del conduttore ( v. Cass. civ. sez.
III, 19/3/2024, n. 7408 ).
Proprio sotto il profilo dell'inadempimento, al momento di stipulare un contratto di locazione di un immobile destinato a un determinato uso, grava tuttavia sul conduttore
l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi nonché a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, sebbene le parti siano comunque libere di pattuire — individuando nel contempo su chi grava il relativo onere economico
— tanto l'effettiva possibilità di apportare all'immobile le necessarie modificazioni per poter svolgere l'attività prevista, quanto il fatto che quest'ultimo presenti ( o sia in potenziale condizione di acquisire ) le pertinenti condizioni giuridiche funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative stesse ( v. Cass. civ. sez. III, 27/52008, n.
13761; Cass. civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303 ; Cass. civ. sez. III, 30/4/2005, n. 9019 ).
Per l'appunto, laddove sia stato specificamente pattuito, come nel caso di specie, che solo il conduttore sia tenuto ad adeguare i beni locati alle esigenze ricollegabili all'attività da lui programmata nel contratto, pur se l'immobile sia effettivamente inidoneo, nessun inadempimento e nessuna responsabilità possono essere imputati alla parte locatrice. Vale
in proposito innanzitutto “il principio secondo il quale, stipulato un contratto di locazione
di un immobile destinato ad un determinato uso ( nella specie commerciale ), grava sul
conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto
tecnicamente necessario per l'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto
necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative” ( Cass. civ. sez. III,
27/5/2008, n. 13761; Cass. civ. sez. III, 31/3/2008, n. 8303; Cass. civ., 30/4/2005, n. 9019
). Inoltre “nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, 10
grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate
a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende
esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla
legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore
conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è
configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò
quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene
locato” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1735 ; Cass. civ. sez. III, 16/6/2014, n.
13651 ).
Infine “In un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo spetta al locatario
verificare la sussistenza delle necessarie certificazioni tecniche e amministrative per
svolgere l'attività preposta. È escluso che il conduttore possa considerare il locatore
responsabile per la mancanza del certificato di agibilità dei locali, a meno che questa
pattuizione non fosse stata espressamente prevista nel contratto d'affitto” ( v. Cass. civ.
sez. III, 26/5/2020, n. 9670 ). Parimenti “Il mancato rilascio di concessioni,
autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso, non è di ostacolo
alla valida costituzione del rapporto di locazione, quando il bene è stato comunque
utilizzato dal conduttore secondo l'uso convenuto” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 3/3/2020, n.
5968 ).
Nel caso concretamente in esame ciò vale a maggior ragione, perché è decisiva la circostanza che nel contratto di locazione il si accollò ogni onere indispensabile Pt_1
per rendere l'immobile locato idoneo all'uso pattuito per l'esercizio della attività di impresa, e del resto il conduttore, nella sua qualità di imprenditore, doveva essere in possesso delle cognizioni tecniche necessarie per valutare correttamente le condizioni di utilizzabilità dell'immobile preso in locazione fin dall'inizio del rapporto. 11
In definitiva, nella fattispecie non vi è stato alcun inadempimento da parte del locatore,
ma un difetto di diligenza del conduttore nel valutare fin dalla stipula del contratto la realizzabilità dell'attività programmata e la convenienza della locazione.
Di qui il rigetto nel merito della domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità, di risoluzione, di ripetizione di indebito e di risarcimento formulata dall'opponente.
La domanda riconvenzionale di pagamento degli ulteriori canoni nella misura di euro
6.250 formulata dall'opposto è stata integrata anche successivamente al deposito della comparsa di costituzione di parte opposta, vale a dire nelle note di discussione depositate il 21/11/2025, laddove è stato chiesto il pagamento della somma complessiva di euro
10.000, comprensiva delle altre 7 mensilità del canone maturate nel 2023 e di quella relativa a gennaio 2024, essendo stato rilasciato l'immobile il 26/1/2024. In proposito è
ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (pure) dei canoni e delle penalità a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato ( cfr. Cass. civ. sez. III, 18/8/2023, n.
24819 ), anche se lo scrivente non ignora che tale orientamento, in alcune pronunce, era stato formulato solo con riguardo alla possibilità, per l'intimante, di chiedere il pagamento di mensilità di canone pregresse ( e non successive ) a quelle indicate nell'intimazione,
non menzionate al suo interno ( v. in quest'ultimo senso Cass. civ. sez. III, 23/3/2017, n.
7430 ) . La domanda va accolta, posto che il contratto di locazione rimane valido ed efficace. Sussiste inoltre la legittimazione attiva dei e perché l'esercizio CP_1
dell'azione giudiziale vale come accettazione tacita dell'eredità ( v. Cass. civ. sez. III,
20/6/2025, n. 16594 ) e perché ogni comproprietario è legittimato a chiedere l'adempimento del contratto di locazione in mancanza di volontà contraria espressa dagli altri comproprietari , nel caso di specie il fratello dell'originario locatore , dovendosi presumere che il singolo comunista agisca con il loro consenso ( cfr. Cass. civ. sez. III,
13/04/2017, n. 9556 ). 12
A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dal momento del deposito non della comparsa di risposta, perfezionatosi il 5/10/2023, ma delle note di discussione del 21/11/2025. Invero la norma di cui sopra ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 ) ad ogni obbligazione pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, di scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
L' incipit della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., aggiunto dal
D.L. 12/9/2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
10/11/2014, n. 162 ( "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui 13
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto
dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali" ), ha poi la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio, e si applica a far data dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento ( cfr. Cass. civ. sez. II, 25/3/2019, n.
8289 ) .
Per quanto riguarda la decorrenza, il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta, soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile,
e produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. Sulla somma per canoni contrattuali, spettano, dunque, gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. per l'appunto dal 21/11/2025, posto che solo in tale data
è avvenuta la precisazione definitiva del credito, sino al saldo effettivo ( cfr. Tribunale
Milano, Sez. spec. Impresa, 4/3/2020, n. 1984 ) .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt.
5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente.
Si deve però tener conto, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, anche del valore della domanda riconvenzionale 14
dell'opponente, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza,
dell'attività difensiva ( v. Cass. civ. sez. II, 3/7/1991, n. 7275 ; Cass. civ. sez. III,
29/11/2018, n. 30840; Cass. civ. sez. VI, 6/2/2020, n. 2769 ). Beninteso, per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con le domande dell'attore sostanziale, ma, se di valore eccedente a queste ultime, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore perchè amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez. III, 27/01/2003, n. 1202 ; Cass. civ. sez. II, 14/7/2015,
n. 14691 ; Cass. civ. sez. II, 1/8/2023, n. 23406 ), il che è lo stesso che dire che non deve procedersi al cumulo delle domande ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande ( v. Cass. civ. sez. II, 24/4/2008, n. 10758 ; Cass. civ.
sez. II, 20/10/2023, n. 29182 ).
Ora, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile ( v.
Cass. civ. sez. III, 20/7/2022, n. 22719 ). Nel caso di specie quest'ultimo importo è
superiore, perché è stato chiesto dal il risarcimento del danno in misura Pt_1
indeterminabile, e deve pertanto trovare applicazione il relativo criterio con lo scaglione previsto per le controversie di alta complessità, date le numerose questioni di diritto sostanziale e processuale affrontate con la presente sentenza. Invero in tema di liquidazione del compenso spettante all'avvocato, la determinazione del valore della 15
causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve essere effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio,
deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto o uno degli oggetti dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice ( v. Cass. civ.
sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1,
che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 16
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte opposta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la inammissibilità della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
3787/2023 emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli e per l'effetto, visti gli artt. 653 e 654
c.p.c., dichiara la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio medesimo;
b ) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ;
c ) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai creditori opposti e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
, e della somma di euro 10.000 oltre
[...] Controparte_3 Controparte_1
interessi legali nella misura e con la decorrenza indicati in motivazione;
d ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso Parte_1
in favore di e delle Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 14.103 per compensi, oltre IVA e
CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Giovanni Ruggiero con codice fiscale quale distrattario . CodiceFiscale_5
Napoli, 1/12/2025 17
Il G.U.
LI LO PI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9368 ) .