Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 676 / 2025 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
23 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 23/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 676/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: risoluzione ex art. 56, d.lgs. 159/11;
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv. P. Parte_1 C.F._1
Straropoli e A. Foti, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento intimatole l'8.11.2024 e la conseguente condanna della società resistente, in amministrazione giudiziaria alla reintegrazione.
In particolare, precisando di essere stata sin dal 06/07/2015 alle dipendenze della resistente con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato, inquadrata al II° Controparte_2
livello del ccnl Pubblici Eseercizi – Confcommercio, con la qualifica di Operaio e le mansioni di
Cuoco – gastronomo, con un orario di lavoro pari a 24 ore settimanali, ha affermato che, a seguito di sequestro disposto ex art. 321 c.p.p. nell'ambito della procedura recante n. RG. 234/2017 e di avvio dell'amministrazione giudiziaria della , era stata Parte_2
ratificata con provvedimento del 23/05/2018 del Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di
Reggio Calabria (v. all. 2), la sospensione dal lavoro propria e del di lei marito (amministratore unico e socio unico della predetta compagine societaria), già in concreto posta in essere dagli amministratori giudiziari al fine di evitare che la gestione economica dell'impresa potesse permanere appannaggio dei soggetti citati.
Ha sostenuto altresì che, successivamente all'assoluzione per non aver commesso il fatto, dichiarata con sentenza nr. 3340/2021 R. Sent., pronunciata in data 21/12/2021 dal Tribunale
Collegiale di Reggio Calabria (all. 3) e divenuta definitiva il 07/09/2022, aveva formulato già in data
9.11.2022, nei confronti della società, domanda di revoca della sospensione dal rapporto di lavoro, ricevendo una risposta soltanto il 17.10.2024, data in cui il G.D., quale autorità giudiziaria competente, aveva rigettato l'istanza di revoca e disposto altresì il “non subentro” da parte dell'amministrazione giudiziaria della società nel contratto di lavoro.
Impugnando il provvedimento dell'amministratore giudiziario dell'8.11.2024, assimilato ad un licenziamento, ne ha eccepito la violazione dei principi di immediatezza della contestazione e di immutabilità della stessa, nonché la carenza di motivazione atteso che la sospensione rinveniva la propria giustificazione in un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione che avrebbe dovuto importare il reingresso alle dipendenze della società.
Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento irrogato l'8/11/2024 e per l'effetto ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di dodici mensilità della retribuzione, o in quella che il Giudice vorrà ritenere di giustizia e perciò determinare.
b) In subordine, ritenuta in ogni caso l'illegittimità della risoluzione del rapporto, condannare
l' al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo CP_3
pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura che il Giudice vorrà ritenere di giustizia e perciò determinare, comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
c) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto ad avere ricostituito il proprio rapporto di lavoro, così come intercorso con la convenuta oggi in Amministrazione giudiziaria, sin dal CP_1
07/09/2022, o nella misura che vorrà determinare all'esito del procedimento;
d) Conseguentemente condannare la convenuta al ripristino del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente, nonché;
e) Condannare la convenuta a corrispondere l'importo di € 118.627,18, oltre interessi e rivalutazione.
Regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la in amministrazione Controparte_2
giudiziaria che è risultata, dunque, contumace.
*********
Il ricorso risulta infondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità della risoluzione adottato da parte dell'amministratore giudiziario di società sottoposta a sequestro e a conseguente amministrazione giudiziaria, a seguito dell'emanazione di un provvedimento del giudice delegato dispositivo del “non subentro” del lavoratore nell'ambito dell'organigramma dei dipendenti della società.
Nella specie, come anticipato nelle premesse fattuali, a seguito di sequestro disposto ex art. 321
c.p.p. nell'ambito della procedura recante n. RG. 234/2017 e di avvio dell'amministrazione giudiziaria della unipersonale, era stata ratificata con Parte_2
provvedimento del 23/05/2018 del Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Reggio
Calabria (v. all. 2), la sospensione dal lavoro della ricorrente e del di lei marito (amministratore unico e socio unico della predetta compagine societaria), già in concreto posta in essere dagli amministratori giudiziari al fine di evitare che la gestione economica dell'impresa potesse permanere appannaggio dei soggetti citati.
Premesso che – secondo la ricostruzione attorea – la sospensione del rapporto di lavoro sarebbe dipesa dalla sottoposizione a procedimento penale della imputata del reato di cui all'art. 12 Pt_1
quinquies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, aggravato ex art. 416 bis 1 c.p., quest'ultima ha sostenuto che l'assoluzione per non aver commesso il fatto, dichiarata con sentenza nr. 3340/2021 R. Sent., pronunciata in data 21/12/2021 dal Tribunale Collegiale di Reggio Calabria (all. 3) e divenuta definitiva il 07/09/2022, costituisse il presupposto giuridico fondamentale per il reingresso alle dipendenze della società ancora sottoposta a sequestro, ponendo fine, attraverso una previa revoca del provvedimento in precedenza adottato, allo stato di sospensione del rapporto di lavoro.
Ed invero, ai fini della soluzione della controversia, giova osservare in primo luogo come, vertendosi in tema di sequestro e di sottoposizione di una società ad amministrazione giudiziaria con conseguente applicazione delle norme del d.lgs. 159/11, l'art. 56, nei primi tre commi, prescrive che
“Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito,
l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso.
2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo' derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.
4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.”.
Ebbene, con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, come quello che legava la ricorrente alla società, la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. lav., 05/02/2025, n.2803) ha osservato che “A fronte dell'ampiezza della formula legislativa (contratto relativo all'azienda sequestrata), sarebbe del tutto arbitrario, in mancanza di una precisa indicazione normativa in senso contrario, non ricomprendervi i contratti di lavoro subordinato, che sono certamente annoverabili tra i contratti relativi all'azienda, poiché strumentali alla vita e al funzionamento del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).” Pertanto, fermo restando che il comma 1 della citata disposizione ha introdotto un'ipotesi di sospensione ex lege dei contratti pendenti, inclusi i contratti di lavoro, occorre rilevare che è in tale istituto che va individuata la ragione giustificativa del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro dell'attrice e non nella sottoposizione al procedimento penale indicato in ricorso.
In altri termini la illustrata sospensione si pone su un binario parallelo, non potendosi qualificare come conseguenza dell'apertura di un procedimento disciplinare generato dall'imputazione nel processo penale.
Tale assunto risulta funzionale alla comprensione della natura giuridica di quella che dal comma
1 dell'art. 56 viene definita – con discutibile qualificazione giuridica – come risoluzione nonché dei rapporti di quest'ultima con il licenziamento disciplinare.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 05/02/2025, n.2803) ha chiarito che “in materia di sequestro di prevenzione delle aziende, la disciplina del D.Lgs. n. 159 del
2011 è improntata alla salvaguardia dell'ordine pubblico e alla funzionale destinazione dell'azienda all'esercizio dell'impresa. A tal fine, l'amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro in forza della previsione dell'art. 56 del citato decreto, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, essendo tuttavia necessario che la risoluzione del rapporto contenga la specificazione dei motivi di recesso, in quanto principio generale in materia di licenziamenti (Cass. 21917 del 2024, Cass. n. 14467 del 2015; Cass. n. 15041 del 2015; Cass. n. 10439 del 2017; Cass. n. 26478 del 2018).
Ed infatti, la decisione di risoluzione del rapporto non assume natura disciplinare, risultando espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico.
L'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 disciplina esclusivamente le incompatibilità per la nomina dell'amministratore giudiziario e dei suoi collaboratori ("coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione") stabilendo che non possono essere nominati soggetti direttamente o indirettamente interessati alla gestione del patrimonio sequestrato, al fine di evitare conflitti di interesse e garantire l'imparzialità dell'amministrazione giudiziaria.
Tale previsione normativa non riguarda il personale dipendente dell'impresa sequestrata, il cui rapporto di lavoro resta regolato dalla disciplina generale del codice delle leggi antimafia, con specifico riferimento all'art. 56, che detta le regole per la prosecuzione o risoluzione dei rapporti pendenti.
L'amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'autorità giudiziaria.
Ed ancòra (v. Cass. n. 14467 del 2015): “In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del
D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi del D.Lgs. n. 159 cit., art. 35, trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicchè il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale" (in senso sostanzialmente conforme si vedano
e 15041 del 2015 e n. 14039 del 2017, già richiamata con riguardo ai profili di competenza)”.
La risoluzione del rapporto di lavoro, preceduta dall'autorizzazione del Giudice Delegato, non rientra, dunque, nell'alveo del licenziamento disciplinare, prevalendo ragioni di ordine pubblico e sicurezza, legate alla gestione del bene sequestrato, che impediscono la i esercitare un controllo Pt_3 di merito sul provvedimento adottato dall'amministratore giudiziario.
L'unico spazio di valutazione della legittimità di quest'ultimo non attiene pertanto al contenuto della motivazione resa, bensì alla mera sussistenza della stessa da considerarsi presente anche mediante un mero richiamo al provevdimento del Giudice delegato.
Ebbene, nella specie, la risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente non risulta viziata atteso che “la necessità che la res ablata sia di fatto sottratta alla gestione diretta o indiretta del preposto” costituisce motivazione sufficiente, inscindibilmente legata al provvedimento autorizzatorio del G.D.
Quest'ultimo, in particolare, richiamando la sentenza di assoluzione della ricorrente, ha osservato che da un'attenta lettura della parte motiva relativa al marito della stessa emergeva come non fosse del tutto ignara della posizione del marito quale intestatario fittizio della tanto Parte_2
ricavandosi dalle intercettazioni ivi riportate. Valorizzando il rapporto di coniugo con il marito e di parentela con il di lei fratello, entrambi condannati nell'ambito del procedimento , ha CP_4 disposto il “non subentro” dell'amministrazione giudiziaria nel rapporto di lavoro con la oltre Pt_1
al rigetto della richiesta di revoca della sospensione ex lege configuratasi.
Per tali ragioni alcuna lacuna motivazionale può rinvenirsi nel provvedimento impugnato.
Inoltre, stante l'ontologica distinzione, per i motivi suesposti, tra risoluzione ex art. 56, d.lgs.
159/11 e licenziamento, risultano prive di fondatezza anche le doglianze afferenti alla violazione dei principi dell'immediatezza nonché dell'immutabilità dei motivi che non trovano ingresso nel procedimento disciplinato dall'art. 56.
In definitiva la domanda risulta priva di fondamento e il ricorso non merita accoglimento. Quanto alle spese di lite, la complessità del rapporto tra amministrazione giudiziaria e gestione, ex art. 56, d.lgs. 159/11, dei rapporti pendenti e recesso datoriale, in particolari contesti societari in cui prevale l'interesse pubblicistico della restituzione dell'impresa al circuito dell'economia legale, ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo