Articolo 2 della Legge 3 aprile 1980, n. 116
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 aprile 1980
Art. 2.
Per conseguire le finalita' di cui al precedente articolo 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane, con proprie leggi definisce:
a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, comprese quelle infrastrutturali;
b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunita' montane, dei piani di cui alla precedente lettera a), alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunita', tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonche' le modalita' con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;
c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di interventi per la ricostruzione e di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, nonche' le norme per l'adeguamento della misura dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato per la parte di spesa non coperta da contributo;
d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 ;
e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
f) le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione dei piani di cui alla precedente lettera a);
g) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali, comunita' montane o consorzi di comuni.
Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, loro consorzi e comunita' montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti ed istituzioni nazionali, nonche' tutti i possibili apporti esterni.
Con leggi regionali saranno anche determinate le modalita' degli interventi e delle iniziative, nonche', ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilita' generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Entrata in vigore il 20 aprile 1980