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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 853/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra con socio unico (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede in Roma alla Via Piemonte n. 38, per mezzo della mandataria Parte_2
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siena, Strada P.IVA_2
Statale 73 Levante n. 14 e, per essa, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Falconara Marittima alla Via Nino Bixio n. 85, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Zucchi, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Urbino alla Via Nazionale n. 97-101, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Poerio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato Oggetto: mutuo fondiario – rapporti fideiussori – cessione d'azienda – violazione dell'art. 1957 c.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 212/2022 in data 30.06/1.07.2022 del Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 212/2022 in data 30.06/1.07.2022 il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da CP_3 nei confronti di cessionaria di al fine
[...] Parte_1 Controparte_4 di sentir revocare l'ingiunzione per il pagamento della somma di €.37.500 emessa nei suoi confronti nella qualità di garante di cui all'atto costitutivo del 10.01.2011, avente ad oggetto le obbligazioni restitutorie assunte dalla cessionaria d'azienda e derivanti dal mutuo fondiario Controparte_5 stipulato in data 11.01.2007 da adducendo parte opponente l'incompetenza territoriale CP_6 del Tribunale adito, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente Controparte_7
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova che il mutuo sia stato ceduto da
[...] CP_6
a il tasso di mora usurario ab origine e l'erronea quantificazione del
[...] Controparte_5
TAEG/ISC, l'esercizio abusivo del diritto per avere la banca azionato una fideiussione rilasciata pro quota fino a concorrenza della somma di €.37.500 a fronte di un credito di €.2.287.764,50 in realtà rilasciata per garantire lo sconfinamento di pari importo dell'affidamento di conto corrente, rigettate dal giudicante le eccezioni preliminari, ravvisato l'avvenuto trasferimento del credito in capo a
[...]
rigettata altresì l'eccepita nullità della fideiussione per violazione dell'art. Controparte_4
1957 c.c. e l'eccepita decadenza perché tardivamente formulata solo con la comparsa conclusionale, rilevata l'insussistenza dell'abusivo esercizio del diritto da parte della banca in ragione del rilascio di una fideiussione omnibus del tutto compatibile con l'operazione di finanziamento in contestazione, ha ritenuto la carenza di prova circa la sussistenza dell'obbligazione principale, non avendo la banca creditrice né prodotto copia del contratto di cessione d'azienda, né dato qualsiasi altra prova (la visura prodotta, oltre a provenire dalla stessa parte processuale , non dimostra se in realtà vi sia stata CP_1 la cessione), rilevato inoltre che le rate di mutuo azionate sono scadute successivamente alla cessione d'azienda del 31.05.2007, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello per mezzo della mandataria Parte_1 Pt_2
e, per essa, chiedendone la parziale riforma nella parte in cui il primo
[...] Controparte_1 giudice ha errato nella valutazione dei documenti in atti, escludendo il subentro della debitrice principale nel contratto di mutuo originariamente stipulato in data 11.01.2007 da Controparte_5 con con conseguente dichiarazione di inoperatività della CP_6 Controparte_4 garanzia fideiussoria dell'opponente, nell'assunto della mancanza di un'adeguata prova della cessione d'azienda avvenuta con atto notarile del 31.05.2007, erroneamente argomentando dal contengo processuale di essa parte opposta che, all'esito della formulazione dell'eccezione in esame, avrebbe potuto agevolmente produrre copia dell'asserito contratto d'affitto di azienda o una visura ufficiale proveniente dal registro delle imprese, invero, essa si sarebbe limitata a depositare un prospetto storico rilasciato da e, dunque, da un privato è la CP_1 Controparte_7 rappresentante in giudizio di mandataria di , dal ridotto contenuto Parte_2 Parte_1 probatorio, né infine il giudicante ha rilevato l'abbandono nel corso del giudizio della contestazione relativa alla mancata dimostrazione del subentro della originaria mutuataria nelle obbligazioni restitutorie della società garantita.
Si è regolarmente costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame Controparte_3 evidenziando la correttezza della sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancata dimostrazione del subentro di nelle obbligazioni restitutorie derivanti dal mutuo fondiario stipulato Controparte_5 dalla mutuante insistendo nella reiterazione ad opera di parte opponente delle stesse CP_6 conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e riproposte nella prima memoria 183 c.p.c., confermando in tal modo la volontà di insistere in ogni fase del processo sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto ed eccependo, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria in quanto essa risulta cancellata dai RR.II. in data 22.11.2022; l'appellante, non avendo Parte_2 provveduto al deposito dell'atto pubblico di cessione, non è riuscita a provare che Controparte_5 abbia assunto l'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo contratto da con CP_6 conseguente liberazione del garante rispetto ai debiti derivanti dal contratto di mutuo.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato la sentenza unicamente nella parte in cui il giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ritenendo insussistente, o comunque non provata, l'obbligazione principale, escludendo che la società cessionaria sia subentrata nell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo stipulato dalla originaria mutuataria/cedente, facendone erroneamente conseguire che la fideiussione omnibus rilasciata da parte opponente non possa estendersi a tale obbligazione restitutoria;
l'appellante ha, inoltre, evidenziato il vizio della sentenza anche nella parte in cui ha, in ogni caso, ritenuto la mancata prova della sussistenza dell'obbligazione principale, nonostante il mancato rinnovo dell'eccezione e conseguente rinuncia di parte opponente.
La doglianza è fondata.
Reputa il Collegio come, ai fini della valutazione del raggiungimento o meno della prova dell'intervenuta cessione tra l'originaria parte mutuataria e la cessionaria odierna parte garantita, sia possibile prescindere non solo dall'accertamento dell'asserita omessa contestazione e/o implicita rinuncia della relativa eccezione che il mutuo abbia costituito oggetto di cessione, ma anche dalla verifica della inattendibilità della visura societaria quale documento di provenienza di parte per essere stata elaborata dalla stessa , che pure svolge a livello nazionale il servizio di rilascio visure CP_1 sulla base delle informazioni confluite nel Registro Imprese le quali, anche nel caso di specie, sono risultate del tutto sovrapponibili a quelle da essa riportate.
Ed infatti, la questione della carenza o meno di prova documentale dell'intervenuta cessione d'azienda da a quest'ultima garantita con atto costitutivo fideiussorio CP_6 Controparte_5 sottoscritto dall'attuale appellato , è da ritenersi assorbita dalla prova data per fatti Controparte_3 concludenti (del tutto ammissibile, posto che l'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta del contratto soltanto per le parti contraenti e non anche per i terzi) in merito all'effettivo subentro nel rapporto controverso da parte della suddetta società garantita, risultando per tabulas - oltre che costituendo fatto incontestato - la circostanza che quest'ultima abbia continuato, quale cessionaria, a pagare regolarmente le rate di mutuo per ben sette anni dopo la stipula del negozio traslativo dell'azienda di cui all'atto notarile del 31.05.2007, in virtù dell'art. 2558 c.c. che stabilisce il subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nei contratti dell'impresa pendenti non aventi carattere personale, tra cui può appunto annoverarsi il contratto di mutuo controverso.
A dimostrare l'effettivo negozio di cessione risulta, altresì, la pendenza di un'esecuzione immobiliare incardinata in data 6.11.2019 ad iniziativa della stessa odierna appellante, nei Parte_1 confronti della cessionaria senza che la debitrice esecutata abbia proposto Controparte_5 opposizione per far valere la propria asserita carenza di legittimazione passiva;
ed ancora, la perizia di stima redatta in data 8.08.2022 conferma l'acquisizione della titolarità dei beni in capo ad essa debitrice per effetto dell'acquisto dell'azienda, con obbligo di restituzione della parte restante del mutuo.
Acclarato che l'obbligazione restitutoria - derivante dalle rate residue di mutuo contratto dalla società cedente - si è trasferita in capo alla società garantita, come risulta anche dalla raccomandata A.R. di revoca degli affidamenti e di risoluzione dei contratti di finanziamento concessi a Controparte_5 per rate insolute dal 31.10.2014 al 31.10.2016 e per residuo debito in linea capitale a tale data, inviata ad entrambi i garanti, tra cui il in data 17.02.2017, va dichiarata l'estensione anche a tale CP_3 obbligazione della fideiussione da questi rilasciata con atto costitutivo del 10.01.2011 ed azionato con la domanda monitoria qui opposta.
Quanto all'esame delle doglianze nel merito, non è meritevole di accoglimento l'eccezione a tenore della quale la banca sarebbe incorsa nell'esercizio abusivo del diritto per aver azionato una fideiussione rilasciata fino a concorrenza della somma di €.37.500 asseritamente per garantire lo sconfinamento di pari importo dell'affidamento di conto corrente, mentre il più ben rilevante credito di €.2.287.764,50 rimasto insoddisfatto riguarderebbe il distinto contratto di mutuo: al contrario, la garanzia è stata legittimamente escussa, trattandosi di fideiussione omnibus (dalle parti denominata
“generica limitata”), con cui l'appellato ha prestato garanzia per tutte le obbligazioni assunte da nei confronti della banca, garantendo l'adempimento di tutti i debiti, già assunti o Controparte_5 che assumerà in futuro nei confronti della banca e non limitata specificamente all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal solo contratto di conto corrente.
Le ulteriori eccezioni incidenti sul ricalcolo del quantum debeatur a titolo di interessi corrispettivi riguardano, infine, un profilo del tutto irrilevante poiché, come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il fideiussore sarebbe chiamato a rispondere nei limiti della somma di €.37.500, importo che è già di gran lunga inferiore alla sola sorte capitale, ammontante ad oltre due milioni di euro.
Alla luce di quanto considerato, in totale accoglimento dell'appello e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, la Corte conferma il decreto ingiuntivo n. 230 emesso dal Tribunale di Urbino in data
29.07.2019.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per mezzo della mandataria Parte_1 Parte_2
e, per essa, avverso la sentenza n. 212/2022 in data 30.06/1.07.2022 del Controparte_1
Tribunale di Urbino, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Urbino n. 230/2019 del 29.07.2019;
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante Controparte_3 [...]
per mezzo della mandataria e, per essa, delle spese di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 lite di entrambi i gradi di giudizio che, quanto al primo, sono confermate nell'ammontare di complessivi €.
6.738 già ivi liquidato e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.6.946
(di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 10.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 853/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra con socio unico (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede in Roma alla Via Piemonte n. 38, per mezzo della mandataria Parte_2
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siena, Strada P.IVA_2
Statale 73 Levante n. 14 e, per essa, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Falconara Marittima alla Via Nino Bixio n. 85, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Zucchi, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Urbino alla Via Nazionale n. 97-101, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Poerio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato Oggetto: mutuo fondiario – rapporti fideiussori – cessione d'azienda – violazione dell'art. 1957 c.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 212/2022 in data 30.06/1.07.2022 del Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 212/2022 in data 30.06/1.07.2022 il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da CP_3 nei confronti di cessionaria di al fine
[...] Parte_1 Controparte_4 di sentir revocare l'ingiunzione per il pagamento della somma di €.37.500 emessa nei suoi confronti nella qualità di garante di cui all'atto costitutivo del 10.01.2011, avente ad oggetto le obbligazioni restitutorie assunte dalla cessionaria d'azienda e derivanti dal mutuo fondiario Controparte_5 stipulato in data 11.01.2007 da adducendo parte opponente l'incompetenza territoriale CP_6 del Tribunale adito, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente Controparte_7
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova che il mutuo sia stato ceduto da
[...] CP_6
a il tasso di mora usurario ab origine e l'erronea quantificazione del
[...] Controparte_5
TAEG/ISC, l'esercizio abusivo del diritto per avere la banca azionato una fideiussione rilasciata pro quota fino a concorrenza della somma di €.37.500 a fronte di un credito di €.2.287.764,50 in realtà rilasciata per garantire lo sconfinamento di pari importo dell'affidamento di conto corrente, rigettate dal giudicante le eccezioni preliminari, ravvisato l'avvenuto trasferimento del credito in capo a
[...]
rigettata altresì l'eccepita nullità della fideiussione per violazione dell'art. Controparte_4
1957 c.c. e l'eccepita decadenza perché tardivamente formulata solo con la comparsa conclusionale, rilevata l'insussistenza dell'abusivo esercizio del diritto da parte della banca in ragione del rilascio di una fideiussione omnibus del tutto compatibile con l'operazione di finanziamento in contestazione, ha ritenuto la carenza di prova circa la sussistenza dell'obbligazione principale, non avendo la banca creditrice né prodotto copia del contratto di cessione d'azienda, né dato qualsiasi altra prova (la visura prodotta, oltre a provenire dalla stessa parte processuale , non dimostra se in realtà vi sia stata CP_1 la cessione), rilevato inoltre che le rate di mutuo azionate sono scadute successivamente alla cessione d'azienda del 31.05.2007, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello per mezzo della mandataria Parte_1 Pt_2
e, per essa, chiedendone la parziale riforma nella parte in cui il primo
[...] Controparte_1 giudice ha errato nella valutazione dei documenti in atti, escludendo il subentro della debitrice principale nel contratto di mutuo originariamente stipulato in data 11.01.2007 da Controparte_5 con con conseguente dichiarazione di inoperatività della CP_6 Controparte_4 garanzia fideiussoria dell'opponente, nell'assunto della mancanza di un'adeguata prova della cessione d'azienda avvenuta con atto notarile del 31.05.2007, erroneamente argomentando dal contengo processuale di essa parte opposta che, all'esito della formulazione dell'eccezione in esame, avrebbe potuto agevolmente produrre copia dell'asserito contratto d'affitto di azienda o una visura ufficiale proveniente dal registro delle imprese, invero, essa si sarebbe limitata a depositare un prospetto storico rilasciato da e, dunque, da un privato è la CP_1 Controparte_7 rappresentante in giudizio di mandataria di , dal ridotto contenuto Parte_2 Parte_1 probatorio, né infine il giudicante ha rilevato l'abbandono nel corso del giudizio della contestazione relativa alla mancata dimostrazione del subentro della originaria mutuataria nelle obbligazioni restitutorie della società garantita.
Si è regolarmente costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame Controparte_3 evidenziando la correttezza della sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancata dimostrazione del subentro di nelle obbligazioni restitutorie derivanti dal mutuo fondiario stipulato Controparte_5 dalla mutuante insistendo nella reiterazione ad opera di parte opponente delle stesse CP_6 conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e riproposte nella prima memoria 183 c.p.c., confermando in tal modo la volontà di insistere in ogni fase del processo sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto ed eccependo, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria in quanto essa risulta cancellata dai RR.II. in data 22.11.2022; l'appellante, non avendo Parte_2 provveduto al deposito dell'atto pubblico di cessione, non è riuscita a provare che Controparte_5 abbia assunto l'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo contratto da con CP_6 conseguente liberazione del garante rispetto ai debiti derivanti dal contratto di mutuo.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato la sentenza unicamente nella parte in cui il giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ritenendo insussistente, o comunque non provata, l'obbligazione principale, escludendo che la società cessionaria sia subentrata nell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo stipulato dalla originaria mutuataria/cedente, facendone erroneamente conseguire che la fideiussione omnibus rilasciata da parte opponente non possa estendersi a tale obbligazione restitutoria;
l'appellante ha, inoltre, evidenziato il vizio della sentenza anche nella parte in cui ha, in ogni caso, ritenuto la mancata prova della sussistenza dell'obbligazione principale, nonostante il mancato rinnovo dell'eccezione e conseguente rinuncia di parte opponente.
La doglianza è fondata.
Reputa il Collegio come, ai fini della valutazione del raggiungimento o meno della prova dell'intervenuta cessione tra l'originaria parte mutuataria e la cessionaria odierna parte garantita, sia possibile prescindere non solo dall'accertamento dell'asserita omessa contestazione e/o implicita rinuncia della relativa eccezione che il mutuo abbia costituito oggetto di cessione, ma anche dalla verifica della inattendibilità della visura societaria quale documento di provenienza di parte per essere stata elaborata dalla stessa , che pure svolge a livello nazionale il servizio di rilascio visure CP_1 sulla base delle informazioni confluite nel Registro Imprese le quali, anche nel caso di specie, sono risultate del tutto sovrapponibili a quelle da essa riportate.
Ed infatti, la questione della carenza o meno di prova documentale dell'intervenuta cessione d'azienda da a quest'ultima garantita con atto costitutivo fideiussorio CP_6 Controparte_5 sottoscritto dall'attuale appellato , è da ritenersi assorbita dalla prova data per fatti Controparte_3 concludenti (del tutto ammissibile, posto che l'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta del contratto soltanto per le parti contraenti e non anche per i terzi) in merito all'effettivo subentro nel rapporto controverso da parte della suddetta società garantita, risultando per tabulas - oltre che costituendo fatto incontestato - la circostanza che quest'ultima abbia continuato, quale cessionaria, a pagare regolarmente le rate di mutuo per ben sette anni dopo la stipula del negozio traslativo dell'azienda di cui all'atto notarile del 31.05.2007, in virtù dell'art. 2558 c.c. che stabilisce il subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nei contratti dell'impresa pendenti non aventi carattere personale, tra cui può appunto annoverarsi il contratto di mutuo controverso.
A dimostrare l'effettivo negozio di cessione risulta, altresì, la pendenza di un'esecuzione immobiliare incardinata in data 6.11.2019 ad iniziativa della stessa odierna appellante, nei Parte_1 confronti della cessionaria senza che la debitrice esecutata abbia proposto Controparte_5 opposizione per far valere la propria asserita carenza di legittimazione passiva;
ed ancora, la perizia di stima redatta in data 8.08.2022 conferma l'acquisizione della titolarità dei beni in capo ad essa debitrice per effetto dell'acquisto dell'azienda, con obbligo di restituzione della parte restante del mutuo.
Acclarato che l'obbligazione restitutoria - derivante dalle rate residue di mutuo contratto dalla società cedente - si è trasferita in capo alla società garantita, come risulta anche dalla raccomandata A.R. di revoca degli affidamenti e di risoluzione dei contratti di finanziamento concessi a Controparte_5 per rate insolute dal 31.10.2014 al 31.10.2016 e per residuo debito in linea capitale a tale data, inviata ad entrambi i garanti, tra cui il in data 17.02.2017, va dichiarata l'estensione anche a tale CP_3 obbligazione della fideiussione da questi rilasciata con atto costitutivo del 10.01.2011 ed azionato con la domanda monitoria qui opposta.
Quanto all'esame delle doglianze nel merito, non è meritevole di accoglimento l'eccezione a tenore della quale la banca sarebbe incorsa nell'esercizio abusivo del diritto per aver azionato una fideiussione rilasciata fino a concorrenza della somma di €.37.500 asseritamente per garantire lo sconfinamento di pari importo dell'affidamento di conto corrente, mentre il più ben rilevante credito di €.2.287.764,50 rimasto insoddisfatto riguarderebbe il distinto contratto di mutuo: al contrario, la garanzia è stata legittimamente escussa, trattandosi di fideiussione omnibus (dalle parti denominata
“generica limitata”), con cui l'appellato ha prestato garanzia per tutte le obbligazioni assunte da nei confronti della banca, garantendo l'adempimento di tutti i debiti, già assunti o Controparte_5 che assumerà in futuro nei confronti della banca e non limitata specificamente all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal solo contratto di conto corrente.
Le ulteriori eccezioni incidenti sul ricalcolo del quantum debeatur a titolo di interessi corrispettivi riguardano, infine, un profilo del tutto irrilevante poiché, come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il fideiussore sarebbe chiamato a rispondere nei limiti della somma di €.37.500, importo che è già di gran lunga inferiore alla sola sorte capitale, ammontante ad oltre due milioni di euro.
Alla luce di quanto considerato, in totale accoglimento dell'appello e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, la Corte conferma il decreto ingiuntivo n. 230 emesso dal Tribunale di Urbino in data
29.07.2019.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per mezzo della mandataria Parte_1 Parte_2
e, per essa, avverso la sentenza n. 212/2022 in data 30.06/1.07.2022 del Controparte_1
Tribunale di Urbino, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Urbino n. 230/2019 del 29.07.2019;
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante Controparte_3 [...]
per mezzo della mandataria e, per essa, delle spese di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 lite di entrambi i gradi di giudizio che, quanto al primo, sono confermate nell'ammontare di complessivi €.
6.738 già ivi liquidato e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.6.946
(di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 10.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani