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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3272/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. IL LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3272/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Carugate (MI), Via G. Fanin n. 8/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Crippa e Christian Ravasi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Monza, Via Valcava n. 20, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Caponago (MB), Cascina Doppia n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Elena Marelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Manara n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, consapevoli che tale decisione sia l'unica soluzione per placare le controversie coniugali, passate, presenti e future e giungere ad un accordo definitivo, concordano che la Sig.ra cederà al Sig. che accetta, la propria quota pari ad ¼ della proprietà Parte_2 Parte_1 dei seguenti beni immobili:
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8/A, piano 1, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 724, Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 7 vani, Superficie 125 mq, totale escluse aree scoperte 118 mq, Rendita Euro 650,74;
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8/A, piano 3, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 725, Categoria C/2, Classe 5, Consistenza 26 mq, Superficie 20 mq, Rendita Euro 48,34;
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8/A, piano S1, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 727, Categoria C/2, Classe 4, Consistenza 6 mq, Superficie 7 mq, Rendita Euro 9,30;
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8, piano S1, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 709, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 19 mq, Superficie 22 mq, Rendita Euro 52,99. Per gli atti di provenienza dei predetti beni si rimanda al documento prodotto sub doc.13. Il trasferimento immobiliare avverrà per il corrispettivo costituito dall'accollo da parte del Sig. del mutuo per la quota di pertinenza della Sig.ra mediante atto notarile da stipularsi Pt_1 Pt_2 presso lo Studio del Notaio Katia Grieco in Milano, Via San Vito n. 18, entro il termine di giorni 30 dall'emissione dell'emananda sentenza di divorzio, usufruendo delle esenzioni di legge, proprio perché detta soluzione costituisce l'unica per definire il contenzioso tra i coniugi. Contestualmente al trasferimento della quota di proprietà di ¼ dalla Sig.ra al Sig. quest'ultimo si Pt_2 Pt_1 accollerà per intero la rata del mutuo gravante sull'immobile. La Sig.ra presta sin d'ora Pt_2 assenso per il caso in cui la non dovesse concedere la liberazione (accollo non liberatorio). CP_1
Nell'eventualità in cui non dovesse essere possibile procedere all'accollo del mutuo in capo al Sig.
lo stesso si impegna, a decorrere da tale data, a corrispondere integralmente la rata del Pt_1 mutuo e a manlevare e tenere indenne la Sig.ra da ogni e qualsiasi onere e spesa che avesse Pt_2
a derivargli dal permanere della cointestazione del mutuo. 2) I figli minori della coppia resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno prevalentemente presso la casa materna, attualmente sita in Milano, Via Passo Mendola n. 4, presso la quale si sono trasferiti assieme alla madre sin dal mese di Luglio 2025 e che si trova nelle vicinanze degli istituti scolastici frequentati da tutti e tre i minori. I genitori si occuperanno in via diretta di tutte le esigenze dei tre figli a settimane alterne, secondo le seguenti modalità:
• nei periodi ordinari e in ogni caso nei periodi di frequenza scolastica, ciascun genitore terrà con sé i figli presso la casa materna di Milano a proprie cure e spese dal lunedì all'uscita dei ragazzi da scuola sino al lunedì mattina successivo, e così via alternativamente, con la precisazione che – nella settimana di pertinenza paterna – il Sig. si recherà presso la casa della Sig.ra Pt_1 Pt_2 per la cura dei figli durante la giornata lasciando poi i figli a dormire presso la casa materna allorchè la madre sarà disponibile per la notte. In assenza o in caso di indisponibilità di quest'ultima i genitori concorderanno, di volta in volta ed in funzione anzitutto delle esigenze e dei desideri dei minori, se il Sig. rimarrà a pernottare con i figli presso l'abitazione materna o li condurrà con sé presso Pt_1 la propria abitazione di Carugate per poi riportarli a scuola a Milano la mattina seguente;
• durante le vacanze scolastiche i figli della coppia vivranno presso l'abitazione del genitore cui compete la settimana, salvo che sussistano esigenze o impegni particolari dei ragazzi o che questi ultimi manifestino contrarietà, nel qual caso i genitori si accorderanno fra loro sul collocamento;
• durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni consecutivi in periodi da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per i restanti periodi delle vacanze scolastiche estive, i genitori di accorderanno di anno in anno in merito alle attività ricreative e/o campi scuola da fare frequentare ai figli e i relativi costi saranno considerati spese straordinarie da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• per le festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni, e trascorreranno Persona_1 Per_2 il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, così come il giorno di Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro: in particolare i Sigg.ri e Pt_2 Pt_1 concordano che la turnazione inizierà dal corrente anno, allorchè i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale e il giorno dell'Epifania;
• per le vacanze Pasquali, i figli staranno con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni, con la precisazione che la Pasqua 2025 è stata trascorsa con la mamma. • eventuali richieste di modifica, anche temporanea, delle alternanze che precedono dovranno pervenire via mail dal genitore che ne abbia necessità all'altro.
• Stante l'alternanza settimanale nella cura dei figli, ciascuno dei genitori parteciperà, in misura del 50%, a tutte le spese ordinarie in favore di , e , dando atto che in tali Per_1 Per_1 Per_2 spese ordinarie devono ritenersi incluse le spese di abbigliamento, vitto, socialità e utenze (in ragione di ¾) dell'abitazione della Sig.ra presso la quale i figli vivranno prevalentemente. Le parti Pt_2 convengono che le spese ordinarie verranno rispettivamente rendicontate, mediante consegna (brevi manu o a mezzo posta elettronica) di copia dei relativi giustificativi, a cadenza mensile, e precisamente l'ultimo giorno di ogni mese, con l'intesa che il conguaglio tra le spese anticipate dall'uno e dall'altro genitore dovrà avvenire entro la settimana successiva allo scambio dei rendiconti e giustificativi. Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo le previsioni delle Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 e precisamente: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti. Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum. Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
- Vitto e mensa scolastica, - Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
- Contributi alle spese di abitazione, nel caso di specie le utenze domestiche),
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
4) Atteso che le Parti sono economicamente autosufficienti, non si dà luogo ad alcun assegno divorzile.
5) Le parti danno atto di avere definito, con il presente accordo divorzile, ogni reciproca pendenza di natura economica.
6) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
7) Il cane di cui la Sig.ra è proprietaria continuerà a vivere presso la casa di Carugate con Pt_2 il Sig. ad eccezione dei tempi che lo stesso trascorrerà a Milano assieme a , e Pt_1 Per_1 Per_1
, ma le spese per il suo mantenimento graveranno ad esclusivo carico della Sig.ra ” Per_2 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bergamo in data 07.01.2021. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 12.05.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 13 luglio 2007 (atto n. 807 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. IL LA
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. IL LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3272/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Carugate (MI), Via G. Fanin n. 8/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Crippa e Christian Ravasi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Monza, Via Valcava n. 20, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Caponago (MB), Cascina Doppia n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Elena Marelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Manara n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, consapevoli che tale decisione sia l'unica soluzione per placare le controversie coniugali, passate, presenti e future e giungere ad un accordo definitivo, concordano che la Sig.ra cederà al Sig. che accetta, la propria quota pari ad ¼ della proprietà Parte_2 Parte_1 dei seguenti beni immobili:
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8/A, piano 1, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 724, Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 7 vani, Superficie 125 mq, totale escluse aree scoperte 118 mq, Rendita Euro 650,74;
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8/A, piano 3, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 725, Categoria C/2, Classe 5, Consistenza 26 mq, Superficie 20 mq, Rendita Euro 48,34;
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8/A, piano S1, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 727, Categoria C/2, Classe 4, Consistenza 6 mq, Superficie 7 mq, Rendita Euro 9,30;
• in Carugate (MI), Via Fanin n. 8, piano S1, Foglio 5, Particella 100, Subalterno 709, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 19 mq, Superficie 22 mq, Rendita Euro 52,99. Per gli atti di provenienza dei predetti beni si rimanda al documento prodotto sub doc.13. Il trasferimento immobiliare avverrà per il corrispettivo costituito dall'accollo da parte del Sig. del mutuo per la quota di pertinenza della Sig.ra mediante atto notarile da stipularsi Pt_1 Pt_2 presso lo Studio del Notaio Katia Grieco in Milano, Via San Vito n. 18, entro il termine di giorni 30 dall'emissione dell'emananda sentenza di divorzio, usufruendo delle esenzioni di legge, proprio perché detta soluzione costituisce l'unica per definire il contenzioso tra i coniugi. Contestualmente al trasferimento della quota di proprietà di ¼ dalla Sig.ra al Sig. quest'ultimo si Pt_2 Pt_1 accollerà per intero la rata del mutuo gravante sull'immobile. La Sig.ra presta sin d'ora Pt_2 assenso per il caso in cui la non dovesse concedere la liberazione (accollo non liberatorio). CP_1
Nell'eventualità in cui non dovesse essere possibile procedere all'accollo del mutuo in capo al Sig.
lo stesso si impegna, a decorrere da tale data, a corrispondere integralmente la rata del Pt_1 mutuo e a manlevare e tenere indenne la Sig.ra da ogni e qualsiasi onere e spesa che avesse Pt_2
a derivargli dal permanere della cointestazione del mutuo. 2) I figli minori della coppia resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno prevalentemente presso la casa materna, attualmente sita in Milano, Via Passo Mendola n. 4, presso la quale si sono trasferiti assieme alla madre sin dal mese di Luglio 2025 e che si trova nelle vicinanze degli istituti scolastici frequentati da tutti e tre i minori. I genitori si occuperanno in via diretta di tutte le esigenze dei tre figli a settimane alterne, secondo le seguenti modalità:
• nei periodi ordinari e in ogni caso nei periodi di frequenza scolastica, ciascun genitore terrà con sé i figli presso la casa materna di Milano a proprie cure e spese dal lunedì all'uscita dei ragazzi da scuola sino al lunedì mattina successivo, e così via alternativamente, con la precisazione che – nella settimana di pertinenza paterna – il Sig. si recherà presso la casa della Sig.ra Pt_1 Pt_2 per la cura dei figli durante la giornata lasciando poi i figli a dormire presso la casa materna allorchè la madre sarà disponibile per la notte. In assenza o in caso di indisponibilità di quest'ultima i genitori concorderanno, di volta in volta ed in funzione anzitutto delle esigenze e dei desideri dei minori, se il Sig. rimarrà a pernottare con i figli presso l'abitazione materna o li condurrà con sé presso Pt_1 la propria abitazione di Carugate per poi riportarli a scuola a Milano la mattina seguente;
• durante le vacanze scolastiche i figli della coppia vivranno presso l'abitazione del genitore cui compete la settimana, salvo che sussistano esigenze o impegni particolari dei ragazzi o che questi ultimi manifestino contrarietà, nel qual caso i genitori si accorderanno fra loro sul collocamento;
• durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni consecutivi in periodi da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per i restanti periodi delle vacanze scolastiche estive, i genitori di accorderanno di anno in anno in merito alle attività ricreative e/o campi scuola da fare frequentare ai figli e i relativi costi saranno considerati spese straordinarie da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• per le festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni, e trascorreranno Persona_1 Per_2 il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, così come il giorno di Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro: in particolare i Sigg.ri e Pt_2 Pt_1 concordano che la turnazione inizierà dal corrente anno, allorchè i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale e il giorno dell'Epifania;
• per le vacanze Pasquali, i figli staranno con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni, con la precisazione che la Pasqua 2025 è stata trascorsa con la mamma. • eventuali richieste di modifica, anche temporanea, delle alternanze che precedono dovranno pervenire via mail dal genitore che ne abbia necessità all'altro.
• Stante l'alternanza settimanale nella cura dei figli, ciascuno dei genitori parteciperà, in misura del 50%, a tutte le spese ordinarie in favore di , e , dando atto che in tali Per_1 Per_1 Per_2 spese ordinarie devono ritenersi incluse le spese di abbigliamento, vitto, socialità e utenze (in ragione di ¾) dell'abitazione della Sig.ra presso la quale i figli vivranno prevalentemente. Le parti Pt_2 convengono che le spese ordinarie verranno rispettivamente rendicontate, mediante consegna (brevi manu o a mezzo posta elettronica) di copia dei relativi giustificativi, a cadenza mensile, e precisamente l'ultimo giorno di ogni mese, con l'intesa che il conguaglio tra le spese anticipate dall'uno e dall'altro genitore dovrà avvenire entro la settimana successiva allo scambio dei rendiconti e giustificativi. Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo le previsioni delle Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 e precisamente: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti. Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum. Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
- Vitto e mensa scolastica, - Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
- Contributi alle spese di abitazione, nel caso di specie le utenze domestiche),
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
4) Atteso che le Parti sono economicamente autosufficienti, non si dà luogo ad alcun assegno divorzile.
5) Le parti danno atto di avere definito, con il presente accordo divorzile, ogni reciproca pendenza di natura economica.
6) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
7) Il cane di cui la Sig.ra è proprietaria continuerà a vivere presso la casa di Carugate con Pt_2 il Sig. ad eccezione dei tempi che lo stesso trascorrerà a Milano assieme a , e Pt_1 Per_1 Per_1
, ma le spese per il suo mantenimento graveranno ad esclusivo carico della Sig.ra ” Per_2 Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bergamo in data 07.01.2021. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 12.05.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 13 luglio 2007 (atto n. 807 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. IL LA
Il Presidente Carmen Arcellaschi