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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvedere:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 20412 del 02/11/2018 concluso tra
e la convenuta;
per l'effetto, Controparte_2
2) dichiarare che il pagamento di Euro 13.000,00 oltre IVA effettuato da in Controparte_2
adempimento del contratto nullo è sine causa, sicché la convenuta si è arricchita senza giusta causa o che, in ogni caso, per effetto di norme imperative, la stessa non aveva diritto al compenso;
conseguentemente
3) condannare a restituire Euro 13.000,00 oltre IVA a Controparte_1
oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo, eventualmente anche in Controparte_2 applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.;
pagina 1 di 12 in via subordinata e alternativa rispetto alle precedenti domande, e quindi per l'ipotesi in cui il contratto concluso inter partes dovesse ritenersi valido, vorrà il Tribunale:
4) accertare il grave inadempimento di tenuto conto dell'interesse di Controparte_1
per l'effetto, Controparte_2
5) dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto oggetto del giudizio;
conseguentemente,
6) condannare a restituire a tutte le somme da Controparte_1 Controparte_2
questa versate in adempimento del contratto, pari ad Euro 13.000,00 oltre IVA, nonché a risarcirle ogni ulteriore danno, in ogni caso oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo, eventualmente anche in applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.
7) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• In via principale nel merito, accertare e dichiarare la validità del contratto n. 20412 stipulato il
02.11.2018 dalle parti;
• Sempre in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'esatto adempimento di al CP_3 contratto n. 20412 stipulato il 02.11.2018 con e, per l'effetto, rigettare le avverse Controparte_2
domande tutte, così come proposte, poiché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
• In via subordinata nel merito, nella denegata e NON creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità per inadempimento contrattuale imputabile a e, di conseguenza, dovesse CP_3 accertarsi l'esistenza di un danno in capo ad accertare e dichiarare il contributo di Controparte_2 nella causazione o aggravamento di tale danno ai sensi dell'art. 1227, comma I o II, Controparte_2
c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità dell'obbligazione risarcitoria dovuta da CP_3
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_2 [...]
(d'ora, per brevità, solo al fine di sentir accogliere le conclusioni Controparte_1 CP_1
riportate in epigrafe.
A sostegno, l'attrice esponeva che:
- In data 2 novembre 2018 le parti stipulavano il contratto n. 20412, mediante il quale Controparte_2
conferiva incarico alla di svolgere, in favore della prima, il servizio denominato
[...] CP_1
“ENGINEERING”. A tal fine, l'attrice corrispondeva alla convenuta – in pari data e mediante bonifico bancario – la somma di euro 13.000,00 (oltre Iva), come da fattura n. 999 emessa da in data 5 CP_1
pagina 2 di 12 novembre 2018 (docc. 1 e 2 di parte attrice);
- Più in particolare, ai sensi della lett. A) del contratto, il servizio consisteva nel ricercare, selezionare, presentare e gestire opportunità commerciali provenienti da committenti esteri (Germania, Austria e
Svizzera), con le modalità descritte alla lett. B);
- eccepiva in questa sede la nullità del contratto, concluso mediante Controparte_2 compilazione di modulo/formulario, per indeterminatezza dell'oggetto, a fronte del tenore non univoco, né chiaro delle clausole ivi contenute;
- Oltre all'eccepita invalidità del contratto, l'attrice allegava altresì il grave inadempimento di CP_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il conferimento dell'incarico, a fronte della mancata presentazione di opportunità commerciali conformi agli obiettivi prefissati in sede contrattuale, nel numero minimo garantito;
- Per quanto sin qui esposto, domandava la risoluzione del contratto e la Controparte_2
condanna di alla restituzione del corrispettivo pagato di euro 13.000,00 (oltre Iva); CP_1
- Peraltro, deduceva di avere inutilmente introdotto un procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con verbale negativo (docc. 3 e 4 di parte attrice).
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
A tal fine, la convenuta eccepiva:
- La validità del contratto nella misura in cui le clausole nn. 2 e 3 esponevano chiaramente l'articolazione del servizio, evidenziando peraltro che durante l'esecuzione dell'incarico – e in particolare sin dalla fase di profilazione dell'azienda incaricante – mai chiedeva Controparte_2 chiarimenti sull'attività di nonostante la corposa corrispondenza intercorsa (docc. da 7 a 16 e CP_1 da 21 a 58.3 di parte convenuta), anzi, proprio dalle contestazioni di inadempimento che l'attrice muoveva alla convenuta con pec del 20 maggio 2020, emergeva la consapevolezza di Controparte_2 circa l'oggetto del contratto;
[...]
- Inoltre, respingeva l'asserito inadempimento, a tal fine eccependo il corretto adempimento CP_1 di tutte le obbligazioni assunte in sede contrattuale. Segnatamente, quanto all'attività di profilazione produceva i docc. da 7 a 10; quanto all'attività di “audit tecnico/commerciale e piano di miglioramento” e a completamento dell'attività di profilazione, esponeva di aver compiuto un sopralluogo presso la sede dell'attrice in data 25 gennaio 2019 funzionale all'elaborazione di un piano di miglioramento aziendale (docc. da 11 a 16 di parte convenuta); eccepiva di aver efficacemente sviluppato il sito web export oriented in lingua inglese e tedesca (docc. da 17 a 20 di parte convenuta); di aver parimenti eseguito attività di ricerca ed identificazione di aziende potenzialmente interessate all'acquisto, avendo coltivato ben 90 rapporti con aziende, tramite 207 contatti, sì riscontrando pagina 3 di 12 l'interesse di numerose aziende a target (docc. da 21 a 55.1); alla stessa stregua, esponeva di aver correttamente affiancato l'azienda sotto il profilo tecnico commerciale;
- Eccepiva di aver conseguito l'obiettivo di cui alla clausola n. 6 del contratto, fornendo all'attrice n. 9 opportunità commerciali a target, in tal modo contestando le avverse allegazioni;
- Dal canto suo, eccepiva inoltre che, in realtà, durante l'esecuzione del contratto CP_1
teneva un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede: in Controparte_2 primo luogo, a fronte della mancata collaborazione prestata dall'attrice ogniqualvolta veniva ad essa presentata un'offerta proveniente da aziende a target (docc. da 56 a 58.3 di parte convenuta), nonché per mancata segnalazione di malfunzionamenti del sito web dell'incaricante o, ancora, per l'utilizzo di certificati ISO scaduti;
in secondo luogo, per la tardività e genericità delle contestazioni di cui alle pec del 20 maggio 2020 e del 7 gennaio 2021 (docc. 2 e 4 di parte convenuta), reiterate in questa sede;
- Alla luce di quanto al punto che precede e in via subordinata, dunque, eccepiva il concorso CP_1
di colpa dell'attrice nella causazione del danno asseritamente cagionatole.
All'esito della prima udienza del 20 ottobre 2021, svoltasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c, il
Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
Alla successiva udienza del 6 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c., le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Anzitutto, occorre circoscrivere il thema decidendum.
Le due questioni principali su cui le parti contraddicono riguardano la validità del rapporto contrattuale, da un lato, e l'adempimento (rectius inadempimento) delle obbligazioni da parte della convenuta, dall'altro.
Più in particolare, ha adito il suintestato Tribunale al fine di sentir, anzitutto, Controparte_2
dichiarare la nullità del contratto n. 20412 concluso con in data 2 novembre 2018, a tal uopo CP_1 deducendone l'indeterminatezza – o indeterminabilità – dell'oggetto e/o la violazione di norme imperative (i.e. dell'art. 8 della Legge n. 39/1989 e dell'art. 11 del Decreto n. 452/1990).
In subordine, però, l'attrice chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto testé citato a fronte del grave inadempimento di rispetto alle obbligazioni ivi contenute, con conseguente CP_1
accertamento del diritto alla restituzione dell'importo di euro 13.000,00 (oltre iva) corrisposto da alla convenuta, oltre alla condanna del risarcimento del danno patito. Controparte_2
pagina 4 di 12 È logicamente opportuno vagliare dapprima la fondatezza della domanda principale attorea.
Sulla nullità del contratto.
Stando alla tesi prospettata da la dedotta indeterminatezza e/o indeterminabilità Controparte_2 dell'oggetto discenderebbe dall'equivoca formulazione delle clausole contrattuali A) e B), nella misura in cui, dal tenore della prima, il servizio incaricando “ENGINEERING” sarebbe consistito nella
“ricerca, selezione, presentazione e gestione di opportunità commerciali provenienti da committenti esteri, individuati preferibilmente in Europa e con particolare riferimento a Controparte_4
”; mentre, la clausola B) punto 1, rubricata “OGGETTO E SCOPO DEL SERVIZIO”
[...]
stabiliva che “lo svolgimento dell'attività commerciale [avrebbe avuto] ad oggetto i seguenti prodotti/lavorazioni rientranti tra quelli indicati dall'incaricante, vedi allegato SCHEDA TECNICA, lo scopo [sarebbe stato] quello di cercare, trovare e presentare clienti potenzialmente interessati ai prodotti/lavorazioni indicati dall'incaricante, a partire dal portfolio di committenza dell'incaricata, nelle aree di cui sopra”.
La tesi, a fronte di un'attività ermeneutica che ha tenuto conto del regolamento contrattuale nella sua interezza, non è condivisibile.
Invero, secondo non sarebbe chiara la prestazione che assumeva in Controparte_2 CP_1
obbligo: il dubbio è se si sia impegnata a creare opportunità commerciali o a presentare clienti CP_1
interessati.
In primo luogo, dalla lettura delle clausole contrattuali è evidente che esse, tutt'altro che contraddicendosi, diventano via via sempre più specifiche rispetto al servizio erogato dalla convenuta: ai sensi della lett. A) si è impegnata a ricercare, selezionare, presentare e gestire “opportunità CP_1 commerciali proveniente da committenti esteri”; analogamente, è previsto – ed è in questi termini che deve essere interpretata, alla luce del significato assunto dalla parola “oggetto” contenuta nella lett.
B)1. – che tale attività (di ricerca, selezione, ecc…) avrebbe riguardato la promozione dei prodotti offerti da (rectius “rientranti tra quelli indicati dall'incaricate”). Controparte_2
Tutto questo sarebbe, come è, finalizzato a far incontrare l'offerta della con la Controparte_2 domanda proveniente dai mercati d'interesse dell'attrice e, secondo le parole del contratto, a fornire a quest'ultima opportunità commerciali provenienti da clienti potenzialmente interessati all'acquisto.
In altre parole, la creazione delle opportunità commerciali, che per loro natura sono incerte nella realizzazione, avviene anche – e necessariamente – attraverso la presentazione del cliente interessato, che diventa tale all'esito, appunto, dell'attività di ricerca e selezione condotta da CP_1
Ma questo è solo lo scopo ultimo cui aspira l'incarico, il quale, per come è strutturato, è molto più ampio e complesso.
pagina 5 di 12 Infatti, a sua volta, anche tale ultima attività (ricerca, selezione ecc…), secondo il regolamento contrattuale, trova antecedente logico nella consulenza prestata da (nel caso di specie, CP_1
attraverso la persona di ), così come prevista ed articolata nelle clausole da lett. B)2. a. a Persona_1
lett. B)2. c.
La struttura composita dell'attività prestata da in favore di peraltro, è CP_1 Controparte_2 la ragione principale per cui non coglie nel segno neppure la dedotta nullità per violazione dell'art. 8 della Legge n. 39/1989 e dell'art. 11 del Decreto n. 452/1990, su cui subito si dirà.
È opportuno anzitutto chiarire la natura dell'attività svolta da in favore di CP_1 Controparte_2
atteso che la normativa asseritamente violata si applica (senza alcuna esclusione) all'attività di
[...] mediazione;
mentre, l'applicabilità all'attività di procacciamento d'affari soggiace ad una valutazione da compiersi caso per caso.
L'indagine che la scrivente è chiamata a compiere deve focalizzarsi sia sull'effettivo atteggiarsi del rapporto intercorrente tra le parti (per l'eventuale sussumibilità alla fattispecie astratta della mediazione o del procacciamento d'affari), sia sul contenuto dell'incarico (per qualificare il contratto e conseguentemente determinare l'applicabilità o meno della normativa in materia di mediazione).
Ebbene, nella specie merita di essere apprezzato:
a) che abbia agito anzitutto in posizione di parzialità nell'attività di intermediazione tra CP_1
l'incaricante e la platea di “clienti potenzialmente interessati”, avendo Controparte_2 appunto assunto, tra gli altri, l'obbligo di promuovere affari per conto dell'attrice;
b) che l'esecuzione dell'incarico prevedesse un tempo ben determinato di un anno a partire dalla sottoscrizione, prorogabile al massimo di cinque anni (clausole lett. B)4 “durata contrattuale” e lett. B)5 “proseguo”);
c) che la corresponsione dell'importo fisso previsto dalla clausola lett. B)7 “Compensi e modalità di pagamento” per la fruizione del servizio di “Euro 13.000,00 + iva (22%)” fosse svincolato dall'effettiva conclusione degli affari tra e i clienti potenzialmente Controparte_2
interessati (in altre parole, era, come è, un'obbligazione di mezzi e non di risultato);
d) che la prestazione professionale offerta da era fosse più ampia e articolata, come già CP_1
sopra esposto, e non riguardasse esclusivamente l'individuazione di opportunità commerciali, ma anche attività di profilazione aziendale, supporto commerciale, attività di marketing (il riferimento è all'accordo speciale sul sito web dell'attrice).
Cont Tutti questi elementi portano ad escludere la configurabilità della mediazione, atteso che non si è limitata a far incontrare l'offerta con la domanda, ma ha eseguito ulteriori attività in suo favore,
pagina 6 di 12 peraltro personalizzate;
si esclude altresì il procacciamento d'affari, nella misura in cui il compenso è fisso (euro 13.000,00) e in alcun modo collegato al conseguimento del buon esito degli affari, ma anzi dovuto per la l'attività e il servizio erogato, così come articolato e complesso (cfr. “L'incaricante si impegna a corrispondere all'incaricata, per le azioni, prestazioni di mezzi e risorse umane, apporti di know-how […] a prescindere dall'esito delle trattative condotte dalla incaricante con le opportunità procurate dalla incaricata”, clausola da lett. B)7 del contratto).
Sulla scorta di quanto appena esposto, il contratto concluso tra ed deve Controparte_2 CP_1
qualificarsi, piuttosto, alla stregua di un appalto di servizi, che comprende anche, ma non soltanto,
l'attività di intermediazione commerciale.
Da qui discende l'inapplicabilità della normativa sulla mediazione e la conseguente validità del contratto n. 20412 sottoscritto in data 2 novembre 2018.
Sull'inadempimento di CP_1
Per quanto già anticipato – e, soprattutto, per quanto stabilito alla clausola B.7, che recita
“L'incaricante di impegna a corrispondere all'incaricata, per le azioni, prestazioni di mezzi e risorse umane, apporti di know-how sopra descritti necessari per l'espletamento del servizio ENGINEERING, euro 13.000,00 + iva (22%) come per legge, a prescindere dall'esito delle trattative condotte dalla incaricante con le opportunità procurate dalla incaricata. […]” – la natura delle obbligazioni che
[...]
CP_ ha assunto a seguito della conclusione del contratto per cui è causa, è c.d. di mezzi, i.e. le prestazioni che la convenuta si è impegnata ad eseguire, alla luce di quanto previsto dalla clausola, devono ritenersi svincolate dal conseguimento del risultato (che acquisisce solo valore indiziario rispetto alla qualità – oggetto dell'indagine, come subito si dirà – del servizio fornito all'attrice).
Infatti, al fine di verificare il corretto adempimento delle attività di in favore di CP_1 dovrà essere preso a paradigma l'assolvimento dei doveri di diligenza tipici Controparte_2 dell'appaltatore, cioè di diligenza c.d. qualificata ai sensi dell'art. 1172, comma 2, cod.civ.
In tema di distribuzione delle incombenze probatorie, quindi, occorrerà fare applicazione del granitico orientamento di legittimità secondo cui “in caso di inesatto adempimento della prestazione commissionata, grava sull'appaltatore (di servizi o di opera) sia l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, sia l'onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto
(v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018, in riferimento a un appalto d'opera; Cass., n.
15255 del 20/07/2005; Cass., 8/02/2005, n. 2538; Cass., n. 15789 del 22/10/2003; Cass., n.15124 del
28/11/2001; Cass. n. 4245 del 21/06/1983).” (Cass. Civ. sent. n. 21971/2019).
pagina 7 di 12 Così non è stato.
L'accertamento che segue sarà compiuto in relazione alle singole articolazioni del servizio erogato da
“a) Profilazione aziendale […]. b) Audit tecnico/commerciale […]. c) Piano di CP_1 miglioramento […]. d) Ricerca ed identificazione di aziende potenzialmente interessate all'acquisto
[…]. c) affiancamento Tecnico Commerciale […].” (clausola B)2 da a. a d.); oltre all'obbligo di “valutare la migliore opzione per lo sviluppo di un sito export oriented” (clausola B)3 “Accordi speciali”).
Secondo la ricostruzione fattuale di la corretta esecuzione dell'attività di profilazione CP_1
aziendale troverebbe dimostrazione documentale nelle mail del 6 e 7 novembre 2018, recanti comunicazioni di attivazione dell'area riservata e del servizio di realizzazione del sito web (su cui si dirà più innanzi); nonché nella scheda aziendale redatta in data 15 novembre 2018, debitamente sottoscritta con firma e timbro di (docc. da 7 a 10 di parte convenuta). Controparte_2
Atteso che il rapporto contrattuale sorgeva solo in data 2 novembre 2018 e che l'intervenuta raccolta dei dati necessari a profilare l'attrice appare sufficientemente specifica e idonea ad avviare l'attività successiva, essendo ad essa correlata da un rapporto di propedeuticità, tale obbligazione non può che ritenersi diligentemente eseguita da parte della convenuta.
Quanto alla fase di audit tecnico/commerciale e di fornitura di un piano di miglioramento (la convenuta accorpa le due articolazioni in sede di comparsa conclusionale), si deve anzitutto evidenziare che è pacifico che, in data 25 gennaio 2019, l'ing. si recava, per conto di presso lo Persona_1 CP_1 stabilimento sito in Altamura di Teconostruzioni s.r.l. al fine di eseguire un sopralluogo dell'azienda.
Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta sub docc. da 11 a 16, e in particolare dal documento di “Audit Livello I” redatto nella circostanza di cui al precedente paragrafo, emerge chiaramente che l'ing. , rectius abbia eseguito correttamente la prestazione in discorso. Per_1 CP_1
Infatti, le doglianze dell'attrice attengono piuttosto all'esito che tale audit avrebbe dovuto avere: secondo avrebbe dovuto a quel punto studiare, e conseguentemente Controparte_2 CP_1 fornire, un piano di miglioramento idoneo a far acquisire all'incaricante commesse estere e quindi maggior fatturato.
Così non è stato e non colgono nel segno le argomentazioni difensive sviluppate da sul punto. CP_1
Infatti, i docc. 12 e 13 di parte convenuta non rappresentano altro che l'esito dell'audit, nonostante la risposta dell'ing. al capitolo “Vero che nel corso del rapporto contrattuale è stato sottoposto Per_1
Contr dalla alla Tecnocostuzioni il “piano di miglioramento” descritto all'art. B.
2.c del contratto n°
20412 del 2/11/2018, prodotto come documento 1 del fascicolo telematico dell'avv. Colaninno e la cui stampa le mostro?”, il quale dichiarava: “Alla fine degli audit proponevo una sorta di piano di Contr miglioramento basato sui principi ISO 9001, relativi ad una serie di aspetti che aveva proposto
pagina 8 di 12 nel formulario a cui io rispondevo con la conformità, o meno, ai parametri. E facevo sottoscrivere al cliente, consegnandone copia via mail successivamente alla trasferta.”
Non vi sono, infatti, in quei documenti, prospettive di miglioramento, proposte concrete o comunque tali da ritenersi idonee ad innovare la realtà aziendale dell'incaricante, così come inequivocabilmente prospettata dalla sola lettura del contratto (si veda il nomen della fase stessa di cui alla lett.B)2.c.
“Piano di miglioramento”).
Peraltro, questa tesi difensiva sarebbe contraddetta dalle contestazioni mosse da sul CP_1
comportamento tenuto da asseritamente irrispettoso dei principi di correttezza e Controparte_2
buona fede.
Fra tutte, è sufficiente fare riferimento alla mail del 10 gennaio 2021, mediante la quale Parte_2
, per conto di richiedeva il caricamento di “certificati validi poiché quelli caricati sono
[...] CP_1
scaduti.” (doc. 58.1 di parte convenuta)
Invero, si legge dalla mail riportata in allegato e in lingua inglese, che il certificato ISO 9001 era scaduto in data “2018-09-07”, ergo prima del sopralluogo in discorso.
Da qui deriva la prova della qualità delle verifiche compiute dall'ing. . Persona_1
In altre parole, la prestazione in discorso non può in alcun modo ritenersi compiuta con la diligenza e la professionalità paventata in sede contrattuale e a maggior ragione pretendibile da parte dell'incaricante,
a fronte dell'ingente corrispettivo da essa versato in favore di di euro 13.000, oltre iva: CP_1
nessuna azienda sottrarrebbe dai propri profitti una somma così elevata, se non nella prospettiva di guadagno e non v'è chi non veda come la possibilità di guadagno possa ritenersi concretamente insussistente all'esito di una mera attività di raccolta data o di compilazione di un formulario, peraltro senza evidenziare criticità come quelle emerse in relazione alla certificazione ISO 9001 in data 10 gennaio 2021.
Per quanto concerne l'attività di ricerca e identificazione delle aziende potenzialmente interessate all'acquisto, l'attrice ha contestato a controparte la superficialità con cui sono state eseguite le prestazioni, poiché consistite esclusivamente nel mero invio di “mail preconfezionale a società bersaglio, senza scelta di criterio”.
Di contro, ha eccepito di aver correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali a tal fine CP_1 evidenziando che, dopo un primo invio di “mailchimp” (si tratterebbe di una modalità di invio di mail) ad aziende “ricercate e selezionate”, da cui derivavano oltre 90 contatti con i quali si CP_1 interfacciava per ben 207 volte, fino a sviluppare il concreto interesse di “numerose aziende target”
(docc. da 21 a 55.1 di parte convenuta).
Ebbene, deve darsi atto che la corposa documentazione versata in atti dalla convenuta non è idonea a pagina 9 di 12 dimostrare l'esatto adempimento delle prestazioni per le ragioni seguenti: in primo luogo, perché relativamente all'attività in analisi la convenuta ha prodotto documenti in lingua straniera
(probabilmente tedesca) sì da renderne incomprensibile i contenuti;
in secondo luogo, a fronte di un corrispettivo di euro 13.000,00 oltre iva l'attività è consistita, al più, nell'invio di qualche mail, addirittura non recanti listini e/o prezzi, o in colloqui telefonici.
Difatti, l'inefficacia dell'attività prestata da trova conforto soprattutto nel mancato CP_1
raggiungimento del numero minimo di 8 opportunità commerciali.
A tale riguardo ha asserito di aver offerto ben 9 opportunità commerciali, ancorché naufragate CP_1
a causa della mancata collaborazione dell'attrice.
Così non è stato, come subito si vedrà.
Anzitutto, mette conto chiarire che all'attrice spetta, in questa sede, meramente allegare l'inadempimento della convenuta;
mentre, come già suesposto, incombe su la dimostrazione CP_1 dell'effettiva presentazione di almeno otto opportunità commerciali.
Ebbene, a fronte della contestazione mossa da sul numero di proposte ricevute Controparte_2
(esclusivamente tre e, in particolare: GA AN;
AB GG AU e FT EU UN
NE AG), si è limitata a fare riferimento ai documenti da 48 a 55.1, in lingue CP_1 straniere, asserendo la conformità al tipo di offerta aziendale dell'incaricante.
Se è vero, come è, che queste mail non possono ritenersi in alcun modo idonee a dimostrare di aver individuato potenziali committenti, per l'incomprensibilità dei loro contenuti, è altrettanto vero che non
è necessario conoscere la lingua utilizzata (dato l'utilizzo dei nomi delle società e delle città italiane) per comprendere che in alcune mail promuoveva, per assurdo, anche prodotti offerti da altre CP_1
ditte (a mero titolo esemplificativo, si veda la mail del 5 maggio 2020, di cui al doc. 51.1, in cui
Part Pa promuoveva anche la società “ .” e “ NG RL aus Gussago Per_2 Controparte_5
(nahe an Mailand gelegen)/ Italien.”).
Senza sottacere che correttamente la difesa attorea evidenziava la non conformità della proposta di
GA AN (proveniente dalla Francia: mercato non compreso nel contratto).
Tutto quanto sopra porta a ritenere che l'attività di ricerca e selezione delle aziende, nonché di individuazione delle opportunità commerciali a sia stata compiuta senza la Controparte_2 diligenza qualificata pretendibile da una società fornitrice specializzata nella “ricerca, selezione, presentazione e gestione di opportunità commerciali provenienti da committenti esteri, individuati preferibilmente in Europa e con particolare riferimento a ”. Controparte_4
Ciò ha travolto, com'è logico, l'ulteriore fase relativa all'affiancamento commerciale.
In ultimo e in relazione al sito web dell'attrice, merita soltanto di essere evidenziata la contraddittorietà
pagina 10 di 12 tra la tesi difensiva di – secondo la quale l'incarico riguardava il solo sviluppo del sito di CP_1
– e le produzioni documentali da essa stessa versata in atti: il doc. 6 reca in Controparte_2 allegato un documento intitolato “Sito attivo Export oriented” in cui si legge che “come da accordi, [lo staff di si adopererà per realizzare il vostro sito aziendale Export Oriented gratuitamente”. CP_1
Tale documento conferma la dichiarazione resa dal teste di parte attrice il quale, chiamato a Tes_1 rispondere sul capitolo “Vero che il sito internet della è sempre stato operante e Controparte_2 accessibile nel 2019 e nel 2020, salvo una interruzione di tre giorni nel corso del 2019?”, dichiarava:
“Di norma, il nostro sito internet funzionava come qualunque altro sito internet. Loro ci avevano detto, anzi, che lo avrebbero realizzato ex novo. Io, per agevolarli, dissi loro che il sito c'era già, ed era già funzionante, ma mancava solo la traduzione in tedesco, che hanno fatto loro, ma che abbiamo inserito noi nel sito”.
Ciò dimostra che inizialmente l'accordo concluso tra le parti in causa consisteva nella realizzazione di un nuovo sito, ma che successivamente si è virato verso la mera integrazione, da parte di Controparte_2
e nello spirito di leale collaborazione, di una traduzione in lingua tedesca dei contenuti già esistenti.
[...]
In altre parole, nessun apporto sostanziale è stato fornito da parte di volto ad orientare verso i CP_1 Con mercati esteri il sito web attoreo (si ripete, si impegnava a rendere il sito “export oriented”).
Tutto quanto sopra porta a ritenere gravemente inadempiuto il contratto n. 20412 del 02.11.2018 da parte di anche in considerazione della vanificazione dell'unica attività compiutamente CP_1
eseguita di profilazione aziendale e di mera traduzione dei contenuti del sito web , atteso che – a fronte di un ingente importo versato di euro 13.000,00 (oltre iva) – la convenuta non ha di poi sviluppato né un piano di miglioramento aziendale, né un sito orientato alle esportazioni, da un lato, e, dall'altro, non ha promosso secondo diligenza e professionalità i prodotti offerti da Controparte_2
Conseguentemente, il contratto concluso in data 2 novembre 2018 dovrà essere dichiarato risolto.
Da ciò discende, quale effetto della risoluzione contrattuale, l'obbligo, da parte della convenuta, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 15.860,00 (ovvero euro 13.000,00 + Iva) corrisposta ad mediante l'esecuzione del bonifico da parte di , legale CP_1 Controparte_6
rappresentante dall'attrice, in data 2 novembre 2018 (doc. 2 di parte attrice).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non potrà trovare accoglimento, a fronte della genericità e dell'assenza di prove dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie le domande di parte attrice;
2) Per l'effetto, dichiara risolto il contratto n. 20412 sottoscritto in data 2 novembre 2018 tra ed Controparte_2 Controparte_1
3) Sempre per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 15.860,00 in favore di oltre ad interessi Controparte_2
legali dalla domanda al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 264,00 Controparte_2
per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvedere:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 20412 del 02/11/2018 concluso tra
e la convenuta;
per l'effetto, Controparte_2
2) dichiarare che il pagamento di Euro 13.000,00 oltre IVA effettuato da in Controparte_2
adempimento del contratto nullo è sine causa, sicché la convenuta si è arricchita senza giusta causa o che, in ogni caso, per effetto di norme imperative, la stessa non aveva diritto al compenso;
conseguentemente
3) condannare a restituire Euro 13.000,00 oltre IVA a Controparte_1
oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo, eventualmente anche in Controparte_2 applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.;
pagina 1 di 12 in via subordinata e alternativa rispetto alle precedenti domande, e quindi per l'ipotesi in cui il contratto concluso inter partes dovesse ritenersi valido, vorrà il Tribunale:
4) accertare il grave inadempimento di tenuto conto dell'interesse di Controparte_1
per l'effetto, Controparte_2
5) dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto oggetto del giudizio;
conseguentemente,
6) condannare a restituire a tutte le somme da Controparte_1 Controparte_2
questa versate in adempimento del contratto, pari ad Euro 13.000,00 oltre IVA, nonché a risarcirle ogni ulteriore danno, in ogni caso oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo, eventualmente anche in applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.
7) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• In via principale nel merito, accertare e dichiarare la validità del contratto n. 20412 stipulato il
02.11.2018 dalle parti;
• Sempre in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'esatto adempimento di al CP_3 contratto n. 20412 stipulato il 02.11.2018 con e, per l'effetto, rigettare le avverse Controparte_2
domande tutte, così come proposte, poiché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
• In via subordinata nel merito, nella denegata e NON creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità per inadempimento contrattuale imputabile a e, di conseguenza, dovesse CP_3 accertarsi l'esistenza di un danno in capo ad accertare e dichiarare il contributo di Controparte_2 nella causazione o aggravamento di tale danno ai sensi dell'art. 1227, comma I o II, Controparte_2
c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità dell'obbligazione risarcitoria dovuta da CP_3
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_2 [...]
(d'ora, per brevità, solo al fine di sentir accogliere le conclusioni Controparte_1 CP_1
riportate in epigrafe.
A sostegno, l'attrice esponeva che:
- In data 2 novembre 2018 le parti stipulavano il contratto n. 20412, mediante il quale Controparte_2
conferiva incarico alla di svolgere, in favore della prima, il servizio denominato
[...] CP_1
“ENGINEERING”. A tal fine, l'attrice corrispondeva alla convenuta – in pari data e mediante bonifico bancario – la somma di euro 13.000,00 (oltre Iva), come da fattura n. 999 emessa da in data 5 CP_1
pagina 2 di 12 novembre 2018 (docc. 1 e 2 di parte attrice);
- Più in particolare, ai sensi della lett. A) del contratto, il servizio consisteva nel ricercare, selezionare, presentare e gestire opportunità commerciali provenienti da committenti esteri (Germania, Austria e
Svizzera), con le modalità descritte alla lett. B);
- eccepiva in questa sede la nullità del contratto, concluso mediante Controparte_2 compilazione di modulo/formulario, per indeterminatezza dell'oggetto, a fronte del tenore non univoco, né chiaro delle clausole ivi contenute;
- Oltre all'eccepita invalidità del contratto, l'attrice allegava altresì il grave inadempimento di CP_1 rispetto alle obbligazioni assunte con il conferimento dell'incarico, a fronte della mancata presentazione di opportunità commerciali conformi agli obiettivi prefissati in sede contrattuale, nel numero minimo garantito;
- Per quanto sin qui esposto, domandava la risoluzione del contratto e la Controparte_2
condanna di alla restituzione del corrispettivo pagato di euro 13.000,00 (oltre Iva); CP_1
- Peraltro, deduceva di avere inutilmente introdotto un procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con verbale negativo (docc. 3 e 4 di parte attrice).
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
A tal fine, la convenuta eccepiva:
- La validità del contratto nella misura in cui le clausole nn. 2 e 3 esponevano chiaramente l'articolazione del servizio, evidenziando peraltro che durante l'esecuzione dell'incarico – e in particolare sin dalla fase di profilazione dell'azienda incaricante – mai chiedeva Controparte_2 chiarimenti sull'attività di nonostante la corposa corrispondenza intercorsa (docc. da 7 a 16 e CP_1 da 21 a 58.3 di parte convenuta), anzi, proprio dalle contestazioni di inadempimento che l'attrice muoveva alla convenuta con pec del 20 maggio 2020, emergeva la consapevolezza di Controparte_2 circa l'oggetto del contratto;
[...]
- Inoltre, respingeva l'asserito inadempimento, a tal fine eccependo il corretto adempimento CP_1 di tutte le obbligazioni assunte in sede contrattuale. Segnatamente, quanto all'attività di profilazione produceva i docc. da 7 a 10; quanto all'attività di “audit tecnico/commerciale e piano di miglioramento” e a completamento dell'attività di profilazione, esponeva di aver compiuto un sopralluogo presso la sede dell'attrice in data 25 gennaio 2019 funzionale all'elaborazione di un piano di miglioramento aziendale (docc. da 11 a 16 di parte convenuta); eccepiva di aver efficacemente sviluppato il sito web export oriented in lingua inglese e tedesca (docc. da 17 a 20 di parte convenuta); di aver parimenti eseguito attività di ricerca ed identificazione di aziende potenzialmente interessate all'acquisto, avendo coltivato ben 90 rapporti con aziende, tramite 207 contatti, sì riscontrando pagina 3 di 12 l'interesse di numerose aziende a target (docc. da 21 a 55.1); alla stessa stregua, esponeva di aver correttamente affiancato l'azienda sotto il profilo tecnico commerciale;
- Eccepiva di aver conseguito l'obiettivo di cui alla clausola n. 6 del contratto, fornendo all'attrice n. 9 opportunità commerciali a target, in tal modo contestando le avverse allegazioni;
- Dal canto suo, eccepiva inoltre che, in realtà, durante l'esecuzione del contratto CP_1
teneva un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede: in Controparte_2 primo luogo, a fronte della mancata collaborazione prestata dall'attrice ogniqualvolta veniva ad essa presentata un'offerta proveniente da aziende a target (docc. da 56 a 58.3 di parte convenuta), nonché per mancata segnalazione di malfunzionamenti del sito web dell'incaricante o, ancora, per l'utilizzo di certificati ISO scaduti;
in secondo luogo, per la tardività e genericità delle contestazioni di cui alle pec del 20 maggio 2020 e del 7 gennaio 2021 (docc. 2 e 4 di parte convenuta), reiterate in questa sede;
- Alla luce di quanto al punto che precede e in via subordinata, dunque, eccepiva il concorso CP_1
di colpa dell'attrice nella causazione del danno asseritamente cagionatole.
All'esito della prima udienza del 20 ottobre 2021, svoltasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c, il
Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
Alla successiva udienza del 6 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c., le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Anzitutto, occorre circoscrivere il thema decidendum.
Le due questioni principali su cui le parti contraddicono riguardano la validità del rapporto contrattuale, da un lato, e l'adempimento (rectius inadempimento) delle obbligazioni da parte della convenuta, dall'altro.
Più in particolare, ha adito il suintestato Tribunale al fine di sentir, anzitutto, Controparte_2
dichiarare la nullità del contratto n. 20412 concluso con in data 2 novembre 2018, a tal uopo CP_1 deducendone l'indeterminatezza – o indeterminabilità – dell'oggetto e/o la violazione di norme imperative (i.e. dell'art. 8 della Legge n. 39/1989 e dell'art. 11 del Decreto n. 452/1990).
In subordine, però, l'attrice chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto testé citato a fronte del grave inadempimento di rispetto alle obbligazioni ivi contenute, con conseguente CP_1
accertamento del diritto alla restituzione dell'importo di euro 13.000,00 (oltre iva) corrisposto da alla convenuta, oltre alla condanna del risarcimento del danno patito. Controparte_2
pagina 4 di 12 È logicamente opportuno vagliare dapprima la fondatezza della domanda principale attorea.
Sulla nullità del contratto.
Stando alla tesi prospettata da la dedotta indeterminatezza e/o indeterminabilità Controparte_2 dell'oggetto discenderebbe dall'equivoca formulazione delle clausole contrattuali A) e B), nella misura in cui, dal tenore della prima, il servizio incaricando “ENGINEERING” sarebbe consistito nella
“ricerca, selezione, presentazione e gestione di opportunità commerciali provenienti da committenti esteri, individuati preferibilmente in Europa e con particolare riferimento a Controparte_4
”; mentre, la clausola B) punto 1, rubricata “OGGETTO E SCOPO DEL SERVIZIO”
[...]
stabiliva che “lo svolgimento dell'attività commerciale [avrebbe avuto] ad oggetto i seguenti prodotti/lavorazioni rientranti tra quelli indicati dall'incaricante, vedi allegato SCHEDA TECNICA, lo scopo [sarebbe stato] quello di cercare, trovare e presentare clienti potenzialmente interessati ai prodotti/lavorazioni indicati dall'incaricante, a partire dal portfolio di committenza dell'incaricata, nelle aree di cui sopra”.
La tesi, a fronte di un'attività ermeneutica che ha tenuto conto del regolamento contrattuale nella sua interezza, non è condivisibile.
Invero, secondo non sarebbe chiara la prestazione che assumeva in Controparte_2 CP_1
obbligo: il dubbio è se si sia impegnata a creare opportunità commerciali o a presentare clienti CP_1
interessati.
In primo luogo, dalla lettura delle clausole contrattuali è evidente che esse, tutt'altro che contraddicendosi, diventano via via sempre più specifiche rispetto al servizio erogato dalla convenuta: ai sensi della lett. A) si è impegnata a ricercare, selezionare, presentare e gestire “opportunità CP_1 commerciali proveniente da committenti esteri”; analogamente, è previsto – ed è in questi termini che deve essere interpretata, alla luce del significato assunto dalla parola “oggetto” contenuta nella lett.
B)1. – che tale attività (di ricerca, selezione, ecc…) avrebbe riguardato la promozione dei prodotti offerti da (rectius “rientranti tra quelli indicati dall'incaricate”). Controparte_2
Tutto questo sarebbe, come è, finalizzato a far incontrare l'offerta della con la Controparte_2 domanda proveniente dai mercati d'interesse dell'attrice e, secondo le parole del contratto, a fornire a quest'ultima opportunità commerciali provenienti da clienti potenzialmente interessati all'acquisto.
In altre parole, la creazione delle opportunità commerciali, che per loro natura sono incerte nella realizzazione, avviene anche – e necessariamente – attraverso la presentazione del cliente interessato, che diventa tale all'esito, appunto, dell'attività di ricerca e selezione condotta da CP_1
Ma questo è solo lo scopo ultimo cui aspira l'incarico, il quale, per come è strutturato, è molto più ampio e complesso.
pagina 5 di 12 Infatti, a sua volta, anche tale ultima attività (ricerca, selezione ecc…), secondo il regolamento contrattuale, trova antecedente logico nella consulenza prestata da (nel caso di specie, CP_1
attraverso la persona di ), così come prevista ed articolata nelle clausole da lett. B)2. a. a Persona_1
lett. B)2. c.
La struttura composita dell'attività prestata da in favore di peraltro, è CP_1 Controparte_2 la ragione principale per cui non coglie nel segno neppure la dedotta nullità per violazione dell'art. 8 della Legge n. 39/1989 e dell'art. 11 del Decreto n. 452/1990, su cui subito si dirà.
È opportuno anzitutto chiarire la natura dell'attività svolta da in favore di CP_1 Controparte_2
atteso che la normativa asseritamente violata si applica (senza alcuna esclusione) all'attività di
[...] mediazione;
mentre, l'applicabilità all'attività di procacciamento d'affari soggiace ad una valutazione da compiersi caso per caso.
L'indagine che la scrivente è chiamata a compiere deve focalizzarsi sia sull'effettivo atteggiarsi del rapporto intercorrente tra le parti (per l'eventuale sussumibilità alla fattispecie astratta della mediazione o del procacciamento d'affari), sia sul contenuto dell'incarico (per qualificare il contratto e conseguentemente determinare l'applicabilità o meno della normativa in materia di mediazione).
Ebbene, nella specie merita di essere apprezzato:
a) che abbia agito anzitutto in posizione di parzialità nell'attività di intermediazione tra CP_1
l'incaricante e la platea di “clienti potenzialmente interessati”, avendo Controparte_2 appunto assunto, tra gli altri, l'obbligo di promuovere affari per conto dell'attrice;
b) che l'esecuzione dell'incarico prevedesse un tempo ben determinato di un anno a partire dalla sottoscrizione, prorogabile al massimo di cinque anni (clausole lett. B)4 “durata contrattuale” e lett. B)5 “proseguo”);
c) che la corresponsione dell'importo fisso previsto dalla clausola lett. B)7 “Compensi e modalità di pagamento” per la fruizione del servizio di “Euro 13.000,00 + iva (22%)” fosse svincolato dall'effettiva conclusione degli affari tra e i clienti potenzialmente Controparte_2
interessati (in altre parole, era, come è, un'obbligazione di mezzi e non di risultato);
d) che la prestazione professionale offerta da era fosse più ampia e articolata, come già CP_1
sopra esposto, e non riguardasse esclusivamente l'individuazione di opportunità commerciali, ma anche attività di profilazione aziendale, supporto commerciale, attività di marketing (il riferimento è all'accordo speciale sul sito web dell'attrice).
Cont Tutti questi elementi portano ad escludere la configurabilità della mediazione, atteso che non si è limitata a far incontrare l'offerta con la domanda, ma ha eseguito ulteriori attività in suo favore,
pagina 6 di 12 peraltro personalizzate;
si esclude altresì il procacciamento d'affari, nella misura in cui il compenso è fisso (euro 13.000,00) e in alcun modo collegato al conseguimento del buon esito degli affari, ma anzi dovuto per la l'attività e il servizio erogato, così come articolato e complesso (cfr. “L'incaricante si impegna a corrispondere all'incaricata, per le azioni, prestazioni di mezzi e risorse umane, apporti di know-how […] a prescindere dall'esito delle trattative condotte dalla incaricante con le opportunità procurate dalla incaricata”, clausola da lett. B)7 del contratto).
Sulla scorta di quanto appena esposto, il contratto concluso tra ed deve Controparte_2 CP_1
qualificarsi, piuttosto, alla stregua di un appalto di servizi, che comprende anche, ma non soltanto,
l'attività di intermediazione commerciale.
Da qui discende l'inapplicabilità della normativa sulla mediazione e la conseguente validità del contratto n. 20412 sottoscritto in data 2 novembre 2018.
Sull'inadempimento di CP_1
Per quanto già anticipato – e, soprattutto, per quanto stabilito alla clausola B.7, che recita
“L'incaricante di impegna a corrispondere all'incaricata, per le azioni, prestazioni di mezzi e risorse umane, apporti di know-how sopra descritti necessari per l'espletamento del servizio ENGINEERING, euro 13.000,00 + iva (22%) come per legge, a prescindere dall'esito delle trattative condotte dalla incaricante con le opportunità procurate dalla incaricata. […]” – la natura delle obbligazioni che
[...]
CP_ ha assunto a seguito della conclusione del contratto per cui è causa, è c.d. di mezzi, i.e. le prestazioni che la convenuta si è impegnata ad eseguire, alla luce di quanto previsto dalla clausola, devono ritenersi svincolate dal conseguimento del risultato (che acquisisce solo valore indiziario rispetto alla qualità – oggetto dell'indagine, come subito si dirà – del servizio fornito all'attrice).
Infatti, al fine di verificare il corretto adempimento delle attività di in favore di CP_1 dovrà essere preso a paradigma l'assolvimento dei doveri di diligenza tipici Controparte_2 dell'appaltatore, cioè di diligenza c.d. qualificata ai sensi dell'art. 1172, comma 2, cod.civ.
In tema di distribuzione delle incombenze probatorie, quindi, occorrerà fare applicazione del granitico orientamento di legittimità secondo cui “in caso di inesatto adempimento della prestazione commissionata, grava sull'appaltatore (di servizi o di opera) sia l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, sia l'onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto
(v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018, in riferimento a un appalto d'opera; Cass., n.
15255 del 20/07/2005; Cass., 8/02/2005, n. 2538; Cass., n. 15789 del 22/10/2003; Cass., n.15124 del
28/11/2001; Cass. n. 4245 del 21/06/1983).” (Cass. Civ. sent. n. 21971/2019).
pagina 7 di 12 Così non è stato.
L'accertamento che segue sarà compiuto in relazione alle singole articolazioni del servizio erogato da
“a) Profilazione aziendale […]. b) Audit tecnico/commerciale […]. c) Piano di CP_1 miglioramento […]. d) Ricerca ed identificazione di aziende potenzialmente interessate all'acquisto
[…]. c) affiancamento Tecnico Commerciale […].” (clausola B)2 da a. a d.); oltre all'obbligo di “valutare la migliore opzione per lo sviluppo di un sito export oriented” (clausola B)3 “Accordi speciali”).
Secondo la ricostruzione fattuale di la corretta esecuzione dell'attività di profilazione CP_1
aziendale troverebbe dimostrazione documentale nelle mail del 6 e 7 novembre 2018, recanti comunicazioni di attivazione dell'area riservata e del servizio di realizzazione del sito web (su cui si dirà più innanzi); nonché nella scheda aziendale redatta in data 15 novembre 2018, debitamente sottoscritta con firma e timbro di (docc. da 7 a 10 di parte convenuta). Controparte_2
Atteso che il rapporto contrattuale sorgeva solo in data 2 novembre 2018 e che l'intervenuta raccolta dei dati necessari a profilare l'attrice appare sufficientemente specifica e idonea ad avviare l'attività successiva, essendo ad essa correlata da un rapporto di propedeuticità, tale obbligazione non può che ritenersi diligentemente eseguita da parte della convenuta.
Quanto alla fase di audit tecnico/commerciale e di fornitura di un piano di miglioramento (la convenuta accorpa le due articolazioni in sede di comparsa conclusionale), si deve anzitutto evidenziare che è pacifico che, in data 25 gennaio 2019, l'ing. si recava, per conto di presso lo Persona_1 CP_1 stabilimento sito in Altamura di Teconostruzioni s.r.l. al fine di eseguire un sopralluogo dell'azienda.
Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta sub docc. da 11 a 16, e in particolare dal documento di “Audit Livello I” redatto nella circostanza di cui al precedente paragrafo, emerge chiaramente che l'ing. , rectius abbia eseguito correttamente la prestazione in discorso. Per_1 CP_1
Infatti, le doglianze dell'attrice attengono piuttosto all'esito che tale audit avrebbe dovuto avere: secondo avrebbe dovuto a quel punto studiare, e conseguentemente Controparte_2 CP_1 fornire, un piano di miglioramento idoneo a far acquisire all'incaricante commesse estere e quindi maggior fatturato.
Così non è stato e non colgono nel segno le argomentazioni difensive sviluppate da sul punto. CP_1
Infatti, i docc. 12 e 13 di parte convenuta non rappresentano altro che l'esito dell'audit, nonostante la risposta dell'ing. al capitolo “Vero che nel corso del rapporto contrattuale è stato sottoposto Per_1
Contr dalla alla Tecnocostuzioni il “piano di miglioramento” descritto all'art. B.
2.c del contratto n°
20412 del 2/11/2018, prodotto come documento 1 del fascicolo telematico dell'avv. Colaninno e la cui stampa le mostro?”, il quale dichiarava: “Alla fine degli audit proponevo una sorta di piano di Contr miglioramento basato sui principi ISO 9001, relativi ad una serie di aspetti che aveva proposto
pagina 8 di 12 nel formulario a cui io rispondevo con la conformità, o meno, ai parametri. E facevo sottoscrivere al cliente, consegnandone copia via mail successivamente alla trasferta.”
Non vi sono, infatti, in quei documenti, prospettive di miglioramento, proposte concrete o comunque tali da ritenersi idonee ad innovare la realtà aziendale dell'incaricante, così come inequivocabilmente prospettata dalla sola lettura del contratto (si veda il nomen della fase stessa di cui alla lett.B)2.c.
“Piano di miglioramento”).
Peraltro, questa tesi difensiva sarebbe contraddetta dalle contestazioni mosse da sul CP_1
comportamento tenuto da asseritamente irrispettoso dei principi di correttezza e Controparte_2
buona fede.
Fra tutte, è sufficiente fare riferimento alla mail del 10 gennaio 2021, mediante la quale Parte_2
, per conto di richiedeva il caricamento di “certificati validi poiché quelli caricati sono
[...] CP_1
scaduti.” (doc. 58.1 di parte convenuta)
Invero, si legge dalla mail riportata in allegato e in lingua inglese, che il certificato ISO 9001 era scaduto in data “2018-09-07”, ergo prima del sopralluogo in discorso.
Da qui deriva la prova della qualità delle verifiche compiute dall'ing. . Persona_1
In altre parole, la prestazione in discorso non può in alcun modo ritenersi compiuta con la diligenza e la professionalità paventata in sede contrattuale e a maggior ragione pretendibile da parte dell'incaricante,
a fronte dell'ingente corrispettivo da essa versato in favore di di euro 13.000, oltre iva: CP_1
nessuna azienda sottrarrebbe dai propri profitti una somma così elevata, se non nella prospettiva di guadagno e non v'è chi non veda come la possibilità di guadagno possa ritenersi concretamente insussistente all'esito di una mera attività di raccolta data o di compilazione di un formulario, peraltro senza evidenziare criticità come quelle emerse in relazione alla certificazione ISO 9001 in data 10 gennaio 2021.
Per quanto concerne l'attività di ricerca e identificazione delle aziende potenzialmente interessate all'acquisto, l'attrice ha contestato a controparte la superficialità con cui sono state eseguite le prestazioni, poiché consistite esclusivamente nel mero invio di “mail preconfezionale a società bersaglio, senza scelta di criterio”.
Di contro, ha eccepito di aver correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali a tal fine CP_1 evidenziando che, dopo un primo invio di “mailchimp” (si tratterebbe di una modalità di invio di mail) ad aziende “ricercate e selezionate”, da cui derivavano oltre 90 contatti con i quali si CP_1 interfacciava per ben 207 volte, fino a sviluppare il concreto interesse di “numerose aziende target”
(docc. da 21 a 55.1 di parte convenuta).
Ebbene, deve darsi atto che la corposa documentazione versata in atti dalla convenuta non è idonea a pagina 9 di 12 dimostrare l'esatto adempimento delle prestazioni per le ragioni seguenti: in primo luogo, perché relativamente all'attività in analisi la convenuta ha prodotto documenti in lingua straniera
(probabilmente tedesca) sì da renderne incomprensibile i contenuti;
in secondo luogo, a fronte di un corrispettivo di euro 13.000,00 oltre iva l'attività è consistita, al più, nell'invio di qualche mail, addirittura non recanti listini e/o prezzi, o in colloqui telefonici.
Difatti, l'inefficacia dell'attività prestata da trova conforto soprattutto nel mancato CP_1
raggiungimento del numero minimo di 8 opportunità commerciali.
A tale riguardo ha asserito di aver offerto ben 9 opportunità commerciali, ancorché naufragate CP_1
a causa della mancata collaborazione dell'attrice.
Così non è stato, come subito si vedrà.
Anzitutto, mette conto chiarire che all'attrice spetta, in questa sede, meramente allegare l'inadempimento della convenuta;
mentre, come già suesposto, incombe su la dimostrazione CP_1 dell'effettiva presentazione di almeno otto opportunità commerciali.
Ebbene, a fronte della contestazione mossa da sul numero di proposte ricevute Controparte_2
(esclusivamente tre e, in particolare: GA AN;
AB GG AU e FT EU UN
NE AG), si è limitata a fare riferimento ai documenti da 48 a 55.1, in lingue CP_1 straniere, asserendo la conformità al tipo di offerta aziendale dell'incaricante.
Se è vero, come è, che queste mail non possono ritenersi in alcun modo idonee a dimostrare di aver individuato potenziali committenti, per l'incomprensibilità dei loro contenuti, è altrettanto vero che non
è necessario conoscere la lingua utilizzata (dato l'utilizzo dei nomi delle società e delle città italiane) per comprendere che in alcune mail promuoveva, per assurdo, anche prodotti offerti da altre CP_1
ditte (a mero titolo esemplificativo, si veda la mail del 5 maggio 2020, di cui al doc. 51.1, in cui
Part Pa promuoveva anche la società “ .” e “ NG RL aus Gussago Per_2 Controparte_5
(nahe an Mailand gelegen)/ Italien.”).
Senza sottacere che correttamente la difesa attorea evidenziava la non conformità della proposta di
GA AN (proveniente dalla Francia: mercato non compreso nel contratto).
Tutto quanto sopra porta a ritenere che l'attività di ricerca e selezione delle aziende, nonché di individuazione delle opportunità commerciali a sia stata compiuta senza la Controparte_2 diligenza qualificata pretendibile da una società fornitrice specializzata nella “ricerca, selezione, presentazione e gestione di opportunità commerciali provenienti da committenti esteri, individuati preferibilmente in Europa e con particolare riferimento a ”. Controparte_4
Ciò ha travolto, com'è logico, l'ulteriore fase relativa all'affiancamento commerciale.
In ultimo e in relazione al sito web dell'attrice, merita soltanto di essere evidenziata la contraddittorietà
pagina 10 di 12 tra la tesi difensiva di – secondo la quale l'incarico riguardava il solo sviluppo del sito di CP_1
– e le produzioni documentali da essa stessa versata in atti: il doc. 6 reca in Controparte_2 allegato un documento intitolato “Sito attivo Export oriented” in cui si legge che “come da accordi, [lo staff di si adopererà per realizzare il vostro sito aziendale Export Oriented gratuitamente”. CP_1
Tale documento conferma la dichiarazione resa dal teste di parte attrice il quale, chiamato a Tes_1 rispondere sul capitolo “Vero che il sito internet della è sempre stato operante e Controparte_2 accessibile nel 2019 e nel 2020, salvo una interruzione di tre giorni nel corso del 2019?”, dichiarava:
“Di norma, il nostro sito internet funzionava come qualunque altro sito internet. Loro ci avevano detto, anzi, che lo avrebbero realizzato ex novo. Io, per agevolarli, dissi loro che il sito c'era già, ed era già funzionante, ma mancava solo la traduzione in tedesco, che hanno fatto loro, ma che abbiamo inserito noi nel sito”.
Ciò dimostra che inizialmente l'accordo concluso tra le parti in causa consisteva nella realizzazione di un nuovo sito, ma che successivamente si è virato verso la mera integrazione, da parte di Controparte_2
e nello spirito di leale collaborazione, di una traduzione in lingua tedesca dei contenuti già esistenti.
[...]
In altre parole, nessun apporto sostanziale è stato fornito da parte di volto ad orientare verso i CP_1 Con mercati esteri il sito web attoreo (si ripete, si impegnava a rendere il sito “export oriented”).
Tutto quanto sopra porta a ritenere gravemente inadempiuto il contratto n. 20412 del 02.11.2018 da parte di anche in considerazione della vanificazione dell'unica attività compiutamente CP_1
eseguita di profilazione aziendale e di mera traduzione dei contenuti del sito web , atteso che – a fronte di un ingente importo versato di euro 13.000,00 (oltre iva) – la convenuta non ha di poi sviluppato né un piano di miglioramento aziendale, né un sito orientato alle esportazioni, da un lato, e, dall'altro, non ha promosso secondo diligenza e professionalità i prodotti offerti da Controparte_2
Conseguentemente, il contratto concluso in data 2 novembre 2018 dovrà essere dichiarato risolto.
Da ciò discende, quale effetto della risoluzione contrattuale, l'obbligo, da parte della convenuta, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 15.860,00 (ovvero euro 13.000,00 + Iva) corrisposta ad mediante l'esecuzione del bonifico da parte di , legale CP_1 Controparte_6
rappresentante dall'attrice, in data 2 novembre 2018 (doc. 2 di parte attrice).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non potrà trovare accoglimento, a fronte della genericità e dell'assenza di prove dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie le domande di parte attrice;
2) Per l'effetto, dichiara risolto il contratto n. 20412 sottoscritto in data 2 novembre 2018 tra ed Controparte_2 Controparte_1
3) Sempre per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 15.860,00 in favore di oltre ad interessi Controparte_2
legali dalla domanda al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 264,00 Controparte_2
per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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