Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3352 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
30/01/1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Congiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Congiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno liberamente trasferire altrove la propria residenza e/o domicilio nel luogo che ciascuno riterrà più opportuno nel territorio nazionale, con l'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione della/o stessa/o e comunicazione del recapito telefonico.
2) La casa coniugale sita in Iglesias, Via Paolo Borsellino n. 7 (di proprietà della madre della ricorrente) rimarrà nella piena disponibilità della signora Pt_1 con ogni arredo e pertinenza.
3) Le figlie minori , ed vivranno con la madre e, pertanto, ai Per_1 Per_2 Per_3 fini delle registrazioni anagrafiche si indica quale luogo di residenza quello di quest'ultima,
4) L'affido sarà condiviso, pertanto , ed continueranno a Per_1 Per_2 Per_3 ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterranno con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conserveranno con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
entrambi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per le
Pag. 2 di 4 loro figlie - tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale le minori di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui , ed si Per_1 Per_2 Per_3 troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
5) Per quanto concerne i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e, in particolare, il diritto di visita e di ospitalità del padre, i coniugi stabiliscono
- salvo diverso accordo - le seguenti modalità:
a) , ed potranno trascorrere con il padre tutto il tempo che Per_1 Per_2 Per_3 vorranno, da concordarsi, di volta in volta, con la madre, ovviamente compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche di ciascuna delle minori.
b) In ogni caso, , ed nei fine settimana potranno restare Per_1 Per_2 Per_3 presso ciascun genitore a settimane alterne, più segnatamente: durante l'anno scolastico il sabato dall'uscita della scuola e fino alle ore 21,00 della domenica;
mentre le visite infrasettimanali verranno concordate di volta in volta, anche in base al calendario dei turni di lavoro del padre e, in ogni caso, nel pieno rispetto della volontà delle minori.
c) Le festività pasquali, natalizie e quelle minori - con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, , ed le Per_1 Per_2 Per_3 trascorreranno alternativamente con ciascun genitore.
Mentre durante le vacanze estive - con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo - le parti stabiliscono che ogni genitore può avere 15 giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con le figlie, nel rispetto dei periodi feriali di ciascuno di essi e in funzione delle peculiari esigenze di vita delle minori e sempre su loro esplicita volontà.
Pertanto, i modi e i tempi di permanenza di , ed presso Per_1 Per_2 Per_3 ciascun genitore, in detto periodo, andranno concordati, di anno in anno, con congruo preavviso e nel rispetto delle summenzionate esigenze.
6) Le parti convengono che, a titolo di contributo di mantenimento delle figlie minorenni, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di Persona_4 Pt_1
€ 300,00 (euro trecento/00), oltre a partecipare alle spese straordinarie in ragione del 50%, come meglio precisate nelle Linee Guida di cui al punto 7), cui
Pag. 3 di 4 espressamente si rinvia, mentre l'assegno unico, erogato per ciascuna figlia, verrà percepito per intero dalla madre.
Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e verrà adeguata annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
7) I coniugi - al fine di prevenire insorgendi conflitti circa l'esatta qualificazione delle spese in “ordinarie e straordinarie”, da sostenere in favore delle figlie minori - dichiarano di riportarsi integralmente alle indicazioni stabilite nelle
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli Contr nelle cause di diritto familiare”, approvate dal (Consiglio CP_2
nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017 e trasmesse ai
[...]
Presidenti del Consigli dell'Ordine degli Avvocati il 29.11.2017, di cui hanno ricevuto copia.
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4