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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione della parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9101/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. AVOLA ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.540,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001857781, notificatagli il 21/5/2024, con la quale gli veniva comminata la sanzione di euro
12.278,00 “per la violazione rilevata dall'atto di accertamento del 24/9/2019, riferito all'anno 2018”. A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva che il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta non gli fosse mai stato notificato ed aggiungeva che “… Come risulta dalla lista dei
documenti cartelle/avvisi che risultano non pagati a partire dall'anno 2000, rilasciate dall'Agenzia delle
Entrate riscossione … l' avviso di addebito notificato il 5/10/2022 è stato oggetto di richiesta di rateizzazione
…” e, infine, che “… l'importo delle sanzioni adottate dall'istituto non risponde ai criteri previsti dalle norme
del 2023 …”.
Concludeva chiedendo, dunque, al Tribunale adito di volere “… preliminarmente sospendere l'esecutorietà
dell'ordinanza opposta e quindi nel merito in accoglimento del ricorso dichiarare la illegittimità
dell'ordinanza opposta, annullandola per i motivi di cui in narrativa. In subordine e senza recesso dalla
superiore domanda, rimodulare la sanzione irrogata …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16/10/2024, l'ente previdenziale deduceva l'infondatezza delle avverse richieste, variamente argomentando, e ne chiedeva conseguentemente il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Parte opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in questa sede opposto in ragione della mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico.
Tuttavia, l' costituitosi in giudizio, ha provato, depositando la relativa documentazione, l'intervenuta CP_1
notifica, in data 07/10/2019, dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione di cui si discute,
ossia dell'avviso di accertamento prot. n 5500.24/09/2019.0514881 del 24/9/2019, a mezzo del quale CP_1
l'ente previdenziale convenuto diffidava il ricorrente, avvertendolo delle conseguenze in ordine al mancato versamento delle quote omesse entro il periodo di mesi tre dalla notifica dell'atto.
Deve inoltre aggiungersi che l' costituitosi in giudizio, ha depositato le denunce mensili trasmesse dal CP_1
ricorrente riferite al periodo (gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, ottobre e dicembre 2018) cui fa riferimento l'accertamento in questione, adempiendo l'onere di dimostrare l'omesso versamento, atteso che i
Giudici di legittimità hanno chiaramente affermato che i modelli DM 10 hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, equivalendo la loro presentazione all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni ivi risultanti (cfr. Cass., sentenza n. 21619/2015).
Ne consegue la certezza del mancato pagamento. Quanto alla doglianza attorea relativa alla circostanza che l'avviso di addebito notificato in data 5/10/2022 sia stato oggetto di rateizzazione, non può non rilevarsi che, alla luce della documentazione prodotta dall'ente previdenziale convenuto, tale avviso di addebito, relativo a note di rettifica, non abbia alcuna attinenza rispetto all'oggetto dell'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
Infine, deve dirsi che l'operato dell'ente previdenziale convenuto non appare censurabile neanche in riferimento alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, trattandosi nel caso in esame di condotta reiterata.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/03/2025
IL GOP
LA FI IA LA ER
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione della parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9101/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. AVOLA ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.540,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001857781, notificatagli il 21/5/2024, con la quale gli veniva comminata la sanzione di euro
12.278,00 “per la violazione rilevata dall'atto di accertamento del 24/9/2019, riferito all'anno 2018”. A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva che il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta non gli fosse mai stato notificato ed aggiungeva che “… Come risulta dalla lista dei
documenti cartelle/avvisi che risultano non pagati a partire dall'anno 2000, rilasciate dall'Agenzia delle
Entrate riscossione … l' avviso di addebito notificato il 5/10/2022 è stato oggetto di richiesta di rateizzazione
…” e, infine, che “… l'importo delle sanzioni adottate dall'istituto non risponde ai criteri previsti dalle norme
del 2023 …”.
Concludeva chiedendo, dunque, al Tribunale adito di volere “… preliminarmente sospendere l'esecutorietà
dell'ordinanza opposta e quindi nel merito in accoglimento del ricorso dichiarare la illegittimità
dell'ordinanza opposta, annullandola per i motivi di cui in narrativa. In subordine e senza recesso dalla
superiore domanda, rimodulare la sanzione irrogata …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16/10/2024, l'ente previdenziale deduceva l'infondatezza delle avverse richieste, variamente argomentando, e ne chiedeva conseguentemente il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Parte opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in questa sede opposto in ragione della mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico.
Tuttavia, l' costituitosi in giudizio, ha provato, depositando la relativa documentazione, l'intervenuta CP_1
notifica, in data 07/10/2019, dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione di cui si discute,
ossia dell'avviso di accertamento prot. n 5500.24/09/2019.0514881 del 24/9/2019, a mezzo del quale CP_1
l'ente previdenziale convenuto diffidava il ricorrente, avvertendolo delle conseguenze in ordine al mancato versamento delle quote omesse entro il periodo di mesi tre dalla notifica dell'atto.
Deve inoltre aggiungersi che l' costituitosi in giudizio, ha depositato le denunce mensili trasmesse dal CP_1
ricorrente riferite al periodo (gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, ottobre e dicembre 2018) cui fa riferimento l'accertamento in questione, adempiendo l'onere di dimostrare l'omesso versamento, atteso che i
Giudici di legittimità hanno chiaramente affermato che i modelli DM 10 hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, equivalendo la loro presentazione all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni ivi risultanti (cfr. Cass., sentenza n. 21619/2015).
Ne consegue la certezza del mancato pagamento. Quanto alla doglianza attorea relativa alla circostanza che l'avviso di addebito notificato in data 5/10/2022 sia stato oggetto di rateizzazione, non può non rilevarsi che, alla luce della documentazione prodotta dall'ente previdenziale convenuto, tale avviso di addebito, relativo a note di rettifica, non abbia alcuna attinenza rispetto all'oggetto dell'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
Infine, deve dirsi che l'operato dell'ente previdenziale convenuto non appare censurabile neanche in riferimento alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, trattandosi nel caso in esame di condotta reiterata.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/03/2025
IL GOP
LA FI IA LA ER
(firmato digitalmente a margine)