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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18222 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 11713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 11713/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to ROBERTA FEDERICO e l'avv.to MARIA VITTORIA LUCERNARI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
10.01.1974 in Sharkia (Egitto);
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.10.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: disporre l'obbligo dei coniugi di provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
disporre l'affidamento esclusivo Per_ della figlia minore in favore della ricorrente, stante l'irreperibilità del resistente;
disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia per una somma pari ad Euro 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma.
Premetteva che: in data 30.05.2007 la ricorrente contraeva matrimonio in Roma con
[...]
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_1
1 Roma, atto n. 00779, parte 1, serie 03, anno 2007; da tale unione nasceva (10.02.2007); Per_2 con il passare degli anni era venuta meno l'affectio coniugalis; il resistente aveva lasciato da tempo la casa coniugale e risultava irreperibile.
rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 16.10.2024, il G.I. rilevata l'impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riservava la causa al Collegio.
Osserva il Collegio
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato che i coniugi vivono ininterrottamente separati da anni, da quando il resistente ha abbandonato la casa coniugale.
Difatti, all'udienza del 16.10.2024 la ricorrente ha dichiarato “Vivo a Roma in Via Pescaglia n. 9 in una casa con i miei genitori. Non sostengo spese per la casa. Vivo con mia figlia che ha 17 anni e frequenta il quarto liceo linguistico. Sono separata di fatto dal resistente dal 2009, quando CP_1 poi lui è andato via di casa. Ci siamo sentiti qualche volta fino al 2021 poi non l'ho più visto né sentito. Lo stesso mia figlia non vede e non sente il padre dal 2012 circa. Non lavoro dal 2010 e mi mantengo grazie all'aiuto dei miei genitori. non mi ha mai dato nulla per il mantenimento CP_1 della figlia. Non so se il Sig. Hani lavori non so più nulla di lui”. Pertanto, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, il Collegio non ha potuto che ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e, conseguentemente, dovuta la pronuncia di separazione personale dei coniugi, i quali in data 30.05.2007 hanno contratto matrimonio civile in Roma, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Affidamento e collocamento figlia Per_ Le parti sono genitori di (10.02.2007).
Questo Tribunale evidenzia che, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337- quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre …che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ...”
Sulla scorta di ciò, considerate le dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 16.10.2024, tenuto conto che il resistente è irreperibile, in considerazione dell'interruzione dei rapporti padre- figlia, questo Collegio dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla
2 educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre.
Come conseguenza dell'affido esclusivo, dando continuità a quanto di fatto sta già avvenendo, la figlia minore sarà collocata presso la madre.
Sulle modalità di frequentazione padre-figlia
In ragione dell'interruzione dei rapporti padre-figlia, considerato il prossimo raggiungimento della Per_ maggiore età della minore tenuto conto che la ricorrente non ha formulato alcuna richiesta in merito, questo Collegio dispone che gli incontri con il padre potranno avvenire liberamente con il consenso della minore.
Sulla determinazione del mantenimento a favore della figlia
Quanto ai provvedimenti economici valga quanto segue.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Per_ Alla luce di ciò, tenuto conto della modalità di affidamento esclusivo della figlia alla madre, considerato che la madre provvede in via esclusiva alle esigenze della figlia, in considerazione delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 16.10.2024 e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio versata in atti, considerato che la ricorrente non è gravata da spese di locazione dell'immobile in cui vive poiché di proprietà dei genitori, tenuto conto che la ricorrente percepisce un assegno unico annuale netto pari ad Euro 2.270,40 per l'anno 2023, tenuto conto che il resistente non ha mai versato alcun contributo al mantenimento della minore, questo Collegio ritiene equo disporre un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della figlia per un importo pari ad Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma.
Sul mantenimento in favore della moglie
A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
Nel caso di specie, tenuto conto che parte ricorrente ha richiesto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in via autonoma, questo Collegio ritiene equo disporre in conformità alla domanda della ricorrente.
Spese di giudizio
Le spese di lite, in ragione della materia trattata e della contumacia della controparte, devono considerarsi irripetibili.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) nata il [...] in [...] e C.F._1 [...]
(C.F. , nato il [...] Controparte_1 C.F._2 in Sharkia (Egitto), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 30.05.2007;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma atto n. 00779, parte
1, serie 03, anno 2007); Per_
3. dispone l'affido esclusivo della figlia alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute della minore, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
4. dispone il collocamento della minore presso il domicilio materno;
5. dispone che la frequentazione padre- figlia sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
6. dispone in Euro 300,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
7. dispone che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma;
8. dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in via autonoma;
9. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 11713/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to ROBERTA FEDERICO e l'avv.to MARIA VITTORIA LUCERNARI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
10.01.1974 in Sharkia (Egitto);
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.10.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: disporre l'obbligo dei coniugi di provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
disporre l'affidamento esclusivo Per_ della figlia minore in favore della ricorrente, stante l'irreperibilità del resistente;
disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia per una somma pari ad Euro 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma.
Premetteva che: in data 30.05.2007 la ricorrente contraeva matrimonio in Roma con
[...]
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Controparte_1
1 Roma, atto n. 00779, parte 1, serie 03, anno 2007; da tale unione nasceva (10.02.2007); Per_2 con il passare degli anni era venuta meno l'affectio coniugalis; il resistente aveva lasciato da tempo la casa coniugale e risultava irreperibile.
rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 16.10.2024, il G.I. rilevata l'impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riservava la causa al Collegio.
Osserva il Collegio
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato che i coniugi vivono ininterrottamente separati da anni, da quando il resistente ha abbandonato la casa coniugale.
Difatti, all'udienza del 16.10.2024 la ricorrente ha dichiarato “Vivo a Roma in Via Pescaglia n. 9 in una casa con i miei genitori. Non sostengo spese per la casa. Vivo con mia figlia che ha 17 anni e frequenta il quarto liceo linguistico. Sono separata di fatto dal resistente dal 2009, quando CP_1 poi lui è andato via di casa. Ci siamo sentiti qualche volta fino al 2021 poi non l'ho più visto né sentito. Lo stesso mia figlia non vede e non sente il padre dal 2012 circa. Non lavoro dal 2010 e mi mantengo grazie all'aiuto dei miei genitori. non mi ha mai dato nulla per il mantenimento CP_1 della figlia. Non so se il Sig. Hani lavori non so più nulla di lui”. Pertanto, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, il Collegio non ha potuto che ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e, conseguentemente, dovuta la pronuncia di separazione personale dei coniugi, i quali in data 30.05.2007 hanno contratto matrimonio civile in Roma, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Affidamento e collocamento figlia Per_ Le parti sono genitori di (10.02.2007).
Questo Tribunale evidenzia che, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337- quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre …che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ...”
Sulla scorta di ciò, considerate le dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 16.10.2024, tenuto conto che il resistente è irreperibile, in considerazione dell'interruzione dei rapporti padre- figlia, questo Collegio dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla
2 educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre.
Come conseguenza dell'affido esclusivo, dando continuità a quanto di fatto sta già avvenendo, la figlia minore sarà collocata presso la madre.
Sulle modalità di frequentazione padre-figlia
In ragione dell'interruzione dei rapporti padre-figlia, considerato il prossimo raggiungimento della Per_ maggiore età della minore tenuto conto che la ricorrente non ha formulato alcuna richiesta in merito, questo Collegio dispone che gli incontri con il padre potranno avvenire liberamente con il consenso della minore.
Sulla determinazione del mantenimento a favore della figlia
Quanto ai provvedimenti economici valga quanto segue.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Per_ Alla luce di ciò, tenuto conto della modalità di affidamento esclusivo della figlia alla madre, considerato che la madre provvede in via esclusiva alle esigenze della figlia, in considerazione delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 16.10.2024 e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio versata in atti, considerato che la ricorrente non è gravata da spese di locazione dell'immobile in cui vive poiché di proprietà dei genitori, tenuto conto che la ricorrente percepisce un assegno unico annuale netto pari ad Euro 2.270,40 per l'anno 2023, tenuto conto che il resistente non ha mai versato alcun contributo al mantenimento della minore, questo Collegio ritiene equo disporre un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della figlia per un importo pari ad Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma.
Sul mantenimento in favore della moglie
A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
Nel caso di specie, tenuto conto che parte ricorrente ha richiesto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in via autonoma, questo Collegio ritiene equo disporre in conformità alla domanda della ricorrente.
Spese di giudizio
Le spese di lite, in ragione della materia trattata e della contumacia della controparte, devono considerarsi irripetibili.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) nata il [...] in [...] e C.F._1 [...]
(C.F. , nato il [...] Controparte_1 C.F._2 in Sharkia (Egitto), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 30.05.2007;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma atto n. 00779, parte
1, serie 03, anno 2007); Per_
3. dispone l'affido esclusivo della figlia alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute della minore, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
4. dispone il collocamento della minore presso il domicilio materno;
5. dispone che la frequentazione padre- figlia sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
6. dispone in Euro 300,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
7. dispone che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma;
8. dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in via autonoma;
9. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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