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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Emanuela Cugusi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 200 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da
(C.F.: , titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Rosanna Patta e Stefania Perra, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NI LL, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Pilia per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, appellata
OGGETTO: accertamento negativo/ripetizione di indebito del saldo c/c bancario.
All'udienza del 26-09-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in accoglimento dei motivi d'appello, e per le ragioni ivi esposte, annullare, riformare la sentenza del
Tribunale Ordinario di Oristano n. 158/2021, pubblicata il 26-03-2021, emessa nel procedimento n.
59/2018 e, in riforma della stessa, accogliere le conclusioni tutte formulate dal sig. nel Parte_1
I grado di giudizio così come precisate in corso di causa;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, incluse le spese delle c.t.u. 3 quelle sostenute per il consulente di parte.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via istruttoria preliminare, disporre un ulteriore supplemento di perizia per le esposte ragioni;
2) nel merito, in via principale, rigettare l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado con accessori come per legge;
3) in via subordinata, dichiarare comunque prescritto ex art. 2946 c.c. il diritto dell'appellante a conseguire la ripetizione delle eventuali somme versate;
4) con rigetto di ogni eventuale richiesta risarcitoria a qualsivoglia titolo avanzata nella domanda introduttiva del giudizio;
5) con rigetto di ogni eventuale richiesta risarcitoria a qualsivoglia titolo avanzata nella domanda introduttiva del giudizio;
6) sempre con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 158/2021 il Tribunale di Oristano dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di a valere sul conto corrente n. Parte_1 Controparte_1 13876/1000/00000296, aperto il 1°-01-1996 e interessato da un affidamento e da un'anticipazione, sul presupposto che il conto fosse ancora in essere al momento della domanda;
rigettava la domanda di accertamento negativo, autonomamente formulata dal correntista, in quanto l'attore non produceva il contratto di conto corrente né i contratti di apertura di credito così precludendo al giudicante la verifica della
Par validità delle singole clausole impugnate;
quanto al fenomeno usurario denunciato dal il tribunale escludeva l'usurarietà originaria delle condizioni applicate e l'infondatezza della contestazione circa l'esistenza di un'usura sopravvenuta - peraltro irrilevante - posto che la relativa deduzione si fondava su un metodo di calcolo errato.
In ordine alla segnalata violazione del divieto di anatocismo, il primo giudice osservava che la verifica dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi a debito era irrilevante con riferimento al periodo antecedente al decennio ante proposizione della domanda giudiziale, perché coperto dalla prescrizione del diritto alla ripetizione, mentre l'eccezione di nullità era infondata per il periodo successivo, in quanto dal documento di sintesi n. 2/2004 risultava la reciprocità dell'anatocismo.
Il tribunale rigettava, infine, la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla centrale Rischi, non essendo fornita prova di un concreto danno all'immagine ed alla reputazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo: (i) l'erronea declaratoria di Parte_1
inammissibilità della domanda restitutoria;
(ii) l'errata applicazione dell'onere della prova in punto di accertamento negativo del credito della banca;
(iii) la nullità delle poste debitorie concernenti la commissione di massimo scoperto;
(iv) l'erronea verifica dell'usurarietà delle condizioni applicate, rilevanti quantomeno ai fini dell'eccessiva onerosità; (v) l'omessa considerazione dei versamenti ripristinatori, non coperti da prescrizione.
L'appellante ha quindi insistito per lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di compiere i necessari accertamenti sulla documentazione prodotta.
Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 195/23, cui per brevità si rimanda. Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale operante nel ramo dell'edilizia, Parte_1
proponeva nei confronti della domanda di rettifica del saldo del conto corrente Controparte_1
bancario n. 13876/1000/00000296 (già n. 27004324) nonché di ripetizione di indebito.
A fondamento della domanda allegava di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente cui erano appoggiate una linea di credito fino ad euro 150.000,00 e un anticipo fatture per euro
90.000,00, deducendo l'applicazione di interessi anatocistici e financo usurari nonché di commissioni non pattuite per iscritto e comunque prive di valida causa. Lamentava altresì l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi, come accertato in sede cautelare dal Tribunale di Oristano con ordinanza del
26-01-2017 e chiedeva il risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione.
La convenuta, a sua volta, non contestava di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la commissione di massimo scoperto, di cui affermava la validità - quantomeno per l'anatocismo - a decorrere dal 1° luglio 2000, eccependo comunque la prescrizione relativamente alle poste ultradecennali rispetto alla proposizione della domanda;
con riferimento alla denunciata usurarietà delle condizioni applicate, si difendeva osservando che il contratto era stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96 e che la verifica del superamento del tasso soglia era stata eseguita con un sistema di calcolo inattendibile. Negava, infine, che la segnalazione alla centrale rischi avesse prodotto alcun danno,
nemmeno provato dall'attore, essendo stata disposta una tempestiva cancellazione.
Investita dell'impugnazione, questa Corte, con sentenza non definitiva - la cui motivazione si richiama integralmente -, ha dichiarato non dovute le commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi addebitate dalla banca dal 9-05-2008; ha dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
ha dichiarato la prescrizione delle rimesse solutorie eseguite in epoca anteriore al 9-05-2008; ha respinto il quarto e il sesto motivo d'appello, concernenti rispettivamente la denunciata usurarietà dei tassi e il danno asseritamente subito alla reputazione commerciale;
ha disposto con separata ordinanza consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del saldo al dicembre 2015.
La causa giunge ora a decisione per la rideterminazione del saldo del conto corrente al netto delle poste nulle, considerata la prescrizione intervenuta per le poste ultradecennali.
Preliminarmente giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista,
anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023; n.
6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente
annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile
anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della determinazione di un saldo purgato delle
annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso,
venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo
diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme
illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa”
(Cass. Civ. n. 13586/24; n. 4214/24; da ultimo n. 31772/2025).
Nella specie, la domanda di accertamento e di ripetizione di indebito era proposta nel gennaio 2018 allorché
era intervenuta la revoca degli affidamenti e il passaggio a sofferenza del conto corrente intestato a
[...]
(v. doc. 4 e 5 fascicolo attore primo grado). Pt_1
In questi termini può senz'altro affermarsi che il conto girato a “sofferenza” era stato sostanzialmente chiuso dalla banca, che ne aveva impedito l'ordinaria operatività.
La pronuncia di condanna alla restituzione dell'indebito è peraltro preclusa dalla mancanza della documentazione relativa ai movimenti successivi al 31-12-2015, corrispondente all'ultimo estratto conto depositato in atti, alla cui data è stata riferita la rideterminazione del saldo operata dal c.t.u. In mancanza dell'evidenza contabile relativa all'anno 2016 fino alla data del passaggio a sofferenza (v.
comunicazione 4-11-2016), non è infatti possibile stabilire il saldo finale del conto.
Rimane, tuttavia, ferma l'ammissibilità della domanda di ripetizione, come sopra precisato, e l'ammissibilità
della domanda di accertamento negativo del credito proposta contro Controparte_1
All'esito delle indagini peritali il saldo all'ultimo estratto conto prodotto (dicembre 2015) è stato rettificato,
partendo dal primo estratto prodotto (gennaio 1992), da euro 145.651,33 a debito del correntista in euro
220.389,65 a credito del correntista.
Il consulente ha provveduto a rideterminare il saldo espungendo l'anatocismo e la c.m.s. (poi c.d.f.), come da quesito predisposto dalla Corte con ordinanza del 16-06-2023 e successiva ordinanza del 1°-03-2024.
Per quanto riguarda la completezza del corredo documentale, l'ausiliario ha rilevato la mancanza dell'estratto conto relativo al novembre 2008 (“ma è presente la prima pagina che riporta i saldi iniziale e finale e il totale
degli addebiti e degli accrediti per il mese in questione”, pag. 11 relazione scritta) e la mancanza di una pagina dell'estratto conto relativo al mese di maggio 2014 (“ma è presente la pagina iniziale coi totali positivi e
negativi oltre ai movimenti dal 15 al 31”, v. pag. 11 relazione scritta), supplite da operazioni di quadratura saldo.
In ogni caso, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità di protezione partendo da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del
rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le
condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare
la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione
disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di
dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”;
(cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli
estratti conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi
delle movimentazioni… va assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante
dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle
risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; n.
5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di
svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole
una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla
banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”).
Nella relazione integrativa il c.t.u. ha quindi verificato l'eventuale sussistenza di rimesse solutorie prescritte sulla base del quesito formulato dalla Corte con ordinanza del 1°-03-2024 sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 24084/04), secondo il quale il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili (cfr. Cass. Civ. n. 10941/16) e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenti un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista
(c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il
superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza
tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c.
limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che
presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il
superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà
provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”
(Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito
principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo
degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale
prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle
rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da
prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
La verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non è preclusa dalla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia (v. Cass. Civ. n.
16445/2024). Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite
dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale
rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi
diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il
reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in
assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un
finanziamento, o la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano
essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della
correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n.
2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il consulente tecnico d'ufficio, operando sulla scorta dei suddetti principi, ha riscontrato negli estratti conto e negli scalari la prova dell'affidamento sin dall'origine del rapporto di conto corrente, essendo riportati nell'estratto conto al 31-01-1992 tassi entro e oltre fido nonché l'applicazione della c.m.s.
Il consulente ha altresì osservato che l'importo del fido era rimasto invariato (lire 150milioni) fino al 30-09-
01, poi diminuito a lire 100milioni dal 1°-02-01 e successivamente ancora variato (v. pag. 10 relazione scritta).
L'ausiliario ha indi verificato che il correntista aveva superato il limite di affidamento nel periodo 9-01-92/6-
07-92, calcolando l'ammontare delle rimesse solutorie (prescritte), mentre nel periodo successivo le rimesse sono tutte ripristinatorie.
Le conclusioni del c.t.u. non hanno state contestate da parte appellante, mentre le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte appellata hanno ad oggetto l'applicazione del c.d. saldo rettificato e l'insufficienza del corredo documentale, già sopra affrontate. Il saldo del conto n. 13876/1000/00000296 (già n. 27004324) deve pertanto essere rettificato in euro
220.389,65 a favore della correntista alla data del 31-12-2015.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media,
seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico di Controparte_1
Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese di c.t.p., non documentate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 158/2021 del Parte_1
Tribunale di Oristano, accerta il saldo del conto corrente n. 13876/1000/00000296 (già n.
27004324) in euro 220.389,65 a favore del correntista alla data del 31-12-2015;
2) condanna in persona del legale rappresentante, come rappresentata in Controparte_1
atti, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro
10.860,00 per compensi del primo grado ed euro 12.156,00 per compensi del presente grado,
oltre quanto dovuto per legge;
3) le spese di c.t.u. già liquidate, sono poste a carico dell'appellata.
Così deciso in Cagliari, il 16-12-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Emanuela Cugusi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 200 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2021 promosso da
(C.F.: , titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Rosanna Patta e Stefania Perra, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NI LL, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Pilia per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, appellata
OGGETTO: accertamento negativo/ripetizione di indebito del saldo c/c bancario.
All'udienza del 26-09-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in accoglimento dei motivi d'appello, e per le ragioni ivi esposte, annullare, riformare la sentenza del
Tribunale Ordinario di Oristano n. 158/2021, pubblicata il 26-03-2021, emessa nel procedimento n.
59/2018 e, in riforma della stessa, accogliere le conclusioni tutte formulate dal sig. nel Parte_1
I grado di giudizio così come precisate in corso di causa;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, incluse le spese delle c.t.u. 3 quelle sostenute per il consulente di parte.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via istruttoria preliminare, disporre un ulteriore supplemento di perizia per le esposte ragioni;
2) nel merito, in via principale, rigettare l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado con accessori come per legge;
3) in via subordinata, dichiarare comunque prescritto ex art. 2946 c.c. il diritto dell'appellante a conseguire la ripetizione delle eventuali somme versate;
4) con rigetto di ogni eventuale richiesta risarcitoria a qualsivoglia titolo avanzata nella domanda introduttiva del giudizio;
5) con rigetto di ogni eventuale richiesta risarcitoria a qualsivoglia titolo avanzata nella domanda introduttiva del giudizio;
6) sempre con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 158/2021 il Tribunale di Oristano dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di a valere sul conto corrente n. Parte_1 Controparte_1 13876/1000/00000296, aperto il 1°-01-1996 e interessato da un affidamento e da un'anticipazione, sul presupposto che il conto fosse ancora in essere al momento della domanda;
rigettava la domanda di accertamento negativo, autonomamente formulata dal correntista, in quanto l'attore non produceva il contratto di conto corrente né i contratti di apertura di credito così precludendo al giudicante la verifica della
Par validità delle singole clausole impugnate;
quanto al fenomeno usurario denunciato dal il tribunale escludeva l'usurarietà originaria delle condizioni applicate e l'infondatezza della contestazione circa l'esistenza di un'usura sopravvenuta - peraltro irrilevante - posto che la relativa deduzione si fondava su un metodo di calcolo errato.
In ordine alla segnalata violazione del divieto di anatocismo, il primo giudice osservava che la verifica dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi a debito era irrilevante con riferimento al periodo antecedente al decennio ante proposizione della domanda giudiziale, perché coperto dalla prescrizione del diritto alla ripetizione, mentre l'eccezione di nullità era infondata per il periodo successivo, in quanto dal documento di sintesi n. 2/2004 risultava la reciprocità dell'anatocismo.
Il tribunale rigettava, infine, la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla centrale Rischi, non essendo fornita prova di un concreto danno all'immagine ed alla reputazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo: (i) l'erronea declaratoria di Parte_1
inammissibilità della domanda restitutoria;
(ii) l'errata applicazione dell'onere della prova in punto di accertamento negativo del credito della banca;
(iii) la nullità delle poste debitorie concernenti la commissione di massimo scoperto;
(iv) l'erronea verifica dell'usurarietà delle condizioni applicate, rilevanti quantomeno ai fini dell'eccessiva onerosità; (v) l'omessa considerazione dei versamenti ripristinatori, non coperti da prescrizione.
L'appellante ha quindi insistito per lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di compiere i necessari accertamenti sulla documentazione prodotta.
Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 195/23, cui per brevità si rimanda. Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale operante nel ramo dell'edilizia, Parte_1
proponeva nei confronti della domanda di rettifica del saldo del conto corrente Controparte_1
bancario n. 13876/1000/00000296 (già n. 27004324) nonché di ripetizione di indebito.
A fondamento della domanda allegava di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente cui erano appoggiate una linea di credito fino ad euro 150.000,00 e un anticipo fatture per euro
90.000,00, deducendo l'applicazione di interessi anatocistici e financo usurari nonché di commissioni non pattuite per iscritto e comunque prive di valida causa. Lamentava altresì l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi, come accertato in sede cautelare dal Tribunale di Oristano con ordinanza del
26-01-2017 e chiedeva il risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione.
La convenuta, a sua volta, non contestava di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la commissione di massimo scoperto, di cui affermava la validità - quantomeno per l'anatocismo - a decorrere dal 1° luglio 2000, eccependo comunque la prescrizione relativamente alle poste ultradecennali rispetto alla proposizione della domanda;
con riferimento alla denunciata usurarietà delle condizioni applicate, si difendeva osservando che il contratto era stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96 e che la verifica del superamento del tasso soglia era stata eseguita con un sistema di calcolo inattendibile. Negava, infine, che la segnalazione alla centrale rischi avesse prodotto alcun danno,
nemmeno provato dall'attore, essendo stata disposta una tempestiva cancellazione.
Investita dell'impugnazione, questa Corte, con sentenza non definitiva - la cui motivazione si richiama integralmente -, ha dichiarato non dovute le commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi addebitate dalla banca dal 9-05-2008; ha dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
ha dichiarato la prescrizione delle rimesse solutorie eseguite in epoca anteriore al 9-05-2008; ha respinto il quarto e il sesto motivo d'appello, concernenti rispettivamente la denunciata usurarietà dei tassi e il danno asseritamente subito alla reputazione commerciale;
ha disposto con separata ordinanza consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del saldo al dicembre 2015.
La causa giunge ora a decisione per la rideterminazione del saldo del conto corrente al netto delle poste nulle, considerata la prescrizione intervenuta per le poste ultradecennali.
Preliminarmente giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista,
anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023; n.
6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente
annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile
anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della determinazione di un saldo purgato delle
annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso,
venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo
diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme
illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa”
(Cass. Civ. n. 13586/24; n. 4214/24; da ultimo n. 31772/2025).
Nella specie, la domanda di accertamento e di ripetizione di indebito era proposta nel gennaio 2018 allorché
era intervenuta la revoca degli affidamenti e il passaggio a sofferenza del conto corrente intestato a
[...]
(v. doc. 4 e 5 fascicolo attore primo grado). Pt_1
In questi termini può senz'altro affermarsi che il conto girato a “sofferenza” era stato sostanzialmente chiuso dalla banca, che ne aveva impedito l'ordinaria operatività.
La pronuncia di condanna alla restituzione dell'indebito è peraltro preclusa dalla mancanza della documentazione relativa ai movimenti successivi al 31-12-2015, corrispondente all'ultimo estratto conto depositato in atti, alla cui data è stata riferita la rideterminazione del saldo operata dal c.t.u. In mancanza dell'evidenza contabile relativa all'anno 2016 fino alla data del passaggio a sofferenza (v.
comunicazione 4-11-2016), non è infatti possibile stabilire il saldo finale del conto.
Rimane, tuttavia, ferma l'ammissibilità della domanda di ripetizione, come sopra precisato, e l'ammissibilità
della domanda di accertamento negativo del credito proposta contro Controparte_1
All'esito delle indagini peritali il saldo all'ultimo estratto conto prodotto (dicembre 2015) è stato rettificato,
partendo dal primo estratto prodotto (gennaio 1992), da euro 145.651,33 a debito del correntista in euro
220.389,65 a credito del correntista.
Il consulente ha provveduto a rideterminare il saldo espungendo l'anatocismo e la c.m.s. (poi c.d.f.), come da quesito predisposto dalla Corte con ordinanza del 16-06-2023 e successiva ordinanza del 1°-03-2024.
Per quanto riguarda la completezza del corredo documentale, l'ausiliario ha rilevato la mancanza dell'estratto conto relativo al novembre 2008 (“ma è presente la prima pagina che riporta i saldi iniziale e finale e il totale
degli addebiti e degli accrediti per il mese in questione”, pag. 11 relazione scritta) e la mancanza di una pagina dell'estratto conto relativo al mese di maggio 2014 (“ma è presente la pagina iniziale coi totali positivi e
negativi oltre ai movimenti dal 15 al 31”, v. pag. 11 relazione scritta), supplite da operazioni di quadratura saldo.
In ogni caso, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità di protezione partendo da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del
rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le
condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare
la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione
disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di
dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”;
(cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli
estratti conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi
delle movimentazioni… va assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante
dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle
risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; n.
5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di
svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole
una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla
banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”).
Nella relazione integrativa il c.t.u. ha quindi verificato l'eventuale sussistenza di rimesse solutorie prescritte sulla base del quesito formulato dalla Corte con ordinanza del 1°-03-2024 sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 24084/04), secondo il quale il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili (cfr. Cass. Civ. n. 10941/16) e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenti un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista
(c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il
superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza
tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c.
limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che
presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il
superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà
provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”
(Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito
principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo
degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale
prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle
rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da
prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
La verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non è preclusa dalla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia (v. Cass. Civ. n.
16445/2024). Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite
dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale
rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi
diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il
reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in
assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un
finanziamento, o la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano
essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della
correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n.
2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il consulente tecnico d'ufficio, operando sulla scorta dei suddetti principi, ha riscontrato negli estratti conto e negli scalari la prova dell'affidamento sin dall'origine del rapporto di conto corrente, essendo riportati nell'estratto conto al 31-01-1992 tassi entro e oltre fido nonché l'applicazione della c.m.s.
Il consulente ha altresì osservato che l'importo del fido era rimasto invariato (lire 150milioni) fino al 30-09-
01, poi diminuito a lire 100milioni dal 1°-02-01 e successivamente ancora variato (v. pag. 10 relazione scritta).
L'ausiliario ha indi verificato che il correntista aveva superato il limite di affidamento nel periodo 9-01-92/6-
07-92, calcolando l'ammontare delle rimesse solutorie (prescritte), mentre nel periodo successivo le rimesse sono tutte ripristinatorie.
Le conclusioni del c.t.u. non hanno state contestate da parte appellante, mentre le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte appellata hanno ad oggetto l'applicazione del c.d. saldo rettificato e l'insufficienza del corredo documentale, già sopra affrontate. Il saldo del conto n. 13876/1000/00000296 (già n. 27004324) deve pertanto essere rettificato in euro
220.389,65 a favore della correntista alla data del 31-12-2015.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media,
seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico di Controparte_1
Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese di c.t.p., non documentate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 158/2021 del Parte_1
Tribunale di Oristano, accerta il saldo del conto corrente n. 13876/1000/00000296 (già n.
27004324) in euro 220.389,65 a favore del correntista alla data del 31-12-2015;
2) condanna in persona del legale rappresentante, come rappresentata in Controparte_1
atti, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro
10.860,00 per compensi del primo grado ed euro 12.156,00 per compensi del presente grado,
oltre quanto dovuto per legge;
3) le spese di c.t.u. già liquidate, sono poste a carico dell'appellata.
Così deciso in Cagliari, il 16-12-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu