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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18604/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18604/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. COLETTA CARMINE Parte_1
Per l'avv. SICHIROLLO Controparte_1
MICHELE AMBROGIO EMILIO e l'avv. MARRONE LORENA ( ) VIA ORESTE TERENGHI, 3 20092 CINISELLO C.F._1
BALSAMO;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18604/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
COLETTA CARMINE elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137
presso il difensore avv. COLETTA CARMINE CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO e dell'avv. MARRONE LORENA ( ) VIA ORESTE TERENGHI, 3 20092 C.F._1
CINISELLO BALSAMO;
, elettivamente domiciliato in DOMICILIATO C/O LA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE presso il difensore avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
pagina 2 di 7 xxx ha citato in giudizio il , onde Parte_1 Controparte_1
ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità della delibera del 25/01/2021 ai punti 1 dell'o.d.g. relativo all'approvazione dei rendiconti 2019/2020 e 2020/2021 e il punto 4 riguardante il rigetto della proposta transattiva e l'autorizzazione all'azione proposta.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
Va analizzata preliminarmente l'eccezione sollevata dal condominio di improcedibilità dell'azione per tardività della mediazione va rilevato che i motivi di impugnazione della delibera in esame attengono certamente a vizi che, se esistenti, rileverebbero sotto il profilo della sua annullabilità (cfr: Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021), con conseguente necessità della sua impugnativa nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 07/03/2005, n. 4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
E' pacifico in atti che l'attrice ha ricevuto verbale assembleare in data 17/12/2021 e che l'istanza di mediazione è pervenuta al condominio in data 17/01/2022 ossia al trentunesimo giorno , in violazione, secondo il condominio, del termine perentorio di 30 giorni previsti dall'art. 1137 c.c
Parte attrice eccepisce che la domanda di mediazione è stata presentata il 16/01/2022, ultimo giorno utile ( doc 7)
Fondata l'eccezione sollevata dal condominio
Parte attrice ha dimostrato di aver depositato l'istanza di mediazione nei termini di legge ma non di aver comunicato al condominio il deposito dell'istanza
Termine scaduto.
Come noto ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010 “Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale
pagina 3 di 7 deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito
del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”
Il successivo art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che “All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un
mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con
le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal
deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della
parte istante”.
Ne consegue che l'art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 si limita a prevedere che la domanda è comunicata «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione» e che alla comunicazione si provvede «anche a cura della parte istante» ma dopo che il responsabile dell'organismo ha nominato il mediatore e fissato la data del primo incontro davanti a lui.
Ciò posto si ritiene che il principio d'informalità che connota il procedimento di mediazione rende possibile qualunque modalità di comunicazione, purché, come dice la norma, idonea ad assicurare la ricezione della domanda. Fermo il fatto che sono i regolamenti degli organismi a fornire indicazioni più precise sul punto tuttavia la lettera dell'art. 8, 1° comma, lascia intendere che il compito di provvedere alla comunicazione spetta in primis all'organismo, fermo restando che può averne cura «anche» la parte istante, ma tale disposizione disegna una sequenza procedimentale ordinata e perentoria,
pagina 4 di 7 postergando la comunicazione della domanda alla designazione del mediatore e alla fissazione del primo incontro dinanzi a lui.
Nel caso in esame:
- il convenuto deduce la decadenza dell'impugnazione per decorso dei CP_1
termini di cui all'art. 1137c.c. posto che la comunicazione dell'organismo di mediazione
è stata eseguita in data 17/1/2022 ovvero oltre il termine di trenta giorni disposto dalla legge
- Parte attrice si difende assumendo l'intervenuta interruzione del termine di decadenza per aver depositato istanza di mediazione in data 16/01/2022
Ne consegue che avendo parte attrice depositato l'istanza ma di non aver comunicato la stessa insieme alla domanda e alla fissazione dell'incontro questa non può essere ritenuta idonea alla sospensione del termine di decadenza.
Ciò posto , poiché è pacifico che:
- l'attrice ha avuto contezza del verbale assembleare in data 17/12/2021
- la domanda di mediazione è stata deposita in data 16/01/2022
- la domanda di mediazione con la fissazione della data di incontro è stata comunicata dall'organismo di mediazione al in data 17/01/2022 CP_1
- quindi la comunicazione alle parti di cui all'art. 6 comma 6 della L. è stata eseguita pacificamente in data 17/1/2022
- i motivi di impugnazione della delibera de quo attengono a profili di annullabilità,
come sopra riportato pagina 5 di 7 ne consegue quindi che l'impugnativa della delibera de quo risulta tardiva rendendo inammissibile le domande attoree. Con la conseguenza che la eccezione di parte convenuta va accolta e va dichiarata la decadenza dell'attrice dall'impugnativa e il rigetto della domande. Infine, ogni oltra domanda ed eccezione sollevata nel merito rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida ( Cass sez U n. 9936 del 8/05/2014 Cass civ Sez V Ord 8/06/2018 n. 15008)
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenuto conto dell'esito delle domande ed eccezioni svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti:
1. dichiara inammissibili le domande tutte svolte da parte attrice;
2. rigetta ogni altra domanda
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
convenuto che liquida convenuto in complessivi €.3.500,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario come da tariffe forensi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano, il 19/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Paola Folci )
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18604/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. COLETTA CARMINE Parte_1
Per l'avv. SICHIROLLO Controparte_1
MICHELE AMBROGIO EMILIO e l'avv. MARRONE LORENA ( ) VIA ORESTE TERENGHI, 3 20092 CINISELLO C.F._1
BALSAMO;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18604/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
COLETTA CARMINE elettivamente domiciliato in VIA PIRANESI, 22 20137
presso il difensore avv. COLETTA CARMINE CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO e dell'avv. MARRONE LORENA ( ) VIA ORESTE TERENGHI, 3 20092 C.F._1
CINISELLO BALSAMO;
, elettivamente domiciliato in DOMICILIATO C/O LA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE presso il difensore avv. SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
pagina 2 di 7 xxx ha citato in giudizio il , onde Parte_1 Controparte_1
ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità della delibera del 25/01/2021 ai punti 1 dell'o.d.g. relativo all'approvazione dei rendiconti 2019/2020 e 2020/2021 e il punto 4 riguardante il rigetto della proposta transattiva e l'autorizzazione all'azione proposta.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
Va analizzata preliminarmente l'eccezione sollevata dal condominio di improcedibilità dell'azione per tardività della mediazione va rilevato che i motivi di impugnazione della delibera in esame attengono certamente a vizi che, se esistenti, rileverebbero sotto il profilo della sua annullabilità (cfr: Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021), con conseguente necessità della sua impugnativa nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 07/03/2005, n. 4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
E' pacifico in atti che l'attrice ha ricevuto verbale assembleare in data 17/12/2021 e che l'istanza di mediazione è pervenuta al condominio in data 17/01/2022 ossia al trentunesimo giorno , in violazione, secondo il condominio, del termine perentorio di 30 giorni previsti dall'art. 1137 c.c
Parte attrice eccepisce che la domanda di mediazione è stata presentata il 16/01/2022, ultimo giorno utile ( doc 7)
Fondata l'eccezione sollevata dal condominio
Parte attrice ha dimostrato di aver depositato l'istanza di mediazione nei termini di legge ma non di aver comunicato al condominio il deposito dell'istanza
Termine scaduto.
Come noto ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010 “Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale
pagina 3 di 7 deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito
del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”
Il successivo art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che “All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un
mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con
le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal
deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della
parte istante”.
Ne consegue che l'art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 si limita a prevedere che la domanda è comunicata «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione» e che alla comunicazione si provvede «anche a cura della parte istante» ma dopo che il responsabile dell'organismo ha nominato il mediatore e fissato la data del primo incontro davanti a lui.
Ciò posto si ritiene che il principio d'informalità che connota il procedimento di mediazione rende possibile qualunque modalità di comunicazione, purché, come dice la norma, idonea ad assicurare la ricezione della domanda. Fermo il fatto che sono i regolamenti degli organismi a fornire indicazioni più precise sul punto tuttavia la lettera dell'art. 8, 1° comma, lascia intendere che il compito di provvedere alla comunicazione spetta in primis all'organismo, fermo restando che può averne cura «anche» la parte istante, ma tale disposizione disegna una sequenza procedimentale ordinata e perentoria,
pagina 4 di 7 postergando la comunicazione della domanda alla designazione del mediatore e alla fissazione del primo incontro dinanzi a lui.
Nel caso in esame:
- il convenuto deduce la decadenza dell'impugnazione per decorso dei CP_1
termini di cui all'art. 1137c.c. posto che la comunicazione dell'organismo di mediazione
è stata eseguita in data 17/1/2022 ovvero oltre il termine di trenta giorni disposto dalla legge
- Parte attrice si difende assumendo l'intervenuta interruzione del termine di decadenza per aver depositato istanza di mediazione in data 16/01/2022
Ne consegue che avendo parte attrice depositato l'istanza ma di non aver comunicato la stessa insieme alla domanda e alla fissazione dell'incontro questa non può essere ritenuta idonea alla sospensione del termine di decadenza.
Ciò posto , poiché è pacifico che:
- l'attrice ha avuto contezza del verbale assembleare in data 17/12/2021
- la domanda di mediazione è stata deposita in data 16/01/2022
- la domanda di mediazione con la fissazione della data di incontro è stata comunicata dall'organismo di mediazione al in data 17/01/2022 CP_1
- quindi la comunicazione alle parti di cui all'art. 6 comma 6 della L. è stata eseguita pacificamente in data 17/1/2022
- i motivi di impugnazione della delibera de quo attengono a profili di annullabilità,
come sopra riportato pagina 5 di 7 ne consegue quindi che l'impugnativa della delibera de quo risulta tardiva rendendo inammissibile le domande attoree. Con la conseguenza che la eccezione di parte convenuta va accolta e va dichiarata la decadenza dell'attrice dall'impugnativa e il rigetto della domande. Infine, ogni oltra domanda ed eccezione sollevata nel merito rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida ( Cass sez U n. 9936 del 8/05/2014 Cass civ Sez V Ord 8/06/2018 n. 15008)
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenuto conto dell'esito delle domande ed eccezioni svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti:
1. dichiara inammissibili le domande tutte svolte da parte attrice;
2. rigetta ogni altra domanda
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
convenuto che liquida convenuto in complessivi €.3.500,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario come da tariffe forensi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano, il 19/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Paola Folci )
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