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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 516/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Tilli Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1979/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3920 19.12.2022 TARI 2017 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2017, deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza e prescrizione, per asserita inesistenza della notifica effettuata a mezzo operatore postale privato, nonché per difetto di motivazione e insussistenza della pretesa impositiva.
Il Comune di Canicattì, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Con sentenza n. 1979/2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondate tutte le doglianze proposte, con particolare riferimento alla questione della decadenza, valorizzando la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale da Covid-19, nonché affermando la validità della notificazione eseguita tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, reiterando sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado e censurando la sentenza per errata applicazione della normativa in tema di sospensione dei termini, nonché per illegittimità della notifica e per omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di ricorso.
Il Comune di Canicattì non si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la disciplina emergenziale introdotta in occasione della pandemia da Covid-19, che ha comportato la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in materia di accertamento e riscossione dei tributi. In particolare, risulta corretta l'applicazione combinata dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che estendono la sospensione anche ai termini relativi alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, con effetto prorogativo dei termini decadenziali in favore degli enti impositori.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato risulta tempestivamente notificato, non essendo maturata alcuna decadenza.
Parimenti infondata è la censura relativa alla dedotta inesistenza della notificazione per essere stata eseguita a mezzo operatore postale privato. La sentenza impugnata si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a seguito della liberalizzazione dei servizi postali, è valida la notifica degli atti amministrativi e tributari effettuata da operatori privati muniti di apposita licenza individuale.
L'appellante, peraltro, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la carenza dei requisiti in capo al soggetto notificatore, limitandosi a mere allegazioni difensive.
Inoltre, si ricordi che in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs.
n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (Cass. 15360/2020).
L'epilogo dell'evoluzione normativa si è poi avuto, infine, appunto con la appena citata legge n. 124/2017
(legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società Società_1 italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale.
La notifica in questione risale al 2023 e deve quindi ritenersi valida e comunque non inesistente e in ogni caso con sanatoria di eventuali irregolarità tramite la successiva costituzione in giudizio.
Quanto alle ulteriori doglianze concernenti il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'insussistenza della pretesa tributaria, esse risultano generiche e non supportate da elementi concreti idonei a sovvertire le argomentazioni della sentenza di primo grado, che ha ritenuto l'avviso sufficientemente motivato e fondato su dati oggettivi relativi alla superficie imponibile dichiarata.
Inoltre, va rilevato che l'atto impugnato indica i riferimenti catastali, la via, la categoria, i giorni di possesso, la tassa fissa e quella variabile e le somme dovute per imposta, per interessi e per sanzioni.
Deve, infine, escludersi la dedotta omessa pronuncia sui motivi di ricorso, avendo il giudice di prime cure esaminato, sia pure sinteticamente, tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione, rigettando integralmente il ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e conferma la sentenza n. 1979/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Palermo, 16.12.2025 Il Giudice est. Il Presidente
EL OL AL TO
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 516/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Tilli Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1979/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3920 19.12.2022 TARI 2017 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2017, deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza e prescrizione, per asserita inesistenza della notifica effettuata a mezzo operatore postale privato, nonché per difetto di motivazione e insussistenza della pretesa impositiva.
Il Comune di Canicattì, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Con sentenza n. 1979/2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondate tutte le doglianze proposte, con particolare riferimento alla questione della decadenza, valorizzando la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale da Covid-19, nonché affermando la validità della notificazione eseguita tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, reiterando sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado e censurando la sentenza per errata applicazione della normativa in tema di sospensione dei termini, nonché per illegittimità della notifica e per omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di ricorso.
Il Comune di Canicattì non si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la disciplina emergenziale introdotta in occasione della pandemia da Covid-19, che ha comportato la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in materia di accertamento e riscossione dei tributi. In particolare, risulta corretta l'applicazione combinata dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che estendono la sospensione anche ai termini relativi alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, con effetto prorogativo dei termini decadenziali in favore degli enti impositori.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato risulta tempestivamente notificato, non essendo maturata alcuna decadenza.
Parimenti infondata è la censura relativa alla dedotta inesistenza della notificazione per essere stata eseguita a mezzo operatore postale privato. La sentenza impugnata si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a seguito della liberalizzazione dei servizi postali, è valida la notifica degli atti amministrativi e tributari effettuata da operatori privati muniti di apposita licenza individuale.
L'appellante, peraltro, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la carenza dei requisiti in capo al soggetto notificatore, limitandosi a mere allegazioni difensive.
Inoltre, si ricordi che in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs.
n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (Cass. 15360/2020).
L'epilogo dell'evoluzione normativa si è poi avuto, infine, appunto con la appena citata legge n. 124/2017
(legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società Società_1 italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale.
La notifica in questione risale al 2023 e deve quindi ritenersi valida e comunque non inesistente e in ogni caso con sanatoria di eventuali irregolarità tramite la successiva costituzione in giudizio.
Quanto alle ulteriori doglianze concernenti il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'insussistenza della pretesa tributaria, esse risultano generiche e non supportate da elementi concreti idonei a sovvertire le argomentazioni della sentenza di primo grado, che ha ritenuto l'avviso sufficientemente motivato e fondato su dati oggettivi relativi alla superficie imponibile dichiarata.
Inoltre, va rilevato che l'atto impugnato indica i riferimenti catastali, la via, la categoria, i giorni di possesso, la tassa fissa e quella variabile e le somme dovute per imposta, per interessi e per sanzioni.
Deve, infine, escludersi la dedotta omessa pronuncia sui motivi di ricorso, avendo il giudice di prime cure esaminato, sia pure sinteticamente, tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione, rigettando integralmente il ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e conferma la sentenza n. 1979/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Palermo, 16.12.2025 Il Giudice est. Il Presidente
EL OL AL TO