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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n. 4815/2020 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020
TRA
con l'avv.to Alberto Buonafede); Parte_1
ATTRICE E
Immobilnova 2000 S.r.l.; con l'avv. Oscar Bezzi
CONVENUTO
Oggetto: contratto d'opera professionale
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2020, la Parte_1
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale la Immobilnova 2000 S.r.l., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, previo, altresì, ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria:
1. in via principale, condannare la Immobilnova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per
i motivi di cui in premessa, previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, a pagare in favore della (C.F. ), con sede legale in MA, Viale Parte_1 P.IVA_1
Mazzini, 163, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Arch.
'importo di €. 45.625,00, oltre cnpaia ed IVA ed oltre interessi nella misura prevista CP_1
dal d.lgs. 231/02, dalla data della richiesta - 5.3.2019 - al saldo;
2. in via subordinata, fatto salvo rispettoso gravame, condannare la Immobilnova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in premessa, previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, a pagare in favore della (C.F. , con sede legale Parte_2 P.IVA_1
in MA, Viale Mazzini, 163, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Arch. l'importo di €. 64.161,93, oltre cnpaia ed IVA, ovvero il diverso CP_1
importo ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. 231/02, dalla data della richiesta - 5.3.2019 - al saldo.
La società convenuta si é costituita in giudizio con comparsa depositata in data 18 marzo 2020, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta: nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande di parte attrice, per le ragioni esposte nella narrativa che precede, e per l'effetto respingerle, accertando e Part dichiarando che nulla è dovuto da Immobilnova 2000 S.r.l. a Parte_1
; in ogni caso, condannare al pagamento in favore
[...] Parte_1
di Immobilnova 2000 S.r.l. delle spese del giudizio, compensi, IVA e C.P.A. come per legge, da liquidarsi secondo i parametri indicati nel d.m. n. 55/2014;
La causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e CTU
Nel merito va precisato come nel presente procedimento a cognizione piena invece secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzato con la pronuncia della Cassazione
e Sezioni Unite (cass. civ, sez. un 13533/2001) in materia di inadempimento delle obbligazioni e relativo onere probatorio, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre nel merito ed in via preliminare va osservato come il rapporto intercorso tra le parti si inquadra va ricondotto al contratto d'opera ossia a quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). In particolare nel caso de quo si è in presenza di un contratto d'opera intellettuale, attività, questa, riservata alla persona fisica, o alla società tra professionisti, risolvendosi poi la prestazione professionale in un'opera, che nel caso de quo da vita ad una obbligazione di risultato. Così inquadrato nelle linee generali il rapporto intercorso tra le parti deve osservarsi come dalla istruttoria sia merso che la soc. Immobilnova 2000 srl ha incaricato verbalmente la soc.
[...]
di predisporre la documentazione tecnica e amministrativa al fine di ottenere permesso Parte_1
di costruire per la realizzazione di interventi costruttivi in un centro sportivo sito in MA via
Malcesine 41. Per tali attività la parte attrice dichiara di aver pattuito una cifra forfettaria di Euro
65.000 oltre IVA e CNPAIA cifra concordata e inferiore al valore effettivo delle molteplici documentazioni tecniche da realizzare e impegni da portare a termine. Tale incarico prevedeva le seguenti attività:
1) Esecuzione di un rilievo topografico dell'area oggetto dell'intervento
2) Esecuzione di un progetto architettonico preliminare
3) Realizzazione di un preventivo sommario
4) Esecuzione di un progetto definitivo per il ritiro del permesso di costruire
5) Esecuzione del progetto necessario per le leggi 13/89 e 104/92 e successive modifiche
6) Redazione di relazione tecnica
7) Realizzazione di documentazione fotografica con punti di vista foto
8) Esecuzione del progetto di sostenibilità ambientale
9) Esecuzione degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del N.O. Archeologico
10) Esecuzione degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del N.O. Parco
11) Esecuzione degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del N.O. Ufficio d'Igiene
12) Predisposizione della perizia giurata relativa alla destinazione urbanistica
13) Compilazione modelli ISTAT e Comunali per la statistica dell'attività edilizia
14) Predisposizione di una perizia giurata con elementi di calcolo per gli Oneri Accessori
15) Assistenza alla predisposizione degli atti d'obbligo
16) Esecuzione del progetto per il contenimento energetico
17) Esecuzione del progetto architettonico esecutivo
18) Realizzazione dei particolari architettonici costruttivi e decorativi
19) Attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Dalla documentazione tecnica esaminata si è accertato che delle suddette lavorazioni descritte sono state effettivamente eseguite le seguenti attivita':
1) Realizzazione del rilievo topografico
2) Redazione di un preventivo sommario
3) Redazione del progetto Architettonico definitivo per la richiesta di autorizzazione edificatoria
4) Progetto di superamento delle barriere architettoniche
5) Relazione tecnica sul progetto
6) Documentazione fotografica
7) Relazione paesaggistica
8) Perizia giurata su inquadramento urbanistico
9) Compilazione scheda modello ISTAT per il comune di MA
10) Perizia giurata sul costo degli oneri concessori per le opere soggette a contributo
11) Perizia giurata sulla irreggimentazione delle acque
12) Richiesta del certificato di esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
13) Progetto architettonico particolareggiato delle opere, piano terra e primo piano
14) Compilazione e presentazione dei moduli per richiesta permesso di costruire
15) Assistenza tecnica al contenzioso sorto per la interpretazione del modo di calcolo della cubatura autorizzabile nel parco dell'Insugherata nei confronti dell'Ente MA TU ,T.A.R ,Regione Lazio e
Consiglio di Stato
La motivazione del blocco delle attività progettuali e il mancato rilascio del permesso di costruire per un lungo periodo, a causa di una errata lettura delle norme di calcolo della cubatura realizzabile, da parte dell' Ente MA TU che ha espresso diniego al rilascio del permesso di costruire in conferenza dei servizi bloccando l' iter di rilascio da parte delle autorità comunali. Dopo la conferma del diniego da parte del T.A.R. , il Consiglio di Stato ha invece dato ragione alla interpretazione di calcolo sostenuta dai tecnici della consentendo quindi di poter concludere l'iter Parte_1
tecnico amministrativo e arrivare al rilascio del permesso di costruire da parte del comune di MA. La parte convenuta ha tuttavia inteso recedere dal contratto avendo perso interesse alla prestazione state il tempo trascorso per l'ottenimento del permesso a costruire per l'errata interpretazione della normativa da parete della Pubblica amministrazione competente
Al riguardo va osservato come l'art. 2237 c.c. espressamente prevede che il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta.
La CTU espletata, la cui conclusioni sono condivise dall'esponente, ha determinato in euro come un equo compenso la cifra di Euro 42.250 l'importo da riconoscersi alla parte attrice in relazione alla attività effettivamente espletata , oltre all'importo di euro 2000,00 per l'assistenza in sed di impugnativa innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato per un totale di euro 44.500,00 da tale importo va detratto l'acconto percepito per euro 10.000, con un residuo avere di essa parte attrice di euro
34.500,00 oltre oneri di legge ed oltre interessi in misura legale dalla presente pronuncia che ha provveduto alla liquidazione dell'importo finale al soddisfo effettivo.
Nulla è invece dovuto a titolo di ristoro per la mancata attività espletata a seguito del recesso nulla a tal riguardo prevedendo l'art. 2237 c.c.
L'esito e la natura della lite conduce alla compensazione delle spese relative
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'interesse di entrambe le parti di causa vanno poste definitivamente carico di ciascuna di esse nella misura del 50%
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Accoglie la domanda attrice nei limiti di cui sopra
Condanna parte convenuta a corrispondere alla attrice la somma di euro 34.500, oltre oneri di legge ed oltre interessi in misura legale dalla presente pronuncia al soddisfo effettivo
Compensa integralmente le spese di lite
Pone definitivamente a carico di ciascuna parte e spese di CTU nella misura del 50%
MA 23.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n. 4815/2020 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020
TRA
con l'avv.to Alberto Buonafede); Parte_1
ATTRICE E
Immobilnova 2000 S.r.l.; con l'avv. Oscar Bezzi
CONVENUTO
Oggetto: contratto d'opera professionale
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2020, la Parte_1
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale la Immobilnova 2000 S.r.l., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, previo, altresì, ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria:
1. in via principale, condannare la Immobilnova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per
i motivi di cui in premessa, previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, a pagare in favore della (C.F. ), con sede legale in MA, Viale Parte_1 P.IVA_1
Mazzini, 163, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Arch.
'importo di €. 45.625,00, oltre cnpaia ed IVA ed oltre interessi nella misura prevista CP_1
dal d.lgs. 231/02, dalla data della richiesta - 5.3.2019 - al saldo;
2. in via subordinata, fatto salvo rispettoso gravame, condannare la Immobilnova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in premessa, previo ogni occorrendo accertamento e/o declaratoria, a pagare in favore della (C.F. , con sede legale Parte_2 P.IVA_1
in MA, Viale Mazzini, 163, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Arch. l'importo di €. 64.161,93, oltre cnpaia ed IVA, ovvero il diverso CP_1
importo ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. 231/02, dalla data della richiesta - 5.3.2019 - al saldo.
La società convenuta si é costituita in giudizio con comparsa depositata in data 18 marzo 2020, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta: nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande di parte attrice, per le ragioni esposte nella narrativa che precede, e per l'effetto respingerle, accertando e Part dichiarando che nulla è dovuto da Immobilnova 2000 S.r.l. a Parte_1
; in ogni caso, condannare al pagamento in favore
[...] Parte_1
di Immobilnova 2000 S.r.l. delle spese del giudizio, compensi, IVA e C.P.A. come per legge, da liquidarsi secondo i parametri indicati nel d.m. n. 55/2014;
La causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e CTU
Nel merito va precisato come nel presente procedimento a cognizione piena invece secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzato con la pronuncia della Cassazione
e Sezioni Unite (cass. civ, sez. un 13533/2001) in materia di inadempimento delle obbligazioni e relativo onere probatorio, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre nel merito ed in via preliminare va osservato come il rapporto intercorso tra le parti si inquadra va ricondotto al contratto d'opera ossia a quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). In particolare nel caso de quo si è in presenza di un contratto d'opera intellettuale, attività, questa, riservata alla persona fisica, o alla società tra professionisti, risolvendosi poi la prestazione professionale in un'opera, che nel caso de quo da vita ad una obbligazione di risultato. Così inquadrato nelle linee generali il rapporto intercorso tra le parti deve osservarsi come dalla istruttoria sia merso che la soc. Immobilnova 2000 srl ha incaricato verbalmente la soc.
[...]
di predisporre la documentazione tecnica e amministrativa al fine di ottenere permesso Parte_1
di costruire per la realizzazione di interventi costruttivi in un centro sportivo sito in MA via
Malcesine 41. Per tali attività la parte attrice dichiara di aver pattuito una cifra forfettaria di Euro
65.000 oltre IVA e CNPAIA cifra concordata e inferiore al valore effettivo delle molteplici documentazioni tecniche da realizzare e impegni da portare a termine. Tale incarico prevedeva le seguenti attività:
1) Esecuzione di un rilievo topografico dell'area oggetto dell'intervento
2) Esecuzione di un progetto architettonico preliminare
3) Realizzazione di un preventivo sommario
4) Esecuzione di un progetto definitivo per il ritiro del permesso di costruire
5) Esecuzione del progetto necessario per le leggi 13/89 e 104/92 e successive modifiche
6) Redazione di relazione tecnica
7) Realizzazione di documentazione fotografica con punti di vista foto
8) Esecuzione del progetto di sostenibilità ambientale
9) Esecuzione degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del N.O. Archeologico
10) Esecuzione degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del N.O. Parco
11) Esecuzione degli adempimenti finalizzati all'ottenimento del N.O. Ufficio d'Igiene
12) Predisposizione della perizia giurata relativa alla destinazione urbanistica
13) Compilazione modelli ISTAT e Comunali per la statistica dell'attività edilizia
14) Predisposizione di una perizia giurata con elementi di calcolo per gli Oneri Accessori
15) Assistenza alla predisposizione degli atti d'obbligo
16) Esecuzione del progetto per il contenimento energetico
17) Esecuzione del progetto architettonico esecutivo
18) Realizzazione dei particolari architettonici costruttivi e decorativi
19) Attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Dalla documentazione tecnica esaminata si è accertato che delle suddette lavorazioni descritte sono state effettivamente eseguite le seguenti attivita':
1) Realizzazione del rilievo topografico
2) Redazione di un preventivo sommario
3) Redazione del progetto Architettonico definitivo per la richiesta di autorizzazione edificatoria
4) Progetto di superamento delle barriere architettoniche
5) Relazione tecnica sul progetto
6) Documentazione fotografica
7) Relazione paesaggistica
8) Perizia giurata su inquadramento urbanistico
9) Compilazione scheda modello ISTAT per il comune di MA
10) Perizia giurata sul costo degli oneri concessori per le opere soggette a contributo
11) Perizia giurata sulla irreggimentazione delle acque
12) Richiesta del certificato di esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
13) Progetto architettonico particolareggiato delle opere, piano terra e primo piano
14) Compilazione e presentazione dei moduli per richiesta permesso di costruire
15) Assistenza tecnica al contenzioso sorto per la interpretazione del modo di calcolo della cubatura autorizzabile nel parco dell'Insugherata nei confronti dell'Ente MA TU ,T.A.R ,Regione Lazio e
Consiglio di Stato
La motivazione del blocco delle attività progettuali e il mancato rilascio del permesso di costruire per un lungo periodo, a causa di una errata lettura delle norme di calcolo della cubatura realizzabile, da parte dell' Ente MA TU che ha espresso diniego al rilascio del permesso di costruire in conferenza dei servizi bloccando l' iter di rilascio da parte delle autorità comunali. Dopo la conferma del diniego da parte del T.A.R. , il Consiglio di Stato ha invece dato ragione alla interpretazione di calcolo sostenuta dai tecnici della consentendo quindi di poter concludere l'iter Parte_1
tecnico amministrativo e arrivare al rilascio del permesso di costruire da parte del comune di MA. La parte convenuta ha tuttavia inteso recedere dal contratto avendo perso interesse alla prestazione state il tempo trascorso per l'ottenimento del permesso a costruire per l'errata interpretazione della normativa da parete della Pubblica amministrazione competente
Al riguardo va osservato come l'art. 2237 c.c. espressamente prevede che il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta.
La CTU espletata, la cui conclusioni sono condivise dall'esponente, ha determinato in euro come un equo compenso la cifra di Euro 42.250 l'importo da riconoscersi alla parte attrice in relazione alla attività effettivamente espletata , oltre all'importo di euro 2000,00 per l'assistenza in sed di impugnativa innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato per un totale di euro 44.500,00 da tale importo va detratto l'acconto percepito per euro 10.000, con un residuo avere di essa parte attrice di euro
34.500,00 oltre oneri di legge ed oltre interessi in misura legale dalla presente pronuncia che ha provveduto alla liquidazione dell'importo finale al soddisfo effettivo.
Nulla è invece dovuto a titolo di ristoro per la mancata attività espletata a seguito del recesso nulla a tal riguardo prevedendo l'art. 2237 c.c.
L'esito e la natura della lite conduce alla compensazione delle spese relative
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'interesse di entrambe le parti di causa vanno poste definitivamente carico di ciascuna di esse nella misura del 50%
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Accoglie la domanda attrice nei limiti di cui sopra
Condanna parte convenuta a corrispondere alla attrice la somma di euro 34.500, oltre oneri di legge ed oltre interessi in misura legale dalla presente pronuncia al soddisfo effettivo
Compensa integralmente le spese di lite
Pone definitivamente a carico di ciascuna parte e spese di CTU nella misura del 50%
MA 23.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale