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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note di precisazioni conclusioni e sostitutive della discussione orale da depositarsi entro le ore 23.59, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 30778 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo n.212, presso e nello studio dell'Avv.Laura Ciaffi (c.f. - fax 0668808693 - C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1 ricorrente e
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._3 resistente
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 12/07/2024, Il IG. Parte_1
ha chiesto di riassumere il processo innanzi al primo Giudice, ai sensi
[...] dell'art. 354, comma 2, c.p.c., nella stessa fase in cui si trovava alla data dell'evento interruttivo, e cioè alla data del decesso dell'Avv. Clementi (difensore della IG.ra in primo grado) avvenuta il 26/10/2022, per ivi sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
<<…voglia il Tribunale adito:
1) accertare che il comportamento posto in essere dalla conduttrice IG.ra
[...]
è contrario agli accordi contrattuali e gravemente lesivo dei diritti del CP_1 conduttore;
2) dichiarare, quindi, il grave inadempimento contrattuale in capo alla conduttrice IG.ra e conseguentemente dichiarare risolto per Controparte_1 inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al rilascio, in favore dell'esponente, della stanza con uso delle parti comuni sita nell'appartamento interno n.1, facente parte del complesso condominiale sito in Roma Via Lazzero
Taldi n.15;
3) fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del1978,
e ciò nel più breve termine possibile;
4) condannare la parte conduttrice IG.ra al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi dal IG. , quantificabili in via Parte_1
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equitativa in €6.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà individuata dal Tribunale;
5) condannare la IG.ra alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014…>>
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…In data 08/09/2020 il IG. , nella sua qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Roma Via Lazzero Taldi n.15, int. 1, stipulava con la IG.ra
, nata a [...] il [...], un “Contratto di Locazione di Controparte_1
Immobile aduso abitativo” avente a oggetto una stanza con uso delle parti comuni (cucina e due bagni) all'interno dell'appartamento composto da 5 vani sito, appunto, in Roma Via Lazzero Taldi n.15, int. 1 (doc. n.1).
2) Il contratto, regolarmente registrato in data 22/09/2020 (doc. n.2), prevedeva una durata di anni 4, dal 08/09/2020 al 07/09/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni qualora il proprietario non avesse comunicato disdetta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 09/12/1998.
3) L'immobile, inoltre, doveva essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lei conviventi (articolo
4 del contratto).
4) All'articolo 5 del contratto, inoltre, era previsto che il canone mensile, pari ad
€250,00 (duecentocinquanta), dovesse essere versato entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza e che, come previsto al successivo articolo 7, il pagamento del suddetto canone e degli oneri accessori, non poteva essere sospeso o ritardato a causa di pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo.
5) Trattandosi della locazione di una stanza all'interno di un appartamento, con uso in comune di cucina e bagni, era evidente che nel contratto fosse previsto che
“ è in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia ai vicini”, ove, ovviamente, per vicini si dovevano e si devono intendere sia i conduttori delle altre stanze, sia i vicini dello stabile, condomini della palazzina di Via Lazzero Taldi n.15.
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6) Sin da subito, però, il comportamento posto in essere dalla IG.ra CP_1
è stato contrario agli accordi contrattuali, e ciò riguardo numerosi
[...] aspetti.
7) In primo luogo la convenuta ha cominciato da subito a ricevere in casa, per il fine settimana, il suo ragazzo, circostanza assolutamente vietata dal contratto, visto che in esso era stato espressamente previsto, all'art. 4, che l'utilizzo della stanza e delle parti comuni sarebbero stati concessi solo alla conduttrice ed alle persone con lei conviventi, quindi presenti nel suo stato di famiglia (doc. n.3).
8) Inoltre sebbene nel contratto, all'art. 5, fosse espressamente indicato che il canone di locazione, pari ad €250,00, dovesse essere versato entro il giorno 5 del mese di competenza, la IG.ra non ha mai rispettato gli Controparte_1 accordi, versando l'affitto sempre con oltre un mese di ritardo, come dimostrano le ricevute dei pagamenti dal 08/09/2020 al 10/11/2021 (doc. n.4).
9) Sempre secondo quanto dimostrato dal documento n.4 oggi depositato, la convenuta riguardo alle mensilità di settembre ed ottobre 2021 ha anche effettuato pagamenti inferiori al dovuto, scalandosi autonomamente €70,00 dal canone di settembre 2021 ed € 35,00 dal canone di ottobre, per presunte spese dalla stessa sostenute, contravvenendo a quanto chiaramente sostenuto nell'art. 7 del contratto.
10) Uno dei comportamenti più gravi posti in essere dalla IG.ra CP_1
in ogni caso, è stato quello di utilizzare l'immobile locato per svolgere
[...] attività commerciale, pubblicizzata dalla stessa sui social network già nel mese di novembre 2020 (doc. n.5) ed anche mediante affissione di locandina pubblicitaria sul portone d'ingresso dello stabile (doc. n.6) e sul cancello esterno (doc. n.7).
11) La cosa, ovviamente, oltre a creare numerosi problemi con i coinquilini, visto l'utilizzo improprio degli spazi comuni (doc. n.8-9-10-11), ha creato malumori anche all'interno dello stabile condominiale, ove il IG. ricopre Parte_1 la carica di amministratore.
12) Nel corso dei mesi la situazione, ovviamente, è peggiorata, poiché la IG.ra ritiene di poter utilizzare l'immobile a suo piacimento. CP_1
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13) Infatti quello che era un terrazzo comune a tutti gli inquilini dell'appartamento (doc.n.12), è stato dalla convenuta arbitrariamente delimitato utilizzando un telo (doc.n.13).
14) Così facendo, una parte del terrazzo comune viene oggi utilizzato in via esclusiva dalla convenuta che vi ripone la sua bicicletta, il suo stendino, il suo carrello della spesa.
15) Non contenta di aver occupato buona parte del terrazzo comune, la IG.ra ha anche occupato l'altra parte di terrazzo, lasciandovi stabilmente il suo CP_1 mini barbecue (doc. n.14) ove in estate ha cucinato ripetutamente carne (doc.
n.15), come provato anche dalle foto dalla stessa pubblicate sul suo profilo social
(doc. n.16), lasciando anche per giorni la spazzatura agganciata alla ringhiera
(doc. n.17).
16) La situazione è divenuta insostenibile, sia per i coinquilini, di cui si dirà appresso, sia per gli altri condomini dello stabile, come la IG.ra Persona_1
che abita all'interno n.3 (doc. n.18).
[...]
17) La stessa, infatti, in data 18/01/2022 ha inviato una comunicazione al in cui ha evidenziato tutti i comportamenti contrari al vivere civile CP_2 posti in essere dalla IG.ra . Controparte_1
18) La IG.ra nella sua “denuncia”, oltre ad evidenziare i rumori molesti Per_1 emessi dalla odierna convenuta, ha anche confermato l'utilizzo improprio che la fa del terrazzo comune, compresa l'emissione dei fumi dal barbecue (doc. CP_1
n.19).
19) A lamentarsi dei comportamenti della IG.ra come già anticipato, CP_1 sono stati anche gli altri coinquilini dell'appartamento, nello specifico il IG.
, nato a [...] il giorno 08/12/1979, titolare Persona_2 anch'egli di regolare contratto di locazione (doc. n.20).
20) Il IG. infatti, con sua del 09/12/2021 (doc. n.21), aveva informato Per_2 il proprietario dell'appartamento di tutto ciò che doveva subire da oltre un anno dalla coinquilina IG.ra la quale teneva e tiene comportamenti CP_1 prevaricatori ed aggressivi.
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21) Tanto aggressivi e spavaldi che è arrivata a denunciare il IG. Per_2 accusandolo di averla minacciata, costringendolo anche a difendersi per fatti mai accaduti, come si evince dalla copia del verbale di sommarie informazioni del
05/01/2022 (doc. n.22).
22) In detto verbale il IG. racconta anche di aver trovato della colla Per_2
“per estetica” (la IG.ra pubblicizza sui social anche il fatto che realizza CP_1 unghie decorate doc. n.23) dentro la serratura della grata in ferro che da accesso al balcone comune dalla cucina, e di averla rimossa per ben tre volte;
alla quarta volta ha desistito ed ha eliminato la serratura al fine di poter usufruire del balcone (doc. n. 24-25-26-27).
23) Il IG. , non potendo più sopportare i comportamenti della Parte_1
IG.ra comportamenti che stanno mettendo a dura prova la Controparte_1 vita dei coinquilini e dei condomini dello stabile, ha inviato alla stessa, in data
29/10/2021, una lettera AR (doc. n.28) con la quale la invitava a lasciare la stanza per grave inadempimento contrattuale.
24) Purtroppo la lettera non ha sortito alcun effetto, visto che la convenuta persevera nei suoi comportamenti contrari al vivere civile, come provano le due foto scattate recentemente dai coinquilini (doc. n.29 -30).
25) Il IG. , pertanto, è stato costretto ad attivare in data 04/02/2022 Parte_1 la procedura di mediazione ed il presente giudizio, a nulla essendo valsi i tentativi di definire in via bonaria la controversia, procedura che è terminata con un nulla di fatto per “assenza della parte chiamata” (doc. n.31)…>>
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 17/02/2025 il IG. Parte_1 ha dichiarato che:
<<…Preliminarmente si fa presente che la IG.ra , cui nelle Controparte_1 more di questa procedura di riassunzione era stato notificato sfratto per morosità, in data08/02/2025, a seguito di provvedimento di convalida del
Tribunale, ha rilasciato l'immobile, con la conseguenza che la domanda di rilascio dell'immobile deve intendersi non più necessaria per cessata materia del contendere sul punto.
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Riguardo, però, alle altre domande, quella di risarcimento del danno e di condanna alle spese legali, questa difesa, per conto del IG. , Parte_1 non intende rinunciare.
Non si dimentichi che il giudizio a suo tempo era praticamente finito, e che la sentenza n.17510/2022 pubblicata il 28/11/2022, che accoglieva tutte le istanze del IG. , venne dichiarata inesistente per la morte, subito dopo il Parte_1 deposito delle note conclusionali (circostanza appresa solo al momento della notifica della sentenza), dell'avvocato della CP_1
Ciò ha comportato per il IG. il doversi difendere in un giudizio di Parte_1 appello, affrontare il presente giudizio di riassunzione e comunque procedere con la richiesta di sfratto per morosità (fortunatamente andata a buon fine) per poter riavere l'uso della stanza locata alla IG.ra CP_1
Inoltre la IG.ra ha lasciato l'immobile in condizioni disastrose, CP_1 portando via anche alcuni beni mobili di proprietà del IG. , come il Parte_1 cassetto frigocongelatore, l'aspiratore elettrico, il comodino camera.
Sulla scorta di ciò ha precisato le seguenti conclusioni:
1) accertare che il comportamento posto in essere dalla conduttrice IG.ra
è contrario agli accordi contrattuali e gravemente lesivo dei Controparte_1 diritti del conduttore;
2) dichiarare, quindi, il grave inadempimento contrattuale in capo alla conduttrice IG.ra ; Controparte_1
3) condannare la parte conduttrice IG.ra al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi dal IG. , quantificabili in via Parte_1 equitativa in €6.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà individuata dal Tribunale;
4) condannare la IG.ra alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014
Instaurato il contraddittorio con atto notificato in data 15.1.2024 nessuno si è costituito per parte resistente.
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Nella memoria è stato fatto presente che: “ la IG.ra , cui Controparte_1 nelle more di questa procedura di riassunzione era stato notificato sfratto per morosità, in data 08/02/2025, a seguito di provvedimento di convalida del
Tribunale, ha rilasciato l'immobile, con la conseguenza che la domanda di rilascio dell'immobile deve intendersi non più necessaria per cessata materia del contendere sul punto.
Riguardo, però, alle altre domande, quella di risarcimento del danno e di condanna alle spese legali, questa difesa, per conto del IG. , Parte_1 non intende rinunciare”.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. La domanda è ammissibile e procedibile.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3664/2024 pubbl. il 06/06/2024, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG n. 227/2023, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 17510/2022 del Tribunale Civile di
Roma, depositata il 28/11/2022, tra e a Parte_1 Controparte_1 causa del decesso del procuratore costituito della resistente non conosciuto alle parti ed al giudice, intervenuto in epoca antecedente alla discussione, ed ha disposto la remissione delle parti in primo grado, con termine di gg 90 per la riassunzione, dichiarando le spese del grado interamente compensate.
La doglianza mossa dalla a cui l'appellato si è associato, è CP_1 Pt_1 stata accolta sul rilievo che: “secondo costante interpretazione di legittimità
(cfr. Cass. n. 3459 del 15/02/2007; Cass. n. 790 del 15/01/2018: Cass. n.
23486 del 26/08/2021) la morte dell'unico difensore di una parte, a mezzo del quale la stessa si sia costituita in giudizio, anche se intervenuta solo prima dell'udienza di discussione (come in ipotesi di specie), determina automaticamente l'interruzione del processo, a prescindere dalla conoscenza dell'evento da parte del giudice e delle altre parti e preclude ogni ulteriore attività processuale (secondo combinato disposto degli artt. 304 e 298 cpc.
Conseguentemente ogni eventuale attività processuale compiuta successivamente va dichiarata nulla e tale nullità può essere dedotta e provata per la prima volta in ogni grado del giudizio, con necessità di rimessione degli
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atti ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava alla data dell'evento interruttivo.”
In termini la causa è stata riassunta.
Sulla base di quanto dianzi esposto, nel giudizio in oggetto, s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo il Tribunale venuto a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto,
Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del
27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio — presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
IV. Avuto riguardo alle spese il ricorrente ha insistito per l'applicazione del principio della <>.
Orbene essendo stata dichiarata unicamente la nullità della sentenza di primo grado (per intervenuto decesso del procuratore prima della discussione) e non la nullità radicale dell'intero giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma giudica la domanda attorea, in parte qua, fondata.
La domanda di risoluzione – ove ulteriormente coltivata nel merito– sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Invero, in termini generali, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo integrante la fonte costitutiva del propria diritto, potendosi limitare ad allegare il fatto d'inadempimento,
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incombendo poi sul debitore convenuto l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la domanda di controparte (v. in tal senso: Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 3373/2010,
Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 1743/2007, Cass. n. 20073/2004).
Nel caso di specie, il ricorrente ha evaso l'onere della prova su di lui gravante, producendo in giudizio il contratto stipulato con (doc. n. 1 Controparte_1 allegato al ricorso introduttivo, in atti) e allegando in maniera specifica i comportamenti che egli assume essere integranti l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della conduttrice.
A fronte di ciò la conduttrice non ha dimostrato i contrari assunti che, peraltro, all'esito del giudizio di primo grado, hanno trovato tutti pieno riscontro probatorio.
La conduttrice – di sovente in ritardo con i pagamenti del canone di locazione – è stata diffidata dal locatore nel versamento della pigione di ottobre 2021.
Dalla documentazione contabile emerge, inoltre, che tre versamenti (relativi alle mensilità di settembre 2021, ottobre 2021 e dicembre 2021) siano inferiori rispetto all'importo contrattualmente pattuito (pari ad € 250,00), per avere versato, rispettivamente, la somma di € 180,00 a settembre, la somma di euro 215,00 ad ottobre 2021, la somma di € 247,00 a dicembre 2021.
Ciò in violazione dell'art. 7 del contratto di locazione stipulato inter partes.
Siffatta condotta costituisce, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio” (v., tra gli altri:
Cass. civ, Sez. III, n. 17161/2022), che legittima, quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento, “essendo, poi, devoluta ai poteri del giudice, ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento così realizzatosi, la valutazione dell'importanza dello squilibrio tra le prestazioni con riguardo all'interesse del locatore in relazione al suo diritto di ricevere il canone in misura legale” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17161/2022 cit.).
Sul punto, la conduttrice non ha fornito alcuna giustificazione relativa al ritardo nei pagamenti e all'arbitraria riduzione del canone di locazione, la valutazione della gravità di tali inadempimenti deve essere valutata anche avuto riguardo agli
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altri comportamenti violativi degli obblighi contrattuali posti in essere dalla
Giungi, per come dedotti dal locatore.
Secondo le allegazioni la conduttrice, oltre ad adempiere in maniera parziale e tardiva al pagamento dei canoni di locazione, faceva altresì un uso improprio della stanza locata, ospitandovi terze persone non previste dal contratto,
e che la stessa abusava degli spazi comuni, in particolare adibendo una parte del terrazzo come proprio personale ripostiglio e utilizzando la cucina per la propria attività commerciale (produzione di pasta fatta in casa).
Ebbene, tali circostanze risultano tutte confermate, sia dalla documentazione fotografica in atti, sia dall'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado – di cui il ricorrente ha fornito integrale allegazione munita di dichiarazione di conformità-.
Dal doc. n. 13 allegato al ricorso emerge, infatti, che il terrazzo dell'abitazione veniva delimitato dall'apposizione di un telo.
Tale circostanza, del resto, veniva ammessa dalla stessa conduttrice, che, sentita all'udienza del 13/09/2022, affermava di averlo fatto per ragioni di privacy (cfr. verbale del 13/09/2022).
La stessa conduttrice, inoltre, alla medesima udienza, ammetteva di aver ospitato nella propria stanza il fidanzato, , in violazione, dunque, della Controparte_3 previsione contrattuale secondo cui l'abitazione doveva essere destinata all'uso esclusivo proprio della conduttrice e delle persone con lei attualmente conviventi, tra le quali non compariva il . La stessa, inoltre, ha ammesso che ciò CP_3 accadeva inizialmente solo nel fine settimana, “ma ultimamente più spesso” (cfr. verbale del 13/09/2022).
Quanto, infine, ai comportamenti molesti posti in essere dalla conduttrice, si osserva che la condomina dell'appartamento soprastante, , sentita Persona_1 all'udienza del 13/09/2022, riferiva:
- che la era solita ascoltare musica ad alto volume anche in tarda notte;
CP_1
- di aver visto più volte la nel terrazzo dell'appartamento e che la stessa, in CP_1 quelle occasioni, ascoltava musica ad alto volume e utilizzava il proprio barbecue per cucinare, creando rumori e odori molesti e che, peraltro, dopo l'utilizzo, abbandonava per giorni l'immondizia attaccata alla ringhiera;
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- che la delimitava il terrazzo apponendovi un telo, circostanza per la quale CP_1 la si era già in precedenza lamentata con la in quanto, a suo avviso, Per_1 CP_1 tale situazione rovinava l'estetica ed il decoro dell'edificio.
La stessa teste, del resto, anche in passato aveva manifestato notevoli rimostranze nei confronti del comportamento della come si evince dalla missiva CP_1 indirizzata all'amministratore di condominio datata 18/01/2022 (cfr. doc. n. 19 allegato al ricorso).
Anche il teste , coinquilino della escusso alla Testimone_1 CP_1 medesima udienza, ha confermato le circostanze indicate in ricorso, riferendo:
- di aver visto la “che faceva la pasta in casa” e “uscire per effettuare una CP_1 consegna” (cfr. verbale del 13/09/2022);
- che la dopo aver utilizzato le parti comuni dell'abitazione, le CP_1 lasciava sporche ed in disordine;
- che la stessa ascoltava musica ad alto volume;
- che la ospitava il nella propria stanza “almeno 5 giorni su CP_1 CP_3
7” (cfr. verbale del 13/09/2022).
Il teste è apparso attendibile e le rivelazioni sono riscontrate ab extrìnseco Tes_1 da dichiarazioni della teste nonché alla luce di tutti gli elementi di prova Per_1 prodotti dal ricorrente.
Alla luce dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, appare pienamente provata la contrarietà dei comportamenti posti in essere dalla CP_1 complessivamente valutati, rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione.
Essendo stato accertato, all'esito del giudizio di primo grado, il grave inadempimento della conduttrice nel rapporto contrattuale e la molestia arrecata al pacifico godimento dell'immobile da parte degli altri condomini, laddove fosse permaso l'interesse del locatore, avrebbe dovuto essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento colpevole della con conseguente CP_1 condanna della resistente al rilascio, in favore di della stanza Parte_1 locata, libera da persone e sgombera da cose.
La domanda risarcitoria dev'essere inesorabilmente respinta non essendo stato allegato, ancor prima che provato, il concreto pregiudizio asseritamente subito dalla condotta della CP_1
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V. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. Giustizia n.55/2014 con aumento per la evidente fondatezza
P.Q.M.
Il Tribunale sezione VI, in persona del giudice dott.ssa Maria Flora Febbraro, nella causa iscritta al R.G. n. 30778/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contumace, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto ed al rilascio dell'immobile;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 di;
Controparte_1
3) condanna al rimborso in favore dell'attore delle spese Controparte_1
4) di lite, che liquida in euro 6.600,10 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. al 4%, oltre i.v.a., se dovuta, al 22%, oltre spese vive di contributo, oltre spese di notifica pari ad euro 21,38.
Così deciso in Roma all'esito della scadenza del termine per note dell'udienza del 19.2.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note di precisazioni conclusioni e sostitutive della discussione orale da depositarsi entro le ore 23.59, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 30778 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo n.212, presso e nello studio dell'Avv.Laura Ciaffi (c.f. - fax 0668808693 - C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1 ricorrente e
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._3 resistente
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 12/07/2024, Il IG. Parte_1
ha chiesto di riassumere il processo innanzi al primo Giudice, ai sensi
[...] dell'art. 354, comma 2, c.p.c., nella stessa fase in cui si trovava alla data dell'evento interruttivo, e cioè alla data del decesso dell'Avv. Clementi (difensore della IG.ra in primo grado) avvenuta il 26/10/2022, per ivi sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
<<…voglia il Tribunale adito:
1) accertare che il comportamento posto in essere dalla conduttrice IG.ra
[...]
è contrario agli accordi contrattuali e gravemente lesivo dei diritti del CP_1 conduttore;
2) dichiarare, quindi, il grave inadempimento contrattuale in capo alla conduttrice IG.ra e conseguentemente dichiarare risolto per Controparte_1 inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al rilascio, in favore dell'esponente, della stanza con uso delle parti comuni sita nell'appartamento interno n.1, facente parte del complesso condominiale sito in Roma Via Lazzero
Taldi n.15;
3) fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del1978,
e ciò nel più breve termine possibile;
4) condannare la parte conduttrice IG.ra al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi dal IG. , quantificabili in via Parte_1
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equitativa in €6.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà individuata dal Tribunale;
5) condannare la IG.ra alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014…>>
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…In data 08/09/2020 il IG. , nella sua qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Roma Via Lazzero Taldi n.15, int. 1, stipulava con la IG.ra
, nata a [...] il [...], un “Contratto di Locazione di Controparte_1
Immobile aduso abitativo” avente a oggetto una stanza con uso delle parti comuni (cucina e due bagni) all'interno dell'appartamento composto da 5 vani sito, appunto, in Roma Via Lazzero Taldi n.15, int. 1 (doc. n.1).
2) Il contratto, regolarmente registrato in data 22/09/2020 (doc. n.2), prevedeva una durata di anni 4, dal 08/09/2020 al 07/09/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni qualora il proprietario non avesse comunicato disdetta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 09/12/1998.
3) L'immobile, inoltre, doveva essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lei conviventi (articolo
4 del contratto).
4) All'articolo 5 del contratto, inoltre, era previsto che il canone mensile, pari ad
€250,00 (duecentocinquanta), dovesse essere versato entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza e che, come previsto al successivo articolo 7, il pagamento del suddetto canone e degli oneri accessori, non poteva essere sospeso o ritardato a causa di pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo.
5) Trattandosi della locazione di una stanza all'interno di un appartamento, con uso in comune di cucina e bagni, era evidente che nel contratto fosse previsto che
“ è in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia ai vicini”, ove, ovviamente, per vicini si dovevano e si devono intendere sia i conduttori delle altre stanze, sia i vicini dello stabile, condomini della palazzina di Via Lazzero Taldi n.15.
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6) Sin da subito, però, il comportamento posto in essere dalla IG.ra CP_1
è stato contrario agli accordi contrattuali, e ciò riguardo numerosi
[...] aspetti.
7) In primo luogo la convenuta ha cominciato da subito a ricevere in casa, per il fine settimana, il suo ragazzo, circostanza assolutamente vietata dal contratto, visto che in esso era stato espressamente previsto, all'art. 4, che l'utilizzo della stanza e delle parti comuni sarebbero stati concessi solo alla conduttrice ed alle persone con lei conviventi, quindi presenti nel suo stato di famiglia (doc. n.3).
8) Inoltre sebbene nel contratto, all'art. 5, fosse espressamente indicato che il canone di locazione, pari ad €250,00, dovesse essere versato entro il giorno 5 del mese di competenza, la IG.ra non ha mai rispettato gli Controparte_1 accordi, versando l'affitto sempre con oltre un mese di ritardo, come dimostrano le ricevute dei pagamenti dal 08/09/2020 al 10/11/2021 (doc. n.4).
9) Sempre secondo quanto dimostrato dal documento n.4 oggi depositato, la convenuta riguardo alle mensilità di settembre ed ottobre 2021 ha anche effettuato pagamenti inferiori al dovuto, scalandosi autonomamente €70,00 dal canone di settembre 2021 ed € 35,00 dal canone di ottobre, per presunte spese dalla stessa sostenute, contravvenendo a quanto chiaramente sostenuto nell'art. 7 del contratto.
10) Uno dei comportamenti più gravi posti in essere dalla IG.ra CP_1
in ogni caso, è stato quello di utilizzare l'immobile locato per svolgere
[...] attività commerciale, pubblicizzata dalla stessa sui social network già nel mese di novembre 2020 (doc. n.5) ed anche mediante affissione di locandina pubblicitaria sul portone d'ingresso dello stabile (doc. n.6) e sul cancello esterno (doc. n.7).
11) La cosa, ovviamente, oltre a creare numerosi problemi con i coinquilini, visto l'utilizzo improprio degli spazi comuni (doc. n.8-9-10-11), ha creato malumori anche all'interno dello stabile condominiale, ove il IG. ricopre Parte_1 la carica di amministratore.
12) Nel corso dei mesi la situazione, ovviamente, è peggiorata, poiché la IG.ra ritiene di poter utilizzare l'immobile a suo piacimento. CP_1
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13) Infatti quello che era un terrazzo comune a tutti gli inquilini dell'appartamento (doc.n.12), è stato dalla convenuta arbitrariamente delimitato utilizzando un telo (doc.n.13).
14) Così facendo, una parte del terrazzo comune viene oggi utilizzato in via esclusiva dalla convenuta che vi ripone la sua bicicletta, il suo stendino, il suo carrello della spesa.
15) Non contenta di aver occupato buona parte del terrazzo comune, la IG.ra ha anche occupato l'altra parte di terrazzo, lasciandovi stabilmente il suo CP_1 mini barbecue (doc. n.14) ove in estate ha cucinato ripetutamente carne (doc.
n.15), come provato anche dalle foto dalla stessa pubblicate sul suo profilo social
(doc. n.16), lasciando anche per giorni la spazzatura agganciata alla ringhiera
(doc. n.17).
16) La situazione è divenuta insostenibile, sia per i coinquilini, di cui si dirà appresso, sia per gli altri condomini dello stabile, come la IG.ra Persona_1
che abita all'interno n.3 (doc. n.18).
[...]
17) La stessa, infatti, in data 18/01/2022 ha inviato una comunicazione al in cui ha evidenziato tutti i comportamenti contrari al vivere civile CP_2 posti in essere dalla IG.ra . Controparte_1
18) La IG.ra nella sua “denuncia”, oltre ad evidenziare i rumori molesti Per_1 emessi dalla odierna convenuta, ha anche confermato l'utilizzo improprio che la fa del terrazzo comune, compresa l'emissione dei fumi dal barbecue (doc. CP_1
n.19).
19) A lamentarsi dei comportamenti della IG.ra come già anticipato, CP_1 sono stati anche gli altri coinquilini dell'appartamento, nello specifico il IG.
, nato a [...] il giorno 08/12/1979, titolare Persona_2 anch'egli di regolare contratto di locazione (doc. n.20).
20) Il IG. infatti, con sua del 09/12/2021 (doc. n.21), aveva informato Per_2 il proprietario dell'appartamento di tutto ciò che doveva subire da oltre un anno dalla coinquilina IG.ra la quale teneva e tiene comportamenti CP_1 prevaricatori ed aggressivi.
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21) Tanto aggressivi e spavaldi che è arrivata a denunciare il IG. Per_2 accusandolo di averla minacciata, costringendolo anche a difendersi per fatti mai accaduti, come si evince dalla copia del verbale di sommarie informazioni del
05/01/2022 (doc. n.22).
22) In detto verbale il IG. racconta anche di aver trovato della colla Per_2
“per estetica” (la IG.ra pubblicizza sui social anche il fatto che realizza CP_1 unghie decorate doc. n.23) dentro la serratura della grata in ferro che da accesso al balcone comune dalla cucina, e di averla rimossa per ben tre volte;
alla quarta volta ha desistito ed ha eliminato la serratura al fine di poter usufruire del balcone (doc. n. 24-25-26-27).
23) Il IG. , non potendo più sopportare i comportamenti della Parte_1
IG.ra comportamenti che stanno mettendo a dura prova la Controparte_1 vita dei coinquilini e dei condomini dello stabile, ha inviato alla stessa, in data
29/10/2021, una lettera AR (doc. n.28) con la quale la invitava a lasciare la stanza per grave inadempimento contrattuale.
24) Purtroppo la lettera non ha sortito alcun effetto, visto che la convenuta persevera nei suoi comportamenti contrari al vivere civile, come provano le due foto scattate recentemente dai coinquilini (doc. n.29 -30).
25) Il IG. , pertanto, è stato costretto ad attivare in data 04/02/2022 Parte_1 la procedura di mediazione ed il presente giudizio, a nulla essendo valsi i tentativi di definire in via bonaria la controversia, procedura che è terminata con un nulla di fatto per “assenza della parte chiamata” (doc. n.31)…>>
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 17/02/2025 il IG. Parte_1 ha dichiarato che:
<<…Preliminarmente si fa presente che la IG.ra , cui nelle Controparte_1 more di questa procedura di riassunzione era stato notificato sfratto per morosità, in data08/02/2025, a seguito di provvedimento di convalida del
Tribunale, ha rilasciato l'immobile, con la conseguenza che la domanda di rilascio dell'immobile deve intendersi non più necessaria per cessata materia del contendere sul punto.
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Riguardo, però, alle altre domande, quella di risarcimento del danno e di condanna alle spese legali, questa difesa, per conto del IG. , Parte_1 non intende rinunciare.
Non si dimentichi che il giudizio a suo tempo era praticamente finito, e che la sentenza n.17510/2022 pubblicata il 28/11/2022, che accoglieva tutte le istanze del IG. , venne dichiarata inesistente per la morte, subito dopo il Parte_1 deposito delle note conclusionali (circostanza appresa solo al momento della notifica della sentenza), dell'avvocato della CP_1
Ciò ha comportato per il IG. il doversi difendere in un giudizio di Parte_1 appello, affrontare il presente giudizio di riassunzione e comunque procedere con la richiesta di sfratto per morosità (fortunatamente andata a buon fine) per poter riavere l'uso della stanza locata alla IG.ra CP_1
Inoltre la IG.ra ha lasciato l'immobile in condizioni disastrose, CP_1 portando via anche alcuni beni mobili di proprietà del IG. , come il Parte_1 cassetto frigocongelatore, l'aspiratore elettrico, il comodino camera.
Sulla scorta di ciò ha precisato le seguenti conclusioni:
1) accertare che il comportamento posto in essere dalla conduttrice IG.ra
è contrario agli accordi contrattuali e gravemente lesivo dei Controparte_1 diritti del conduttore;
2) dichiarare, quindi, il grave inadempimento contrattuale in capo alla conduttrice IG.ra ; Controparte_1
3) condannare la parte conduttrice IG.ra al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi dal IG. , quantificabili in via Parte_1 equitativa in €6.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà individuata dal Tribunale;
4) condannare la IG.ra alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/2014
Instaurato il contraddittorio con atto notificato in data 15.1.2024 nessuno si è costituito per parte resistente.
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Nella memoria è stato fatto presente che: “ la IG.ra , cui Controparte_1 nelle more di questa procedura di riassunzione era stato notificato sfratto per morosità, in data 08/02/2025, a seguito di provvedimento di convalida del
Tribunale, ha rilasciato l'immobile, con la conseguenza che la domanda di rilascio dell'immobile deve intendersi non più necessaria per cessata materia del contendere sul punto.
Riguardo, però, alle altre domande, quella di risarcimento del danno e di condanna alle spese legali, questa difesa, per conto del IG. , Parte_1 non intende rinunciare”.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. La domanda è ammissibile e procedibile.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3664/2024 pubbl. il 06/06/2024, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG n. 227/2023, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 17510/2022 del Tribunale Civile di
Roma, depositata il 28/11/2022, tra e a Parte_1 Controparte_1 causa del decesso del procuratore costituito della resistente non conosciuto alle parti ed al giudice, intervenuto in epoca antecedente alla discussione, ed ha disposto la remissione delle parti in primo grado, con termine di gg 90 per la riassunzione, dichiarando le spese del grado interamente compensate.
La doglianza mossa dalla a cui l'appellato si è associato, è CP_1 Pt_1 stata accolta sul rilievo che: “secondo costante interpretazione di legittimità
(cfr. Cass. n. 3459 del 15/02/2007; Cass. n. 790 del 15/01/2018: Cass. n.
23486 del 26/08/2021) la morte dell'unico difensore di una parte, a mezzo del quale la stessa si sia costituita in giudizio, anche se intervenuta solo prima dell'udienza di discussione (come in ipotesi di specie), determina automaticamente l'interruzione del processo, a prescindere dalla conoscenza dell'evento da parte del giudice e delle altre parti e preclude ogni ulteriore attività processuale (secondo combinato disposto degli artt. 304 e 298 cpc.
Conseguentemente ogni eventuale attività processuale compiuta successivamente va dichiarata nulla e tale nullità può essere dedotta e provata per la prima volta in ogni grado del giudizio, con necessità di rimessione degli
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atti ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava alla data dell'evento interruttivo.”
In termini la causa è stata riassunta.
Sulla base di quanto dianzi esposto, nel giudizio in oggetto, s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo il Tribunale venuto a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto,
Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del
27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio — presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
IV. Avuto riguardo alle spese il ricorrente ha insistito per l'applicazione del principio della <
Orbene essendo stata dichiarata unicamente la nullità della sentenza di primo grado (per intervenuto decesso del procuratore prima della discussione) e non la nullità radicale dell'intero giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma giudica la domanda attorea, in parte qua, fondata.
La domanda di risoluzione – ove ulteriormente coltivata nel merito– sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Invero, in termini generali, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo integrante la fonte costitutiva del propria diritto, potendosi limitare ad allegare il fatto d'inadempimento,
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incombendo poi sul debitore convenuto l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la domanda di controparte (v. in tal senso: Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 3373/2010,
Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 1743/2007, Cass. n. 20073/2004).
Nel caso di specie, il ricorrente ha evaso l'onere della prova su di lui gravante, producendo in giudizio il contratto stipulato con (doc. n. 1 Controparte_1 allegato al ricorso introduttivo, in atti) e allegando in maniera specifica i comportamenti che egli assume essere integranti l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della conduttrice.
A fronte di ciò la conduttrice non ha dimostrato i contrari assunti che, peraltro, all'esito del giudizio di primo grado, hanno trovato tutti pieno riscontro probatorio.
La conduttrice – di sovente in ritardo con i pagamenti del canone di locazione – è stata diffidata dal locatore nel versamento della pigione di ottobre 2021.
Dalla documentazione contabile emerge, inoltre, che tre versamenti (relativi alle mensilità di settembre 2021, ottobre 2021 e dicembre 2021) siano inferiori rispetto all'importo contrattualmente pattuito (pari ad € 250,00), per avere versato, rispettivamente, la somma di € 180,00 a settembre, la somma di euro 215,00 ad ottobre 2021, la somma di € 247,00 a dicembre 2021.
Ciò in violazione dell'art. 7 del contratto di locazione stipulato inter partes.
Siffatta condotta costituisce, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio” (v., tra gli altri:
Cass. civ, Sez. III, n. 17161/2022), che legittima, quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento, “essendo, poi, devoluta ai poteri del giudice, ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento così realizzatosi, la valutazione dell'importanza dello squilibrio tra le prestazioni con riguardo all'interesse del locatore in relazione al suo diritto di ricevere il canone in misura legale” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17161/2022 cit.).
Sul punto, la conduttrice non ha fornito alcuna giustificazione relativa al ritardo nei pagamenti e all'arbitraria riduzione del canone di locazione, la valutazione della gravità di tali inadempimenti deve essere valutata anche avuto riguardo agli
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altri comportamenti violativi degli obblighi contrattuali posti in essere dalla
Giungi, per come dedotti dal locatore.
Secondo le allegazioni la conduttrice, oltre ad adempiere in maniera parziale e tardiva al pagamento dei canoni di locazione, faceva altresì un uso improprio della stanza locata, ospitandovi terze persone non previste dal contratto,
e che la stessa abusava degli spazi comuni, in particolare adibendo una parte del terrazzo come proprio personale ripostiglio e utilizzando la cucina per la propria attività commerciale (produzione di pasta fatta in casa).
Ebbene, tali circostanze risultano tutte confermate, sia dalla documentazione fotografica in atti, sia dall'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado – di cui il ricorrente ha fornito integrale allegazione munita di dichiarazione di conformità-.
Dal doc. n. 13 allegato al ricorso emerge, infatti, che il terrazzo dell'abitazione veniva delimitato dall'apposizione di un telo.
Tale circostanza, del resto, veniva ammessa dalla stessa conduttrice, che, sentita all'udienza del 13/09/2022, affermava di averlo fatto per ragioni di privacy (cfr. verbale del 13/09/2022).
La stessa conduttrice, inoltre, alla medesima udienza, ammetteva di aver ospitato nella propria stanza il fidanzato, , in violazione, dunque, della Controparte_3 previsione contrattuale secondo cui l'abitazione doveva essere destinata all'uso esclusivo proprio della conduttrice e delle persone con lei attualmente conviventi, tra le quali non compariva il . La stessa, inoltre, ha ammesso che ciò CP_3 accadeva inizialmente solo nel fine settimana, “ma ultimamente più spesso” (cfr. verbale del 13/09/2022).
Quanto, infine, ai comportamenti molesti posti in essere dalla conduttrice, si osserva che la condomina dell'appartamento soprastante, , sentita Persona_1 all'udienza del 13/09/2022, riferiva:
- che la era solita ascoltare musica ad alto volume anche in tarda notte;
CP_1
- di aver visto più volte la nel terrazzo dell'appartamento e che la stessa, in CP_1 quelle occasioni, ascoltava musica ad alto volume e utilizzava il proprio barbecue per cucinare, creando rumori e odori molesti e che, peraltro, dopo l'utilizzo, abbandonava per giorni l'immondizia attaccata alla ringhiera;
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- che la delimitava il terrazzo apponendovi un telo, circostanza per la quale CP_1 la si era già in precedenza lamentata con la in quanto, a suo avviso, Per_1 CP_1 tale situazione rovinava l'estetica ed il decoro dell'edificio.
La stessa teste, del resto, anche in passato aveva manifestato notevoli rimostranze nei confronti del comportamento della come si evince dalla missiva CP_1 indirizzata all'amministratore di condominio datata 18/01/2022 (cfr. doc. n. 19 allegato al ricorso).
Anche il teste , coinquilino della escusso alla Testimone_1 CP_1 medesima udienza, ha confermato le circostanze indicate in ricorso, riferendo:
- di aver visto la “che faceva la pasta in casa” e “uscire per effettuare una CP_1 consegna” (cfr. verbale del 13/09/2022);
- che la dopo aver utilizzato le parti comuni dell'abitazione, le CP_1 lasciava sporche ed in disordine;
- che la stessa ascoltava musica ad alto volume;
- che la ospitava il nella propria stanza “almeno 5 giorni su CP_1 CP_3
7” (cfr. verbale del 13/09/2022).
Il teste è apparso attendibile e le rivelazioni sono riscontrate ab extrìnseco Tes_1 da dichiarazioni della teste nonché alla luce di tutti gli elementi di prova Per_1 prodotti dal ricorrente.
Alla luce dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, appare pienamente provata la contrarietà dei comportamenti posti in essere dalla CP_1 complessivamente valutati, rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione.
Essendo stato accertato, all'esito del giudizio di primo grado, il grave inadempimento della conduttrice nel rapporto contrattuale e la molestia arrecata al pacifico godimento dell'immobile da parte degli altri condomini, laddove fosse permaso l'interesse del locatore, avrebbe dovuto essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento colpevole della con conseguente CP_1 condanna della resistente al rilascio, in favore di della stanza Parte_1 locata, libera da persone e sgombera da cose.
La domanda risarcitoria dev'essere inesorabilmente respinta non essendo stato allegato, ancor prima che provato, il concreto pregiudizio asseritamente subito dalla condotta della CP_1
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V. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. Giustizia n.55/2014 con aumento per la evidente fondatezza
P.Q.M.
Il Tribunale sezione VI, in persona del giudice dott.ssa Maria Flora Febbraro, nella causa iscritta al R.G. n. 30778/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contumace, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto ed al rilascio dell'immobile;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 di;
Controparte_1
3) condanna al rimborso in favore dell'attore delle spese Controparte_1
4) di lite, che liquida in euro 6.600,10 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. al 4%, oltre i.v.a., se dovuta, al 22%, oltre spese vive di contributo, oltre spese di notifica pari ad euro 21,38.
Così deciso in Roma all'esito della scadenza del termine per note dell'udienza del 19.2.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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