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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 784/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' avv. Katia Fisicaro;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
per procura generale alle liti, dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ugo
Nucciarone;
Appellato
1 AVENTE AD OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - contributi Gestione commercianti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con appello depositato il 21.09.2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
235/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 21.03.2023, con la quale - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n.
59820210000056433000, con cui l'ente previdenziale aveva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 15.633,32, a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Commercianti per il periodo dall'8/2016 al 12/2020 - aveva dichiarato dovuti all CP_1
solo i contributi relativi al periodo dall'8/2016 al 3/2017, oltre interessi e oneri;
in particolare, il giudice adito riteneva provata, sulla base dalla certificazione camerale prodotta in atti, l'iscrizione del ricorrente come amministratore della società “Carrubba
Salvatore S.a.s.” dal 22.08.2016 fino al 9.03.2017 e l'esercizio di poteri gestionali ed esecutivi con partecipazione abituale all'attività aziendale in modo continuativo, data l'assenza di dipendenti;
disponeva, altresì, la compensazione delle spese di lite. censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente Parte_1
ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto cessata la qualifica di socio della società “ Controparte_2
(già Carrubba Salvatore S.a.s.) dal 9 marzo 2017. Deduce che dalla visura camerale
[...]
della società (pagg. 4 e 10) si evince che l'esclusione della qualifica di socio è avvenuta già a partire dal 22 agosto 2016, con la conseguenza che nessuna contribuzione è dovuta all' per il periodo che va da agosto 2016 a marzo 2017. CP_1
2 Assume che la pretesa dell'ente è illegittima, essendo stato il escluso dalla società Pt_1
con la relativa cancellazione della qualifica di socio in data 22.08.2016, richiamando sul punto precedenti giurisprudenziali di legittimità.
Aggiunge che l' non ha nemmeno provato che nel suddetto periodo (agosto 2016 - CP_1
marzo 2017) l'appellante abbia svolto attività lavorativa nella società “
[...]
ed evidenzia che ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo, ai sensi Controparte_2
dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, occorre la partecipazione all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, oltre al possesso di ulteriori requisiti, tra i quali la qualifica di socio.
Chiede pertanto alla Corte di annullare l'avviso di addebito n. 598202100000056433000, in relazione alla pretesa contributiva relativa al periodo compreso tra l'8 agosto 2016 e il 9 marzo 2021; confermare nel resto la sentenza e condannare l'ente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. L'appello è fondato e va accolto.
3. Dalla visura camerale in atti della società “ , aggiornata Controparte_2
alla data del 30.05.2022 (versata in atti dall' ), si evince che amministratrice unica CP_1
della società è dal 9.03.2017; che il capitale sociale è detenuto dai soci Parte_2
, e;
inoltre, dallo storico si legge che Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto notarile del 23.03.2016, rep. 20782, a firma del notaio , Persona_1 Parte_1
ha cessato dalla carica di socio accomandatario e è stata nominata
[...] Parte_3
amministratore provvisorio;
si evince, altresì, che con atto del 29.07.2016, iscritto il
30.08.2016, del notaio , rep. 14425 reg. 8155 del 3.08.2016, si è proceduto Persona_2
alla variazione della denominazione sociale della società da “ Parte_5
a , al trasferimento della sede legale, alla esclusione
[...] Controparte_2
del socio accomandatario e alla contestuale nomina quale Parte_1
amministratore provvisorio di dallo stesso atto si evince che detta nomina Parte_3
è avvenuta in data 23.03.2016.
3 A pag. 4 della stessa visura si legge che “In data 01.09.2016 è pervenuta a questo ufficio
Registro Imprese ordinanza RG n. 2614/2016 del Tribunale di Siracusa prima sezione civile con la quale si sospende l'esecuzione della delibera di esclusione del socio accomandatario ; si legge, altresì, che “Il Tribunale di Siracusa in Parte_1
data 12.10.2016 revoca la sospensione degli effetti della delibera N. RG 2614/16, impugnata dal signor che si opponeva alla delibera del 23.03.2016 Parte_1
in cui veniva escluso da socio accomandatario”; ancora sul punto a pag. 9 si legge che “In data 01.09.2016 è pervenuta a questo ufficio Registro Imprese ordinanza RG n. 2640/2016 del Tribunale di Siracusa prima sezione civile con il quale si sospende l'esecuzione della delibera di esclusione del socio accomandatario ”. Parte_1
A Fronte di tale situazione, riveste scarsa rilevanza la dichiarazione dei redditi della società
“SP Società di persone 2017”, della “ ” per il periodo di Controparte_2
imposta 2016, dalla quale si evince che è amministratore della società Parte_1
con la quota nominale del 34%.
3.1 Sulla base della superiore documentazione non può revocarsi in dubbio che Parte_1
ha cessato la carica di amministratore della società in accomandita semplice dal
[...]
23.03.2016, in coincidenza con la nomina di quale amministratore Parte_3
provvisorio, nomina che non risulta sospesa;
sicché nessuna rilevanza ha la sospensione del provvedimento di esclusione della qualità di socio accomandatario a fronte del mutamento della stessa forma societaria da società di persone a società di capitali.
3.2 Parimenti non rileva la data di iscrizione nel registro delle imprese della cessazione della carica di amministratore della società, avuto riguardo all'effettiva data di cessazione della carica e della relativa attività.
4. Inoltre, nella vicenda in esame, difetta la prova dello svolgimento da parte dell'odierno appellante di alcuna partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
4 Sul punto la Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.”- Sez. L - , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018.
La stessa Corte ha precisato, altresì, che è carico dell'ente previdenziale l'assolvimento dell'onere probatorio circa la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 8613 del 03/04/2017).
Nella specie, l'unica circostanza allegata dall' , relativa all'assenza di dipendenti, non CP_1
si ritiene sufficiente ai fini della superiore prova, avuto riguardo alla peculiare vicenda relativa alla modifica degli assetti societari, con sostanziale estromissione dell'odierno appellante dalla compagine societaria.
5. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, va accolta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito impugnato n. 59820210000056433 Parte_1
relativamente al periodo dal 08/2016 al 03/2017, con conseguente annullamento dello stesso.
5 6. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, che ha reso la relativa dichiarazione ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, accoglie l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Parte_1
addebito impugnato n. 59820210000056433 relativamente al periodo dal 08/2016 al
03/2017, con conseguente annullamento dello stesso.
Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida CP_1
quanto al primo grado in € 3.000,00 e quanto al presente grado in € 3.200,00, oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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