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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/10/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 06.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] e residente in [...]
Alcide De Gasperi n10, C.F. ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente ricorso, in C.F._1
Brolo via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici ( ), che lo rappresenta e C.F._2 difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 06.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2181/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 il ricorrente esponeva di, svolge da tempo l'attività di bracciante agricolo e, come tale, era regolarmente iscritto negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940; che, per l'anno 2015 ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta per un totale di giornate lavorative pari a 102 con la Controparte_2 mansione di bracciante agricolo ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione;
che, l' in CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, gli comunicava di averlo cancellato dagli elenchi anagrafici agricoltura per il suddetto anno;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_3 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo quanto richiesto.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_3
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che, effettivamente nell'anno interessato, il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2015, per 102 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_3 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Parte_1 [...]
per l'anno 2015 per un totale di giornate lavorative pari a 102 e per l'effetto ordina all' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi CP_3 anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 06.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] e residente in [...]
Alcide De Gasperi n10, C.F. ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente ricorso, in C.F._1
Brolo via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici ( ), che lo rappresenta e C.F._2 difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 06.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2181/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 il ricorrente esponeva di, svolge da tempo l'attività di bracciante agricolo e, come tale, era regolarmente iscritto negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940; che, per l'anno 2015 ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta per un totale di giornate lavorative pari a 102 con la Controparte_2 mansione di bracciante agricolo ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione;
che, l' in CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, gli comunicava di averlo cancellato dagli elenchi anagrafici agricoltura per il suddetto anno;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_3 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo quanto richiesto.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_3
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che, effettivamente nell'anno interessato, il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2015, per 102 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_3 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Parte_1 [...]
per l'anno 2015 per un totale di giornate lavorative pari a 102 e per l'effetto ordina all' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi CP_3 anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_3 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena